In ordine all’elemento ostativo al rilascio del permesso di soggiorno

Consiglio di Stato, Sentenza|16 marzo 2021| n. 2256.

La non disponibilità, in capo al cittadino straniero, di un reddito lecito sufficiente a far fronte al proprio sostentamento, è un elemento ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, in quanto la capacità di mantenersi costituisce un presupposto imprescindibile per poter ritenere lo straniero inserito nella collettività statale, e per potersene considerare sostenibile la permanenza. Infatti, ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno costituisce un requisito soggettivo non eludibile il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante

Sentenza|16 marzo 2021| n. 2256

Data udienza 11 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Requisito reddituale – Requisito soggettivo non eludibile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3258 del 2018, proposto da
Al. Vo., rappresentato e difeso dall’avvocato An. St., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via (…);
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Milano non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta n. 1855/2017, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo al permesso di soggiorno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. n. 137/2020 convertito in legge n. 176/2020;
Relatore nell’udienza pubblica, tenutasi da remoto, del giorno 11 marzo 2021 il Cons. Stefania Santoleri; quanto alla presenza delle parti si fa rinvio al verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Lombardia, sede di Milano, il ricorrente – cittadino albanese – ha impugnato il decreto del Questore di Milano del giorno 1° luglio 2014, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il provvedimento si fonda sull’insufficienza reddituale del ricorrente negli anni precedenti all’adozione dell’atto; il Questore, infatti, ha rilevato l’assoluta carenza di reddito per tutto l’anno 2013 e per l’anno 2014, fino alla data di adozione del provvedimento impugnato, sottolineando che il cittadino straniero aveva già beneficiato del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
2. – Nel ricorso di primo grado il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento di diniego del titolo di soggiorno.
3. – Con la sentenza n. 1855 del 25/9/2017 il ricorso è stato respinto.
4. – Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello chiedendone la riforma; con tale atto ha anche chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
4.1 – L’Amministrazione intimata, non ritualmente evocata in giudizio stante la nullità della notifica dell’atto di appello, non si è costituita in giudizio.
4.2 – Con ordinanza n. 2296 del 25/5/2018 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
5. – All’udienza pubblica, tenutasi da remoto, del giorno 11 marzo 2021 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6. – Ritiene il Collegio, in base al principio della ragione più liquida, di poter prescindere dagli aspetti di rito, tenuto conto dell’infondatezza, nel merito, dell’appello.
7. – Nell’atto di appello il ricorrente ha censurato la sentenza appellata sottolineando che il lungo periodo trascorso tra la data di presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e la data di adozione del provvedimento impugnato, gli avrebbe impedito di rinvenire un posto di lavoro.
7.1 – Ha poi rappresentato che il requisito reddituale non costituirebbe un parametro automaticamente ostativo al rilascio del titolo di soggiorno, tenuto conto che la Questura dovrebbe valutare la condizione reddituale del cittadino straniero in modo prognostico.
Ha quindi rappresentato di aver ottenuto un reddito assai basso nell’anno 2005, precisando che negli anni successivi il suo reddito si sarebbe innalzato; nel giugno 2013 – dopo aver svolto vari lavori a tempo indeterminato – sarebbe stato assunto dalla Ditta F.N. di Ednor Meci; tale circostanza avrebbe assunto rilevanza ai fini del giudizio prognostico della Questura sulla sua capacità reddituale.
8. – Le doglianze non possono essere condivise.
Correttamente il TAR ha rilevato che la lunghezza del procedimento relativo al rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce di per sé motivo di illegittimità dell’atto, tenuto anche conto che il cittadino straniero durante questo periodo può stipulare il contratto di lavoro.
Nel caso di specie, peraltro, il procedimento si è protratto per poco più di un anno, in quanto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno è stata inoltrata alla Questura di Milano il 9/4/2013 ed il decreto del Questore di rigetto dalla domanda è datato 1/7/2014: tale durata si colloca nella media di questo genere di procedimenti.
8.1 – Per quanto attiene al requisito reddituale, correttamente il TAR ha rilevato che dall’anno 2005 e sino alla data di adozione del diniego impugnato, l’appellante ha percepito da lavoro dipendente un reddito imponibile ai fini contributivi in maniera discontinua e sempre inferiore al minimo legale necessario per la sua permanenza in Italia; peraltro, si evince dall’estratto contributivo INPS che negli anni 2009, 2010 e 2011 l’appellante non ha conseguito redditi.
Nell’anno 2012 l’appellante ha lavorato per soli due mesi conseguendo Euro 480,00 complessivi; nell’anno 2013 ha lavorato nel mese di giugno per soli 6 giorni alle dipendenze della ditta “FM di Ednor Meci” per un importo di Euro 691,00; infine nell’anno 2013 e 2014 (fino alla data di adozione del decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno) non risulta lo svolgimento di alcuna attività lavorativa.
8.2 – Da tali dati emerge che non soltanto non è soddisfatto il requisito reddituale sulla base dei parametri previsti dall’ordinamento, ma non è neppure svolgere una prognosi favorevole in riferimento alla concreta capacità reddituale dell’appellante.
Va quindi riaffermato il principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di questa Sezione secondo cui la non disponibilità, in capo al cittadino straniero, di un reddito lecito sufficiente a far fronte al proprio sostentamento, è un elemento ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, in quanto la capacità di mantenersi costituisce un presupposto imprescindibile per poter ritenere lo straniero inserito nella collettività statale, e per potersene considerare sostenibile la permanenza. Infatti, ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno costituisce un requisito soggettivo non eludibile il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III, 18 maggio 2020, n. 3141).
Quanto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, legittimamente la Questura ha ritenuto che l’appellante ne avesse già beneficiato.
9. – In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto perché infondato.
10. – In mancanza di costituzione dell’Amministrazione non vi è luogo a pronuncia sulle spese del grado di appello.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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