Corte di Cassazione, penale, Sentenza 16 ottobre 2020, n. 28826.
In tema di associazione di tipo mafioso, nei casi di “delocalizzazione” di più articolazioni periferiche che, pur richiamandosi a consorterie mafiose comprese tra quelle specificamente tipizzate sulla base di una consolidata esperienza, costituiscano un unico centro autonomo di imputazione di scelte criminali in un diverso quadro territoriale, non occorre che ogni cellula abbia dato luogo alla manifestazione del metodo mafioso, essendo invece necessario verificare che ciascuna di esse sia effettivamente parte del sodalizio e che questo, nel suo complesso, si sia manifestato nel nuovo contesto territoriale attraverso modalità concrete che, pur potendo non postulare azioni eclatanti, devono consistere nell’attuazione di un sistema incentrato sulla capacità di intimidazione e sul derivatone assoggettamento omertoso (nella specie, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, la Corte ha ritenuto non congruamente motivato il ragionamento del tribunale del riesame, che, pur riconoscendo che gli indagati di un’associazione operante in Romagna erano collegati con la camorra napoletana, aveva negata la sussistenza dell’associazione di tipo mafioso sottovalutando la circostanza che una contesa del gruppo con altro gruppo criminale era stata portata all’attenzione di uno dei capi storici della camorra campana per dirimere il confitto e ciò era elemento sintomatico del carattere di “diramazione” ovvero di “articolazione” diretta delle due fazioni rispetto a un sodalizio criminale storicamente riconosciuto come di carattere mafioso, e che non aveva altresì tratto le logiche conseguenze dal pur riconosciuto rilievo fattuale che i reati oggetto di addebito erano stati commessi con l’uso di armi e con il metodo mafioso).
Sentenza 16 ottobre 2020, n. 28826
Data udienza 1 ottobre 2020
Tag – parola chiave: Misura cautelare – Custodia in carcere – Associazioni di stampo mafioso – Reati contro il patrimonio – Esigenze cautelari – Carenze motivazionali – Sussistenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRICCHETTI Renato – Presidente
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. APRILE E. – rel. Consigliere
Dott. AMOROSO Riccard – Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;
nel procedimento nei confronti di:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
5. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
6. (OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso le ordinanze del 30/10/2019 e 05/11/2019 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, i provvedimenti impugnati ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Angelillis Ciro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per gli indagati l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) per l’ (OMISSIS); dell’avv. (OMISSIS) per l’ (OMISSIS) e il (OMISSIS);
dell’avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); dell’avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); dell’avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); e dell’avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con le tre ordinanze sopra indicate (emesse rispettivamente il 30 ottobre 2019 per il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS), il 5 novembre 2019 per il (OMISSIS) e il (OMISSIS) e, in pari data, con altra distinta decisione, per il (OMISSIS) e il (OMISSIS)) il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento delle istanze di riesame presentate ai sensi dell’articolo 309 c.p.p. dai sei indagati, riformava il provvedimento genetico della misura cautelare, riqualificando il reato associativo contestato al capo d’imputazione provvisorio 1) ai sensi dell’articolo 416 c.p., commi 1 e 2, (anziche’, in base all’originario addebito, a norma dell’articolo 416-bis c.p., commi 1, 2, 3 e 8, come associazione di stampo camorristico) ed escludendo (per il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) in relazione al solo capo 8), per il (OMISSIS) e il (OMISSIS) in relazione ai capi 2), 3), 5), 6), 7) e 8), per il (OMISSIS) e il (OMISSIS) solo in relazione al capo 2) l’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’articolo 416-bis.1 c.p.; confermava nel resto il medesimo provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva disposto nei riguardi dei sei prevenuti l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
Rilevava il Tribunale bolognese come le acquisite emergenze procedimentali avessero dimostrato l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei sei indagati in relazione al reato di associazione per delinquere diretta dal (OMISSIS), costituita allo scopo di commettere piu’ reati contro il patrimonio e in materia di armi, in (OMISSIS) con permanenza (capo 1); nonche’ in relazione ai delitti-fine di sequestro di persona e lesioni personali aggravate, commessi il (OMISSIS) dal (OMISSIS), l’ (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS) e altri ai danni di (OMISSIS) (capo 2); di tentata estorsione continuata e aggravata, commesso a partire dal (OMISSIS) e per il successivo mese di novembre dal (OMISSIS), l’ (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS) ai danni del (OMISSIS) (capo 3); di minacce aggravate, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, rapina aggravata, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi, commessi il (OMISSIS) dal (OMISSIS), l’ (OMISSIS) e altri ai danni di (OMISSIS) (capi 5), 6) e 7); di trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio, commessi dal (OMISSIS), data in cui era stata costituita la societa’ ” (OMISSIS)”, con permanenza, dal (OMISSIS), l’ (OMISSIS), il (OMISSIS) e altro soggetto (capi 8) e 9); nonche’ di detenzione illegale di un’arma da fuoco, commesso dal (OMISSIS) il (OMISSIS) (capo 10).
Aggiungeva il Collegio del riesame come i dati informativi a disposizione avessero dimostrato l’esistenza di quel gruppo criminale, capeggiato dal (OMISSIS) ed interessato (anche attraverso la operativita’ della societa’ (OMISSIS), avente come oggetto la compra-vendita e il noleggio di veicoli e imbarcazioni, formalmente intestata al (OMISSIS), ma in realta’ facente capo al (OMISSIS) e all’ (OMISSIS)) alla acquisizione di una posizione di preminenza nella gestione di traffici illeciti nel territorio riminese, e la commissione dei gravi reati innanzi considerati: riguardanti, in particolare, una prolungata attivita’ estorsiva ai danni del citato (OMISSIS), risoltasi nella violenta azione di pestaggio di cui questi era stato vittima; nonche’ una ulteriore attivita’ estorsiva consumata ai danni di tal (OMISSIS) da altri pregiudicati, tra i quali (OMISSIS), contro i quali il (OMISSIS) e gli affiliati al suo gruppo (cui il (OMISSIS) aveva chiesto “protezione”) avevano inteso reagire con una violenta iniziativa ai danni del (OMISSIS) e del (OMISSIS).
Sottolineava, pero’, il Tribunale come gli stessi elementi di conoscenza avessero escluso che quella diretta dal (OMISSIS) fosse un’associazione di stampo camorristico, in quanto, anche se costituita per monopolizzare le attivita’ criminali della zona di Rimini, sostituendosi ad altri gruppi delinquenziali gia’ ivi esistenti, era capeggiata dal (OMISSIS) che gli appartenenti al clan camorristico di Secondigliano avevano considerato un “cane sciolto”, sicche’ il gruppo non poteva essere qualificato come articolazione della camorra campana, dalla quale non aveva mutuato una propria forza di intimidazione; inoltre, tale sodalizio non risultava aver commesso attivita’ estorsive ai danni di imprenditori del luogo diversi dal menzionato (OMISSIS) e non era stato provato l’uso della forza di intimidazione per affermare la operativita’ della societa’ (OMISSIS); ed ancora, non era stata dimostrata l’esistenza di un clima di omerta’ nella zona di Rimini, in una specifica area territoriale ovvero nell’ambito di una determinata categoria professionale. Ragioni, queste, in base alle quali il Tribunale escludeva anche la configurabilita’ della richiamata aggravante contestata per i reati fine, in quanto non poteva affermarsi che gli stessi fossero stati commessi al fine di agevolare l’attivita’ di una associazione di stampo mafioso.
2. Avverso tali ordinanze ha proposto ricorso il Pubblico Ministero il quale, con tre distinti motivi strettamente connessi tra loro, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’articolo 273 c.p.p., articoli 416-bis e 416-bis.1 c.p., e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente escluso la ricorrenza della fattispecie di associazione di stampo mafioso in relazione al capo d’imputazione provvisorio 1) e, conseguentemente, l’aggravante dell’agevolazione mafiosa per i restanti capi: in particolare, per avere disatteso i criteri interpretativi che in materia sono stati formulati dalla giurisprudenza di legittimita’, nonche’ per avere argomentato le proprie ragioni con un contraddittorio apparato fondato su un travisamento delle prove, negativamente qualificato dalla incompatibilita’ tra le premesse e la ricostruzione dei fatti, da un lato, e i giudizi finali dall’altro. Cio’ senza neppure trascurare il contrasto esistente tra le conclusioni cui e’ pervenuto lo stesso Tribunale di Bologna nell’esame delle posizioni dei sei indagati sopra elencati rispetto alle valutazioni espresse nell’esame della posizione del (OMISSIS), sottoposto ad indagini nel medesimo procedimento per reati probatoriamente connessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
2. I tre provvedimenti gravati – caratterizzati da moduli espositivi in gran parte sovrapponibili – presentano in piu’ punti gravi incongruenze motivazionali, evidenti vizi di manifesta illogicita’ e contraddizioni intrinseche allo stato non risolvibili.
Premesso che in ordine alla ricostruzione oggettiva delle singole vicende fattuali operata dal Collegio del riesame non vi e’ alcuna contestazione, va rilevato come le ordinanze impugnate siano qualificate da parti argomentative non compatibili tra loro ovvero non coerenti con altre decisioni adottate dallo stesso organo giudicante.
