Corte di Cassazione, penale, Sentenza|15 marzo 2021| n. 10067.
In tema di abuso di ufficio, possono assumere rilievo anche i comportamenti e le attività preparatorie rispetto all’atto tipico che integra il reato. (Fattispecie relativa alla violazione dell’obbligo di astensione da parte di una dipendente comunale che, pur non essendo la responsabile del servizio o la titolare del potere di firma del provvedimento finale, gestiva di fatto, in via esclusiva, le pratiche di finanziamento mediante la predisposizione dei provvedimenti per il dirigente). (Conf.: n. 2797 del 1995, Rv. 201358).
Sentenza|15 marzo 2021| n. 10067
Data udienza 25 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Abuso d’ufficio – Concorso formale – Abolitio criminis parziale – Modifiche all’art. 323 c.p. – Dolo intenzionale – Violazione di specifiche regole di condotta – Perfezionamento – Conseguimento dell’ingiusto vantaggio patrimoniale – Estinzione per prescrizione – Rideterminazione della pena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRICCHETTI Renato Giusep – Presidente
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. APRILE Ercole – rel. Consigliere
Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere
Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/01/2020 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Epidendio Tomaso, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente agli affidamenti di progetti dal 04/11/2010 al 21/09/2011; annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; l’inammissibilita’ nel resto del ricorso;
letta la memoria della parte civile Comune di Parma a firma dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputata per i reati commessi fino al 4 novembre 2020 perche’ estinti per prescrizione e riducendo la pena finale, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 22 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Parma aveva condannato (OMISSIS) il relazione al reato di cui all’articolo 81 c.p., comma 2 e articolo 323 c.p., per avere, dal 2008 al 2012, quale dipendente del comune di Parma e responsabile dell’Ufficio progetto Europa, omettendo si astenersi in presenza di un interesse proprio e di prossimi congiunti – la nonna, la suocera e successivamente la madre, che avevano fatto parte della compagine sociale della E.C.A. s.r.l., intenzionalmente procurato a se’ e ai proprio familiari un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell’affidare direttamente alla predetta societa’ numerosi incarichi per lavori per un importo complessivo di 90.527,00 Euro.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di considerare le deposizioni dei testi che avevano spiegato quale fosse l’iter per la presentazione e l’approvazione dei progetti finalizzati all’ottenimento da parte del comune di Parma di finanziamenti relativi ai settori di pertinenza, pratiche della cui istruzione e studio preparatorio l’imputata (addetta all’Ufficio Europa) si era occupata, senza rivestire alcun incarico di responsabilita’ e senza avere alcuna competenza sulla programmazione del bilancio di quei settori ne’ sulla allocazione delle relative risorse: pratiche che erano state definite con la valutazione e la sottoscrizione dei singoli provvedimenti di affidamento da parte dl dirigente del servizio marketing.
2.2. Violazione di legge, per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di condanna di primo grado, benche’ le emergenze processuali avessero dimostrato che ne’ lei ne’ i suoi congiunti avevano fruito di alcun vantaggio personale; che l’intera attivita’ procedimentale era sottoposta al controllo e alle decisioni dei dirigenti di settore e della giunta municipale; che non era stato provato che la (OMISSIS) avesse agito al fine di avvantaggiarsi a discapito di interessi pubblici; e che le somme erogate non avevano cagionato alcun danno all’ente comunale, essendo stati utilizzati importi messi a disposizione dall’Unione Europea.
2.3. Violazione di legge, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che, per il calcolo dei termini di prescrizione, ciascun abuso di ufficio dovesse considerarsi consumato nel momento della emissione da parte della pubblica amministrazione dei provvedimenti di liquidazione o dei mandati di pagamento, e non anche dalla data dl adozione dei singoli provvedimenti di affidamento diretto dei lavori; prescrizione che, in ogni caso, nel frattempo e’ continuata a decorrere per altri episodi.
2.4. Violazione di legge, per avere la Corte di merito disatteso le sollecitazioni ad una riduzione della pena, irrogata in misura eccessiva e con riduzione non nella misura massima per le attenuanti generiche, senza tenete conto della incensuratezza della imputata e del suo comportamento processuale.
3. Il procedimento e’ stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalita’ di cui al Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, sia pur per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.
2. Va preliminarmente rilevato come nella vicenda oggetto del presente processo non abbia avuto alcuna incidenza il fenomeno di abolitio criminis parziale in conseguenza delle modifiche all’articolo 323 c.p. introdotte con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, articolo 23 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (modifiche alle quali la difesa della ricorrente ha fatto genericamente cenno nella parte iniziale dell’atto di impugnazione): disposizione con la quale le parole “di norme di legge o di regolamento” contenute nel predetto articolo codicistico sono state sostituite con quelle “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita’”.
Le novita’ di tale novella legislativa sono tre.
Fermi restando l’immutato riferimento all’elemento psicologico del dolo intenzionale e l’immodificato richiamo alla fattispecie dell’abuso di ufficio per violazione, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, dell’obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (ipotesi di reato che non e’ variata nei suoi elementi costitutivi), il delitto de quo e’ ora configurabile solamente nei casi in cui la violazione da parte dell’agente pubblico abbia avuto ad oggetto “specifiche regole di condotta” e non anche regole di carattere generale; solo se tali specifiche regole sono dettate “da norme di legge o da atti aventi forza di legge”, dunque non anche quelle fissate da meri regolamenti ovvero da altri atti normativi di fonte secondaria o terziaria; e, in ogni caso, a condizione che quelle regole siano formulate in termini da non lasciare alcun margine di discrezionalita’ all’agente, restando percio’, oggi escluse dalla applicabilita’ della norma incriminatrice quelle regole di condotta che rispondano, anche in misura marginale, all’esercizio di un potere discrezionale (in questo senso v. Sez. 5, n. 37517 del 02/10/2020, Danze e altri, non massimata).
Tali indicazioni legislative – che, in quanto destinate all’evidenza a restringere sotto l’aspetto oggettivo l’ambito del penalmente rilevante di talune condotte, sono operanti in via retroattiva, giusta il principio di cui all’articolo 2 c.p., comma 4, – non sono applicabili al caso di specie nel quale l’imputata e’ stata chiamata a rispondere di un abuso di ufficio continuato commesso non sulla base di una violazione di legge, ipotesa questa interessata dal fenomeno di successione di leggi penali, bensi’ per la mancata osservanza dell’obbligo di astensione.
3. Il primo e il secondo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e, dunque esaminabili congiuntamente, sono inammissibili perche’ in parte presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, in parte aventi ad oggetto asserite violazioni di legge non dedotte con l’atto di appello.
3.1. L’imputata ha formulato una serie di doglianze che, al di la’ del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all’apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non e’ consentita in sede di legittimita’.
Esclusa la configurabilita’ di alcuna reale inosservanza o errata applicazione della norma incriminatrice oggetto dell’addebito, va rilevato come, sotto il profilo argomentativo, la sentenza impugnata ricostruisca in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata ai dati di conoscenza acquisiti. Avendo la Corte distrettuale chiarito in maniera convincente come la (OMISSIS) avesse di fatto assunto un ruolo direttivo e di responsabilita’ all’interno dell’Ufficio progetti Europa del comune di Parma, istruendo le pratiche di finanziamento presentate da vari soggetti, curando direttamente i rapporti con gli istanti, decidendo di fatto a chi affidare in via diretta l’incarico e predisponendo le relative determine dirigenziali, che i responsabili di settore sottoscrivevano senza sindacare il contenuto di quelle scelte o modificare il tenore del provvedimento finale, proprio perche’ essi riponevano la massima fiducia delle valutazioni fatte dalla (OMISSIS), di cui era nota nell’ambiente l’esperienza e la capacita’.
Del pari costituiscono inammissibili censure in fatto le questioni che sono state poste, peraltro in termini alquanto generici, in ordine alla violazione dell’obbligo di astensione: avendo la Corte bolognese convincentemente puntualizzato come, ai fini della configurabilita’ del reato de quo, fosse ininfluente che la rappresentanza della impresa collettiva affidataria dei lavori fosse stata affidata, per un certo periodo, ad un non congiunto della imputata, posto che la gran parte delle quote di quella s.r.l. erano intestate alla suocera e alla nonna della (OMISSIS) e che, per un significativo periodo, legale rappresentante della medesima societa’ fosse stata la madre della prevenuta.
3.2. Ne’ rileva la circostanza che, nel caso di specie, la (OMISSIS) non fosse la responsabile del servizio ne’ la titolare del potere di firma del provvedimento finale di ogni singolo procedimento amministrativo, in quanto le circostanze di fatto avevano determinato una situazione di sostanziale esclusivo controllo del servizio da parte della imputata, alla quale, convinti della qualita’ dell’attivita’ e della affidabilita’ delle prestazioni, i dirigenti dei servizi interessati avevano affidato in toto la gestione di quelle pratiche di finanziamento e la predisposizione dei provvedimenti amministrativi finali che essi si limitavano a sottoscrivere.
Al riguardo la Corte territoriale, nel ritenere configurabile la responsabilita’ della prevenuta in relazione all’imputazione a lei ascritta, ha fatto buon governo del consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimita’ secondo il quale il reato di abuso in atti di ufficio puo’ essere integrato sia nel porre in essere atti e provvedimenti amministrativi, cioe’ attraverso atti volitivi tipici della funzione, sia attraverso attivita’ materiali o comportamenti che comunque costituiscano manifestazioni dell’attivita’ amministrativa e quindi dell’ufficio e, in ipotesi di concorso di piu’ persone nel reato, non ha nessuna influenza che uno dei concorrenti ponga in essere l’atto amministrativo tipico e l’altro solo le attivita’ materiali e i comportamenti collegati: anche sotto il profilo soggettivo, potendo assumere rilievo sia l’atto ed il comportamento singolarmente valutato sia quei comportamenti antecedenti, contestuali o anche successivi all’atto o al comportamento che designa l’abuso (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 2797 del 01/02/1995, Gadani, Rv. 201358).
3.3. Quanto alla dedotta violazione dell’articolo 323 c.p. con riferimento al requisito della c.d. “doppia ingiustizia”, va rilevato come la relativa questione non aveva costituito oggetto dell’atto di appello.
L’articolo 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilita’ la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si e’ inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
4. Il terzo motivo del ricorso e’ infondato.
Costituisce espressione del prevalente orientamento interpretativo, privilegiato da questa Corte, il principio secondo il quale, essendo il reato di abuso di ufficio, come novellato dalla L. 16 luglio 1997, n. 234, un reato di evento, esso si consuma con l’avvenuto conseguimento dell’ingiusto vantaggio patrimoniale e da tale data decorre il termine di prescrizione (cosi’, tra le molte, Sez. 6, n. 10230 del 30/04/1999, Cianetti, Rv. 214376).
Corretta e’ stata, dunque, la decisione della Corte di merito di ritenere consumati i singoli episodi di abuso di ufficio non nel momento in cui ciascun progetto di finanziamento della (OMISSIS) s.r.l. era stato approvato dall’amministrazione comunale, ma in quello in cui era stata disposta la liquidazione del relativo importo in favore della impresa affidataria del servizio.
5. Il quarto e ultimo motivo del ricorso e’ manifestamente infondato.
La ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita’ mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale concesso dall’ordinamento ai fini della quantificazione della pena da irrogare: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo.
Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo ad una ulteriore riduzione della pena ovvero ad una riduzione nella misura massima dovuta al riconoscimento delle attenuanti generiche, l’oggettiva gravita’ delle condotte accertate e il loro prolungarsi nel tempo, in uno con l’elevata abilita’ dimostrata nell’eludere le garanzie poste a presidio del corretto svolgimento della funzione pubblica: trattandosi di parametri considerati dall’articolo 133 c.p., applicabile anche ai fini dell’articolo 62-bis c.p..
6. La riconosciuta ammissibilita’ del ricorso comporta la declaratoria dei reati per i quali, nelle more tra la sentenza di secondo grado e l’odierna udienza, e’ intervenuta la estinzione per prescrizione, dovendosi aggiungere al termine massimo di legge di sette anni e sei mesi, di cui al combinato disposto degli articoli 157 e 161 c.p., il periodo di sospensione di 609 giorni dovuto a due provvedimenti di rinvio emessi nel giudizio di primo grado (per l’adesione del difensore dell’imputato alla astensione proclamata da un’associazione di categoria) dall’udienza del 12 aprile 2017 a quella del 12 dicembre 2018. Vanno, percio’, dichiarati prescritti i reati commessi fino al 20 dicembre 2011, dunque ad esclusione dell’unico, relativo all’affidamento diretto del progetto “(OMISSIS)”, indicato dal giudice di primo grado come commesso il 20 dicembre 2012 (con l’emissione di due mandati di pagamento – v. alleg. 67-68 della documentazione prodotta dal P.M. nell’udienza del 27 aprile 2016), gia’ considerato come il piu’ grave nel calcolo operato per il riconoscimento della continuazione: reato per il quale, in considerazione di quanto innanzi esposto, non vi sono le condizione per un proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p., comma 2.
La pena finale va, dunque rideterminata eliminando la parte relativa agli aumenti per la continuazione con i reati satellite e ridotta cosi’ alla pena principale per l’anzidetto piu’ grave reato di anni uno mesi tre di reclusione; con correlata riduzione alla stessa durata della irrogata pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
7. Segue la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile che si liquidano nella misura meglio indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ i reati sono estinti per intervenuta prescrizione, con esclusione del reato commesso il 20 dicembre 2012, per il quale ridetermina la pena principale in anni uno e mesi tre di reclusione e quella accessoria per la stessa durata.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 1.700,00 oltre accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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