In tema di accesso ai documenti amministrativi

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 6 giugno 2019, n. 3835.

La massima estrapolata:

In tema di accesso ai documenti amministrativi, non esiste riservatezza della posizione di colui il quale decide di concorrere per un’assunzione pubblica, mettendo così in campo i propri meriti a confronto con altri soggetti in una procedura che in ossequio principalmente all’art. 97 della Costituzione non può che essere del tutto trasparente nel suo andamento ed in specie nei giudizi che vengono formulati nel suo corso, sia per quanto riguarda gli esami, sia per quanto riguarda la valutazione dei titoli.

Sentenza 6 giugno 2019, n. 3835

Data udienza 16 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 10330 del 2018, proposto da
S.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Pi., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Lu. Ro. Sp., rappresentata e difes dall’avvocato Vi.Mi., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Gi. Lu. Ra., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, n. 1868/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Lu. Ro. Sp. ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2019 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Sc., in dichiarata delega di Pi., e Mi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria la sig.ra Lu. Ro. Sp., che aveva partecipato alla selezione indetta dalla Società Ae. Ca. S.p.A. per l’individuazione di risorse da impiegare presso lo scalo aeroportuale di Reggio Calabria, risultando non vincitrice con 67 punti, impugnava il diniego opposto dalla predetta S.A. S.p.a. sulla sua istanza di accesso tutti gli atti del procedimento ed in particolare a quelli afferenti il sig. Lu. Gi. Ra., posizionatosi al secondo posto della graduatoria con punti 68.
Era infatti accaduto che il 26 giugno 2018 la S.A. S.p.A. le aveva concesso di accedere solo agli atti del procedimento che la riguardavano direttamente, ma non a quelli relativi agli altri candidati, in ragione dell’assunta inapplicabilità della normativa in materia di accesso agli atti inerenti la gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, riservandosi nondimeno di consentire l’accesso all’esito dell’adozione del decreto attuativo del Regolamento UE 679 sulla Privacy.
2. L’adito tribunale, nella resistenza della predetta società, con la sentenza segnata in epigrafe ha accolto il ricorso, osservando che ai sensi dell’art. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990 tutti i soggetti privati titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a documenti amministrativi, ove detenuti da una pubblica amministrazione, hanno il diritto non soltanto di prenderne visione, ma anche di estrarne copia, ciò valendo, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 13 del 28/06/2016), anche per gli atti delle selezioni indette dai soggetti privati concessionari di pubblico servizio – quali la S.A. S.p.A.- funzionali al reperimento del personale da impiegare per l’espletamento del servizio medesimo, indipendentemente dal fatto che le controversie relative a tale procedure, rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario. Di conseguenza il predetto tribunale ha riconosciuto l’interesse diretto, attuale e concreto della ricorrente ad accedere agli atti della selezione indetta e ad estrarne copia anche relativamente alla posizione dei vari candidati i quali, prendendo parte alla procedura comparativa, avevano acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione.
3. Con atto di appello notificato il 5 dicembre 2018 la S.A. s.p.a. ha chiesto la riforma di tale sentenza, sostenendo l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso introduttivo, erroneamente non rilevate dal primo giudice, in quanto tutti gli atti richiesti erano stati già pubblicati sul sito telematico del società e tale pubblicazione doveva ritenersi pienamente satisfattiva; ha aggiunto poi che la Sp. aveva potuto visionare gli atti relativi alla propria posizione, mentre il rigetto riguardava esclusivamente la posizioni degli altri concorrenti, non mancando di sottolineare infine che la sentenza impugnata aveva ignorato che essa si era riservata di valutare se l’ostensione degli atti riguardanti gli altri candidati violasse il loro diritto alla riservatezza.
4. La Sp. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’avverso gravame.
5. Alla camera di consiglio del 16 maggio 2019 la causa è passata in decisione.
6. L’appello è infondato e deve essere respinto.
6.1. Si deve preliminarmente riaffermare come la presente controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo.