Ed invero, dopo aver sostenuto, con riferimento all’episodio della brutale aggressione ai danni del (OMISSIS), che la vittima di quel pestaggio aveva assunto un atteggiamento omertoso perche’ consapevole che “il (OMISSIS) era soggetto appartenente ad una consorteria camorristica di rilievo” e che le modalita’ operative di quella violenta iniziativa, tipiche “del metodo mafioso”, erano riferibili alla “forza di un’associazione di stampo mafioso, a cui (gli autori) erano affiliati”, in maniera logicamente non congruente il Tribunale di Bologna ha affermato che il gruppo criminale diretto dal (OMISSIS) non aveva le caratteristiche di un’associazione qualificabile ai sensi dell’articolo 416-bis c.p., ne’ che i gravi delitti posti in essere da quei soggetti fossero stati consumati per agevolare quella consorteria criminale.
Frutto di un travisamento per omissione appare, altresi’, l’asserzione contenuta nella motivazione dei provvedimenti gravati nella parte in cui e’ stato richiamato il tenore delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) ai carabinieri, secondo cui la vittima di quella aggressione avrebbe negato di sapere alcunche’ circa la commissione di altre estorsioni da parte degli affiliati al gruppo criminale del (OMISSIS): laddove la lettura integrale di quella deposizione avrebbe permesso di rilevare – come il ricorrente ha adeguatamente allegato – che il (OMISSIS) aveva sostanzialmente riconosciuto l’esistenza di una sistematica attivita’ di prevaricazione che gli appartenenti a quel sodalizio avevano posto e continuavano a porre in essere avvalendosi dello “schermo” delle attivita’ lecite della societa’ (OMISSIS) (“…quelli non fanno trovare niente… fanno trovare le pratiche auto e sono altri… sono altri, come mi devo spiegare… sono due fazioni… c’e’ una fazione… la facciata buona che vende le macchine… e ci sta la facciata praticamente insomma da dietro che praticamente naviga, tu mi devi dare questo… tu mi devi dare quello… fa il recupero, fanno la prepotenza…”).
Ne’ va trascurato che, nel valutare la sussistenza delle esigenze processuali idonee a giustificare il mantenimento della misura custodiale massima nei riguardi del (OMISSIS) e ad escludere la idoneita’ della meno grave degli arresti domiciliari a fronteggiare i bisogni di cautela, il Tribunale di Bologna, dopo aver negato la configurabilita’ dell’associazione di stampo mafioso oggetto di contestazione, ha finito contraddittoriamente per sottolineare come la pericolosita’ del predetto fosse desumibile dal fatto che lo stesso, soggetto indicato da una vittima delle sue iniziative come “appartenente ad una consorteria camorristica”, aveva “solidi rapporti con una rete di criminali di origine campana” e aveva creato un gruppo criminale con lo scopo “di sostituirsi ai gruppi malavitosi campani operanti in (OMISSIS)”.
E’ poi significativo come, nell’esaminare la posizione del coindagato (OMISSIS), indicato dalle emergenze procedimentali come il responsabile di un autonomo gruppo che a Rimini si era contrapposto a quello del (OMISSIS), il Tribunale emiliano – con un coevo provvedimento di conferma della primigenia decisione cautelare, di cui il ricorrente ha allegato copia al suo atto di impugnazione – ne avesse sottolineato la caratura criminale, per essere lo stesso “stabilmente inserito in pericolosi contesti delinquenziali di estrazione camorristica, ove il ricorso alla violenza e’ qualcosa di non occasionale, ma costituisce un connotato specifico di chi ne fa parte”: sodalizio che aveva “la disponibilita’ di armi da fuoco” da impiegare per “avere la meglio nei confronti dei gruppi rivali con i quali, per ragioni di predominio culturale, (era stato) molto facile entrare in contesa”.
Infine, in una situazione nella quale sarebbe stato agevole riconoscere la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, non e’ stata adeguatamente chiarita la ragione per la quale la contestata aggravante dell’agevolazione dell’associazione mafiosa sia stata esclusa per gli indagati (OMISSIS) e (OMISSIS) con riferimento ai delitti-fine loro rispettivamente addebitati nei capi di imputazione provvisoria 2), 3), 5), 6), 7) e 8), e sia stata mantenuta per il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS), ai quali pure e’ stato ascritto il concorso nella commissione di quasi tutti quei reati.
3. Sotto altro – sia pur strettamente collegato – profilo, deve ritenersi fondato anche il motivo dedotto in termini di violazione delle norme di diritto penale sostanziale oggetto di addebito, sub specie di inosservanza della legge, per avere il giudice a quo applicato le indicate disposizioni sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato nelle fattispecie incriminatrici.
