cassazione
 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 31 marzo 2014, n. 7496

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29711/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) personalmente ed in qualita’ di socio accomandatario della s.a.s. (OMISSIS) (cessata), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 141/09/2010 della Commissione Tributaria Regionale di GENOVA del 26.5.2010, depositata il 15/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:
La CTR di Genova ha respinto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza n. 158/01/2007 della CTP di Genova che aveva respinto il ricorso di (OMISSIS) ad impugnazione di avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativa all’anno 1996, avviso consequenziale a quello emanato nei confronti della societa’ ” (OMISSIS) sas” ai fini della tassazione (“per trasparenza”) dei maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF anche ai soci dei maggiori ricavi accertati in capo alla menzionata societa’.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che – avendo la medesima CTR (come gia’ in precedenza la locale CTP) gia’ ritenuto illegittimo l’accertamento nel procedimento concernente la societa’ – derivava di conseguenza anche l’infondatezza dell’appello proposto dall’Agenzia a riguardo della decisione concernente il reddito del socio.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente si e’ costituito con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – puo’ essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..
Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, assorbente rispetto agli altri) l’Agenzia ricorrente si duole in sostanza dell’omessa pronuncia, da parte del giudice del merito e in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le parti, sulla questione dell’integrazione del contradditorio.
Il motivo di impugnazione appare fondato, siccome risulta manifesto che il giudice di appello non ha affatto provveduto sulla questione relativa al necessario contraddittorio tra soci e societa’.
Ed invero, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe imposto al giudicante di sollevare d’ufficio la questione, indipendentemente dall’espressa censura di parte.
Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa Corte ha avuto modo di evidenziare che: “In materia tributaria, l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 articolo 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo articolo 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.
Poiche’ e’ pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato integrato nei confronti della societa’ – in relazione al reddito della quale dovra’ essere stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci – in ossequio al principio sopra richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Genova), affinche’ provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Roma, 15 settembre 2013.
ritenuto inoltre:
che la relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto non induce la Corte a rimeditare le ragioni poste dal relatore a sostegno della proposta di decisione;
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP di Genova che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie, provvedera’ sul ricorso introduttivo oltre che sulle spese di lite del presente grado.

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