Corte di Cassazione, civile, Sentenza 21 ottobre 2020, n. 22954.
In tema di ammissione al passivo del fallimento, al creditore ipotecario, in forza dell’art. 54, comma 3, l.fall., che fa rinvio all’art. 2855 c.c., è attribuita collocazione prelatizia sugli interessi convenzionali maturati nell’annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonché con riferimento agli ulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita, riprendendo per il resto vigore il principio generale della sospensione degli interessi post fallimentari ex art. 55 l.fall, sicchè al creditore in parola non spettano neppure in via chirografaria gli interessi convenzionali dalla data della vendita sino al deposito del riparto.(Conf. Cass. n. 4371 del 1994).
Sentenza 21 ottobre 2020, n. 22954
Data udienza 9 settembre 2020
Tag/parola chiave: Fallimento – Passivo fallimentare – Progetto di riparto finale – Reclamo ex art. 26 l. fall. – Credito ipotecario – Interessi – Natura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12637/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
Fallimento di (OMISSIS) (n. (OMISSIS)), quale socio accomandatario della (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS);
– intimato –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositato il 30/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta.
FATTI DI CAUSA
1. Con provvedimento reso a verbale di udienza del 25/11/2015, il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato il reclamo L. Fall., ex articolo 26, proposto da (OMISSIS) S.r.l. (quale ultima cessionaria del credito da mutuo ipotecario originariamente vantato da (OMISSIS) S.p.a., cui era subentrata nello stato passivo rettificato L. Fall., ex articolo 115) avverso il provvedimento del 23/07/2015 con cui il Giudice delegato al Fallimento della societa’ (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) e del socio accomandatario (OMISSIS) (n. (OMISSIS)) aveva dichiarato esecutivo il progetto di riparto finale che non prevedeva alcuna attribuzione di somme in favore della reclamante.
1.1. (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., affidato ad un unico motivo, corredato da memoria ex articolo 380-bis c.p.c., sottolineando, in particolare, che con precedente decreto del 19/08/2014 lo stesso Tribunale aveva accolto un proprio reclamo avverso il primo progetto di riparto finale, dichiarato esecutivo in data 10/07/2014.
1.2. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
1.3. Con ordinanza interlocutoria n. 14127 del 01/06/2018 la Sezione 6-1 di questa Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza, “al fine di approfondire il profilo concernente gli effetti del provvedimento del Tribunale del 19/08/2014 (di accoglimento del reclamo proposto dalla (OMISSIS) avverso il primo piano di riparto di Euro 131.022,00 attribuiti al Fallimento all’esito di procedura esecutiva su un cespite immobiliare) in relazione al provvedimento di ammissione allo stato passivo del 26/06/2001, nel quale veniva ammesso in via ipotecaria il credito in linea capitale, oltre interessi successivi alla data del fallimento ex articolo 2855 c.c. (Cass. n. 5987/1992)”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente dato atto della tempestivita’ del ricorso ex articolo 327 c.p.c., in quanto notificato a mezzo posta in data 17-26/05/2016, a fronte di un provvedimento reso all’udienza del 25/11/2015 – non gia’ “depositato in data 25 novembre 2015”, come si legge a pag. 2 del ricorso (mentre il timbro “depositato il 30 novembre 2015” che figura in calce al provvedimento appare annullato) alla presenza del difensore della reclamante (OMISSIS) S.r.l..
2.1. Invero, con riguardo alla proposizione del ricorso per Cassazione ex articolo 111 Cost., questa Corte ha affermato che il termine breve per l’impugnazione “decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre e’ irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano state pronunciate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate alle parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, e’ applicabile il termine annuale (ora semestrale) di cui all’articolo 327 c.p.c.” (Cass. 14478/2018; conf. Cass. Sez. U., 5615/1998; Cass. 15343/2016, 10450/2014, 24000/2011).
