In tema di appalti pubblici in caso di ritardo nell’adempimento

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 11 settembre 2020, n. 18897.

In tema di appalti pubblici, in caso di ritardo nell’adempimento per fatto dell’Amministrazione appaltante, non trova applicazione la disciplina civilistica in materia di risoluzione del contratto bensì la norma speciale di cui all’art. 10, comma 8, del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Capitolato generale di appalto delle opere pubbliche), che riconosce all’appaltatore la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere del diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo. La “ratio” della previsione é quella di assicurare all’Amministrazione la possibilità di valutare l’opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell’eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all’appaltatore sarà dovuto il rimborso di “maggiori oneri”, a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso.

Ordinanza 11 settembre 2020, n. 18897

Data udienza 2 luglio 2020

Tag/parola chiave: OPERE E LAVORI PUBBLICI – APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8762/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
Comune di Eboli, (OMISSIS) S.p.a.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 17/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 12/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/07/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 82/07, il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla (OMISSIS) S.r.l. (di seguito per brevita’ (OMISSIS)) nei confronti dell’I.A.c.p. della Provincia di Salerno (di seguito per brevita’ IACP), avente ad oggetto i danni subiti a causa del ritardo nella stipulazione del contratto di appalto, aggiudicato alla (OMISSIS) nel novembre 1995 per la costruzione di alloggi ERP, e nella consegna dei lavori, nonche’ per i danni subiti a causa della ridotta produttivita’ nel corso di esecuzione delle opere per la presenza nell’area di cantiere di un cavo elettrico di proprieta’ dell'(OMISSIS) S.p.a.. Il Tribunale condannava l’Istituto convenuto al pagamento della somma di Euro 129.65449, a titolo di spese generali e di mancato utile, e rigettava la domanda di manleva proposta dallo IACP nei confronti del Comune di Eboli e dell’ (OMISSIS) S.p.a., chiamati in causa dal convenuto.
2. Con sentenza n. 17/2015, pubblicata il 12-1-2015 e notificata il 271-2015, la Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’appello di IACP e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’Istituto appellante al pagamento, in favore della (OMISSIS) S.r.l., della somma di Euro 65.531,65 a titolo di maggiori oneri per il ritardo nella consegna dei lavori, sia con riferimento al periodo tra la Delibera di aggiudicazione definitiva dell’appalto e la data di stipula del contratto di appalto, sia per il periodo antecedente alla manifestazione della volonta’ dell’appaltatrice di esercitare la facolta’ di recesso, sia per il periodo successivo alla data di consegna dei lavori, di fatto resi impossibili a causa della presenza di cavo elettrico, nonche’ per spese di fideiussione. La Corte territoriale ha escluso, invece, la debenza del risarcimento del danno da mancato utile, nonche’ ha rigettato le censure relative al rigetto della domanda di manleva proposta da IACP nei confronti del Comune di Eboli e dell’ (OMISSIS) S.r.l..
3. Avverso questa sentenza l’ (OMISSIS) propone ricorso, affidato ad un solo motivo, resistito con controricorso dallo IACP. Sono rimasti intimati il Comune di Eboli e (OMISSIS) S.r.l..
4. Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 380 bis 1 c.p.c.. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo l’impresa ricorrente si duole della violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 10, comma 8, Capitolato Generale delle Opere Pubbliche e al Regio Decreto n. 350 del 1895, articolo 5. Censura la statuizione con cui e’ stato riconosciuto dalla Corte d’appello, per il periodo di ritardo tra l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, avvenuta il 28 novembre 2015, e la consegna dei lavori, avvenuta il 16 dicembre 1996, soltanto il diritto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 10, comma 8 – al compenso per maggiori oneri da spese generali, imputabili a tale titolo e liquidati in Euro 64.707,39, oltre alle maggiori spese di fideiussione nelle misura di Euro 824,26, e non anche il diritto al risarcimento del danno per mancato utile, riferito sia al periodo intercorso tra aggiudicazione e consegna dei lavori, sia al periodo successivo alla consegna dei lavori, pure iniziati in ritardo, in cui la produttivita’ era stata ridotta per causa imputabile alla stazione appaltante. La ricorrente, articolando la censura sotto un duplice profilo, si duole del mancato riconoscimento del danno da mancato utile per il ritardo nella consegna dei lavori ed assume che erroneamente la Corte territoriale abbia fatto applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 10, comma 8, che, ad avviso della ricorrente, deve intendersi riferita solo alle fattispecie in cui il ritardo nella consegna dei lavori sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o circostanze imprevedibili, ossia ad ipotesi non imputabili a condotte inadempienti alla stazione appaltante. Ritiene la ricorrente che nel caso di specie, stante l’incontroversa imputabilita’ all’IACP del ritardo, debba trovare applicazione il Regio Decreto n. 350 del 1895, articolo 5 e quindi debba riconoscersi, oltre al compenso per maggiori oneri da spese generali, anche il diritto al risarcimento del danno da mancato utile, con riferimento al periodo, di oltre un anno, trascorso tra l’aggiudicazione e la consegna dei lavori. Deduce, sotto altro profilo, che anche nel periodo successivo alla consegna dei lavori e’ imputabile all’Iacp l’inadempimento dell’obbligo di collaborazione nella fase esecutiva e dell’obbligo di porre l’appaltatrice in condizione di dare inizio ai lavori, consegnando l’area di cantiere libera da impedimenti. Assume che sia pertanto dovuto il risarcimento del danno da mancato utile anche con riferimento al suddetto periodo e che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, detto danno fosse stato provato nell’an, dovendosi presumere che l’appaltatore avrebbe potuto utilizzare l’organizzazione aziendale, rimasta immobilizzata nel cantiere Iacp, in altri appalti, nonche’ richiama le risultanze della deposizione resa dal teste (OMISSIS). Rileva che correttamente il Tribunale aveva ritenuto fornita la suddetta prova ed aveva quantificato il danno in via equitativa nella misura del 10% dell’importo netto dei lavori appaltati da Iacp.
2. Il motivo e’ in parte infondato e in parte inammissibile.
2.1. La normativa speciale e derogatoria dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 10, comma 8, in tema di appalti pubblici trova applicazione nell’ipotesi in cui il ritardo sia imputabile a condotta inadempiente della stazione appaltante (cfr. tra le tante Cass. n. 9233/2012). Tanto si desume dal tenore letterale del citato comma 8, che disciplina proprio la fattispecie di mancata consegna nel termine stabilito per “fatto dell’Amministrazione” (“Se la consegna non avvenga, nel termine stabilito per fatto dell’Amministrazione, l’appaltatore puo’ chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’appaltatore ha diritto al rimborso dall’Amministrazione appaltante delle spese di cui al precedente articolo 9, nonche’ ad un rimborso delle altre spese da lui effettivamente sostenute, e comunque non superiori alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto: 1,50% per la parte di importo fino a 50 milioni; 1% per la eccedenza fino ai 500 milioni a 0,50% per la parte eccedente i 500 milioni. Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo”).
Secondo l’orientamento espresso sul tema da questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuita’ (cfr. tra le tante Cass. n. 9233/2012; n. 21100/2015; n. 20723/2017), l’inadempimento dell’obbligo di consegna dei lavori da parte dell’Amministrazione appaltante e’ disciplinato in modo diverso rispetto alle norme del codice civile, atteso che non conferisce all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto (ne’ con domanda ai sensi dell’articolo 1453 c.c., ne’ a seguito di diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 c.c., ne’ di avanzare pretese risarcitorie), ma gli attribuisce, invece, in base alla norma speciale dell’articolo 10 del capitolato generale cit., la sola facolta’ di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Di conseguenza il riconoscimento all’appaltatore di un diritto di un “indennizzo” per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, oltre ad un congruo prolungamento del termine convenuto (cosi’ espressamente sulla qualificazione del compenso maggiorato come indennizzo Cass. n. 21100/2015), puo’ venire in considerazione solo se egli abbia preventivamente esercitato tale facolta’ di recesso. Il diritto dell’appaltatore ai maggiori oneri sostenuti sorge, quindi, per il protrarsi contro la sua volonta’ del rapporto contrattuale, in coerenza con la disciplina delineata dal capitolato generale tutte le volte in cui, per esigenze di tutela dalla P.A., a quest’ultima e’ attribuito lo specifico potere di alterare le originarie condizioni contrattuali (Cass. n. 7069/2004). La ratio dell’articolo 10, citato comma 8, e’ di assicurare all’amministrazione la possibilita’ di valutare l’opportunita’ di mantenere in vita il rapporto ovvero di adottare una diversa determinazione in vista della eventuale superamento degli originari limiti di spesa, ossia in considerazione del fatto che all’appaltatore sara’ dovuto il rimborso di “maggiori oneri” a titolo indennitario per avere egli esercitato la facolta’ di recesso.
2.2. Nel caso di specie l’impresa aggiudicataria aveva notificato allo IACP istanza di recesso a causa del ritardo nella consegna dei lavori e lo IACP aveva rigettato detta istanza, rientrando, percio’, la fattispecie nell’ambito disciplinato dall’ultimo capoverso del comma 8 citato. L’interpretazione ed applicazione della menzionata disciplina da parte della Corte territoriale sono conformi all’orientamento di questa Corte di cui si e’ appena detto e, pertanto, sono immuni da censure.
Il richiamo al Decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1895, articolo 5, che si riferisce all’obbligo dell’ente committente di verificare la fattibilita’ delle opere appaltate, non ha pregio nel senso invocato dalla ricorrente. La rilevanza dell’inadempimento dell’Amministrazione in ogni ipotesi di mancata consegna nel termine previsto, e quindi anche ove dipenda da non corretta verifica della fattibilita’ dell’opera, resta sempre disciplinata dall’articolo 10, comma 8, citato, applicabile ratione temporis nel caso di specie, come incontroverso in causa.
2.3. Alla stregua della ricostruzione del quadro normativa in allora vigente e del meccanismo regolatore della fattispecie concreta, non sono pertinenti le ulteriori deduzioni svolte in ricorso circa la rilevanza, ai fini del riconoscimento del danno da mancato utile anche nel periodo successivo alla consegna, dell’inadempimento della stazione appaltante dell’obbligo di cooperazione e circa l’anomalo andamento dell’appalto, una volta chiarito che, in base all’espresso dettato dell’articolo 10 citato, comma 8, all’appaltatore spetta il “compenso” maggiorato, corrispondente ai maggiori oneri sopportati dallo stesso nella “forzata” esecuzione dell’appalto e purche’ dipendenti dal ritardo, oneri, infatti, riconosciuti dalla Corte territoriale con riferimento sia al periodo anteriore, sia a quello successivo alla consegna.
Peraltro, sempre in ordine al danno da mancato utile, la Corte territoriale ha espresso una doppia ratio decidendi, affermando, con adeguata motivazione, che in ogni caso l’impresa appaltatrice non aveva fornito la prova della sussistenza di quel pregiudizio, dopo aver dato conto delle allegazioni di detta parte e delle risultanze della prova testimoniale, escludendo cosi’, in radice, la debenza di quella posta, liquidata in via equitativa dal Tribunale.
Parte ricorrente censura il suddetto iter motivazionale senza precisare quale sia il vizio denunciato e quali le norme violate, richiama le risultanze della prova testimoniale (teste (OMISSIS)) ed assume di avere adeguatamente provato nell’an la richiesta risarcitoria, rimarcando che l’attrezzatura era rimasta immobilizzata in cantiere senza poter essere utilizzata in altri appalti.
La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non piu’ proponibile in seguito alla modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (Cass., sez. un., n. 8053/2014).
3. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *