In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 2 maggio 2019, n. 18239.

La massima estrapolata:

In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari (nella specie, permesso-premio), ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria senza operare alcuna riduzione in conseguenza dell’eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di pena detentiva.

Sentenza 2 maggio 2019, n. 18239

Data udienza 26 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 04/10/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. TOCCI Stefano che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo di (OMISSIS) avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha dichiarato l’inammissibilita’ della domanda di concessione di un permesso premio, proposta adducendo di aver gia’ espiato la quota di pena riferita al reato ostativo incluso nel provvedimento di cumulo che ha determinato la pena, ex articolo 78 c.p., in anni trenta di reclusione.
1.1. Il provvedimento di cumulo ha unificato condanne per il complessivo ammontare di anni 54 di reclusione, poi ridotti, per effetto delle detrazioni per indulto e liberazione anticipata, ad anni 42, mesi 11 e giorni 10 di reclusione, rideterminati nella pena finale di anni 30 in base al criterio del cumulo giuridico.
Oltre a 30 anni di reclusione per un delitto di omicidio, non ostativo, il cumulo comprende: 6 anni di reclusione per una condanna per i delitti di ricettazione, delitti di armi e di spaccio di sostanze stupefacenti; 1 anno e 2 mesi per una condanna per delitti di ricettazione e violazione di sigilli; 17 anni e mesi 4 di reclusione che corrispondono alle condanne per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 e per il reato non aggravato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 (anni 12 e mesi 8 di reclusione) e per il reato continuato di spaccio di stupefacenti di cui all’articolo 81 cpv. c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 80 (anni 4 e mesi 4 di reclusione), oltre che ad un aumento a titolo di continuazione interna per due reati di spaccio di sostanze stupefacenti, pari a mesi 6.
Il Tribunale ha specificato che per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 la pena finale e’ pari ad anni 12 di reclusione e che per il reato continuato di cui all’articolo 73, aggravato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, la pena finale e’ pari ad anni 4 e mesi 4 di reclusione.
2. In ordine alla determinazione delle soglie premiali di pena il Tribunale ha individuato 10 anni per la condanna ad anni 30 di reclusione per il delitto di omicidio; 12 anni per il reato ostativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74; 2 anni e due mesi, corrispondenti alla meta’ della reclusione di 4 anni e 4 mesi per il reato ostativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 80; 1 anno e 11 mesi, corrispondenti ad un quarto della pena di anni 7 e mesi 8, pari alla somma di 6 anni, 1 anno e mesi due,e mesi 6 per i reati comuni sopra indicati.
La soglia premiale complessiva e’ pertanto di anni 26 e mesi 1 di reclusione, che non e’ stata ancora raggiunta.
3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS), che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
Quando la pena di trent’anni complessiva e’ determinata per effetto del cumulo giuridico, lo scioglimento dello stesso, ai fini dell’individuazione della quota di pena inflitta per un delitto ostativo alla concessione di benefici, va operato in forza di un calcolo proporzionale, come gia’ affermato nella giurisprudenza di legittimita’ (sez. 1, n. 6013 del 19 dicembre 2016), per valutare in che proporzione tale criterio ha inciso sulla pena complessiva, cosi’ da applicare la percentuale ottenuta sui reati ostativi e su quelli non ostativi. Detto criterio e’ un logico sviluppo dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’articolo 78 c.p., comma 2, ed ha validita’ generale ed astratta.
4. Il Procuratore generale, intervento con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. L’applicazione del temperamento dei trenta anni ai cumuli di pene detentive temporanee che ne superino la misura avviene senza alcuna considerazione dell’entita’ delle singole pene che in essi confluiscono. La riduzione opera con modalita’ identiche quale che sia l’ammontare complessivo delle pene cumulate, se di poco superiore la soglia dei trenta anni o se di gran lunga rispetto ad essa eccedenti.
La legge, infatti, non ha previsto un meccanismo di riduzione proporzionale delle pene cumulate in modo da imporre un abbattimento, ai fini della riduzione complessiva ad anni trenta, che possa tener conto della loro consistenza quantitativa.
3. Non puo’ dunque convenirsi con quanto affermato da Sez. 1, 19/12/2016, dep. 2017, n. 6013, Papalia, secondo cui, invece, ai fini dello scioglimento del cumulo per l’individuazione della pena da imputare alla condanna per reato ostativo, “e’ necessario mediante una operazione algebrica valutare in che proporzione detto criterio ha inciso sulla pena complessiva risultante dal cumulo materiale, cosi’ da applicare la percentuale ottenuta sui reati ostativi e su quelli non ostativi…”.
4. L’applicazione di questo criterio di riduzione proporzionale conduce infatti a conseguenze che appaiono irragionevoli.
Il dato percentuale di abbattimento dell’entita’ delle pene cumulate e’ tanto maggiore quanto piu’ elevata e’ la risultante della loro sommatoria, sicche’ la riduzione proporzionale delle pene da imputare al reato ostativo sarebbe maggiore nei casi di complessiva maggiore gravita’, ossia di cumuli con un ammontare molto elevato, e sarebbe invece minima nei casi di rilievo minore, di cumuli di poco superiori alla soglia dei trenta anni.
Il condannato per molti reati puniti con pena detentiva temporanea potrebbe fruire di un maggiore percentuale di riduzione della quota di pena imputabile al reato ostativo con un maggior irragionevole beneficio rispetto al condannato, magari per lo stesso reato ostativo con irrogazione della stessa pena, il cui cumulo complessivo di pene detentive, pur esso ricondotto alla soglia massima legale di anni trenta, sia di assai minore entita’.
5. L’irragionevolezza della disparita’ di trattamento cui esporrebbe l’applicazione di un criterio di riduzione proporzionale delle pene cumulate induce a preferire la diversa soluzione, peraltro gia’ fatta propria da Sez. 1, 08/06/2017, n. 35741, Bruzzaniti, per la quale “una volta operato lo scioglimento del cumulo delle pene concorrenti, allo scopo di verificare se il condannato abbia espiato la pena per i reati ostativi al godimento dei benefici penitenziari, non si puo’ tenere conto della riduzione di pena derivante dall’applicazione del criterio moderatore previsto dall’articolo 78 c.p.. Tale criterio, infatti, non comporta l’automatica riduzione proporzionale delle pene concorrenti…” – cfr., anche, Sez. 1, n. 837 del 27/02/1993, Di Girolamo, Rv. 193632, che gia’ ebbe a fissare il principio per cui “nel caso di espiazione di una pena unica cumulata… deve aversi riguardo, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza o meno della condizione costituita dall’avvenuta espiazione di almeno meta’ della pena (nella specie in funzione dell’ammissione alla semiliberta’, ai sensi dell’articolo 50, comma 2 dell’ordinamento penitenziario), alla intera pena da espiare, indipendentemente dalla circostanza che nell’effettuazione dei cumuli parziali abbia operato o meno il criterio moderatore di cui all’articolo 78 c.p., comma 1, n. 1..”.
6. Va allora statuito che, ai fini dello scioglimento del cumulo di pene temperato dal criterio moderatore di cui all’articolo 78 c.p. con applicazione della soglia massima di pena detentiva di anni trenta, le pene da imputare alla condanna per reato ostativo vanno considerate, in vista della decisione in ordine alla domanda di benefici penitenziari, nella loro entita’ originaria, senza riduzione in proporzione all’abbattimento complessivo del cumulo determinato dal superamento della soglia massima di legge di anni trenta.
7. Il ricorso e’ pertanto infondato e deve essere rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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