Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 22 maggio 2019, n. 13922.
La massima estrapolata:
La ravvisata necessità di escutere prove testimoniali, per l’assenza di prove documentali o altrimenti liquide, non può in alcun modo essere considerata come idonea a giustificare la compensazione (né parziale, né tantomeno totale) delle spese di lite.
Ordinanza 22 maggio 2019, n. 13922
Data udienza 28 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3667/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il 30/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2019 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- (OMISSIS) ha presentato domanda di insinuazione nel passivo fallimentare della s.r.l. (OMISSIS), assumendo di avere svolto attivita’ lavorativa alle dipendenze della societa’ poi fallita. Ha precisato di essere stata inquadrata come lavoratrice a progetto, con funzioni intese al “miglioramento e rafforzamento dell’immagine aziendale presso i clienti”, mentre nei fatti le mansioni svolte si erano sostanziate nel “dirigere i corsi di tonificazione, di pilates, di danza per bimbi, di acquagym e nel seguire personalmente i clienti della palestra”.
Nell’opporsi il curatore all’ammissione del credito, il giudice delegato ha respinto la domanda.
2.- Con ricorso L. Fall., ex articolo 98, depositato nel corso dell’aprile 2015, (OMISSIS) ha presentato avanti al Tribunale di Alessandria opposizione avverso la detta esclusione. Il curatore non si e’ costituito. Escusse talune prove testimoniali, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda di ammissione in via privilegiata del credito in questione.
“E’ di palmare evidenza” – ha rilevato il giudice – “che l’attivita’ in concreto svolta era del tutto estranea al progetto previsto nel contratto”. Con la conseguente conversione del rapporto di lavoro a progetto in quello di lavoro subordinato ai sensi della L. n. 267 del 2003, articolo 69.
Accolto il credito nei termini della domanda formulata dall’opponente, il Tribunale piemontese ha altresi’ stabilito che “le spese processuali sono interamente compensate tra le parti in quanto il presente giudizio si e’ reso necessario per accertare il credito vantato”.
3.- Avverso quest’ultima statuizione e’ insorta (OMISSIS), presentando ricorso affidato a un motivo di cassazione.
Il fallimento della s.r.l. (OMISSIS) non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Il motivo formulato nel ricorso assume violazione delle norme degli articoli 91 e 92 c.p.c..
Ad avviso del ricorrente, dunque, il Tribunale ha errato “non avendo fatto corretta applicazione del principio generale valido ai fini della regolamentazione delle spese”: in ragione del principio della soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c., “il semplice accoglimento dell’opposizione doveva comportare automaticamente la condanna alle spese a carico del fallimento”.
Del resto, “nel caso di specie non si era verificata” – cosi’ si prosegue – “alcuna delle ipotesi contemplate” oggi dalla norma dell’articolo 92 c.p.c., cosi’ come modificata dalla L. n. 162 del 2014, posto che tale norma “ha eliminato il potere del giudice… di compensare le spese di lite alla ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni”.
La “questione sottoposta all’esame del Tribunale” – argomenta ancora il ricorrente – “non era nuova, ne’ e’ stata oggetto di mutamenti giurisprudenziali: era, infatti, il classico caso di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato”.
5.- Per orientare in modo corretto l’analisi del motivo che e’ stato proposto, occorre rilevare in via preliminare che, con sentenza 19 aprile 2018 n. 77, la Corte Costituzionale ha dichiarato la “illegittimita’ costituzionale dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni”.
Con tale pronuncia, la Consulta – preso atto come il legislatore del 2014 abbia inteso far riferimento a “due ipotesi tassative” e rigide (l’assoluta novita’ della questione; il mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente), in addizione all’invariata ipotesi della soccombenza parziale – ha ritenuto che un simile assetto normativo venga peraltro a violare il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, di cui all’articolo 3 Cost., comma 1, nella misura in cui lascia “fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa”. La “rigidita’ di tale tassativita’” – ha aggiunto inoltre “ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (articolo 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost., comma 1), perche’ la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione imprevista e imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio puo’ costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti”.
In via correlata, la sentenza ha osservato che la sostanza identificativa delle due ipotesi prese in considerazione dalla legge puo’ ugualmente rinvenirsi in altre situazioni non meno “gravi ed eccezionali” e tuttavia “non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate” e che, percio’, “necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia” (con connesso suo “obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese” ex articolo 111 Cost., comma 6). E ha quindi ritenuto che le ipotesi prese in specifica considerazione dalla legge debbano in realta’ avere “carattere paradigmatico e svolg(ere) una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” di “grave ed eccezionale ragione” di compensazione delle spese (che deve “comunque essere espressamente motivata”).
Piu’ in particolare, la pronuncia ha ritenuto che l’indicazione normativa dell'”assoluta novita’ della questione” rifletta il paradigma generale della “situazione di oggettiva e marcata incertezza”, in fatto o in diritto, “non orientata dalla giurisprudenza”; e che quella del “mutamento di giurisprudenza su questione dirimente” sia rappresentativa dell’idea di “sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti”.
6.- Sulla scorta di queste premesse, si puo’ ora procedere al merito della fattispecie concretamente in esame.
Per rilevare che la motivazione specificamente addotta dal Tribunale di Alessandria – che, in sostanza, si basa sulla ravvisata necessita’ di escutere prove testimoniali, per l’assenza di prove documentali o altrimenti liquide – non puo’ in alcun modo essere considerata come idonea a giustificare la compensazione (ne’ parziale, ne’ tantomeno totale) delle spese di lite.
Tale motivazione si manifesta, infatti, ben lungi dal potere rientrare in uno o l’altro dei paradigmi individuati dalla Corte Costituzionale. All’opposto, la motivazione addotta dal Tribunale risulta in realta’ scontrarsi con la constatazione che – trattandosi nella specie di riqualificare un rapporto di lavoro sulla base delle mansioni nel concreto effettivamente svolte dal lavoratore – risulta ipotesi del tutto corrente che le relative circostanze vadano accertate a mezzo prove testimoniali.
Il decreto impugnato va quindi cassato in relazione alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite e la controversia rinviata, per tale profilo, al Tribunale di Alessandria, che la giudichera’ in conformita’ con i principi qui sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa, nei termini di cui in motivazione, in decreto impugnato e rinvia la relativa controversia al Tribunale di Alessandria, che la esaminera’ in diversa composizione.
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