Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 5 maggio 2016, n. 1803
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9720 del 2015, proposto da:
Pu.-Tr. di Ti. Au. Sas in Qualità di Mandataria R.T.I., Na. Cl. Srl quale Mandante Rti, Ic. Se. Srl Quale Mandante Rti, An. Srl quale Mandante Rti, rappresentati e difesi dall’avv. Sa. St. Da., con domicilio eletto presso Sa. St. Da. in Roma, piazza (…);
contro
Co. Spa, rappresentato e difeso dall’avv. An. Cl., con domicilio eletto presso An. Cl. in Roma, Via (…);
nei confronti di
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);
Ma. Srl;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 11259/2015, resa tra le parti, concernente affidamento dei servizi di pulizia sanificazione ed altri servizi presso enti del servizio sanitario nazionale – richiesta regolarizzazione cauzione provvisoria con applicazione sanzione pecuniaria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Co. Spa e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2016 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Cl., St. Da. e l’avv. dello Stato Va.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Bando di gara pubblicato in GUUE la Co. S.p.A. dava avvio alla gara per l’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione ed altri servizi presso enti del servizio sanitario nazionale – id 1460 – per partecipare alla quale era necessario costituire una cauzione provvisoria, a scelta del concorrente “in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Co. S.p.A.; mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
Con chiarimento n. 150 del 20 aprile 2015, Con. S.p.A. precisava che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 ad opera del D. Lgs. n. 141/2010, dovevano intendersi soggetti abilitati al rilascio della fideiussione solo gli intermediari finanziari iscritti all’elenco di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e che non fosse “possibile per il concorrente presentare una fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco generale ex art. 106 D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (e, si noti bene, non all’Albo di cui all’art. 106 D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal D. Lgs. n. 141/2010, non ancora istituito)”.
In data 27 Aprile 2015, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da La Pu.-Tr. di Ti. Au. S.a.S., Na. Cl. S.r.l, Ic. Se. S.r.l. e An. S.r.l., presentava, per i lotti 1, 2 e 6, domanda di partecipazione alla procedura di gara in questione, garantendola con una cauzione provvisoria rilasciata, in data 22 aprile 2015, dalla GB. Fi. S.p.A.
In data 13 maggio 2015, la Commissione giudicatrice riteneva tale garanzia non regolare e, in data 11 giugno 2015, in persona del suo Presidente, invitava, il Raggruppamento a regolarizzare la sua posizione entro dieci giorni con applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 46, comma 1 ter, del D. Lgs. n. 163/2006.
La Commissione di gara contestava che GB. Fi. S.p.A. fosse iscritta unicamente all’elenco generale di cui all’art. 106 TUB vecchio testo e, pertanto, non era un soggetto abilitato a rilasciare la cauzione.
Il Raggruppamento contestava tale richiesta ritenendo che la fideiussione fosse valida perché la nuova disciplina sull’albo degli intermediari non era ancora entrata in vigore; che la Banca di Italia aveva precisato con circolare n. 288/2015 che gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 TUB e nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB vigenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 141/2010 potessero continuare ad operare fino al 12 maggio 2016; che la Banca di Italia in data 7 ottobre 2010 aveva precisato come fosse consentito l’esercizio dell’attività di rilascio delle garanzie agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 TUB.
Il Raggruppamento chiedeva, quindi, di rimuovere in autotutela il provvedimento sanzionatorio e la richiesta di regolarizzazione, nonché di concedere una proroga di venti giorni per la regolarizzazione.
In data 8 luglio 2015, la Commissione rilevava che il Raggruppamento non aveva regolarizzato la propria posizione contestualmente negando la concessione di una proroga, in quanto ritenuta in contrasto con la normativa vigente e con la par condicio dei concorrenti.
Successivamente, in data 21 luglio 2015, Co. S.p.A. notificava il provvedimento prot. n. 19112/2015 del 21 luglio 2015, con il quale veniva deliberata l’esclusione del Raggruppamento per aver presentato un cauzione rilasciata da un soggetto iscritto unicamente all’elenco contenuto nell’art. 106 TUB vecchio testo, in contrasto con il par. 2, lett. g) del Disciplinare di gara e dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006.
