In sede di appello, in caso di impugnazione del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione articolata sulla base di motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Ordinanza 28 agosto 2018, n. 39077.

La massima estrapolata:

In sede di appello, in caso di impugnazione del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione articolata sulla base di motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa, il giudice deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni rilevanti sui fatti del processo, sussistendo il diritto (anche) della parte pubblica al riesame dei testi di accusa e all’acquisizione e alla verifica di elementi di prova sopravvenuti suscettibili di incidere sulla valutazione della prova dichiarativa svalutata nella sentenza di primo grado

Sentenza 28 agosto 2018, n. 39077

Data udienza 3 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Maria – rel. Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, presso la Corte d’Appello di Firenze;
nonche’ da:
2) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
3) (OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Firenze in data 13/3/2017;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita nell’udienza pubblica del 3/7/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppina Casella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso del P.g. con conseguente annullamento con rinvio, assorbiti i ricorsi degli imputati;
Udito il difensore dell’imputato (OMISSIS), Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto rigettarsi il ricorso del P.g. e accogliersi quello dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 23/7/2012 il Tribunale di Livorno assolveva (OMISSIS) e (OMISSIS) dal delitto di usura in danno di (OMISSIS) ascritto al capo A) della rubrica; riconosceva gli imputati colpevoli del reato di cui agli articoli 81, 110, 56 e 393 c.p., cosi’ modificata l’originaria imputazione di tentata estorsione contestata al capo C), nonche’ del delitto di lesioni aggravate in danno dello stesso (OMISSIS) di cui al capo D) e della contravvenzione L. n. 110 del 1975, ex articolo 4 sub E); il (OMISSIS) veniva dichiarato – altresi’ – responsabile del reato di cui agli articoli 56 e 393 c.p., cosi’ modificata l’imputazione di tentata estorsione sub B), limitatamente al fatto commesso in (OMISSIS) e, esclusa per entrambi la contestata recidiva, il primo giudice condannava (OMISSIS) alla pena di mesi sette di reclusione per i delitti e mesi sei di arresto ed Euro mille di ammenda per la contravvenzione; (OMISSIS) alla pena di mesi sei di reclusione per i delitti e mesi sei di arresto ed Euro mille di ammenda per la contravvenzione.
A seguito di appello interposto dal P.m. e dagli imputati, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma delle decisione di prime cure, dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione della contravvenzione contestata al capo E), eliminando la relativa pena e determinando quella per i residui delitti in mesi sette di reclusione per il (OMISSIS), in mesi sei di reclusione per il (OMISSIS) e confermando le residue statuizioni.
I fatti a giudizio originano dalle denunzie di (OMISSIS) concernenti un prestito asseritamente usurario accordatogli dal (OMISSIS) dell’importo di Euro 20 mila cui facevano seguito tentativi di riscossione del credito, realizzati anche in concorso con il (OMISSIS), caratterizzati da minaccia e violenza fisica ai danni della p.o., originariamente qualificati dall’accusa ai sensi degli articoli 56 e 629 c.p..
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze, deducendo:
2.1 la violazione dell’articolo 603 c.p.p., e correlato difetto di motivazione con riguardo alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Secondo il P.g. ricorrente la Corte territoriale era tenuta ad accogliere la richiesta di rinnovazione in relazione all’escussione della p.o., le cui dichiarazioni erano state ritenute parzialmente inattendibili dal Tribunale di Livorno, facendo applicazione estensiva del principio secondo cui il giudice d’appello per riformare in pejus una sentenza assolutoria pronunziata in primo grado sulla base di una prova dichiarativa ritenuta inattendibile deve previamente riassumere la prova orale. La Corte territoriale ha omesso la motivazione sul punto, concentrandosi sulla posizione del teste (OMISSIS) nonostante la difforme valutazione del primo Collegio investito della richiesta che aveva ammesso la rinnovazione.
Con riguardo agli esami del collaboratore di giustizia (OMISSIS) e dell’Avv. (OMISSIS) che avrebbero dovuto riscontrare le dichiarazione della p.o., il P.g. evidenzia che la sentenza impugnata ha disatteso la richiesta sostenendo che le propalazioni del (OMISSIS) (il quale in altro procedimento aveva dichiarato di essere stato indotto dal (OMISSIS) a rendere false dichiarazioni prima ai difensori e poi falsa testimonianza dinanzi al Tribunale) non costituirebbero prova nuova ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 2, ma ritrattazione delle dichiarazioni rese quale teste nell’ambito del presente procedimento; non sarebbero asseverate sotto il profilo dell’attendibilita’ e non avrebbero carattere di decisivita’. Cio’ sebbene le dichiarazioni del collaborante risultino fondamentali per avvalorare la ricostruzione del (OMISSIS) e siano state positivamente vagliate dal gip che ha emesso ordinanza di custodia cautelare a carico del (OMISSIS) nell’ambito di diverso procedimento.
Il Pg. lamenta ulteriormente l’esclusione della recidiva qualificata sulla sola base dell’assoluzione dal delitto d’usura e della riqualificazione delle condotte di tentata estorsione.
3.Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo:
(OMISSIS) con l’Avv. (OMISSIS).
3. la violazione di legge in relazione alla conferma del giudizio di responsabilita’ per i delitti di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e lesioni aggravate in danno di (OMISSIS). La Corte territoriale con riguardo al capo C) ha omesso di rilevare che alcuno dei testi presenti al diverbio tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) in data 23/2/2011 ha potuto percepire cosa le parti si dicessero sicche’ non risulta provato l’elemento costitutivo della minaccia mentre con riguardo alla violenza fisica desunta dal referto, essa viene ricondotta all’eritema nella zona del collo attestata nel documento che, tuttavia, secondo la difesa, non integra ne’ la violenza richiesta ai fini dell’articolo 393 c.p., ne’ tantomeno l’autonoma fattispecie di lesioni contestata al capo D), dovendo escludersi che il rilevato arrossamento cutaneo possa costituire una malattia ovvero un’alterazione organica o funzionale dell’organismo. Inoltre, la Corte ha incongruamente escluso la possibilita’ di qualificare il fatto contestato sub D) come violazione dell’articolo 581 c.p..
(OMISSIS) con l’Avv. (OMISSIS).
4. la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilita’ della querela a seguito della riqualificazione dei fatti ascritti sub C) della rubrica. La difesa rileva che le due denunzie sporte dalla p.o. in data 10/1/2011 e 14/1/2011 non possono estendere la loro efficacia a fatti verificatisi successivamente, e precisamente il 23/2/2011 nel caso del delitto sub C), riqualificato come tentativo di ragion fattasi con violenza alla persona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso del P.g. e’ fondato e merita accoglimento.
Invero, il diniego di riapertura dell’istruttoria dibattimentale per nuova assunzione della p.o. (OMISSIS) alla luce delle circostanze emerse dopo la pronunzia della sentenza di primo grado per effetto della collaborazione- maturata nell’ambito di diverso procedimento- di (OMISSIS) appare sotto diversi profili censurabile. Da un lato, infatti, non appare persuasiva l’interpretazione di prova nuova accreditata dal collegio giudicante e la qualificazione delle dichiarazioni del (OMISSIS) alla stregua di una mera ritrattazione dei contenuti della testimonianza resa in primo grado; dall’altro – a fronte del gravame del P.m. che investiva la pronunzia assolutoria per la fattispecie di usura ascritta al capo A) e la riqualificazione alla stregua di tentativo di ragion fattasi degli episodi originariamente rubricati come tentate estorsioni sulla base della ritenuta, parziale inattendibilita’ del denunziante – risulta inappagante l’assunto della sentenza impugnata che senza un adeguato impegno argomentativo ha negato la nuova escussione della p.o. e valore decisivo alle dichiarazioni del (OMISSIS), chiamato a riferire ex articolo 210 c.p.p. – secondo quanto si legge a pag. 4 della motivazione – in ordine alle false testimonianze rese nel giudizio di primo grado dallo stesso collaboratore e dai testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ in relazione alla sottrazione e successiva distruzione delle cambiali e dei titoli rilasciati a garanzia del prestito usurario oggetto d’incolpazione sub A).
3.1 Il P.m. impugnante aveva devoluto alla Corte territoriale la rivalutazione della deposizione del (OMISSIS), anche alla luce degli elementi di conferma al suo narrato desumibili dalle sopravvenute dichiarazioni del (OMISSIS) – di ben piu’ ampia portata rispetto alla mera ritrattazione dei contenuti della testimonianza resa in dibattimento – e la Corte distrettuale non ha fornito ragionevole giustificazione della scelta reiettiva a fronte del carattere pregnante dei profili dedotti a sostegno della riapertura dell’istruttoria dibattimentale.
I fondamentali principi fissati dalla sentenza delle Sez. U. 27620/2016, Dasgupta, secondo cui la previsione contenuta nell’articolo 6, par. 3, lettera d) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU – che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne – implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non puo’ riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilita’ penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, non puo’ che trovare paritetico e corrispettivo corollario secondo le connotazioni tipiche del contraddittorio processuale- nel diritto della parte pubblica al riesame dei testi d’accusa e all’acquisizione e alla verifica di elementi di prova sopravvenuti suscettibili di incidere sulla valutazione della prova dichiarativa svalutata nella sentenza di primo grado.
Siffatta interpretazione ha trovato consacrazione nel novellato articolo 603 c.p.p., comma 3 bis, introdotto dalla L. n. 103 del 2017, il quale prevede che in caso di appello del Pubblico Ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Quantunque si tratti di disposizione non direttamente applicabile ratione temporis al caso a giudizio, nondimeno la stessa costituisce il precipitato normativo di principi giurisprudenziali ampiamente cristallizzati nelle pronunzie delle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano (e successivamente Troise) da cui si traggono univoche indicazioni in ordine alle coordinate che debbono presidiare la rinnovazione dibattimentale in caso di impugnazione che miri al ribaltamento di un pregresso esito assolutorio.
In punto di stretto diritto deve, inoltre, aggiungersi che la necessita’ di rinnovazione viene affermata dalla giurisprudenza di legittimita’ anche quando la possibilita’ di reformatio in pejus concerna la riqualificazione del fatto in un reato piu’ grave di quello ritenuto dal primo giudice laddove la riforma invocata si fondi su una diversa interpretazione delle prove dichiarative (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute e altri, Rv. 269967).
4. Nella specie, dunque, le sopravvenienze probatorie si innestano sul gravame del P.m. che gia’ di per se’ imponeva attenta ponderazione delle ragioni addotte per la nuova assunzione della prova dichiarativa del (OMISSIS), attesa la natura delle doglianze formulate, accentuando la necessita’ di un accurato vaglio della richiesta dell’appellante e di un congruo presidio giustificativo.
Questa Corte ha precisato che in caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello, in presenza di istanza di parte, e’ tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 39663 del 07/10/2010, Cascarino e altro, Rv. 248437) aggiungendo che l’assunzione delle dette prove nuove deve sempre essere vagliata dal giudice di appello sotto il profilo dell’utilita’ processuale, non invece sotto il profilo della loro indispensabilita’ o assoluta necessita’ (Sez. 3, n. 42965 del 10/06/2015, L, Rv. 265200).
Con riguardo alla nozione di prova “sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado”, di cui all’articolo 603 c.p.p., comma 2, questa Corte ha, inoltre, sottolineato che per tale deve intendersi quella che sopraggiunge autonomamente, senza alcuno svolgimento di attivita’ d’indagine, o che viene reperita dopo l’espletamento di un’opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento successiva alla decisione (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F, Rv. 268656; Sez. 3, n. 11530 del 29/01/2013 A.E, Rv. 254991).
Se alla stregua degli elementi ricostruttivi emergenti dalla sentenza impugnata risulta pacificamente che le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del (OMISSIS) si collocano temporalmente dopo la decisione di primo grado e conseguono al rapporto di collaborazione intrapreso nell’ambito di diverso procedimento, non puo’ convenirsi con i giudici d’appello laddove riconnettono al vaglio d’attendibilita’ del dichiarante nel procedimento a quo la valenza di requisito indispensabile al fine di riconoscere alle propalazioni effettuate il carattere di prova sopravvenuta. Invero, la Corte territoriale sembra parificare il mezzo di prova e i relativi esiti alla sua attendibilita’, postulando la necessita’ di una prova dichiarativa di consistenza gia’ saggiata al fine di disporre la rinnovazione.
Il codice di rito colloca l’esame di persona imputata in procedimento connesso o collegato tra i mezzi di prova, ovvero tra le fonti di conoscenza destinate a veicolare nel processo informazioni pertinenti e rilevanti rispetto ai fatti oggetto di accertamento, al pari della testimonianza e degli altri istituti disciplinati nel libro terzo del codice di rito. Il risultato dell’esame, frutto del contraddittorio dibattimentale nell’ambito del perimetro disegnato dall’articolo 187 c.p.p., costituisce la prova dichiarativa oggetto di valutazione giudiziale. Per le dichiarazioni rese ex articolo 210 c.p.p., da imputato in procedimento connesso o collegato la valutazione e’ ancorata ai criteri dettati dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, che impongono la necessita’ di riscontri a conferma dell’attendibilita’ del dichiarante.
Sebbene,dunque, le dichiarazioni potenzialmente rilevanti del (OMISSIS) siano state rese nel corso di altro procedimento, la loro introduzione nell’odierno processo non puo’ prescindere dalla diretta assunzione del dichiarante e dall’autonomo vaglio del giudicante secondo gli ordinari canoni valutativi, senza che all’accertamento di attendibilita’ eventualmente aliunde effettuato possa riconoscersi efficacia vincolante in ragione del principio del libero convincimento.
Quanto alla mancanza di decisivita’, posto che trattasi di requisito non richiesto,stante il richiamo dell’articolo 603 c.p.p., comma 2, esclusivamente ai limiti previsti dall’articolo 495 c.p.p., comma 1, deve rilevarsi che secondo quanto si legge a pag. 4 del provvedimento censurato, gia’ innanzi richiamato, il (OMISSIS) e’ chiamato a riferire non solo in ordine alle false testimonianze rese nell’ambito del dibattimento di primo grado ma anche in relazione alla sottrazione e successiva distruzione delle cambiali e dei titoli rilasciati a garanzia del prestito usuraio contestato sub A) per il quale e’ intervenuta in primo grado sentenza assolutoria; ne’ puo’ costituire serio ostacolo alla rinnovazione il contraddittorio argomento speso a pag. 5 ultimo alinea, secondo cui “le nuove dichiarazioni comportano una rivalutazione delle contrastanti prove dichiarative acquisite nel giudizio di primo grado, che dovrebbero essere necessariamente riassunte in base ai principi affermati dalla Corte Europea richiamati dal P.g.”, atteso che alla luce dei principi enunziati dalla cennata pronunzia delle Sezioni Unite Dasgupta la riassunzione delle prove orali controverse costituisce lo strumento d’elezione per attingere una decisione rispettosa del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
5.Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio a diversa sezione della Corte d’Appello di Firenze per nuovo giudizio alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito. I motivi di ricorso proposti dagli imputati restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.

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