In materia di usucapione di beni oggetto di comunione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 aprile 2023| n. 9546.

In materia di usucapione di beni oggetto di comunione

Poiché la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà di immobili si perfeziona allorché il comportamento materiale – continuo ed ininterrotto – attuato sulla res sia accompagnato dall’intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, in materia di usucapione di beni oggetto di comunione, il comportamento del compossessore, da manifestarsi in un’attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l’intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo.

Ordinanza|7 aprile 2023| n. 9546. In materia di usucapione di beni oggetto di comunione

Data udienza 24 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Azione di regolamento dei confini – Usucapione in riconvenzionale – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi G. – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 12052/2019) proposto da:
S.R.L. (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7 marzo 2023, dall’Avv. (OMISSIS), e domiciliata “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
AZIENDA AGRICOLA (OMISSIS), (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), e domiciliata “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2310/2018 (pubblicata in data 8/10/2018);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2023 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria depositata dalla difesa della controricorrente ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c.

In materia di usucapione di beni oggetto di comunione

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione del dicembre 2006, l’Azienda Agricola “La Chiusa” conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Livorno – Sez. dist. di Portoferraio, la (OMISSIS) s.r.l. affinche’ venisse accertato l’esatto confine tra i terreni di proprieta’ di essa attrice di cui al foglio (OMISSIS) e quelli di parte convenuta di cui alle particelle (OMISSIS) dello stesso foglio, siti nel territorio del Comune di (OMISSIS). Si costituiva la convenuta, la quale instava, in via principale, per il rigetto dell’avversa domanda, sostenendone l’infondatezza (sul presupposto che l’esatto confine tra i due fondi coincideva con quello dell’allora stato dei luoghi, identificato dalla linea congiungente i picchetti di ferro e il filo metallico ivi insistenti a ridotto di una piantagione di ulivi) e, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi che aveva posseduto, da oltre vent’anni ed uti dominus, la striscia di terreno in contestazione (ovvero quella ricompresa tra la linea di confine pretesa dagli attori e quella indicata da essa convenuta), riportata in catasto al foglio (OMISSIS), con la dichiarazione del suo avvenuto acquisto per usucapione.
L’adito Tribunale accoglieva, con sentenza n. 44/2011, la domanda attrice, statuendo che il confine fra le due proprieta’ era quello risultante dagli allegati alla relazione del c.t.u. nn. 2 e 3, ma riteneva fondata anche la domanda riconvenzionale della convenuta, dichiarando avvenuto per usucapione l’acquisto, in suo favore, del diritto di proprieta’ dell’immobile individuato in catasto terreni del Comune di (OMISSIS) al foglio (OMISSIS), di mq 470, come da tipo di frazionamento approvato dall’Agenzia del Territorio di Livorno, ordinando a quest’ultima di procedere alla conseguente trascrizione della sentenza.
2. Decidendo sull’appello formulato dall’Azienda Agricola ” (OMISSIS)” – con riguardo all’accoglimento, con la sentenza di primo grado, dell’avversa domanda riconvenzionale di usucapione – e nella costituzione dell’appellata (OMISSIS) s.r.l., la quale avanzava, a sua volta, appello incidentale per sentir accertare l’esatta linea di confine in coincidenza con quella gia’ di fatto esistente “in loco”, la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 2310/2018, accoglieva il gravame principale e rigettava quello incidentale, in tal senso ritenendo infondata la domanda riconvenzionale di usucapione accolta con l’impugnata sentenza di prime cure.
A fondamento dell’adottata decisione, la Corte toscana rilevava che, in effetti, dall’espletata istruzione probatoria era emerso come la striscia di terreno sulla quale l’appellata rivendicava l’acquisto del suo diritto di proprieta’ per usucapione si configurava come un’area da sempre completamente libera ed accessibile e che, in ogni caso, la (OMISSIS) s.r.l. non aveva comprovato che il suo possesso si fosse protratto per venti anni.
3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la (OMISSIS) s.r.l., resistito con controricorso dall’intimata Azienda Agricola ” (OMISSIS)”, la cui difesa ha anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c.

In materia di usucapione di beni oggetto di comunione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione fra le parti ed il vizio di apparenza della motivazione dell’impugnata sentenza, avuto riguardo alla circostanza che il giudice di appello aveva ritenuto che dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio non era stata raggiunta la prova di tutti gli elementi costitutivi del dedotto acquisto per usucapione della contestata striscia di terreno, come, invece, riconosciuto dal giudice di primo grado.
2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione o falsa applicazione degli articoli 1158 e 1144 c.c., contestando la sentenza di appello nella parte in cui aveva tenuto conto dell’oggettivo, quanto incontestato, possesso ultratrentennale da essa esercitato in modo pacifico ed indisturbato sulla controversa striscia di terreno, la quale, fin dal 1974, era stata inglobata nella strada di accesso all'(OMISSIS) di proprieta’ della stessa, senza alcuna contestazione da parte dell’allora proprietaria ( (OMISSIS)).
3. Con la terza ed ultima doglianza, la ricorrente ha lamentato – avuto riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 950 c.c., per non aver la Corte di appello determinato il confine tra le due proprieta’ in coincidenza con quello risultante dallo stato dei luoghi identificato dal limite delineato dai picchetti in ferro e filo metallico infissi sul luogo, comunque rappresentato dal filare di alberi di olivi secolari esistenti lungo la strada.
4. Rileva il collegio che i primi due motivi – esaminabili congiuntamente siccome all’evidenza connessi – sono inammissibili. Essi, invero, si risolvono in una sollecitazione ad una rivalutazione di merito nella presente sede di legittimita’ (percio’ inammissibile) degli elementi istruttori acquisiti in giudizio in ordine al ritenuto mancato raggiungimento di una prova sufficiente – alla quale era onerata l’attuale ricorrente – ed idonea riscontrante il preteso acquisto per usucapione, nella configurazione di tutti i suoi elementi costitutivi come prescritti dall’articolo 1158 c.c., della controversa striscia di terreno, oltretutto non ben definita.
In particolare, sulla scorta della selezione dei risultati della prova orale (il cui potere di scelta sotto il profilo dell’attendibilita’ e il cui apprezzamento sono riservati al giudice di merito), la Corte di appello ha escluso che fosse stato adeguatamente riscontrato l’addotto dominio esclusivo della societa’ (OMISSIS) manifestatosi concretamente attraverso l’esercizio di attivita’ univocamente sintomatiche del vantato possesso (avendo – quelle relative al taglio di erba, alla potatura e alla concimatura degli ulivi delle condotte – costituito oggetto di tolleranza della precedente proprietaria e, comunque, non risultando idonee, di per se’ sole, a denotare un possesso “ad usucapionem”: cfr., ad., Cass. n. 18215/2013 e Cass. n. 6123/2020), sia sotto il profilo materiale che soggettivo, giungendo alla motivata conclusione che, in effetti, l’area oggetto di contestazione – come emerso anche dalla c.t.u. – era stata di fatto inglobata nella strada di accesso all'(OMISSIS) e che, tuttavia, era indiscriminatamente percorsa sia dai clienti dell’albergo che dai dipendenti dell’azienda agricola ” (OMISSIS)” (da cui un’utilizzazione promiscua della stessa, come tale legittimante, al limite, una situazione di compossesso), con la conseguente determinazione di quest’ultima di chiedere la delimitazione dei confini.
Il giudice di appello ha, poi, adeguatamente rimarcato (v. pag. 6 della impugnata sentenza) che, in ogni caso, era mancata la prova della necessaria continuita’ del dedotto possesso per un periodo ultraventennale e cio’ sulla base della valutazione complessiva di idonee testimonianze.
Al riguardo e’ appena il caso di evidenziare come costituisca principio pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte (v., tra tutte, Cass. n. 4035/2007 e Cass. n. 356/2017) che, in tema di possesso “ad usucapionem”, non e’ censurabile in sede di legittimita’ – ove congruamente motivato ed immune da vizi giuridici (come verificatosi nella fattispecie) – l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla validita’ degli elementi dedotti in giudizio dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano, o meno, gli estremi del possesso idoneo ad usucapire.
A cio’ si e’ aggiunta la precisazione che, poiche’ la fattispecie acquisitiva del diritto di proprieta’ di immobili si perfeziona allorche’ il comportamento materiale – continuo ed ininterrotto – attuato sulla res sia accompagnato dall’intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprieta’, in materia di usucapione di beni oggetto di comunione, il comportamento del compossessore, da manifestarsi in un’attivita’ apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l’intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo.
5. Anche il terzo ed ultimo motivo si profila inammissibile, dal momento che la Corte di appello, per effetto dell’impossibilita’ di individuare il reale confine sulla base delle opere presenti sul posto, ha – alla stregua di una squisita valutazione di merito (insindacabile nella presente sede di legittimita’) legittimamente ritenuto che fosse necessario ricorrere alle risultanze delle mappe catastali (cfr. Cass. n. 14020/2017) mediante espletamento di c.t.u., a seguito della cui attivita’ la stessa Corte e’ pervenuta a delimitare l’effettivo confine tra i fondi dedotti in giudizio, partendo dall’unico elemento certo esistente sul posto (ossia un picchetto infisso al suolo, identificato come punto A nella relazione del c.t.u.), per poi individuare con i successivi vertici B-C-D (come sempre indicati dal c.t.u.) la reale linea di confine tra le due proprieta’.
6. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

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