Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 25 settembre 2018, n. 22576.
La massima estrapolata:
Va affermata la concorrente responsabilità del direttore dei lavori nominato dall’ente committente, laddove i suoi compiti di controllo dell’attività dell’appaltatore, o le sue omissioni nello svolgimento di tali compiti, abbiano concorso a causare i danni ai terzi.
Gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della pubblica amministrazione nella esecuzione dei lavori, con la facolta’, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilita’ per l’ente committente.
Sentenza 25 settembre 2018, n. 22576
Data udienza 26 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 6996 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dell’avvocato (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.n.c., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
e
(OMISSIS) S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 675/2014, depositata in data 3 dicembre 2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 giugno 2018 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo;
uditi:
l’avvocato (OMISSIS), per il ricorrente (OMISSIS);
l’avvocato (OMISSIS), per la societa’ controricorrente;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La societa’ (OMISSIS) S.n.c. ha agito in giudizio nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. e di (OMISSIS), rispettivamente societa’ appaltatrice e direttore dei lavori di trasformazione e rifacimento di una via di accesso al sito archeologico di (OMISSIS), dove era posto il suo esercizio commerciale, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una non corretta organizzazione del cantiere, che le aveva causato una perdita di clientela.
La domanda e’ stata rigettata dal Tribunale di Oristano.
La Corte di Appello di Cagliari, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece parzialmente accolta, condannando i convenuti, in solido, al pagamento dell’importo di Euro 24.257,41, oltre accessori, in favore dell’attrice.
Ricorre il (OMISSIS), sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) S.n.c..
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’altra intimata. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1655, 1662, 2043 e 2697 c.c., Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350, articolo 13 e Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 124, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Illogicita’ e manifesta contraddittorieta’ della motivazione”.
Il motivo e’ in parte infondato ed in parte inammissibile.
La corte di appello certamente non ha violato i principi di diritto che disciplinano il regime della responsabilita’ dell’ente committente, del direttore dei lavori e dell’appaltatore per i danni arrecati ai terzi nel corso dell’esecuzione di un pubblico appalto.
Secondo il piu’ recente orientamento di questa Corte in proposito, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della pubblica amministrazione nella esecuzione dei lavori, con la facolta’, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilita’ per l’ente committente (in proposito si vedano, ad es., Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13266 del 05/10/2000, Rv. 540762 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4591 del 22/02/2008, Rv. 601941 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10588 del 23/04/2008, Rv. 603248 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1263 del 27/01/2012, Rv. 620509 – 01).
Il suddetto orientamento implica, ovviamente, anche l’affermazione della (concorrente) responsabilita’ del direttore dei lavori nominato dall’ente committente, laddove i suoi compiti di controllo dell’attivita’ dell’appaltatore, o le sue omissioni nello svolgimento di tali compiti, abbiano concorso a causare i danni ai terzi.
Nel caso di specie, d’altra parte, la corte di appello non ha ritenuto, in diritto, che la responsabilita’ del direttore dei lavori potesse affermarsi automaticamente, a prescindere dalla concreta prova della sussistenza, in capo a quest’ultimo, di specifici compiti e poteri di indirizzo e controllo sull’attivita’ dell’appaltatore, anche in tema di organizzazione del cantiere, a tutela dei diritti dei terzi, non esercitati correttamente.
I giudici di merito hanno in realta’ accertato in fatto che al direttore dei lavori erano stati in concreto attribuiti tali specifici compiti dall’ente committente (e quindi che egli disponeva dei relativi poteri).
La decisione si sottrae in definitiva ad ogni censura, sotto il profilo dell’applicazione dei principi di diritto che regolano la materia. Per quanto riguarda poi il relativo accertamento di fatto, ad esso la corte di appello e’ pervenuta esaminando l’atto con il quale il comune committente (attraverso un ordine del capo del suo settore tecnico) aveva disposto che il direttore dei lavori avrebbe dovuto “impartire le disposizioni all’appaltatore affinche’ i lavori proseguano nel rispetto delle norme contrattuali e che vengano presi gli accorgimenti necessari per evitare eventuali danni a terzi”. Ha ritenuto che tale atto comportasse, tra l’altro, l’obbligo per il direttore dei lavori di verificare che l’organizzazione del cantiere dell’appaltatore non fosse tale da determinare danni a terzi, ivi incluse le imprese commerciali situate nella zona, nonche’ di impartire le opportune direttive all’appaltatore affinche’ fossero evitati siffatti danni.
L’atto in questione e’ stato interpretato in tal senso sulla base di ampia motivazione, non apparente, ne’ insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale quindi non censurabile nella presente sede.
Sotto questo aspetto, peraltro, il ricorso (oltre a contenere una censura relativa ad un accertamento di fatto) difetta altresi’ di specificita’ (in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6): il ricorrente sostiene che l’ordine del capo del settore tecnico comunale non poteva ritenersi riferito agli eventuali danni arrecati a terzi dalla gestione del cantiere (ma esclusivamente ai potenziali danni ai terzi che transitavano nella strada provinciale di cui l’appaltatrice aveva chiesto la chiusura, nelle immediate vicinanze del cantiere stesso); non precisa pero’ se tale questione, nei termini appena indicati, era stata posta nel giudizio di merito, ne’ richiama lo specifico contenuto degli atti processuali in cui cio’ sarebbe avvenuto, ne’ quello dei documenti che possano eventualmente portare sostegno alla sua tesi.
La Corte non e’ dunque messa in condizione di verificare se tale assunto in fatto sia corretto, e la relativa censura, anche per tale aspetto, non puo’ di conseguenza ritenersi ammissibile.
2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 2, comma 7, articolo 5, comma 3, articolo 7, comma 3, (Codice della Strada), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Il motivo e’ inammissibile.
Secondo il ricorrente, la corte di appello sarebbe incorsa in un errore di’ valutazione, riconoscendolo responsabile per danni ricollegabili alla chiusura di una strada che, a suo dire, doveva ritenersi provinciale ed in ordine alla quale quindi il committente Comune di Cabras non aveva alcuna competenza.
La censura, per un verso, difetta di specificita’ in relazione alla (non) novita’ della questione con essa posta; per altro verso, non coglie l’effettiva ratio della decisione impugnata.
Essa e’ fondata sul presupposto per cui l’atto del comune con cui era stato affidato al direttore dei lavori lo specifico compito di verificare l’esecuzione dell’appalto e di impartire all’impresa appaltatrice le direttive per evitare che si verificassero danni ai terzi, avesse un contenuto diverso da quello accertato dalla corte di appello (e cioe’, secondo l’assunto gia’ disatteso in relazione al primo motivo di ricorso, che si riferisse esclusivamente ai possibili danni ai terzi che transitavano sulla strada provinciale vicina al cantiere); sconta quindi i medesimi profili di inammissibilita’ della analoga censura contenuta nel primo motivo.
Nella diversa prospettiva fatta propria dalla decisione impugnata (e, come gia’ visto, non censurabile in questa sede), la ricostruzione in diritto dei termini in base ai quali va stabilita la proprieta’ delle strade comunali e provinciali, cosi’ come la stessa natura delle strade circostanti alla zona dei lavori, non puo’ avere alcun rilievo, in quanto non interferisce in alcun modo con il corretto svolgimento dell’attivita’ del direttore dei lavori volta ad impartire all’impresa appaltatrice le direttive necessarie per la corretta esecuzione dell’appalto stipulato con il comune e la gestione del relativo cantiere, anche a tutela dei diritti dei terzi.
3. Con il terzo motivo si denunzia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
Anche questo motivo e’ inammissibile.
La censura formulata non e’ infatti piu’ prevista tra quelle che legittimano il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile alla fattispecie in ragione della data di pubblicazione della decisione impugnata.
Il motivo di ricorso in esame d’altra parte difetta anche di specificita’ in relazione alla (non) novita’ della questione posta: valgono in proposito le medesime considerazioni gia’ esposte con riguardo al secondo motivo, che possono essere pertanto integralmente richiamate.
4. Il ricorso e’ rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore della societa’ controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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