L’Adunanza plenaria nella sentenza 28 giugno 2016 n. 13 ha affermato che l’evidenza dell’elemento fondante dell’organismo di diritto pubblico è proprio quella riconducibile alla rilevanza degli interessi generali perseguiti, in rapporto ai quali – anche qualora la gestione fosse produttiva di utili, il che non risulta nella fattispecie in esame trattandosi di una società di natura privatistica – non può venire meno una funzione amministrativa di controllo, da intendere come possibilità di condizionamento aziendale, anche in termini di scelta maggioritaria degli amministratori, chiamati a perseguire determinati obiettivi di qualità del servizio. E’ propria dell’Amministrazione, infatti, la cura concreta di interessi della collettività, che lo Stato ritiene corrispondenti a servizi da rendere ai cittadini e che pertanto, anche ove affidati a soggetti esterni all’apparato amministrativo vero e proprio, debbono comunque rispondere a corretti parametri gestionali, sul piano dell’imparzialità, del buon andamento e della trasparenza. A detti principi non può non considerarsi ispirato anche l’art. 22, comma 1, lettera e) della più volte citata legge n. 241 del 1990, nel ricondurre alla nozione di pubblica amministrazione anche i “soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale e comunitario”.
6.2. Ciò premesso e passando al merito, si osserva che le tesi dell’appellante non possono trovare accoglimento.
6.2.1. E’ privo di qualsiasi fondamento il primo motivo di gravame con cui si sostiene in definitiva l’inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto i documenti di cui l’interessata aveva chiesto l’ostensione sarebbero stati già tutti pubblicati sul sito informativo della società .
Anche a voler tacere della intrinseca contraddittorietà e della sostanziale natura confessoria contra se di una simile argomentazione (dal momento che non è ragionevolmente comprensibile denegare l’accesso a documenti che sarebbero stati già resi pubblici in altro modo), è decisivo osservare che non è stata smentita la deduzione difensiva dell’appellata secondo cui i documenti pubblicati sul sito della società riguardavano invero, com’è del resto agevolmente intuibile, la sola e specifica attività della commissione concorsuale, quindi i relativi verbali delle singole sedute, gli esiti degli esami ivi compresi quelli dei colloqui orali e le graduatorie finali, ma non anche quelli concernente i titoli allegati alla domanda di partecipazione alla selezione del secondo classificato, signor Gi. Ra..
6.2. Quanto altri motivi di gravame, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente e che concernono una non meglio specificata valutazione sulla sussistenza di diritti alla riservatezza dei singoli concorrenti, in particolare del secondo classificato (per il quale la ricorrente aveva chiesto di accedere alla documentazione allegata alla domanda di partecipazione, ossia il diploma di laurea, il diploma di scuola secondaria superiore con indirizzo tecnico-economico, gli attestati in corso di validità nell’ambito della formazione in materia portuale, i titoli e/o attestati riguardo l’esperienza pregressa su uno scalo aereoportuale nelle attività di cui al profilo di addetto amministrativo, l’attestato di conoscenza delle lingue, gli atti di valutazione del colloquio), anch’essi risultano privi di consistenza, se non addirittura pretestuosi.
Non solo infatti non può non essere stigmatizzato il comportamento tenuto da S.A. che, a fronte della inequivoca richiesta della ricorrente, ha incomprensibilmente consentito l’accesso agli atti che la riguardavano, rinviando per il resto sine die sia l’accesso agli effettivi documenti richiesti, sia la valutazione sui diritti alla riservatezza del concorrente Raso (sul punto del resto nessun elemento probatorio è stato fornito neppure nel presente grado di giudizio di aver informato detto controinteressato della richiesta di accesso de cui diniego si discute), per quanto non irragionevolmente il primo giudice ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale sull’assenza di riservatezza della posizione di colui il quale decide di concorrere per un’assunzione pubblica, mettendo così in campo i propri meriti a confronto con altri soggetti in una procedura che in ossequio principalmente all’art. 97 della Costituzione non può che essere del tutto trasparente nel suo andamento ed in specie nei giudizi che vengono formulati nel suo corso, sia per quanto riguarda gli esami, sia per quanto riguarda la valutazione dei titoli; il che induce ad escludere che una P.A. o un organismo di diritto pubblico debba esperire particolari valutazioni su una domanda di accesso del tipo in esame, in quanto vincolata ad una risposta affermativa.
7. L’appello deve essere pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la S.A. al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio liquidandole in complessivi Euro. 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere, Estensore
Federico Di Matteo – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *