Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 marzo 2021| n. 6523.
In punto di riparto di competenza giurisdizionale, spetta alla Sezione Specializzata per le Imprese la competenza in ordine alle cause concernenti la nullità della fideiussione per condotta anticoncorrenziale e, in particolare, alle cause in materia bancaria che involgono la nullità dei contratti a valle di intese anticoncorrenziali.
Ordinanza|10 marzo 2021| n. 6523
Data udienza 15 dicembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Garanzie – Fideiussione – Intesa anticoncorrenziale – Azione di nullità – Competenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 9333/2020 sollevato dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza n. R.G. 5023/2019 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS) SAS, da una parte, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SRL, dall’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. STANISLAO DE MATTEIS che letto l’articolo 380 ter c.p.c., chiede che la Corte riunita in camera di consiglio, risolvendo il conflitto d’ufficio indichi, come competente a decidere la causa, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli. Conseguenze di legge.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza dell’8-7-2019, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Catanzaro in ordine al giudizio promosso da (OMISSIS) s.a.s., ai sensi dell’articolo 616 c.p.c., nei confronti di diverse banche.
Il giudizio era teso a ottenere, tra l’altro, la declaratoria di nullita’ di una fideiussione per condotta anticoncorrenziale della banca mutuante in violazione della L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a).
La sezione specializzata del tribunale di Catanzaro ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, assumendo che la materia oggetto di causa non rientra fra quelle di cui alla L. n. 287 del 1990, articolo 33, comma 2, e che comunque non il foro di Catanzaro, ma semmai quello di Napoli, sarebbe competente in materia di violazioni della normativa antitrust.
Dal primo punto di vista la sezione rimettente ha precisato di non poter aderire alla tesi secondo la quale tutte le volte in cui venga dedotta la nullita’ di una fideiussione, in quanto contratta “a valle” di un’intesa restrittiva della concorrenza (nel caso concreto relativa alle norme bancarie uniformi in materia di fideiussioni omnibus), la controversia andrebbe deferita alla competenza del tribunale specializzato; e cio’ per gli effetti distorsivi che una simile ricostruzione verrebbe ad avere sul contenzioso bancario, rispetto agli ordinari criteri di competenza territoriale. Difatti quei criteri verrebbero derogati per il sol fatto del cumulo della suddetta azione di nullita’ rispetto a domande altrimenti scrutinabili in sede ordinaria, a fronte dell’obiettivo dichiarato dal legislatore del 2003 di ridurre, mediante l’istituzione del tribunale delle imprese, i tempi di definizione delle controversie di cui siano parte le societa’ di medio/grandi dimensioni, al fine di aumentarne la competitivita’ sul mercato.
Dal secondo punto di vista la sezione rimettente ha evocato il Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articoli 3 e 4, dal combinato dei quali andrebbe in ogni c:aso dedotto che la competenza in materia di antitrust non e’ sua, ma della sezione specializzata del tribunale di Napoli, quale organo competente per gli uffici compresi del distretto delle corti d’appello della Calabria.
Le parti non hanno assunto difese in questa sede di regolamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. – Viene in questione un problema molto dibattuto nelle sedi di merito, qual’e’ quello della competenza sulle cause in materia bancaria che involgono la nullita’ dei contratti a valle di intese anticoncorrenziali.
Specificamente la questione si pone in relazione alle domande con le quali sia fatta valere la nullita’ di fideiussioni, azionate da istituti di credito, che riproducono il testo dello schema contrattuale predisposto dall’A.b.i.; il quale schema, come noto, previo parere dell’A.g.c.m., e’ stato ritenuto dalla Banca d’Italia – soggetto responsabile pro tempore dell’enforcement antitrust per il settore bancario – contenere “disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a)” (cosi’ il provvedimento n. 55 del 2-5-2005).
II. – Deve essere affermata la competenza della sezione specializzata per le imprese del tribunale di Napoli.
Opportunamente va rammentato che questa Corte, in tema di condotte anticoncorrenziali, ha assunto nel tempo una posizione univoca a proposito del rapporto corrente tra le intese illecite situate a monte dell’attivita’ negoziale singolarmente considerata e le stipulazioni dei contratti a valle di quelle intese.
Tali contratti si e’ detto costituire applicazione concreta dell’intesa vietata.