3. Sempre in via preliminare, va dato atto dell’ammissibilita’ del ricorso per Cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., in quanto proposto avverso un decreto del tribunale che, avendo respinto il reclamo del creditore concorrente ammesso al passivo fallimentare e cosi’ definito la controversia insorta sul suo diritto a partecipare al riparto dell’attivo disponibile, con riguardo al residuo credito rimasto insoddisfatto dalle precedenti ripartizioni parziali, integra un provvedimento dotato dei caratteri della decisorieta’ e definitivita’ (v. da ultimo Cass. Sez. U, 24068/2019).
4. Con l’unico motivo proposto – rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 26, nonche’ dell’articolo 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ed in relazione all’articolo 111 Cost., comma 7. Nullita’ del decreto impugnato per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4” – la societa’ ricorrente lamenta che il tribunale avrebbe “frainteso il senso e la portata delle domande avanzate nel reclamo”, poiche’ essa aveva gia’ maturato il diritto all’attribuzione della somma di Euro 116.162,49 in forza del provvedimento del 19/08/2014 con cui lo stesso Tribunale, accogliendo il suo precedente reclamo avverso il primo progetto di riparto finale (dichiarato esecutivo dal Giudice delegato in data 10 luglio 2014), aveva disposto “l’attribuzione in favore della (OMISSIS) Srl dell’importo di Euro 116.162,49 in via chirografaria”, aggiungendo pero’ che la qualificazione del credito come chirografario rappresenterebbe “un evidente refuso”, dal momento che la collocazione chirografaria o privilegiata del credito non era piu’ in questione, dovendosi fare riferimento all’originario provvedimento del 26/06/2001 di ammissione al passivo dell’intero credito “in via ipotecaria, per l’importo di Lire 705.967.799 (pari ad Euro 364.137,13) oltre interessi successivi alla data di fallimento ex articolo 2855 c.c. e L. Fall., articolo 54, e per l’importo di Lire 283.423.058 (pari ad Euro 146.375,79) in via chirografaria” (v. pag. 5 del ricorso).
4.1. Il ricorrente lamenta altresi’ la nullita’ del decreto “per erronea qualificazione della domanda”, peraltro senza trascriverne in ricorso l’esatto contenuto e limitandosi ad affermare che il secondo reclamo era stato presentato per ottenere “l’attribuzione, in favore di (OMISSIS) S.r.l., dell’importo nella disponibilita’ della curatela, pari ad Euro 116.162,49” (pag. 2 ricorso) – riveniente da una pregressa procedura esecutiva immobiliare – in quanto il secondo progetto di riparto finale “non prevedeva alcuna assegnazione di somme in favore di (OMISSIS) s.r.l.” (pag. 10 ricorso).
5. La rilevata carenza rende di per se’ inammissibile l’esame del preteso error in procedendo denunziato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4) e si riflette anche sul vizio di violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3, rendendo il ricorso inammissibile per difetto di specificita’, non essendo state dissipate le perplessita’ appositamente esplicitate da questa Corte nell’ordinanza interlocutoria n. 14127/2018, che avrebbe richiesto una chiara ed esaustiva rappresentazione di tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione.
5.1. In primo luogo, al di la’ delle torsioni interpretative impresse al testo del provvedimento impugnato, il Tribunale ha chiaramente affermato, a sostegno del rigetto del reclamo: a) che “allo stato” il trattamento del reclamante risulta conforme al “credito allo stesso riconosciuto in sede di udienza L. Fall., ex articolo 98” (espressione che secondo il ricorrente dovrebbe intendersi “L. Fall., ex articolo 101”); b) che “in tale provvedimento il credito viene ammesso in chirografo e che e’ stata altresi’ dichiarata inammissibile l’istanza a suo tempo presentata per riconoscere tale credito come privilegiato”.
