Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 febbraio 2021| n. 3824.
In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, le provvidenze a carattere continuativo di cui agli artt. 2, comma 1, della l. n. 407 del 1998, e 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004, sono cumulabili con la pensione privilegiata, perché le leggi citate non disciplinano il concorso delle provvidenze in questione con altri benefici, né opera in materia la previsione di incumulabilità ex art. 13 della l. n. 302 del 1990, che riguarda solo gli assegni vitalizi e le elargizioni previste da quest’ultima legge.
Ordinanza|15 febbraio 2021| n. 3824
Data udienza 3 novembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Esercito – Militare di leva – Beneficio previsto dall’articolo 2 legge 407/98 – Invalidità subita a seguito di un soccorso – Divieto di cumulo – Non inclusione – Trattamenti di quiescenza anche privilegiati non soggetti alla incumulabilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17693-2015 proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, e MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 125/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 08/05/2015 R.G.N. 65/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza n. 125/2015 la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta nei confronti del MINISTERO DELLA DIFESA e del MINISTERO DELL’INTERNO da (OMISSIS) – divenuto invalido a seguito dell’attivita’ di soccorso prestata, quale militare di leva, in data (OMISSIS), in occasione di un sinistro stradale – per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”; condannava il MINISTERO DELL’INTERNO al pagamento dei conseguenti benefici assistenziali.
2. Respingeva l’appello delle amministrazioni, secondo le quali anche per le attivita’ previste dalla L. n. 266 del 2005, articolo 1, comma 563 era richiesto che l’invalidita’ derivasse da un rischio specifico.
3. Osservava che la norma aveva ampliato l’elenco della attivita’ che, secondo la precedente normativa, erano di per se’ a rischio; non vi era disparita’ di trattamento rispetto alle situazioni contemplate nel successivo comma 564, che aveva per oggetto le missioni di qualsiasi natura e dunque attivita’ non individuate specificamente, il che giustificava la necessita’ di verificare in concreto la presenza di particolari condizioni ambientali o operative.
4.Dichiarava l’appello infondato anche nella parte in cui le amministrazioni contestavano il diritto del (OMISSIS) a conseguire le provvidenze di cui alla L. n. 407 del 1998, articolo 2, comma 1, ed alla L. n. 206 del 2004, articolo 5, comma 3, in ragione della L. n. 302 del 1990, articolo 13 per avere percepito dal 1976 la pensione privilegiata di 7 categoria vitalizia.
5. Quanto al beneficio di cui alla L. n. 407 del 1998, articolo 2 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, articolo 4, comma 4, non rientravano nel divieto di cumulo i trattamenti di quiescenza, ancorche’ privilegiati.
6. Quanto al beneficio di cui alla L. n. 206 del 2004, articolo 5, comma 3, la stessa norma (Decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, articolo 4, comma 4), il fatto che la L. n. 302 del 1990, articolo 13 facesse generico riferimento alle “provvidenze pubbliche” e non alla pensione privilegiata ed il fatto che il legislatore nel dettare la disciplina dei benefici per le vittime del terrorismo, cui erano state equiparate le vittime del dovere, aveva manifestato una volonta’ di cumulare i benefici (cosi’ per il cumulo tra assegno vitalizio L. n. 407 del 1998, ex articolo 2 e l’assegno di cui alla L. n. 206 del 2004) deponevano nel senso della cumulabilita’ della pensione privilegiata anche con il beneficio di cui alla L. n. 206 del 2004, articolo 5, comma 3.
7. Le parti appellanti sostenevano, altresi’, che in ogni caso la pensione privilegiata doveva essere detratta dalla speciale elargizione di cui alla L. n. 206 del 2004, articolo 5, comma 1, in virtu’ del disposto della L. n. 302 del 1990, articolo 10 in quanto la pensione privilegiata aveva carattere risarcitorio.
9. Anche in questo caso la eccezione era infondata. L’articolo 10 riguardava unicamente il risarcimento spettante al soggetto leso nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi mentre la pensione privilegiata, pur essendosene riconosciuta la natura risarcitoria, era corrisposta dallo Stato.
10. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO DELLA DIFESA ed il MINISTERO DELL’INTERNO, articolato in tre motivi, cui (OMISSIS) ha opposto difese con controricorso, illustrato con memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 1 – il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sia perche’ i benefici avrebbero natura indennitaria e non assistenziale, sia perche’ essi troverebbero causa nel rapporto di sevizio tra il militare in servizio di leva e l’amministrazione sia, infine, per essere demandata alla P.A. una valutazione tecnico discrezionale.
2. Le ricorrenti assumono che non si’ farebbe formato il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non si erano pronunciati sul punto ne’ il Tribunale ne’ la Corte d’appello.
3. Il motivo e’ inammissibile.
4. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato che il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicche’ non puo’ validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado (da ultimo Sez. Un., 27/04/2018, n. 10265). In definitiva, il giudicato, esplicito o implicito, puo’ dirsi formato tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione (Cass. S.U. 20932/2011, Cass. S.U. 24883/2008).
5. Nella fattispecie di causa, essendo avvenuta nel primo grado la decisione nel merito, le amministrazioni avrebbero dovuto sollevare la questione di giurisdizione nel grado di appello.
6. Con il secondo mezzo le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, articolo 1, commi 563 e 564, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello, anche per le attivita’ contemplate dal comma 563 e’ richiesto il requisito delle particolari condizioni ambientali ed operative.
7. Si assume altresi’ che la fattispecie concreta – nella quale il militare di leva era rimasto ferito mentre prestava soccorso a due veicoli incidentati – non rientrava tra le “attivita’ di soccorso” previste dal comma 563, lettera d), che non comprenderebbero un normale soccorso stradale ma le sole operazioni di soccorso ufficiale, nei casi di pubbliche calamita’.
8.Si deduce anche che il (OMISSIS) non era neppure in attivita’ di servizio ma in libera uscita.
9. Il motivo e’ infondato.
10. Le Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze del 4 maggio 2017 numeri 10791 e 10792 hanno affermato che il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali.
11. In sostanza, soltanto nel caso di cui al comma 564, ovvero di infermita’ contratta in qualunque tipo di servizio diverso da quelli previsti nel comma 563, occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni ambientali o operative”, concetto poi chiarito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 laddove per le attivita’ contemplate dall’articolo 563 il rischio specifico e’ stato ritenuto ex lege, in relazione alle attivita’ ivi individuate.
12. Il comma 563, inoltre, considera le attivita’ individuate alle lettere da a) ad f) tanto se svolte “in attivita’ di servizio” che se compiute “nell’espletamento delle funzioni di istituto”; pertanto gli operatori, anche quando non sono in attivita’ di servizio, possono e debbono comunque intervenire, anche quando si trovino in libera uscita.
13. Si osserva, infine, che il comma 563, lettera d fa riferimento a tutte le operazioni di soccorso rientranti nelle funzioni di istituto ed il regolamento di disciplina militare (Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964 e, successivamente, Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, articolo 36 nonche’ Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 marzo 2010 n. 90, articolo 732) prevede che il militare debba “prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto”.
13. Appare dunque infondata anche la deduzione delle amministrazioni secondo cui costituirebbe “operazione di soccorso” soltanto quella prestata dal militare in occasione di pubbliche incolumita’.
14. Con la terza censura le amministrazioni hanno denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 302 del 1990, articoli 10 e 13 assumendo che, ai sensi della L. n. 302 del 1990, articolo 13, comma 4 il (OMISSIS), che percepiva per lo stesso evento sin dall’anno 1976 la pensione privilegiata di 7″ categoria vitalizia, non poteva ricevere le provvidenze a carattere continuativo previste dalla L. n. 407 del 1998, articolo 2 e dalla L. n. 206 del 2004, articolo 5, comma 3.
15. Preliminarmente la Corte rileva che resta definitiva, in quanto non impugnata, la statuizione del giudice dell’appello di cumulabilita’ della pensione privilegiata percepita dal (OMISSIS) con la speciale elargizione di cui alla L. n. 206 del 2004, articolo 5, comma 1.
16. La questione posta in questa sede attiene alla possibilita’ del cumulo con la pensione privilegiata:
– dell’assegno vitalizio non reversibile previsto dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, articolo 2, comma 1. Trattasi di un assegno di Lire 500.000 mensili, soggetto a perequazione automatica, in favore di chiunque subisca una invalidita’ permanente non inferiore ad un quarto della capacita’ lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 (vittime del terrorismo e della mafia) nonche’ ai superstiti delle vittime. Il beneficio e’ stato esteso alle vittime del dovere in forza della L. n. 266 del 2005, articolo 1, commi 562 e 565 e del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, articolo 4.
– dell’assegno vitalizio non reversibile di cui alla L. n. 204 del 2006, articolo 5, comma 3. Trattasi di assegno di 1.033 Euro mensili, soggetto a perequazione automatica, riconosciuto in favore di chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un’invalidita’ permanente non inferiore ad un quarto della capacita’ lavorativa. Il beneficio e’ stato riconosciuto dall’1 gennaio 2008 anche alle vittime del dovere in forza della L. n. 244 del 2007, articolo 2, comma 105.
17. La previsione di incumulabilita’ alla quale fanno riferimento le amministrazioni ricorrenti e’ contenuta nella L. 20 ottobre 1990, n. 302 – Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata – all’articolo 13. Tale articolo sancisce la incumulabilita’ (indipendentemente dalla situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria) degli assegni vitalizi previsti dalla medesima legge con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze (nonche’ delle elargizioni di cui alla legge stessa con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo).
18. La previsione di incumulabilita’ riguarda, dunque, gli assegni vitalizi (e le elargizioni) previsti dalla stessa L. n. 302 del 1990.
19. La successiva L. n. 407 del 1998 – Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata – che ha previsto, all’articolo 2, la concessione dell’assegno vitalizio non reversibile di Lire 500 mila mensili, in aggiunta alle elargizioni di cui alla L. n. 302 del 1990, non ha disciplinato il concorso dell’assegno con altri benefici ne’ richiamato il divieto di cumulo previsto dalla L. n. 302 del 1990, articolo 13.
20. Allo stesso modo la L. n. 206 del 2004 – Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – che ha concesso uno speciale assegno vitalizio, alle condizioni indicate all’articolo 5, comma 3, in aggiunta alla elargizione prevista dalla L. n. 302 del 1990, articolo 1, comma 1, non ha posto limiti al concorso di benefici.
21. In mancanza di una contraria disposizione deve, dunque, ritenersi la cumulabilita’ delle elargizioni.
21. Ne’ puo’ farsi richiamo alla disciplina della L. n. 302 del 1990, articolo 13 il cui dettato letterale e’ limitato agli assegni e alle provvidenze previste dalla medesima legge.
22. Tale interpretazione trova conferma nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 – Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata – con il quale sono state riunite e coordinate le disposizioni riguardanti le modalita’ di attuazione delle L. 13 agosto 1980, n. 466 e L. 20 ottobre 1990, n. 302 nonche’ stabilite le modalita’ di attuazione della L. 23 novembre 1998, n. 407.
23. L’articolo 4 del regolamento, che disciplina le modalita’ per la dichiarazione delle provvidenze pubbliche eventualmente gia’ percepite in ragione delle medesime circostanze e per l’esercizio della opzione (ove possibile), dispone, al comma 4:
“Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, articolo 2 i trattamenti di quiescenza, ancorche’ privilegiati o di riversibilita’, nonche’ i benefici di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, articoli 9, 14 e 15 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresi’, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla L. 13 agosto 1980, n. 466”.
23. Il beneficio previsto dall’articolo 2 della L. 23 novembre 1998, n. 407, dunque, non rientra nel divieto di cumulo; in ogni caso i trattamenti di quiescenza, ancorche’ privilegiati, non sono compresi tra le provvidenze pubbliche di carattere continuativo soggette alla incumulabilita’.
24. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
25. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
26. Il giudice dell’impugnazione, ove pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilita’ o la improcedibilita’ dell’impugnazione, puo’ esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). L’Amministrazione dello Stato, a tenore del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, e’ esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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