Questa Corte in particolare ha riconosciuto che spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione delle intese illecite, e cio’ finanche se conclusi in epoca anteriore all’accertamento della loro illiceita’ da parte dell’autorita’ indipendente preposta alla regolazione del mercato di riferimento (v. Cass. n. 29810-17, sulla linea tracciata da Cass. Sez. U n. 2207-05).
L’affermazione rappresenta una inequivoca conferma del nesso funzionale intercorrente tra le stipulazioni a valle e l’intesa anticoncorrenziale vietata.
III. – Se codesto legame non e’ irrilevante ai fini dell’accertamento dell’attuazione dell’intesa vietata, e’ giocoforza inferire che lo stesso non puo’ reputarsi irrilevante neppure per la determinazione della competenza.
Esso difatti presuppone che la violazione della normativa in materia di antitrust assuma – essa stessa la veste di fatto costitutivo della nullita’ del contratto.
In altre parole, la nullita’ predicata dal singolo contraente deriva dalla invalidita’ dell’intesa a monte della stipula della fideiussione, per contrarieta’ al diritto della concorrenza; cosicche’ non puo’ sostenersi, come invece fatto dal giudice a quo nell’odierna fattispecie, che la qualita’ della specifica controversia, come attinente alla L. n. 287 del 1990, articolo 33, venga poi meno.
La segnalata (dal tribunale di Catanzaro) necessita’ di valutare “la coincidenza tra la fideiussione oggetto di causa ed il testo frutto dell’intesa restrittiva della concorrenza”, lungi dall’escluderlo, richiede di estendere l’accertamento alla sorte dell’intesa restrittiva, la quale dunque finisce per rientrare nell’oggetto del processo.
Invero, in linea generale, fa parte dell’oggetto del processo tutto cio’ che e’ individuato nella domanda come suo presupposto.
E’ pertanto errato dire che il processo nel quale si assuma la nullita’ della fideiussione perche’ riproducente uno schema frutto di intese vietate dalla legislazione antitrust non comprenda anche la valutazione di una tale illiceita’.
Proprio questo aspetto assume rilevanza in vista dell’attribuzione della competenza per materia.
IV. – Consonante con tale conclusione e’ l’orientamento delle sezioni unite della Corte formatosi in relazione alla normativa previgente.
Le Sezioni unite hanno sottolineato che la legge antitrust n. 287 del 1990 detta norme aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia un interesse processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata.
E non e’ revocabile in dubbio che dinanzi a un’intesa restrittiva della liberta’ di concorrenza il consumatore veda eluso il proprio diritto a una scelta effettiva tra prodotti potenzialmente concorrenti (di qualunque genere essi siano).
La conseguenza di codesta affermazione e’ stata individuata in una duplice direzione: da un lato, il cosiddetto contratto “a valle” costituisce – si e’ detto sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; dall’altro, ove sia dedotto il danno da violazione dei relativi interessi (ric:onosciuti rilevanti dall’ordinamento) ai sensi dell’articolo 2043 c.c., il consumatore finale – ancora si e’ detto – ha azione ancorche’ non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli autori della collusione; e tale azione (in quel caso di risarcimento del danno) implica l’accertamento della nullita’ dell’intesa ai sensi della L. n. 287 del 1990, articolo 33, al punto che la relativa cognizione – venne allora precisato a fronte del testo pro tempore – e’ rimessa da quest’ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello (cfr. la citata Cass. Sez. U n. 2207-05).
V. – L’insieme dei richiamati principi, tradotto nel contesto della disciplina conseguente al Decreto Legislativo n. 3 del 2017, articolo 18, comma 1, lettera b), (in recepimento della Dir. 2014/104-UE), porta a riconoscere la competenza per materia della sezione specializzata per le imprese del tribunale di Napoli, visto che codesta attrae le controversie che, come quella in esame, sarebbero state altrimenti da trattare presso per gli uffici compresi, tra l’altro, nel distretto di Catanzaro.
Difatti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, le sezioni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di: “c) controversie di cui alla L. 10 ottobre 1990, n. 287, articolo 33, comma 2” e “d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea”.
A sua volta il Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 4, comma 1-ter, reca il regime specifico e inderogabile secondo il quale “per le controversie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Napoli, dinanzi alla quale rimette le parti.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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