5.2. Tali sintetiche statuizioni, che parte ricorrente non ha contribuito a contestualizzare, appaiono coerenti con il precedente provvedimento del 19/08/2014 – del quale si invoca impropriamente l’efficacia di giudicato ex articolo 2909 c.c. – con cui lo stesso Tribunale, accogliendo il primo reclamo L. Fall., ex articolo 26 (sintetizzato a pag. 2, nota 1, della memoria), aveva disposto “la modifica del piano di riparto finale (…) mediante attribuzione in favore della (OMISSIS) S.r.l. dell’importo di Euro 116.162,49” precisando, pero’, “in via chirografaria” (aggiunta che secondo il ricorrente rappresenterebbe “un evidente refuso”).
5.3. In particolare, dal tenore del provvedimento del 19/08/2014 (come trascritto a pag. 9-10 del ricorso e poi nuovamente a pag. 2-4 della memoria) si evince che, in occasione del primo reclamo:
i) l’odierna ricorrente vantava “nei confronti della procedura ancora un credito corrispondente alle somme maturate a titolo di interessi legali sulla originaria somma ammessa al passivo in via privilegiata ipotecaria (…) dalla data della sentenza di fallimento ( (OMISSIS)) alla data dell’effettivo incasso delle somme nell’ambito della procedura esecutiva n. 863/94 a seguito dell’approvazione del piano di riparto avvenuto in data 23.4.2013”, a fronte della vendita coattiva dell’immobile ipotecato effettuata circa otto anni prima, nel 2005 (v. pag. 6 del ricorso);
ii) in quella sede essa aveva chiesto “l’attribuzione dell’intero importo nella disponibilita’ della curatela, pari ad Euro 116.162,49, riveniente dalla suddetta procedura esecutiva”, nel cui ambito era stata assegnata alla curatela fallimentare dapprima la somma di Euro 131.022,00 (pari al valore dell’usufrutto della fallita (OMISSIS)) e poi “l’ulteriore importo rappresentato dagli interessi maturati sulle somme versate a titolo di saldo prezzo di aggiudicazione, a far data dall’avvenuto versamento sino all’effettiva approvazione del relativo riparto” in sede esecutiva (v. pag. 7 ricorso), avendo il G.E. rinviato alla sede fallimentare la soddisfazione dei creditori concorsuali (v. memoria, pag. 2, nota 1);
iii) la curatela aveva ritenuto che alla pretesa della reclamante avente ad oggetto la decorrenza degli interessi legali “fino alla data di effettivo incasso” – si opponesse il disposto dell’articolo 2855 c.c., u.c., ma il Tribunale aveva ritenuto che il riferimento ivi contenuto alla “data della vendita” valesse solo a circoscrivere la collocazione ipotecaria degli interessi legali, consentendo invece il riconoscimento – sia pure solo in sede chirografaria – di quelli maturati successivamente, fino all’incasso.
5.4. Orbene, con il secondo reclamo la (OMISSIS) S.r.l. ha lamentato – nonostante quanto disposto nel suddetto provvedimento – che il credito per gli ulteriori interessi legali maturati (oltre la vendita) sino alla data dell’incasso continuasse a non essere inserito nel progetto di riparto finale, ma con il provvedimento impugnato il Tribunale ha respinto il reclamo, verosimilmente “in dipendenza del dedotto carattere chirografario del credito” (come lo stesso ricorrente afferma a pag. 2 della memoria), potendosi in ipotesi presumere che non vi fosse capienza per i crediti chirografari.
6. Cosi’ ricostruita (nei limiti di quanto reso possibile) la vicenda in esame, deve ritenersi che non possa essere rimessa in discussione in questa sede la natura chirografaria del credito in questione affermata tanto nel provvedimento impugnato quanto nel suo immediato precedente – dalla quale dipende, per quanto riferito dallo stesso ricorrente, la sua mancata considerazione nel piano di riparto finale per cui e’ causa.
6.1. In effetti, il cd. giudicato endofallimentare L. Fall., ex articolo 96, comma 5, riguarda solo l’an, il quantum e l’eventuale esistenza di un titolo di prelazione, non gia’ la graduazione dei vari privilegi accertati, poiche’ – specie dopo la soppressione, con il cd. correttivo del 2007, dell’onere per il creditore istante di indicare, oltre all’eventuale titolo di prelazione, anche la “graduazione del credito” (L. Fall., articolo 93, comma 3, n. 4) – e’ pacifico che il giudice delegato non sia tenuto ad accertare l’eventuale collocazione privilegiata del credito in modo “comparativo”, cioe’ indicando anche la graduazione dei crediti secondo l’ordine delle prelazioni stabilite dagli articoli 2777 c.c. e segg., la quale resta riservata alla successiva fase del riparto.
6.2. Addirittura il Giudice delle Leggi ha registrato il “principio, consolidatosi in termini di diritto vivente, secondo cui, in presenza di una legge retroattiva che introduca nuovi privilegi, questi ultimi assistono anche i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, a prescindere dal tempo in cui siano stati azionati in sede concorsuale e, quindi, anche i crediti prima chirografari, e come tali ammessi al passivo fallimentare, con la conseguenza che tale privilegio puo’ esercitarsi anche dopo l’approvazione dello stato passivo (e, per cio’, anche dopo la formazione del cosiddetto giudicato endofallimentare), fino a quando il riparto non sia divenuto definitivo” (Corte Cost. 13 luglio 2017, n. 176); pertanto, il piano di riparto – anche parziale – divenuto definitivo rappresenta un limite invalicabile, che rende “intangibili” i riparti dell’attivo eseguiti nel corso della procedura, con la sola eccezione dell’accoglimento delle domande di revocazione, espressamente contemplata dalla L. Fall., articolo 114, in sintonia con il disposto dell’articolo 487 c.p.c., dettato in sede esecutiva (conf. Cass. Sez. U, 24068/2019; Cass. 22771/2018, 4729/2018, 13090/2015, 20748/2012, 235/1980, 157/1979).
6.3. Discutendosi in questa sede (per quel poco che e’ dato comprendere dagli atti) del credito relativo agli interessi maturati sul credito ipotecario ammesso al passivo fallimentare, e’ appena il caso di ricordare, in punto di diritto, che la L. Fall., articolo 54, comma 3, nel fare rinvio all’articolo 2855 c.c. (norme espressamente richiamate nell’originario provvedimento di ammissione al passivo fallimentare), si limita ad attribuire collocazione ipotecaria agli interessi convenzionali maturati nell’annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonche’ agli ulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita, dopo di che riprende vigore il principio generale della sospensione degli interessi postfallimentari L. Fall., ex articolo 55 (la cui deroga deve infatti essere interpretata rigorosamente, stante la natura speciale ed eccezionale della L. Fall., articolo 54), con la conseguenza, tra l’altro, che “al creditore ipotecario non spettano (in via chirografaria)… gli interi interessi convenzionali dalla data della vendita sino al deposito del piano di riparto” (Cass. 4371/1994). Al riguardo risulta comunque assorbente l’incertezza che continua a permeare, in concreto, l’avvenuta ammissione e soddisfazione del credito per cui e’ causa, quanto a sorte capitale e (soprattutto) interessi.
7. La rilevata inammissibilita’ del ricorso consente di superare la questione dell’eventuale nullita’ del provvedimento impugnato, ove non adottato – come sembrerebbe, esaminando il verbale di udienza del 25/11/2015 – nel contraddittorio con gli altri creditori (in tesi interessati a non vedere modificata in peius la loro collocazione o compromessa la possibilita’ di soddisfacimento totale o parziale del loro credito), che di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato essere rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita’, “non rilevando in contrario ne’ che l’esito di detto procedimento fosse stato, in concreto, favorevole a tali creditori, ne’ che questi non avessero proposto, nella fase anteriore di accertamento del passivo, ritualmente, la domanda di ammissione” (Cass. Sez. U, 24068/2019, con richiami a Cass. 7555/1991 nonche’ Cass. 12950/2014 e 21864/2010, in tema di esdebitazione).
8. In assenza di difese del Fallimento intimato, alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese.
9. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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