Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 28 novembre 2019, n. 31144.
La massima estrapolata:
In tema di appalto irregolare, sussiste la legittimazione degli enti previdenziali all’azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore, stante l’indisponibilità del regime previdenziale, che non può essere condizionato all’iniziativa del lavoratore che denunci l’irregolarità, l’autonomia del rapporto di lavoro e di quello previdenziale, che, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi, e tenuto conto dell’interpretazione letterale dell’art. 29, comma 3 bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, che non preclude di far valere la nullità degli atti di interposizione da parte di chiunque vi abbia interesse.
Ordinanza 28 novembre 2019, n. 31144
Data udienza 10 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18431/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono;
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.P.A.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 79/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 07/04/2014 R.G.N. 127/2012.
RILEVATO
che:
1. la Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 7 aprile 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto i ricorsi, successivamente riuniti, proposti da (OMISSIS) e volti ad impugnare due cartelle esattoriali, notificate dalla concessionaria del servizio di riscossione, relativi a crediti per contributi, premi, sanzioni ed interessi maturati in favore dell’Inps e dell’Inail;
2. la Corte territoriale, conformemente al giudice di prime cure, ha ritenuto fondati i fatti posti a fondamento dell’accertamento effettuato in sede ispettiva, sulla scorta del materiale probatorio acquisito in causa, giungendo al convincimento che i quattro lavoratori di cui al verbale ispettivo fossero “dei veri e propri dipendenti dell’impresa del (OMISSIS) il quale dirigeva, in concreto, il loro lavoro”;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 3 motivi, cui hanno resistito l’INPS, anche quale procuratore speciale della (OMISSIS) Spa, e l’INAIL con distinti controricorsi; non ha svolto attivita’ difensiva (OMISSIS) Spa.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 2094 c.c. e al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 1 e articolo 1655 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto provato il vincolo della subordinazione e, quindi, la pretesa degli enti previdenziali, anche in ordine al quantum;
2. il motivo non puo’ trovare accoglimento;
la violazione dell’articolo 2697 c.c., e’ censurabile per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), come nella specie laddove parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito, opponendo una diversa valutazione che non puo’ essere svolta in questa sede di legittimita’;
nella sostanza parte ricorrente, lungi dal denunciare una effettiva violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che presupporrebbe una ricostruzione della vicenda storica quale operata dalla sentenza impugnata, invece oppone una diversa ricostruzione della medesima vicenda storica, sulla base di una valutazione del materiale probatorio difforme da quella apprezzata dai giudici cui compete il dominio esclusivo del merito, cosi’ invocando un sindacato estraneo al giudizio di legittimita’;
3. con il secondo mezzo si denuncia omesso esame circa fatti decisivi, avendo la Corte territoriale omesso di esaminare ulteriori circostanze riferite dai testi e risultanti anche dagli atti di un procedimento penale, non essendo neanche provati gli elementi posti a base della quantificazione della pretesa;
4. anche tale motivo non merita accoglimento;
esso e’ inammissibile perche’, nonostante la sentenza impugnata sia sottoposta al regime dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv. in L. n. 134 del 2012, non viene formulato nel rispetto degli enunciati imposti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 che ha espresso i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimita’, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimita’ e’ solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in se’, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per se’ vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovra’ indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisivita’” del fatto stesso;
il motivo in esame risulta ampiamente inadeguato rispetto a tali prescrizioni, pretendendo una diversa valutazione delle risultanze processuali (come e’ reso evidente dal riferimento a plurime fonti testimoniali e documentali) e traducendosi in un diverso convincimento della parte soccombente rispetto a quello espresso dalla Corte territoriale nella valutazione del materiale probatorio, per cui si rivela, anche per questo verso, inammissibile;
5. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 3 bis, sostenendo che detta disposizione introdurrebbe nel nostro ordinamento “un’azione costitutiva a legittimazione limitata, nel senso che l’unico soggetto che puo’, in caso di appalto irregolare, chiedere la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti del committente e’ solo il lavoratore”, non quindi gli enti di previdenza e assistenza;
6. il motivo e’ infondato;
l’assunto sembra richiamare quella opinione dottrinale – determinata da una certa interpretazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 3 bis, secondo cui la disposizione configurerebbe un’azione costitutiva con legittimazione esclusiva del lavoratore interessato, in tal senso segnando una discontinuita’ con la L. n. 1369 del 1960, articolo 1, comma 5, che consentiva un’azione di accertamento per la quale i lavoratori venivano considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore, proponibile da chiunque avesse interesse; da questa prospettiva deriverebbe come conseguenza rilevante che, nell’attuale disciplina, terzi quali l’Inps e l’Inail che chiedessero contributi o premi all’utilizzatore effettivo datore di lavoro potrebbero sentirsi opporre la mancata costituzione del rapporto in difetto di azione giudiziale promossa dal lavoratore;
l’assunto non puo’ essere condiviso perche’ in tal caso il regime previdenziale, di per se’ indisponibile (da ultimo v. Cass. n. 13650 del 2019), sarebbe condizionato all’iniziativa del lavoratore che denunci l’irregolarita’, mentre e’ risalente il principio in base al quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (v., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. n. 6673 e n. 15979 del 2003);
in realta’ l’azione dell’ente previdenziale terzo e’ finalizzata all’accertamento della sussistenza in fatto di un rapporto di lavoro subordinato tra l’utilizzatore e il lavoratore e trova la sua causa petendi nell’articolo 2094 c.c. e non nel Decreto Legislativo n. 276 del 2003, anche perche’ la formula utilizzata dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, lungi dal configurare una sanzione strutturalmente diversa dal passato, rappresenta una diversa descrizione del medesimo meccanismo sanzionatorio; si tratta di una norma tipicamente processuale formulata a partire dalla posizione del lavoratore che non precludere, stante la nullita’ degli atti interpositori tuttora sanzionati, che sia fatta valere ad opera di tutti gli interessati (v. pure Cass. n. 18278 del 2019, in motivazione);
in analoga prospettiva fondata sull’autonomia e sulla diversa natura delle due obbligazioni nei confronti rispettivamente del datore di lavoro e dell’istituto previdenziale si e’ esclusa, in tema di appalto di opere e servizi, l’operativita’ del termine di decadenza di due anni previsto dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal di n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 35 del 2012, avuto riguardo all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (v. Cass. n. 18004 e 22110 del 2019);
7. conclusivamente il ricorso va rigettato, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; nulla per le spese in favore di (OMISSIS) Spa che non ha svolto attivita’ difensiva;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrenti delle spese liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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