Avverso tali provvedimenti il Raggruppamento presentava ricorso e motivi aggiunti, che il TAR Lazio respingeva con la sentenza n. 11259/2015, ritenendo che la fideiussione rilasciata da GB. Fi. S.p.A. fosse irrituale, in quanto rilasciata da intermediario non abilitato a svolgere tale esercizio, e che fosse infondata la censura di incompetenza del Presidente della Commissione di Gara rispetto all’invito alla regolarizzazione rivolto al RTI concorrente, in quanto atto vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Avverso tale sentenza La Pu.-Tr. di Ti. Au. S.a.S. deduce i seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo lamenta che il TAR avrebbe omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti che, quindi, viene in questa sede riproposto.
“Illegittimità del provvedimento di esclusione derivante dalla mancata concessione della proroga richiesta al fine di regolarizzare la documentazione di gara”.
La Commissione di gara avrebbe illegittimamente negato all’appellante una proroga del termine di dieci giorni per la regolarizzazione della cauzione.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, Codice dei Contratti Pubblici, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine superiore a dieci giorni al fine di procedere alla regolarizzazione documentale.
Tale norma non qualificherebbe come perentorio il termine di dieci giorni previsto per la proroga.
In ogni caso, la giurisprudenza, con riferimento al termine previsto all’art. 48 Codice dei Contratti Pubblici, ma con un principio che sarebbe applicabile in via analogica anche al caso di specie, avrebbe ammesso la possibilità di concedere proroghe in presenza di due condizioni: che la proroga venga richiesta prima della scadenza del termine e che vi sia un’oggettiva impossibilità di rispettare il termine da parte del concorrente. Entrambe le condizioni sarebbero state rispettate dal Raggruppamento, pertanto, la Commissione di gara avrebbe dovuto concedere la proroga.
Il Raggruppamento, inoltre, avrebbe seguito le disposizioni contenute al par. 2. lett. g) del Disciplinare di gara ed un suo eventuale ritardo sarebbe diretta conseguenza dell’operato della Co. e del contenuto della clausola prevista nel Disciplinare di gara. La proroga, quindi, avrebbe dovuto essere concessa, in quanto la richiesta di regolarizzazione sarebbe nata dalla previsione contenuta nel Disciplinare di gara, atto nell’esclusiva disponibilità della Stazione Appaltante.
Il termine di dieci giorni concesso dalla Stazione Appaltante non sarebbe stato sufficiente, sia perché si ridurrebbe in soli sei giorni lavorativi, sia perché il tipo di contratto, quello di fideiussione bancaria, richiederebbe maggiore tempo per la stipulazione. Inoltre, la cauzione provvisoria dal Raggruppamento non sarebbe mai stata svincolata da Co. S.p.A., rendendo ancora più gravoso per quest’ultimo ottenere una nuova fideiussione.
Il secondo motivo di appello attiene alla “Censurabilità della sentenza di primo grado per errata applicazione dell’art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici”.
L’art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici nel disciplinare le modalità di costituzione delle garanzia a corredo dell’offerta rinvierebbe all’art. 107 Testo Unico Bancario, il quale prevede un elenco speciale di intermediari finanziari.
Secondo parte appellante, diversamente da quanto sostenuto dal TAR Lazio, la differenza fra l’elenco generale previsto dall’art. 106 TUB e quello speciale dell’art. 107 TUB non risiederebbe nel tipo di attività svolta, ma nei requisiti più stringenti che sarebbero richiesti agli intermediari iscritti nell’elenco speciale. Tenuto conto dei chiarimenti offerti dalla Banca di Italia sul punto, anche gli intermediari di cui all’art. 106 TUB, nel quale rientrerebbe GB. Fi. che ha rilasciato la fideiussione a favore dell’appellante, potrebbero rilasciare garanzie fideiussorie.
Si è costituita Consip S.p.A. chiedendo il rigetto dell’appello.
Preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del gravame per omessa contestazione del ragionamento del giudice di prime cure, avendo l’appellante riproposto le censure già espresse in primo grado.
L’appello sarebbe altresì inammissibile per inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti dei quali il TAR non si sarebbe occupato alla luce della manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Parte appellante, infatti, non avrebbe impugnato il chiarimento n. 150 pubblicato il 20.04.2015, con il quale Consip S.p.A. aveva reso noto ai concorrenti che sarebbero state accettate cauzioni provenienti da soggetti iscritti nell’elenco ex art. 106 TUB, nella formulazione antecedente al D. Lgs. n. 141/2010.
Non avrebbe altresì impugnato la nota 9 giugno 2015, prot. 0632124/15, con la quale la Banca di Italia ha affermato che la GB. Fi. S.p.A. è iscritta unicamente “nell’elenco generale di cui all’art. 106 vecchio TUB per l’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ma non nella forma tecnica del rilascio di fideiussioni, attività per la quale la stessa non è mai stata abilitata ai sensi del DM n. 29/2009 e del provvedimento della Banca di Italia del 14/5/2009”.
Né avrebbe, infine, impugnato il Disciplinare di gara che individuava quali intermediari idonei al rilascio della cauzione quelli “che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzia”.
Alla luce del chiaro dato legislativo, nonché le precise disposizioni contenute nel Disciplinare di gara la Consip non avrebbe potuto agire diversamente, se non escludere dalla gara La Pu.-Tr. di Ti. Au. S.a.S.
L’appello sarebbe anche infondato nel merito.
Il Tar non avrebbe dovuto pronunciarsi sulla mancata concessione della proroga – come invece vorrebbe l’appellante – avendo ritenuto in modo assorbente che la prestazione di una cauzione proveniente da un soggetto non autorizzato ai sensi di legge costituirebbe già di per sé motivo di esclusione dalla gara.
In ogni caso, la Consip non avrebbe potuto concedere la proroga e disapplicare il termine di dieci giorni previsto nell’art. 38 comma 2bis del D. Lgs. n. 163/2006, richiamato nell’art. 17.1 del Bando, non impugnato dall’appellante in primo grado.
Richiesta di proroga che, in ogni caso, non sarebbe stata presentata il 19.06.2015, ossia entro i dieci giorni decorrenti dalla richiesta (datata 11.06.2015), come sostenuto da parte avversaria, ma fuori termine ovvero il 23.06.2015, come attestato dal provvedimento di esclusione e come dimostrato anche dalla nota trasmessa via fax dall’ATI Pu..
Anche le doglianze relative al mancato svincolo della fideiussione della GB. Fi. sarebbero prive di pregio perché da un lato la stessa GB. Fi. negherebbe che il contratto di fideiussione si fosse perfezionato fra le parti e, dall’altro lato, anche altri concorrenti, a cui è giunta la stessa richiesta di regolarizzazione, vi avrebbero adempiuto nei termini.
In merito all’errata interpretazione dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, parte appellata sostiene che il riferimento all’art. 106 e 107 sarebbe del tutto irrilevante perché GB. Fi. non sarebbe iscritta né all’albo ex art. 106 nuovo testo TUB, né all’albo ex art. 107 vecchio testo TUB, né sarebbe autorizzata dalla Banca di Italia a rilasciare fideiussioni ai sensi del DM n. 29/2009 e del provvedimento della Banca di Italia del 15.05.2009, non rilevando quindi se il Disciplinare facesse riferimento alla normativa ante e post D. Lgs. n. 169/2012: la posizione del fideiussore non sarebbe conforme a nessuna delle due normative.
Infine, afferma Consip, il proprio comportamento è stato diligente, in quanto, se da una parte è onere dalla concorrente accertarsi dell’effettiva idoneità del soggetto che la deve garantire, dall’altra l’appellata avrebbe tenuto in ampia considerazione il ruolo della Banca di Italia, avendole richiesto apposite delucidazioni in ordine alla posizione della GB. Fi..
Si è, altresì, costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, resistendo all’appello proposto.
Con ordinanza n. 5627/15, questo Collegio ha disposto la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata, fissando la data dell’udienza di merito.
In vista dell’udienza di merito le parti si sono scambiate memorie con le quali hanno precisato le proprie posizioni.
Alla pubblica udienza del 17.03.2016 l’appello è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione l’appello n. r.g. 9720/2015, con il quale La Pu.-Tr. di Ti. Au. S.a.S. impugna la sentenza n. 11259/2015 del Tar Lazio, chiedendo che venga dichiarato illegittimo il provvedimento con cui il Presidente della Commissione giudicatrice, per la gara (id 1460) indetta da Consip S.p.A., ha invitato il Raggruppamento a regolarizzare la propria posizione nel termine perentorio di dieci giorni, nonché il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, senza che le venisse concessa una proroga di venti giorni per regolarizzare la cauzione.
L’appello è infondato e deve essere respinto, potendo prescindersi per tali ragioni dall’esame delle riproposte eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte appellata.
Il TAR Lazio, nel confermare la legittimità del comportamento di Co. S.p.A., ha preso atto della nota di chiarimenti del 9 giugno 2015 della Banca di Italia, rivolta alla stazione appaltante, con la quale l’Istituto ha dato contezza del fatto che l’intermediario finanziario, che ha rilasciato la fideiussione utilizzata dal RTI per la partecipazione alla gara in questione, pur essendo iscritto nell’elenco contemplato dal vecchio testo dell’art. 106 TUB per la concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, non era abilitato a svolgere tale attività “nella forma tecnica del rilascio di fideiussioni”. Per cui GB. Fi. S.p.A., secondo la nota in parola, non è mai stata abilitata ai sensi del D.M. n. 29/2009: tanto da essere oggetto di iniziative ispettive e sanzionatorie da parte dell’Autorità medesima.
La cauzione presentata è stata pertanto ritenuta in contrasto con il par. 2 lett. g) del Disciplinare di gara, che richiedeva che la fideiussione dovesse essere rilasciata da “intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie”.
L’appellante ritiene che il TAR abbia errato nell’interpretare l’art. 75 Codice dei Contratti Pubblici: GB. Fi. S.p.A. poteva rilasciare la fideiussione in quanto soggetto iscritto nell’elenco ex art. 106 TUB, i cui iscritti, ai sensi dell’art. 75 cit., sarebbero equiparati agli intermediari di cui all’elenco ex art. 107 TUB.
Il motivo è privo di pregio.
Il TAR, infatti, nel valutare l’inidoneità di GB. Fi. S.p.A. ha correttamente ritenuto dirimente la nota della Banca di Italia nella quale si afferma che la finanziaria è iscritta unicamente “nell’elenco generale di cui all’art. 106 del vecchio TUB per l’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ma non nella forma tecnica del rilascio di fideiussioni, attività per la quale non è mai stata abilitata ai sensi del D.M. n. 29/2009 e del provvedimento della Banca di Italia del 14/5/2009”.
Risulta, quindi, irrilevante comprendere in quale elenco fosse iscritta la finanziaria, posto che è soggetto non autorizzato dalla Banca di Italia al rilascio di fideiussioni, e sul punto il RTI non muove alcuna censura.
Risulta del tutto inconferente, inoltre, il richiamo al documento “Chiarimenti in materia di rilascio di garanzie” pubblicato della Banca di Italia in data 7 ottobre 2010, nel quale si afferma che agli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 vecchio testo TUB è consentito l’esercizio dell’attività di rilascio di garanzie non in via esclusiva, né prevalente o rilevante rispetto alle altre attività finanziarie.
Il Disciplinare di gara, infatti, individuava quali soggetti idonei al rilascio della cauzione, unicamente quelli che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. Pertanto, la GB. Fi. S.p.A., essendo iscritta nell’elenco ex art. 106 vecchio TUB, che consente l’esercizio dell’attività di rilascio di garanzie non in via esclusiva, comunque non integrava la qualità tecniche richieste in sede di gara dalla Co. S.p.A.
Il Tar, conformandosi alla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, ha, quindi, correttamente ritenuto che tale irregolarità fosse una delle cause di esclusione legate alla mancata o irrituale produzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 Codice dei Contratti Pubblici, in quanto tale norma “risponde all’esigenza di garantire, per quanto possibile, la futura esatta esecuzione dei rapporti contrattuali già in una fase che precede la costituzione del vincolo contrattuale”, citando, fra le ipotesi di esclusione, il caso di “cauzione prestata da intermediari non iscritti o cancellati dall’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o che non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie (Consiglio di Stato, sez. IV, 18/12/2013 n. 6088).
Infine, la Stazione Appaltante, dopo aver invitato la concorrente a regolarizzare l’offerta tramite allegazione di idonea cauzione, non avrebbe potuto concedere la proroga richiesta, pena la violazione degli artt. 46 e 38 Codice dei Contratti Pubblici.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, Codice dei Contratti Pubblici, richiamato dall’art. 46 del medesimo Codice, dispone, per quel che qui interessa, che “La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, (…). In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. (…) In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara (…)”.
Tale norma è il frutto della revisione legislativa dell’istituto del soccorso istruttorio ad opera dell’art. 39 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 che, inserendo il riportato comma 2 bis, all’art. 38 del Codice, introduce la possibilità per il concorrente, dietro richiesta della Stazione Appaltante, di sanare l’incompletezza e ogni altra regolarità essenziale della propria documentazione, previo pagamento di una sanzione pecuniaria.
A tal fine al concorrente è assegnato un termine non superiore a dieci giorni per la produzione o l’integrazione delle dichiarazioni carenti e impone l’esclusione nel solo caso di inosservanza di tale ultimo adempimento.
Con la tale novella, il Legislatore ha risolto le incertezze che si erano create intorno al combinato disposto degli artt. 38 e 46 d.lgs. n. 163/2006, sulla procedimentalizzazione del potere di soccorso istruttorio, che diventa doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità delle dichiarazioni sostitutive, condizionando, quindi, l’esclusione dalla procedura al mancato adempimento della richiesta di regolarizzazione entro il termine assegnato dalla stazione appaltante.
La norma, pertanto, supera l’orientamento espresso dalla sentenza n. 9 del 2014 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, secondo cui il mancato adempimento di oneri formali richiesti dalla legge a pena di esclusione bastava a determinare l’esclusione dalla gara anche se il concorrente fosse stato in possesso dei requisiti sostanziali, senza che la Stazione Appaltante potesse esercitare alcun soccorso istruttorio analogamente a quanto consentito nel generale procedimento amministrativo (art. 6, co.1, lett. b), l. n. 241 del 1990).
Evidentemente le imprese continuano ad essere oggetto di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, onde evitare che vengano affidate delle gare a dei soggetti privi di capacità tecnica ed economica o dei requisiti morali.
La disposizione, infatti, esprime la “chiara volontà del legislatore di evitare (nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell’ammissione alla gara delle offerte presentate) esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali (ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni), di imporre un’istruttoria veloce, ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni (prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda), e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale (entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante)”. (cfr. Cons. St., AP, sent. 30 luglio 2014, n. 16)
La norma è, quindi, espressione della dequotazione degli oneri formali, consentendo la regolarizzazione della posizione del concorrente nel termine di dieci giorni, valido per tutti i concorrenti.
Tale termine, peraltro, come già riconosciuto dalla citata sent. n. 16/2014, deve essere considerato perentorio, in quanto ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita dalla legge contrasterebbe con la necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, che sarebbe irrimediabilmente soggetta all’inerzia dei concorrenti, (cfr. Cons. St., AP, sent. 25 febbraio 2014, n. 10 che si è pronunciata sulla perentorietà del termine previsto all’articolo, 48, comma secondo, Codice Appalti, ma con principio estendibile anche al caso di specie).
Una diversa conclusione, inoltre, determinerebbe la violazione della par condicio dei concorrenti, andando a premiare il comportamento di chi negligentemente abbia omesso di allegare la documentazione richiesta, anche a seguito di soccorso istruttorio, a scapito di quegli operatori, che, invece, hanno presentato una documentazione ab origine completa e regolare o che si sono immediatamente conformati alle richieste della Stazione Appaltante. Altri operatori, infatti, avendo prodotto cauzioni della GB. Fi., hanno ricevuto la stessa richiesta di regolarizzazione, ma vi hanno adempiuto tempestivamente nel termine di dieci giorni, allegando nuove polizze finanziarie.
Consip S.p.A., quindi, una volta rilevato il mancato adempimento alla richiesta istruttoria, ha correttamente escluso il RTI appellante in applicazione degli artt. 38, comma 2 bis e 46 del D. Lgs. n. 163/2006.
Le doglianze proposte in questa sede di appello non possono, pertanto, essere accolte, con conseguente rigetto del gravame e conferma della sentenza impugnata.
In ragione della complessità e della novità delle questioni trattate sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Nicola Russo – Consigliere, Estensore
Raffaele Greco – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Carlo Schilardi – Consigliere
Depositata in Segreteria il 05 maggio 2016.
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