Costituisce espressione di un orientamento interpretativo sufficientemente consolidato il principio secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, nei casi di delocalizzazione di piu’ articolazioni periferiche che, pur richiamandosi a consorterie mafiose comprese tra quelle specificamente tipizzate sulla base di una consolidata esperienza, costituiscano un unico centro autonomo di imputazione di scelte criminali in un diverso quadro territoriale, non occorre che ogni cellula abbia dato luogo alla manifestazione del metodo mafioso, essendo invece necessario verificare che ciascuna di esse sia effettivamente parte del sodalizio e che questo, nel suo complesso, si sia manifestato nel nuovo contesto territoriale attraverso modalita’ concrete che, pur potendo non postulare azioni eclatanti, devono consistere nell’attuazione di un sistema incentrato sull’assoggettamento derivante dalla forza del vincolo associativo (cosi’, tra le altre, Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268676).
In altri termini, va qui ribadito che nel caso di organizzazioni criminali che costituiscono una articolazione territoriale di associazioni mafiose tradizionali, in quanto legate da un rapporto di dipendenza da esse o che, comunque, siano in collegamento funzionale con la “casa madre”, ai fini della configurabilita’ del reato non e’ sufficiente la sola prova dell’essere cellula di una associazione tradizionale, ma e’ necessario anche in tal caso che l’articolazione manifesti, pur in realta’ strutturalmente modeste, sul “nuovo” territorio la propria capacita’ di intimidazione e che da essa derivi assoggettamento omertoso (cosi’ Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Buzzi e altri, non massimata sul punto).
Di tale regula iuris il Tribunale di Bologna non pare aver fatto buon governo, in quanto, pur riconoscendo che il gruppo criminale diretto dal (OMISSIS) ed operante nella zona di Rimini, aveva tutte le caratteristiche di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti contro il patrimonio e in maniera di armi, commessi in contrapposizione con altri sodalizi gia’ esistenti nella zona; e pur ammettendo che il (OMISSIS) e’ soggetto collegato alla camorra napoletana, per essere figlio di un esponente “storico” di quell’associazione di stampo mafioso, ha poi sottovalutato due circostanze peculiari emergenti dalle carte del procedimento, all’uopo segnalate dall’odierno ricorrente.
La prima e’ che nel momento in cui i gruppi criminali rivali attivi nella citta’ di Rimini, facenti capo rispettivamente uno al (OMISSIS) e l’altro al (OMISSIS), entrarono in contrasto tra loro per la gestione della vicenda relativa ad un imprenditore, il (OMISSIS), che, vittima delle richieste estorsive del secondo di quei sodalizi, aveva chiesto “protezione” all’altro, la “contesa” era stata portata all’attenzione di uno dei capi storici della camorra campana, (OMISSIS), chiamato a dirimere il conflitto. Elemento, questo, che ragionevolmente si sarebbe potuto reputare sintomatico del carattere di “diramazione” ovvero di “articolazione” diretta delle due fazioni rispetto ad un sodalizio criminale storicamente riconosciuto come di carattere mafioso. Circostanza confermata dalla esistenza, pure indicata dal Tribunale del riesame, di una riunione che, nel novembre del 2018, era stata organizzata a Secondigliano, presso una masseria, per consentire ai capi di vari clan della camorra napoletana di discutere di quanto stava accadendo a Rimini con quella violenta contrapposizione tra fazioni rivali.
Il secondo dato riguarda le caratteristiche che avevano acquisito le modalita’ operative del gruppo delinquenziale capeggiato dal (OMISSIS), che di certo non aveva creato nella riviera romagnola una situazione di generalizzato assoggettamento della societa’ civile alla forza di intimidazione delle iniziative di quel sodalizio criminale “delocalizzato” in quel nuovo contesto territoriale: tuttavia, il Collegio del riesame, pur ammettendo che i reati oggetto di addebito erano stati commessi con l’uso di armi e con il metodo mafioso, dunque erano stati qualificati da una palese carica intimidatoria (confermata dall’atteggiamento omertoso delle vittime), in un contesto di aperta contrapposizione tra fazioni che avevano ciascuna lo scopo di affermare la propria supremazia su quel territorio, non ne ha tratto le dovute conseguenze decisionali, ingiustificatamente negando che quel gruppo delinquenziale avesse acquisito le caratteristiche dell’associazione di stampo mafioso.
4. Le ordinanze impugnate vanno, dunque, annullate con rinvio al Tribunale di Bologna che, nel nuovo esame, colmera’ le indicate lacune motivazionali attenendosi ai principi di diritto innanzi richiamati.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Annulla le ordinanze impugnate e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply