Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7040
La massima estrapolata:
In tema di “actio negatoria servitutis”, sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il fondo, nel quale sono state realizzate le opere di cui si chieda la rimozione, appartenga a più soggetti; ne deriva, in fase di appello, la inscindibilità delle cause, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., e, quindi, la necessità della partecipazione a tale fase di tutte le parti originarie, la quale deve essere verificata dal giudice del gravame preliminarmente ad ogni altra pronuncia, con l’emissione di un eventuale ordine d’integrazione del contraddittorio; in difetto, si determina la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell’intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.
Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7040
Data udienza 20 novembre 2019
Tag – parola chiave: Distanze – Opera realizzata a distanza inferiore – Actio negatoria servitutis – Opere da rimuovere appartenenti a più soggetti – Sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27927-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il provvedimento n. 1002/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) impugna, articolando tre motivi di ricorso, la sentenza n. 1002/2008 del 16 maggio 2018 della Corte d’Appello di Palermo, che ha respinto l’appello formulato dallo stesso (OMISSIS) avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese il 2 ottobre 2012.
Rimane intimato senza svolgere attivita’ difensive (OMISSIS).
Il Tribunale di Termini Imerese aveva accolto la domanda del 10 febbraio 2008 di (OMISSIS), qualificata negatoria servitutis e volta alla condanna dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) alla eliminazione della veduta e della luce illegittimamente aperte nel loro immobile di (OMISSIS) di (OMISSIS).
La Corte di Palermo, dopo aver evidenziato come l’appello fosse stato proposto soltanto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), ha confermato l’illegittimita’ delle aperture gia’ ritenuta in primo grado, rigettando altresi’ il gravame in relazione alla disattesa riconvenzionale per i danni causati da opere abusive realizzate sulla proprieta’ (OMISSIS).
Il primo motivo di ricorso deduce la nullita’ del giudizio di secondo grado, per non esservi stata citata (OMISSIS), come dovuto ai sensi dell’articolo 331 c.p.c..
Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, quanto alla maturazione del tempo utile all’eccepita usucapione.
Il terzo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2736 c.c., e dell’articolo 233 c.p.c., in relazione alla mancata ammissione del giuramento decisorio.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del suo primo motivo, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Va considerato come l’azione diretta alla demolizione di un’opera (nella specie, vedute e luci) perche’ realizzata a distanza inferiore a quella legale, da’ luogo ad una “actio negatoria servitutis”. Allorche’ il fondo nel quale sono state realizzate le opere da rimuovere appartenga a piu’ soggetti, sussiste allora un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti costoro (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 6 – 2, 06/04/2016, n. 6622).
La negatoria servitutis era stata proposta, nel caso in esame, da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), al fine di ottenere l’eliminazione della veduta e della luce illegittimamente aperte nell’immobile di proprieta’ dei convenuti in (OMISSIS). Nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) era quindi stata pronunciata la sentenza di riduzione in pristino resa dal Tribunale di Termini Imerese. Propose poi appello (OMISSIS), ma tale appello venne notificato unicamente a (OMISSIS), e non anche a (OMISSIS).
Deve allora riaffermarsi che, nel caso di piu’ proprietari del preteso fondo dominante, l’actio negatoria servitutis, che tenda non solo alla dichiarazione di inesistenza del diritto di servitu’ ma anche alla rimozione delle opere mediante le quali tale diritto e’ stato esercitato, postula la partecipazione al giudizio di tutti i suddetti proprietari, come litisconsorti necessari; ne deriva, in fase di appello, la inscindibilita’ delle cause, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 331 c.p.c., e quindi la necessita’ dell’integrita’ del contraddittorio (ossia della partecipazione a tale fase di tutte le parti originarie), la quale deve essere verificata dal giudice del gravame (con l’emissione di eventuale ordine d’integrazione) preliminarmente ad ogni altra pronuncia (Cass. Sez. 2, 16/11/1989, n. 4901; Cass. Sez. 2, 26/11/1986, n. 6976). Ne consegue che, ove, come avvenuto nella specie, l’atto di appello non sia stato notificato nei confronti di un litisconsorte (Maria (OMISSIS)) ed il giudice non abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio ex articolo 331 c.p.c., si determina la nullita’, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimita’, dell’intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. La mancata notificazione dell’atto di impugnazione della sentenza di primo grado a taluno dei comproprietari del fondo ove sono state realizzate le opere da rimuovere, vizia, dunque, la sentenza di appello che sia stata emessa senza l’integrazione del contraddittorio e tale vizio puo’ essere fatto valere come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, per un verso, la sentenza di primo grado non passa in giudicato nei confronti dei pretermessi in presenza dell’impugnazione di altre parti e, per altro verso, la sentenza che non sia pronunciata nei confronti di tutti i comproprietari risulta comunque ineseguibile e, quindi, Inutiliter data.
Il giudizio di appello, instaurato con la citazione proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), e non anche di (OMISSIS), non poteva percio’ legittimamente proseguire se non previa ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima.
Poiche’ la nullita’ derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nelle ipotesi di cui all’articolo 331 c.p.c., si ricollega ad un difetto di attivita’ del giudice di appello, al quale incombeva l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare la regolarita’ del processo, ed e’, come detto, rilevabile d’ufficio pure in sede di legittimita’, non opera nemmeno il temperamento stabilito dall’articolo 157 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullita’ non puo’ essere opposta dalla parte che vi abbia dato causa (Cass. Sez. 3, 16/05/1975, n. 1911; Cass. Sez. 2, 04/04/2001, n. 4948; Cass. Sez. 6 – 2, 18/02/2014, n. 3855).
Essendo fondato il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) (stante la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello e la conseguente necessita’ di rimettere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 331 e 383 c.p.c., le parti dinanzi ai giudici di secondo grado per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa), dall’accoglimento dello stesso motivo discende l’assorbimento degli altri due motivi di censura.
Va conseguentemente accolto il primo motivo del ricorso, vanno dichiarati assorbiti gli altri due motivi, va dichiarata la nullita’ della sentenza impugnata e rinviata la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo, la quale provvedera’, prima di ogni altro atto, a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), regolando altresi’ tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri due motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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