In sede di valutazione sulla dipendenza o no da causa di servizio

Consiglio di Stato, Sentenza|23 marzo 2021| n. 2481.

In sede di valutazione sulla dipendenza o no da causa di servizio di una data infermità, il giudizio del Comitato di verifica è espressione di ampia discrezionalità, non sindacabile in sede di ricorso giurisdizionale se non nel caso di esiti abnormi o manifestamente illogici; non è in particolare consentito sostituire la valutazione del Comitato con accertamenti medici di altro tipo, in particolare con quelli provenienti dalla parte

Sentenza|23 marzo 2021| n. 2481

Data udienza 18 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Arma dei Carabinieri – Causa di servizio – Parere del Comitato di verifica – Espressione di ampia discrezionalità – Accertamenti medici di parte – Non sindacabile in sede giurisdizionale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Re. Li., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero della difesa, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
il Comitato di verifica cause di servizio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione I bis, -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso n. -OMISSIS-R.G. proposto per l’annullamento:
a) del provvedimento 19 novembre 2007 n. 1256/N, comunicato il 10 gennaio 2008, con cui il Ministero della Difesa – Direzione generale delle pensioni militari ha respinto la domanda presentata il 20 novembre 2000 con la quale il vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “-OMISSIS-“;
b) del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio 10 ottobre 2007 n. 16103;
c) del conseguente provvedimento di congedo per infermità, non meglio precisato;
d) del provvedimento 22 gennaio 2008 prot. n. 622 44 1999 T, di revoca dell’alloggio di servizio;
e) del verbale 12 ottobre 2006 n. 610508 della Commissione medica di Padova;
f) della nota n. 622 45 1999 T;
g) della nota 17 marzo 2003 prot. n. DGPM II 5 C 61;
e di ogni atto connesso ovvero consequenziale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Comando Generale Carabinieri e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente appellante, all’epoca dei fatti vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, ha presentato il giorno 30 ottobre 2000 domanda per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di un’infermità, descritta come “-OMISSIS-“. A sostegno della domanda, ha rappresentato di essere in servizio dal 23 gennaio 1984, di avere svolto fino al 1990 servizio quale carabiniere sciatore in alcune località sciistiche del Friuli Venezia Giulia e comunque sempre in zone di alta montagna fino al 1997 e di prestare in quel momento servizio come motociclista presso l’aliquota radiomobile del Comando compagnia di -OMISSIS-, con tutti gli sforzi fisici connessi alle attività descritte (doc. 5 in I grado ricorrente appellante, domanda).
2. La Commissione medica ospedaliera di Verona, con verbale del 5 marzo 2003, gli diagnosticava effettivamente una “-OMISSIS-“, dando comunque atto che “non si procede a valutazione della dip[endenza] da c[ausa] d[i] s[ervizio] in quanto di competenza del Comitato di verifica (doc. 3 in I grado ricorrente appellante).
3. Successivamente, il Centro militare di medicina legale di Padova, con verbale 12 ottobre 2006, alla voce “giudizio diagnostico” indicava: “-OMISSIS-… 1) -OMISSIS-” e proseguiva definendolo “non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato ed al servizio di istituto nella forza armata dei CC in modo parziale… controindicati i servizi automontati comportanti sollecitazioni del -OMISSIS-. La non idoneità è da imputarsi in misura prevalente all’infermità 1 del giudizio” (doc. 6 in I grado ricorrente appellante).
4. Il Comitato di verifica delle cause di servizio, con parere 10 ottobre 2007 pronunciato “preso atto” del verbale appena descritto, peraltro si esprimeva nel senso che “l’infermità -OMISSIS- non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una -OMISSIS-, sull’insorgenza e decorso della quale gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti” (doc. 2 in I grado ricorrente appellante).
5. Di conseguenza, con il decreto 19 novembre 2007 meglio indicato in epigrafe, l’amministrazione stabiliva che l’infermità descritta come “-OMISSIS- [non quindi -OMISSIS-] cronica da degenerazioni -OMISSIS-multiple” non era da riconoscersi dipendente da causa di servizio (doc. 1 in I grado ricorrente appellante).
6. Con ricorso depositato il 20 marzo 2008, l’interessato impugnava al TAR quest’esito negativo, assieme agli altri provvedimenti indicati in epigrafe, contro i quali però, come correttamente indicato dalla sentenza di I grado (motivazione, § 3), non impugnata sul punto, non veniva in concreto svolta alcuna censura.
7. Successivamente l’amministrazione, con nota 18 aprile 2008 prot. n. 84758, faceva presente al Comitato la discrepanza di cui sopra, ovvero che la richiesta di parere si riferiva ad una patologia di “-OMISSIS-“, considerata anche dal verbale della Commissione di Verona 5 marzo 2003 di cui si è detto, mentre il parere, come sopra riportato, si riferiva a “-OMISSIS-“, e invitava a riesaminare la pratica (doc. 7 in I grado amministrazione).
