In materia di tutela dell’ambiente

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 6 marzo 2020, n. 9080

Massima estrapolata:

In materia di tutela dell’ambiente, integra la fattispecie contenuta nell’articolo 452 bis codice penale e giustifica la misura cautelare personale, l’aver cagionato, unitamente ad altri correi, una compromissione e un deterioramento significativo e misurabile dell’ecosistema marino (in specie nella zona denominata “Fondali marini di Punta Campanella e Capri) effettuando la pesca abusiva di corallo rosso mediterraneo, in assenza di titolo abilitativo e con modalità vietate, ossia mediante pesca subacquea con uso di bombole e un metodo di raccolta distruttivo, con rottura ed escissione del substrato roccioso.

Sentenza 6 marzo 2020, n. 9080

Data udienza 30 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03/10/2019 del Tribunale della liberta’ di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Corbetta Stefano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) del foro di Napoli, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale della Liberta’ di Salerno rigettava l’istanza ex articolo 309 c.p.p., proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza emessa dal g.i.p. del Tribunale di Salerno in data 03/09/2019 (depositata il giorno seguente), che aveva applicato, nei confronti del predetto, la misura dell’obbligo di dimora in relazione al delitto di cui all’articolo 110 c.p., articolo 452-bis c.p., comma 1, n. 2, come descritto nel capo 4) dell’incolpazione provvisoria. In particolare, al (OMISSIS) si contesta di aver cagionato, unitamente ad altri correi, una compromissione e un deterioramento significativi e misurabili dell’ecosistema marino della zona denominata “(OMISSIS)” effettuando la pesca abusiva di corallo rosso mediterraneo, in assenza di titolo abilitativo e con modalita’ vietate, ossia mediante pesca subacquea con uso di bombole e un metodo di raccolta distruttivo, con rottura ed escissione del substrato roccioso. Il g.i.p. peraltro escludeva la gravita’ indiziaria nei confronti di tutti gli indagati con riferimento al delitto associativo ex articolo 416 c.p., per il quale il p.m. aveva pure avanzato la domanda cautelare.
2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e) in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 309 c.p.p. con riferimento agli articoli 299 e 273 c.p.p. Ad avviso del ricorrente, la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe apparente in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non confrontandosi con le deduzioni difensive, tenuto conto che il corallo fu sequestrato in data (OMISSIS) a carico del (OMISSIS) e che, comunque, egli non si adopero’ per ottenere le licenze dalla capitaneria di porto, ne’ continuo’ l’asserita attivita’ illecita recandosi in Sardegna il (OMISSIS), tanto piu’ che, in quell’occasione, il controllo diede esito negativo.
2.2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’articolo 15 c.p., e la falsa applicazione dell’articolo 452-bis c.p.. Ad avviso del ricorrente, nel caso in esame, troverebbero applicazione le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 2012, che, in quanto legge speciale, prevalgono sulla fattispecie di cui all’articolo 452-bis c.p..
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale cautelare avrebbe erroneamente ravvisato le esigenze cautelari, senza considerare che il fatto risale al maggio 2018 e che il (OMISSIS) e’ incensurato e ha interrotto i rapporti con il (OMISSIS) dopo il sequestro del corallo a carico di quest’ultimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
2.1. Deve premettersi, con riguardo ai limiti entro i quali la Corte di cassazione puo’ esercitare il sindacato di legittimita’ sulla motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali, che, secondo l’orientamento che il Collegio condivide e reputa attuale anche all’esito delle modifiche normative che hanno interessato l’articolo 606 c.p.p. (cui l’articolo 311 c.p.p. implicitamente rinvia), nei casi in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta “il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate” (Cass., Sez. un., sentenza n. 11 del 22/3/2000, Rv. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell’articolo 606 c.p.p., Sez. IV, sentenza n. 22500 del 3/5/2007, Rv. 237012). Considerato che la richiesta di cui all’articolo 309 c.p.p., quale mezzo di impugnazione sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validita’ dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’articolo 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali subordinata la legittimita’ del provvedimento coercitivo (Cass., Sez. Un., sentenza n. 11 dell’8/7/1994, Rv. 198212), si e’ evidenziato che, dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del Tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall’articolo 292 c.p.p., che ricalca il modulo configurato dall’articolo 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non e’ fondata su prove ma su indizi e tende all’accertamento non di responsabilita’ ma di una qualificata probabilita’ di colpevolezza (Cass., Sez. Un., sentenza n. 11 del 21/4/1995, Rv. 202002).
2.2. Piu’ recentemente, si e’ osservato, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione e’ ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorieta’ o la manifesta illogicita’ della motivazione del provvedimento, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass., Sez. 5, sentenza n. 46124 dell’8/10/2008, Rv. 241997; Sez. 6, sentenza n. 11194 dell’8/3/2012, Rv. 252178), sempre che detta ricostruzione non sia decisivamente inficiata da documentati travisamenti.
2.3. Cio’ premesso, il ricorrente pretende una diversa lettura dei dati probatori, laddove il tribunale ha indicato nella conversazione telefonica n. 655 del 17/05/2018, ore 18.53 tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (riportata a p. 19 del provvedimento impugnato), l’elemento gravemente indiziario, emergendo da detta conversazione la consapevolezza, da parte del (OMISSIS), non solo dell’assenza del titolo autorizzativo in capo al (OMISSIS), ma anche e soprattutto (essendo contestata al ricorrente la condotta di “mandante”) che il corallo prelevato in occasione della prossima battuta di pesca, organizzata per il (OMISSIS), sarebbe destinato a lui, prova ne e’ che effettivamente il (OMISSIS) i c.c. di Torre del Greco fermarono (OMISSIS) e (OMISSIS) presso l’abitazione del fratello di quest’ultimo, mentre era in corso la trattativa per la vendita di circa 700 gr. di corallo, contenuto all’interno di una scatola.
3. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
Come recita Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, articolo 1, (“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma della L. 4 giugno 2010, n. 96, articolo 28”), tale corpo normativo si propone la finalita’ di provvedere “riordino, al coordinamento ed all’integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura”; a tale scopo, il capo I disciplina lmattivita’ di pesca e di acquacoltura” in tutti gli ambiti in cui essa si declina (pesca professionale, acquacoltura, impresa ittica, pesca non professionale).
Il capo II e’ dedicato alle “Sanzioni”: l’articolo 7 prevede una serie di divieti (al dichiarato fine di “tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche’ di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale”), la cui violazione e’ penalmente sanzionata, come mera contravvenzione, dal successivo articolo 8, il quale e’ applicabile, “salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato”.
Orbene, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, l’eventuale concorso di norme e’ risolto da tale clausola di sussidiarieta’ espressa, in forza della quale trova applicazione la piu’ grave fattispecie delittuosa prevista dall’articolo 452-bis c.p., che incrimina il cagionare abusivamente una “compromissione” o un “deterioramento”, che siano “significativi” e “misurabili”, di uno dei profili in cui si declina il bene “ambiente”, come descritti al n. 1 e al n. 2 del comma 1: un fatto che, peraltro, nemmeno e’ sussumibile nella violazione dei divieti elencati dall’articolo 7.
4. Il terzo motivo e’ infondato.
4.1. L’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), nel testo introdotto dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale, sicche’ non e’ piu’ sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma e’ anche necessario prevedere, in termini di alta probabilita’, che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie: la relativa prognosi comporta, in particolare, la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarita’, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede. Il requisito dell’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato deve percio’ essere inteso non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di una continuita’ ed effettivita’ del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, sentenza n. 9894 del 16/02/2016 Rv. 266421), pericolo che va apprezzato sulla base anche della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettivita’ del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare e’ chiamata a realizzare (Sez. 6, Sentenza n. 3043 del 27/11/2015, Rv. 265618). Sul punto, si e’ precisato che la sussistenza di un pericolo “attuale” di reiterazione del reato va esclusa soltanto qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata se all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalita’ del fatto, sulla personalita’ del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verra’ a trovarsi, ove non sottoposto a misure – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell’attualita’ del pericolo puo’ sussistere anche quando l’indagato non disponga di effettive ed immediate opportunita’ di ricaduta (Sez. 2, Sentenza n. 44946 del 13/09/2016, Rv. 267965, Sez. 2, Sentenza n. 47891 del 07/09/2016, Rv. 268366).
In breve: il pericolo di recidivanza deve fondarsi su dati di fatto tangibili, e quindi concreti, esistenti al momento dell’adozione della misura, in questo l’attualita’, tali da rendere altamente probabile il verificarsi di un’occasione vicina di reiterazione criminosa.
4.2. Nel caso di specie, il Tribunale cautelare ha correttamente ravvisato la sussistenza, attuale e concreta, del pericolo di recidivanza valorizzando il ruolo, sistematicamente svolto dal (OMISSIS), di destinatario del corallo illecitamente tolto dal mare (tanto che il g.i.p. ha sollecitato il p.m. a procedere nei confronti del (OMISSIS) per ricettazione, individuando con precisione i singoli episodi: p. 18 del provvedimento genetico), e nonostante i numerosi controlli eseguiti nel corso delle indagini e alla consapevolezza, in capo al ricorrente, del sequestro operato nei confronti del (OMISSIS).
Il ricorrente, inoltre, non si confronta con la motivazione addotta dal Tribunale, laddove, nel confutare il rilievo difensivo – qui riproposto – secondo cui (OMISSIS) avrebbe cessato ogni rapporto con (OMISSIS) dopo il sequestro del (OMISSIS), ha evidenziato come, dalle conversazioni tra i due intercettate subito dopo il fatto, emerge unicamente la preoccupazione del (OMISSIS) di essere stato deferito all’a.g. dopo il fermo del (OMISSIS), cio’ che non e’ affatto indicativo della cessazione dell’attivita’ illecita, prova ne e’ che il (OMISSIS) si attivo’ immediatamente per reperire in altre localita’ il corallo pescato da destinare al cognato, (OMISSIS), titolare di una gioielleria in (OMISSIS), e, in particolare, in Puglia (dove effettivamente ritiro’ del corallo) e in Sardegna (dove incontro’ dei “corallari” della zona), come documentato dalla telefonate intercettate nel mese di giugno (cfr. p. 26-27 dell’ordinanza).
Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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