In sede di liquidazione dell’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 14 marzo 2019, n. 1689.

La massima estrapolata:

In sede di liquidazione dell’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, l’Amministrazione è tenuta a recepire e far proprio il parere del C.P.P.O., unico organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell’equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico dell’infermità sofferta dal pubblico dipendente. Conseguenza della particolare efficacia del parere, obbligatorio, espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa.

Sentenza 14 marzo 2019, n. 1689

Data udienza 7 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. Ma., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero della Difesa ed altri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
ed altri non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 06385/2012, resa tra le parti, concernente diniego concessione equo indennizzo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Ma. Ba. per delega di Ro. Ma. e l’Avvocato dello Stato Pa. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierno appellante, in servizio nell’Arma dei Carabinieri col grado di appuntato scelto, ha ottenuto dalla CMO il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità dallae quale il militare è risultato affetto (-OMISSIS-).
Il predetto ha presentato quindi richiesta di liquidazione dell’equo indennizzo che l’Amministrazione ha sottoposto al Comitato di Verifica il quale, con parere in data 22.3.2005, si è però espresso negativamente.
Per conseguenza l’Amministrazione, con provvedimento 338/2005 ha negato la concessione del beneficio.
L’interessato ha quindi impugnato tale provvedimento negativo, insieme all’atto presupposto, avanti al TAR Lazio che con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto il ricorso.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi in esame dal soccombente il quale ne ha chiesto l’integrale riforma.
A sostegno del gravame il militare appellante ha richiamato la perizia depositata in prime cure per dimostrare la correlazione, almeno in via concausale, tra il servizio prestato e l’insorgenza delle affezioni patite.
L’Amministrazione si è costituita con atto formale ed ha poi depositato memoria, insistendo per il rigetto dell’avverso gravame.
All’udienza del 7 marzo 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione
L’appello non è fondato e va pertanto respinto, con conferma della sentenza gravata.
Osserva, infatti, il Collegio che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio medesimo non ravvisa ragioni per discostarsi, “l’ordinamento, con riguardo al procedimento di concessione dell’equo indennizzo, non mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, ma affida al C.P.P.O (ora Comitato di Verifica) il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla C.M.O. (Commissione medico ospedaliera). Pertanto, il parere del C.P.P.O., in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi, si impone all’Amministrazione. Tale orientamento si è affermato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5 bis, d.l. n. 387 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472 del 1987, consentendosi per tale via all’Amministrazione di conformarsi al giudizio del C.P.P.O. e di giungere a determinazioni contrastanti con altre precedentemente espresse, le quali non hanno carattere di irretrattabilità né di definitività nell’ambito della sequenza procedimentale volta alla concessione dell’equo indennizzo” (ex multis Cons. di Stato, Sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5664).
L’Amministrazione, dunque, ha operato correttamente adeguandosi al parere negativo espresso dal Comitato, che costituiva un “momento di sintesi e superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi”.
A quanto precede va, peraltro, aggiunto che l’esistenza di precedenti pareri tecnici di segno opposto non poteva in ogni caso comportare l’insorgere, in capo all’Amministrazione, di uno specifico obbligo motivazionale sul punto.
Infatti, come già rilevato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in sede di liquidazione dell’equo indennizzo l’Amministrazione è tenuta a recepire e far proprio il parere del C.P.P.O., unico organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell’equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico (professionale o non) dell’infermità sofferta dal pubblico dipendente. Conseguenza della particolare efficacia del parere – obbligatorio – espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa. (Cons. di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2010, n. 378).
Sotto altro profilo deve, peraltro, rilevarsi che non risulta viziato neanche il parere espresso dal Comitato.
Tale parere, infatti, consiste in un atto connotato da discrezionalità tecnica, fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale, con la conseguenza che il medesimo è insindacabile, salve le ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito. (Cons. di Stato, Sez. IV, 15 maggio 2008, n. 2243).
Orbene, nel caso di specie, il parere reso dal Comitato non risulta affetto da nessuno dei succitati vizi, essendo al contrario sorretto da una esauriente, sebbene sintetica, indicazione delle ragioni per le quali l’infermità sofferta dall’appellante non poteva ritenersi strettamente riconducibile all’attività lavorativa dal medesimo svolta ma risaliva a fattori genetici o a predisposizione costituzionale.
In effetti, come rileva l’Avvocatura, dal parere del Comitato di verifica emergono dei fattori alternativi che ben hanno potuto costituire una concausa efficiente (autonoma rispetto al servizio prestato) dell’infermità contratta.
In tal senso viene in rilievo il quadro anamnestico di dislipidemia e di ipercolesterolemia cui accenna il Comitato di verifica nel suo parere e che non risulta contrastato dalle affermazioni dell’appellante e della CMO circa l’assenza di familiarità o di fattori di rischio collegati alle abitudini di vita dell’appellante.
Al riguardo l’appellante espone inoltre di aver prestato servizio in condizioni particolarmente gravose presso il -OMISSIS- (1986/1991), presso il -OMISSIS- (1991/1995) nonché da ultimo quale addetto alla sicurezza nella rappresentanza italiana presso il -OMISSIS-.
Certamente, il servizio svolto dall’interessato è stato particolarmente gravoso, svolgendosi spesso all’esterno con esposizione a fattori atmosferici inclementi: trattasi però di caratteristica comune all’attività di tutti gli appartenenti all’Arma e dunque, di per sé, non decisiva.
A ciò deve aggiungersi che all’epoca l’appellante era poco più che trentenne ed è quindi difficile ritenere, secondo nozioni di comune esperienza, che gli incarichi espletati potessero a tal punto debilitarlo.
In ogni caso, per quanto rileva in questa sede di legittimità, la riconosciuta gravosità del servizio prestato dall’appuntato scelto -OMISSIS- non vale a rendere inattendibile il giudizio tecnico negativo del Comitato, sussistendo appunto un quadro anamnestico in base al quale poteva ragionevolmente collegarsi l’insorgenza dell’infermità ai predetti fattori genetici o costituzionali, piuttosto che alle attività operative svolte dal militare.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va dunque respinto.
Le spese del giudizio d’appello sono compensate, avuto riguardo ai differenti pareri formulati dagli Organi tecnici.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente, Estensore
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere
Giuseppa Carluccio – Consigliere

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *