In relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 27 luglio 2020, n. 4761.

La massima estrapolata:

Nel pubblico impiego la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche. Spetta pertanto all’amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto di rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità.

Sentenza 27 luglio 2020, n. 4761

Data udienza 25 giugno 2020

Tag – parola chiave: Pubblico impiego – Carabinieri – Procedimento penale per reato di interferenze illecite nella vita privata – Procedimento disciplinare – Perdita del grado per rimozione – Destituzione dal servizio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7993 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Za., con domicilio ex lege presso la Segreteria della Sezione IV^ del Consiglio di Stato, in Roma, piazza (…);
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza resa in forma semplificata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Brescia, sez. I, n. -OMISSIS-.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 25 giugno 2020 – tenutasi in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6 del d.l. n. 18 del 2929 – il consigliere Silvia Martino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante è stato destituito dal servizio in relazione ad una vicenda che è stata così sintetizzata dal TAR.
1.1. Il ricorrente era in servizio all’epoca dei fatti presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, con il grado di maresciallo capo.
1.2. Il 2 settembre 2014, verso le ore 16.00, una collega del ricorrente, rientrando nell’alloggio di servizio in uso esclusivo all’interno della caserma, rinveniva nel bagno un dispositivo USB dotato di microcamera. Verificando sul proprio computer il contenuto del suddetto dispositivo, la collega del ricorrente accertava la presenza di sette video. Di questi, i primi quattro riprendevano una donna mentre espletava i propri bisogni fisiologici nel bagno di un locale pubblico di -OMISSIS-, il quinto ritraeva un’altra donna, situata dietro il bancone di un esercizio commerciale del medesimo Comune, con in sottofondo la voce del ricorrente, e gli ultimi due contenevano immagini del bagno della collega del ricorrente, con visuale sulla doccia.
Lo stesso giorno, verso le ore 19.30, nell’ufficio del comandante della Stazione, alla presenza del comandante della Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS-, che era già stato avvertito dell’episodio, il ricorrente ammetteva di aver materialmente collocato la microcamera nel bagno della collega.
1.3. Con nota del 5 settembre 2014 il sostituto del comandante della Compagnia segnalava l’episodio alla Procura della Repubblica di Bergamo, evidenziando il reato di interferenze illecite nella vita privata.
La collega del ricorrente presentava denuncia-querela in data 13 settembre 2014.
Il responsabile della Direzione Generale per il Personale Militare, con decreto del 7 novembre 2014, disponeva la sospensione precauzionale dal servizio del ricorrente.
1.4. Nel corso del procedimento disciplinare, e in particolare nella seduta della commissione di disciplina del 16 aprile 2015, il ricorrente spiegava di avere commesso il gesto “sotto forte stress psicologico” e che a seguito di quanto accaduto aveva richiesto l’assistenza del Servizio Psicologico di Milano.
1.5. In esito al procedimento disciplinare, con decreto del 6 maggio 2015, veniva quindi disposta la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi degli art. 861 comma 1, lett. d) e 867, comma 5, del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare).
Nel provvedimento, la condotta del ricorrente veniva qualificata come “contraria ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri, nonché lesiva del prestigio dell’Istituzione”.
Per effetto della sanzione – decorrente dal 7 novembre 2014 – l’appellante cessava dal servizio permanente e veniva iscritto d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli art. 923 comma 1, lett.i) e 861 comma 4 del codice dell’ordinamento militare.
2. Contro il suddetto provvedimento il signor -OMISSIS-presentava ricorso al TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, deducendo, sostanzialmente, il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità .
In tale senso, veniva valorizzata la posizione assunta dal Comandante Interregionale, il quale in data 18 dicembre 2014, trasmettendo il rapporto finale dell’ufficiale inquirente, aveva proposto la sanzione della sospensione dal servizio per quattro mesi, con finalità rieducative, considerando, da un lato, che l’opinione pubblica non era venuta a conoscenza del fatto, e dall’altro che il ricorrente aveva fino a quel momento un giudizio superiore alla media e non aveva riportato sanzioni disciplinari.
3. Il TAR – con dovizia di argomentazioni in ordine alle motivazioni sottese al provvedimento espulsivo – respingeva il ricorso con compensazione delle spese.
4. Il sig. C., rimasto soccombente, ha impugnato la pronuncia, sulla base dei motivi che possono essere così sintetizzati:
I. Inosservanza del disposto di cui all’art. 1393 del d.P.R. n. 66 del 2010, per essere stato il procedimento disciplinare promosso e definito senza che avesse avuto termine il procedimento penale.
II. Vizio di motivazione del provvedimento impugnato e derivante vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha omesso di considerare la necessità di una motivazione rafforzata a fronte delle confliggenti conclusioni delle autorità amministrative intervenute nel procedimento disciplinare.
