Corte di Cassazione, sezione sesta (tributaria) civile, Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18712.
In tema di agevolazioni d’accise sul gasolio per autotrazione, il silenzio assenso previsto dall’art. 4 d.p.r. n. 277 del 2000, relativo alla domanda proposta dal contribuente, non impedisce, decorso il termine per il suo perfezionamento, l’esercizio del potere di controllo ed impositivo dell’Amministrazione finanziaria da esercitarsi con apposito provvedimento motivato di annullamento dell’atto di assenso illegittimamente formatosi, che, pertanto, ha natura di avviso di accertamento, con il quale l’Amministrazione è legittimata a procedere al recupero del credito di imposta indebitamente compensato o rimborsato.
Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18712
Data udienza 13 luglio 2020
Tag/parola chiave: Tributi – Istituto del silenzio assenso – Art. 4 co 2 dpr 277/2000 – Non impedisce all’Amministrazione di annullare l’atto di assenso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13456-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 10255/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO
Considerato che:
La CTR della Campania, con sentenza n. 10255/2018,rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane avverso la sentenza della CTP di Napoli con cui era stato accolto ricorso della societa’ (OMISSIS) s.r.l. relativo all’impugnativa del provvedimento di attestazione del credito e dell’avviso di pagamento di Euro 50.869,52 correlato all’indebito utilizzo di un credito non spettante.
La CTR, inquadrata la vicenda, nell’alveo della disciplina detta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, articolo 4, comma 2, rilevava che i provvedimenti impugnati non contenevano, diversamente da quanto prescritto dalla richiamata normativa, alcun formale riferimento all’annullamento del silenzio assenso che si era pacificamente formato per il decorso dei 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di riduzione dell’accisa sul gasolio del 3.7.2012 all’agenzia delle dogane.
Osservava che l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi e’ regolato dalla L. n. 241 del 1990, articolo 21-nonies e, anche nelle ipotesi nelle quali il provvedimento si sia formato per silenzio assenso, va adottato valutando la sussistenza di ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari, aspetto questo che non era stato invece verificato dall’Amministrazione.
Evidenziava infine che non si poteva ritenere, come affermato dall’Agenzia delle Dogane, che l’atto adottato abbia implicitamente annullato quello formatosi per effetto del silenzio assenso vigendo nel nostro sistema il principio della tipicita’ e nominativita’ degli atti amministrativi.
Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Nessuno si e’ costituito per la parte intimata.
DIRITTO
Considerato che:
Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, articolo 4, comma 2, nonche’ della L. n. 241 del 1990, articoli 3 e 21-septies in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Critica infatti la decisione nella parte in cui esclude la sussistenza di istituti con l’annullamento implicito vigendo il principio di tipicita’ e nominativita’ degli atti amministrativi, che onera all’adozione di un atto contrario che contenga le ragioni per le quali sia divenuto incompatibile ab origine con le regole della materia.
Osserva che il provvedimento espresso e motivato con il quale l’Ufficio annullava il precedente provvedimento di accoglimento formatosi a seguito del silenzio -assenso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, articolo 4, comma 2 del e’ proprio il provvedimento impugnato.
Questa Corte, pronunciandosi in fattispecie pressoche’ identica, ha affermato che “a) l’istituto del silenzio assenso e’ previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, articolo 4, comma 2, prescrivendo la norma che decorsi giorni 60 dal ricevimento della dichiarazione del contribuente (con la quale viene formulata la opzione per la compensazione in luogo del rimborso del credito d’imposta) corredata della documentazione necessaria, ove l’Ufficio non abbia comunicato il provvedimento di diniego, “l’istanza si considera accolta” ed il contribuente “puo’ utilizzare l’importo del credito spettante in compensazione ai sensi del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 247, articolo 17”; b) il decorso del termine di gg. 60 dalla presentazione della dichiarazione con la documentazione allegata non esaurisce affatto, ne’ tanto meno impedisce, l’esercizio del potere di controllo ed impositivo della Amministrazione finanziaria che, infatti, “puo’ annullare con provvedimento motivato l’atto di assenso illegittimamente formato” salvo che il contribuente, nel termine assegnatogli, provveda a sanare i vizi riscontrati (Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, articolo 4, comma 2), ove la infelice formulazione lessicale della norma non puo’ evidentemente essere intesa, come sembrerebbe ipotizzare il ricorrente, nello sdoppiamento di un potere di annullamento distinto dal potere di accertamento impositivo, tenuto conto che – in assenza di un formale atto viziato emesso dalla PA – manca lo stesso oggetto dell’annullamento ed il “provvedimento motivato di annullamento”, richiesto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, articolo 4, comma 2, non puo’ che coincidere con lo stesso “avviso di accertamento” con il quale l’Amministrazione e’ legittimata a procedere al recupero del credito d’imposta indebitamente compensato o rimborsato.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9562 del 19/04/2013); Cass. 22/11/2018, n. 30220, in motiv.; Cass. 08/10/2019, n. 25095).
In adesione alle motivazioni del citato precedente giurisprudenziale – al quale il Collegio intende dare continuita’, non sussistendo ragioni per affermare che la formazione del silenzio-assenso impedisca all’Amministrazione di annullare l’atto di assenso (come, del resto, e’ espressamente previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, articolo 4) – la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, riesaminera’ i motivi dedotti in causa,rimasti assorbiti, e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso;
cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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