8. Con nuovo parere 11 giugno 2008, il Comitato quindi manteneva il giudizio precedente, riferendolo però al verbale della Commissione di Verona e alla patologia “-OMISSIS-“.
9. Non consta un nuovo decreto della Direzione generale.
10. Contro gli atti descritti, intervenuti dopo il deposito del ricorso di I grado, non consta che l’interessato abbia proposto impugnazione alcuna.
11. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo in motivazione che il giudizio del Comitato ed il decreto che lo recepisce siano corretti e congrui.
12. Contro questa sentenza, l’interessato ha proposto impugnazione, con appello che contiene tre censure, riconducibili ad un unico motivo per cui il giudizio del Comitato sarebbe errato e il Giudice di I grado lo avrebbe erroneamente ritenuto legittimo. Il ricorrente appellante infatti evidenzia le condizioni gravose del servizio prestato, che risultano dalle attestazioni dei reparti ai quali ha appartenuto (doc. ti 9-12 in I grado ricorrente appellante), deduce una presunta contraddizione fra il decreto di rigetto e l’originario parere del Comitato, a suo dire non sanata dal parere successivo, e fa presente che comunque la causa di servizio non è esclusa in casi di aggravamento di condizioni preesistenti. Chiede infine che sul punto sia espletata CTU medico legale.
13. L’amministrazione ha resistito, con atto 14 marzo 2019, in cui chiede che l’appello sia respinto.
14. All’udienza del 18 febbraio 2021, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
15. L’unico motivo di appello dedotto è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
15.1 In termini generali, pacifica e costante giurisprudenza afferma che, ove si tratti di valutare la dipendenza o no da causa di servizio di una data infermità, il giudizio del Comitato di verifica è espressione di ampia discrezionalità, non sindacabile in sede di ricorso giurisdizionali se non nel caso di esiti abnormi o manifestamente illogici; non è in particolare consentito sostituire la valutazione del Comitato con accertamenti medici di altro tipo, in particolare con quelli provenienti dalla parte: per tutte, in questo senso C.d.S. sez. IV 9 ottobre 2020 n. 6898 e sez. II 15 dicembre 2011 n. 83.
15.2 Ciò posto, nel caso di specie esiti illogici del tipo evidenziato non se ne riscontrano. La confusione fatta negli atti del procedimento fra i termini “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-“, evidentemente diversi, ma entrambi impiegati per descrivere la patologia dalla quale il ricorrente appellante è affetto, a lettura attenta si rivela infatti un semplice refuso, che non vizia il processo logico compiuto dall’organo di accertamento. Occorre infatti notare anzitutto che il provvedimento finale, ovvero il decreto 19 novembre 2007 n. 1256/N che nega il beneficio, si riferisce in modo corretto alla “-OMISSIS-“, e che il termine “-OMISSIS-” usato nel parere del Comitato è stato successivamente corretto dall’amministrazione con atti non contestati. Che poi il termine corretto da usare fosse in effetti quello di “-OMISSIS-” risulta da entrambi i verbali di visita medica precedenti di cui si è detto, non solo da quello della Commissione di Verona, che parla appunto di “-OMISSIS-“, ma anche da quello successivo del Centro medico di Padova, che pur usando il termine “-OMISSIS-” parla di “-OMISSIS-” che appunto rimandano alla “-OMISSIS-” (doc. ti 3 e 6 in I grado ricorrente appellante, cit.).
15.3 Ciò posto, nemmeno lo stato di servizio del ricorrente appellante contiene elementi da cui si possa desumere l’illogicità del giudizio del Comitato, che come si è detto ha fatto dipendere la malattia da un’usura dei -OMISSIS-non influenzata dalle attività svolte. A semplice lettura del foglio matricolare presente agli atti, risulta intanto che il ricorrente appellante dal 1984 al 1999 abbia ricoperto le mansioni di sciatore in via non esclusiva, dato che dal dicembre 1986 al febbraio 1991 affiancava questa qualifica, poi abbandonata, al normale “servizio di istituto” e a quella di consegnatario di un’autovettura di servizio. Risulta poi che nel periodo successivo, fino al 2001, alle funzioni di “motociclista” si affiancavano quelle di “autista”. Dei due servizi che il ricorrente appellante individua come più gravosi, appunto quelli come sciatore e come motociclista, non sono poi precisati i contorni, sì che non è possibile affermare che egli sia stato sottoposto a sforzi in qualche modo superiori a quelli normalmente connessi alla sua attività di carabiniere.
16. La natura della causa è giusto motivo per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 1216/2019), lo respinge.
Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore
Nicola D’Angelo – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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