L’appellante imputa in particolare alla pronuncia di avere integrato la motivazione del provvedimento impugnato, facendo riferimento ai profili di “danno istituzionale” derivanti dalla vicenda de qua;
III. Vizio di motivazione del provvedimento impugnato e dell’integrazione di fonte giudiziale, nella parte in cui omette di correttamente applicare il principio di proporzionalità nella commisurazione della sanzione disciplinare.
Non sarebbero stati adeguatamente valorizzati aspetti del fatto i quali dimostrerebbero l’adeguatezza di una sanzione minore, quali l’estemporaneità della condotta (le immagini riprenderebbero soltanto il locale dei servizi igienici, in assenza di persona alcuna); l’immediatezza e spontaneità della confessione, e la scelta di non presentare memorie difensive in seno al procedimento disciplinare; i giudizi superiori alla media riportati nelle valutazioni periodiche svolte dai superiori gerarchici, l’assenza di procedimenti disciplinari.
La sentenza parte dal presupposto delle gravità del fatto la quale tuttavia, non sarebbe tale da giustificare la sanzione espulsiva perché il reato sarebbe rimasto a livello di tentativo (le immagini riprendono un locale vuoto).
5. Si è costituito, per resistere, il Ministero della difesa.
6. L’appello è passato in decisione alla pubblica udienza del 25 giugno 2020, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto.
8. Il primo motivo è inammissibile per violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 104, comma 1, c.p.a.
In primo grado, infatti, non era stata in alcun modo prospettava la censura di carattere procedimentale dedotta nel presente grado, relativa alla pretesa violazione dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66 del 2010, relativamente ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare.
9. Il secondo e il terzo motivo di appello ripropongono i motivi già svolti in primo grado e, come detto, respinti con dovizia di argomentazioni da parte del TAR.
Ad ogni buon conto, giova anche in questa sede sottolineare che:
– la sanzione disciplinare, come risulta dagli atti di primo grado, è stata preceduta da accurata istruttoria;
– la motivazione va individuata anche, ob relationem, negli atti del procedimento, tra cui figura, in particolare, la nota del Comando Generale dell’Arma in data 29 ottobre 2014 con la quale, nel proporre la sospensione precauzionale dall’impiego, il Vice Comandante generale metteva in luce tra l’altro, che i fatti addebitati “costituiscono un grave pregiudizio per il rapporto di fiducia che deve essere costantemente e incondizionatamente garantito con l’Amministrazione di appartenenza e il cittadino; non consentono all’interessato di esercitare le proprie funzioni con pienezza di autorità e credibilità, neanche in una diversa sede di servizio; sono di nocumento per il prestigio dell’Istituzione e di turbamento per il regolare e corretto svolgimento dell’attività di servizio”;
– secondo una consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, sentenza nn. 381 del 5 gennaio 2020 e 484 del 21 gennaio 2020) la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche. Spetta pertanto all’amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto di rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità ;
– nel caso di specie, dagli atti dell’inchiesta disciplinare non si evince alcuna manifesta illogicità o abnormità dell’azione amministrativa;
– il primo giudice si è limitato ad analizzare quanto emerso dagli atti dell’inchiesta disciplinare (in particolare la relazione finale dell’ufficiale inquirente), senza integrare la motivazione della sanzione espulsiva, bensì ponendo in collegamento le conclusioni dell’inchiesta circa la violazione da parte del militare dei “principi più importanti a fondamento dell’Istituzione, tra i quali ci sono sicuramente quello di legalità, di moralità e di rettitudine”, con il giudizio della Commissione di disciplina, espresso all’unanimità, circa la “non meritevolezza di conservare il grado”;
– la valutazione effettuata nel provvedimento espulsivo, secondo cui la condotta accertata è contraria “ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri nonché lesiva del prestigio dell’Istituzione” appare certamente conforme al canone della proporzionalità ;
– a tale riguardo, va peraltro ricordato che “il principio di proporzionalità consiste in un canone legale di raffronto che consente di rilevare macroscopici profili di abnorme distonia fra condotta e sanzione, escluso ogni controllo del merito dell’azione amministrativa: il principio, in sostanza, veicola un mero riscontro ab externo della scelta amministrativa, strutturalmente incapace di penetrarne il nucleo vivo, afferente alla sfera discrezionale riservata” (sentenza n. 381 del 2020, cit.);
9.1. Va ricordato, infine, che il giudizio disciplinare non è vincolato alle valutazioni effettuate in sede penale, ferma restando l’immutabilità dell’accertamento dei fatti, nella loro materialità, operato dal giudice penale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 1° agosto 2016, n. 3459).
10. In definitiva, per quanto testé argomentato, l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri disciplinati dal D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell’amministrazione intimata, che liquida complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020 – tenutasi in videoconferenza da remoto – con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *