Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13894.
La massima estrapolata:
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’art. 120 del d.P.R. n. 115 del 2002 – che determina la perdita di efficacia dell’ammissione al beneficio per la parte rimasta soccombente in primo grado, salvo per il caso di costituzione nel processo penale, per esercitare ivi l’azione di risarcimento del danno – non preclude al beneficiario, rimasto soccombente in prime cure, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché lo stesso, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo, in relazione alla quale il competente consiglio dell’ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al T.U. delle spese di giustizia.
Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13894
Data udienza 13 febbraio 2020
Tag/parola chiave: Gratuito patrocinio – Spese di giustizia – Art. 120 dpr 115/2002 – Parte ammessa soccombente nel giudizio di primo grado – Può giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole – Presenza dei presupposti – Nuova istanza di ammissione non preclusa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9469-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNACCARI ROSSANA.
RILEVATO
che:
– (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nell’ambito di un procedimento esecutivo, propose opposizione agli atti esecutivi, ex articolo 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di aggiudicazione e del decreto di trasferimento, lamentando che il prezzo di vendita non fosse congruo;
– il Tribunale rigetto’ l’opposizione;
– la (OMISSIS), volendo proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, chiese al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’ammissione al gratuito patrocinio, che la dichiaro’ inammissibile;
– presento’ quindi l’istanza di ammissione innanzi al Tribunale di Roma, che la dichiaro’ inammissibile facendo applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 120, quale norma speciale rispetto all’articolo 75 c.p.c.;
– avverso il provvedimento di diniego, la (OMISSIS) propose opposizione, che, con ordinanza del 15.2.2019, venne anch’essa dichiarata inammissibile sulla base delle medesime motivazioni adottate dal Tribunale;
– per la cassazione di detta ordinanza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di un unico motivo;
– non ha svolto attivita’ difensiva il Ministero della Giustizia;
– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.
RITENUTO
che:
– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 76 e 78, articolo 74, comma 2, e articoli 75 e 120, in quanto avrebbe errato il Tribunale a ritenere inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per proporre impugnazione attraverso la proposizione di una nuova domanda mentre invece avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti.
Nella specie, la ricorrente aveva proposto domanda di ammissione provvisoria al Consiglio dell’Ordine e, attesa la delibera in senso contrario, aveva riproposto l’istanza al Tribunale, che avrebbe dovuto verificare i presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio;
– il motivo e’ fondato;
– il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 120, in materia di spese di giustizia, assicura il permanere di efficacia dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pur ove la parte ammessa sia risultata soccombente in primo grado, per l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno nel processo penale, mentre per tutti gli altri casi prevede la perdita d’efficacia dell’ammissione; cio’ non impedisce, tuttavia, alla parte soccombente di presentare una nuova istanza per il grado successivo, in relazione alla quale il competente consiglio dell’ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al Testo Unico delle spese di giustizia (Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, n. 32710);
– la disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 120, non preclude quindi alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a se’ sfavorevole, purche’, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio (Cassazione civile sez. II, 30/04/2019, n. 11470);
– nella specie, il Tribunale, pur in presenza di una domanda proveniente dalla parte, che era soccombente nel procedimento esecutivo ed intendeva proporre ricorso per cassazione, ha omesso di valutare se sussistessero i presupposti per l’ammissione al gratuito per proporre impugnazione;
– ne’ era ostativa la dichiarazione di inammissibilita’ del Consiglio dell’Ordine, che non precludeva la riproposizione della domanda al magistrato competente per il giudizio (Cassazione civile sez. lav., 15/05/2009, n. 11364);
il ricorso va, pertanto, accolto; l’ordinanza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimita’ innanzi al Tribunale di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, innanzi al Tribunale di Roma in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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