Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 7 settembre 2020, n. 18609.
In tema di assistenza a favore dei profughi, ai sensi dell’art. 4, comma 223, della l. n. 350 del 2003, interpretativo dell’art. 1, comma 24, della l. n. 560 del 1993, l’agevolazione circa la determinazione del prezzo di acquisto degli alloggi loro destinati compete esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi cd. “dedicati”, costruiti ex artt. 18 e ss. della l. n. 137 del 1952 e non anche di alloggi cd. “riservati”, ex art. 17 della medesima l. n. 137, in quanto solo per i primi è previsto un canone di locazione maggiorato (comprensivo, cioè, sia di una quota delle spese di manutenzione, che di una quota annua del costo di costruzione), ciò che giustifica la detta facoltà di acquisto a condizioni di maggiore favore rispetto alla generalità degli assegnatari di immobili di edilizia popolare, escludendosi la violazione dell’art. 3 Cost. (cfr. anche Corte Cost., sentenza n. 161 del 2013).
Ordinanza 7 settembre 2020, n. 18609
Data udienza 3 luglio 2020
Tag/parola chiave: Provvvidenze abitative – Art. 5 comma 2 legge n. 542/96 – Profughi assegnatari di alloggi di cui all’ art. 18 legge n. 137/52 e profughi assegnatari di alloggi di cui all’art. 17 legge n. 137/52 – Differenze – Prezzo di cessione al 50% solo per i profughi assegnatari di alloggi di cui all’ art. 18 legge n. 137/52
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22959/2015 proposto da:
Azienda per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Bergamo ALER, ora Azienda per l’edilizia Residenziale Pubblica di Bergamo – Lecco e Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 496/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2020 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. de Augustinis Umberto, che chiede l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 496/2015, depositata in data 22/4/2015, – in controversia promossa, con citazione del 2009, da (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
In particolare, i giudici d’appello hanno, invece, sostenuto che, rispetto alle disposizioni esaminate dal giudice di primo grado, il quadro normativo era mutato per effetto della L. n. 388 del 2000, di portata innovativa, che, all’articolo 45, comma 3 (e sulla stessa linea si pongono i successivi L. n. 350 del 2003, articolo 4, commi 223 e 224 unificandosi gli interventi previsti alla L. del 1952, articoli 17 e 18), ha disposto che le condizioni di miglior favore per la determinazione del prezzo di cessione si applichino a tutti gli immobili destinati ai profughi.
Avverso la suddetta pronuncia, la A.L.E.R. di Bergamo-Lecco e Sondrio (gia’ ALER di Bergamo) propone ricorso per cassazione in unico motivo, nei confronti di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte (accoglimento del ricorso). La ricorrente ed i controricorrenti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente AL.E.R. lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 560 del 1993, articolo 1, comma 24 della L. n. 350 del 2003, articolo 4, commi 223 e 224 della L. n. 244 del 2007, articolo 4, comma 2, articolo 11 preleggi in relazione all’applicazione della L. n. 388 del 2000, articolo 45.
2. La censura e’ fondata.
Questo e’ il quadro normativo di riferimento.
La L. n. 137 del 1952 ha previsto due tipi di provvidenze abitative in favore dei profughi: la riserva in loro favore di una quota (15%) delle assegnazioni di tutti gli alloggi che gli istituti di gestione delle case popolari avrebbero costruito dal gennaio 1952 (articolo 17, c.d. alloggi riservati) e la costruzione a spese dello Stato di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo (articolo 18, c.d. alloggi dedicati), ad un canone di locazione maggiorato.
La L. n. 560 del 1993, articolo 1, comma 24 (che cosi’ recita “GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI REALIZZATI AI SENSI DELLA L. 4 MARZO 1952, N. 137, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, – cioe’ costruiti in base all’articolo 18 tale legge – INDIPENDENTEMENTE DA PRECEDENTI DOMANDE DI ACQUISTO DELLE ABITAZIONI IN GODIMENTO, NE POSSONO CHIEDERE LA CESSIONE IN PROPRIETA’ ENTRO IL TERMINE DI UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE BENEFICIANDO DELLE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE CONTENUTE NELLE NORME APPROVATE CON Decreto del Presidente della Repubblica 17 GENNAIO 1959, N. 2, ART. 26 COME SOSTITUITO DALLA L. 27 APRILE 1962, N. 231, ART. 14”) e’ stato interpretato dal comma 223, avente espressa valenza di norma di interpretazione autentica, della L. n. 350 del 2003, articolo 4 c.d. Finanziaria 2004, nel senso che “gli alloggi attualmente di proprieta’ statale, realizzati ai sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137, articolo 18 e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137, articolo 1 sono ceduti in proprieta’ ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalita’ di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio”.
La L. n. 3888 del 2000, articolo 45, comma 3, aveva previsto che il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi “di cui alla L. 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 17 e 18 e successive modificazioni, nonche’ di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 560, articolo 1, comma 24” e’ prorogato sino al 30 dicembre 2005 e che le disposizioni di cui al Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 542, articolo 5 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta L. 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprieta’ dell’ex Opera Profughi, dell’ex EGAS e dell’ex Ente Nazionale Tre Venezie, essendo gli immobili citati nel presente comma esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 45, commi 1 e 2.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 161 del 2013, ha dichiarato la illegittimita’ costituzionale della Legge Regionale Toscana n. 59 del 2005, articoli 1 e 3 (ed in via consequenziale degli articoli 2 e 4 stessa legge) per violazione dell’articolo 3 Cost., per aver esteso ai profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. n. 137 del 1952, articolo 17 (c.d. alloggi riservati), l’applicazione del regime di maggior favore nell’acquisto di alloggi popolari attribuito agli assegnatari di appartamenti c.d. dedicati di cui alla L. n. 137 del 1952, articolo 18. La Consulta ha osservato che la norma di interpretazione autentica contenuta nella L. n. 350 del 2003, articolo 4, comma 223 ha “definitivamente chiarito che il regime di maggior favore, previsto dalla L. n. 560 del 1993, articolo 1, comma 24 si applica soltanto alla speciale categoria dei profughi assegnatari degli alloggi di cui alla L. n. 137 del 1952, articolo 18”.
La scelta del legislatore statale, di limitare il trattamento di acquisto agevolato ai soli profughi assegnatari di alloggi realizzati in base alla L. n. 137 del 1952, articolo 18 e ss. si giustifica in ragione del fatto che tale categoria, nel corrispondere un canone di locazione maggiorato ha gia’ corrisposto una quota annua (prima del 2% e poi dello 0,5%) del costo di costruzione e dunque una somma che, per le assegnazioni effettuate negli anni 1952 e 1953, aveva raggiunto una rilevante quota (fino al 40%) di detto costo, oltre che una quota delle spese di manutenzione straordinaria.
Ora questa Corte (Cass. 9119/2017) ha successivamente chiarito che “in tema di assistenza a favore dei profughi, ai sensi della L. n. 350 del 2003, articolo 4, comma 223, interpretativo della L. n. 560 del 1993, articolo 1, comma 24, l’agevolazione circa la determinazione del prezzo di acquisto degli alloggi loro destinati compete esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi cd. “dedicati”, costruiti L. n. 137 del 1952, ex articoli 18 e ss. e non anche di alloggi cd. “riservati”, ex articolo 17 medesima L. n. 137, in quanto solo per i primi e’ previsto un canone di locazione maggiorato (comprensivo, cioe’, sia di una quota delle spese di manutenzione, che di una quota annua del costo di costruzione), cio’ che giustifica la detta facolta’ di acquisto a condizioni di maggiore favore rispetto alla generalita’ degli assegnatari di immobili di edilizia popolare, escludendosi la violazione dell’articolo 3 Cost. (cfr. anche Corte Cost., sentenza n. 161 del 2013)” (conf. Cass.24892/2018; Cass. 24893/2018; Cass. 27698/2019).
Alla luce della pronuncia della Corte costituzionale e della norma interpretativa contenuta nella finanziaria 2004 (si discute nella specie, di domande di acquisto presentate nel 2004), l’interpretazione seguita dalla Corte d’Appello di Brescia non puo’ ritenersi costituzionalmente legittima non risultando conforme all’articolo 3 Cost. estendere ai profughi di cui alla L. n. 137 del 1952, articolo 18 il trattamento privilegiato di cui alla L. n. 560 del 1993, articolo 1, comma 24.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply