In materia di sicurezza pubblica

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 5 dicembre 2019, n. 8334

La massima estrapolata:

In materia di sicurezza pubblica, ai fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 159/2011 il giudizio di pericolosità del soggetto destinatario dello stesso può esser fondato anche su presunzioni ed indizi purché desunti da comportamenti che assumano un significato di tendenziale pericolosità da intendersi in senso concreto e attuale.

Sentenza 5 dicembre 2019, n. 8334

Data udienza 21 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7908 del 2019, proposto da
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo Sezione Prima n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il foglio di via obbligatorio ed il divieto di fare ritorno nel Comune di Teramo per la durata di tre anni;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 il Cons. Stefania Santoleri e udito per la parte appellante l’Avvocato dello Stato At. Ba.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. – Con ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L’Aquila, il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Teramo del 25 ottobre 2017, con il quale è stato sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, con divieto di fare ritorno in tale Comune, per il periodo di anni tre, a decorrere dalla notifica dello stesso atto, senza la preventiva autorizzazione della locale Questura.
2. – Il provvedimento impugnato è motivato con riferimento alla partecipazione dell’appellato ad un presidio organizzato da “appartenenti al movimento anarchico locale” all’esterno della Casa Circondariale di Teramo; l’appellato – unitamente agli altri manifestanti – violando le prescrizioni assegnate dalla Questura di Teramo in ordine al luogo ove si sarebbe dovuto tenere la manifestazione, si era posizionato in un’area rurale privata adiacente la recinzione del carcere in modo da “farsi vedere e sentire dai detenuti nell’esprimere il proprio ed altrui dissenso nei riguardi del sistema carcerario”.
Nel giudizio di primo grado il ricorrente ha dedotto, in estrema sintesi, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura di prevenzione.
2. – Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso disponendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. – Avverso tale decisione ha proposto appello il Ministero dell’Interno, deducendo con un unico motivo di gravame, l’erronea valutazione da parte del TAR dei presupposti del F.V.O. in relazione al giudizio di pericolosità reso dalla Questura nei confronti dell’appellato.
Con l’atto di appello il Ministero ha anche chiesto – in via cautelare – la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.
3.1 – La parte intimata non si è costituita in giudizio.
3.2 – Alla Camera di Consiglio del 21 novembre 2019 il Collegio – ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 38 e 60 c.p.a., e dopo averne dato preavviso all’appellante (unico soggetto presente in giudizio -, ha trattenuto la causa in decisione ai fini della definizione della controversia con decisione in forma semplificata.
4. – L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
5. – Ritiene il Collegio di dover preventivamente richiamare i presupposti sui quali si fonda la sentenza appellata.
Il TAR ha rilevato che:
– il combinato disposto degli artt. 1, co.1 lett. c) e 2, d.lgs. 159/2011 richiede, ai fini dell’emissione della misura di prevenzione, che il soggetto interessato tenga un comportamento in base al quale debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che il medesimo sia dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenne, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
– il provvedimento de quo deve quindi fondarsi su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi considerare, nel complesso, significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario della misura di prevenzione;
– nel caso di specie, tali elementi non sussisterebbero in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a partecipare ad una manifestazione autorizzata dalla Questura e ad esternare, in quel contesto, il proprio pensiero.
6. – Nell’atto di appello il Ministero sostiene che l’appellante, esponente anarchico, aveva precedenti di polizia per reati di invasione di terreni o edifici, ingiuria oltraggio a P.U., interruzione di pubblico servizio, deturpamento o imbrattamento di cose altrui; nel caso specifico era stato deferito all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, per il reato di cui all’art. 633 c.p.
Nel caso specifico egli aveva invaso un’area rurale privata, violando le prescrizioni imposte dal Questore; la pericolosità sociale poteva desumersi dalla recidività degli episodi e per la finalità perseguita, quella di porre in pericolo la sicurezza sociale.
Il Ministero ha quindi aggiunto che – per giurisprudenza consolidata – l’ampiezza della locuzione “elementi di fatto” conferisce all’Autorità procedente il potere discrezionale di formulare il giudizio di pericolosità sociale fondato anche su semplici indizi, ritenuti sospetti, a carico dell’interessato ritenuti significativi della sua personalità, individuati anche con riferimento alle modalità di commissione degli illeciti, alle abitudini di via, alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si manifesta la pericolosità .
7. – La doglianza non può essere condivisa alla stregua delle seguenti considerazioni:
– ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/11 per l’adozione della misura di prevenzione in questione è necessario che sussista la pericolosità sociale, desunta da circostanze di fatto dalle quali possa evincersi che il destinatario del provvedimento sia dedito alla commissione di reati che offendono, o mettono in pericolo, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
– in materia di sicurezza pubblica, ai fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 159/2011 il giudizio di pericolosità del soggetto destinatario dello stesso può esser fondato anche su presunzioni ed indizi purché desunti da comportamenti che assumano un significato di tendenziale pericolosità da intendersi in senso concreto e attuale (cfr. TRGA sede di Bolzano, 16 luglio 2019, n. 174);
– la misura di prevenzione, presuppone, quindi, la pericolosità sociale del destinatario del provvedimento, desunta da precedenti specifici e comprovata dal comportamento da ultimo tenuto che ha dato origine all’adozione del provvedimento di prevenzione;
– nel caso di specie, l’appellante (che secondo la Questura ha precedenti di polizia specifici) si è limitato a partecipare ad una manifestazione autorizzata dalla Questura, unitamente ad altri soggetti (circa 20) in prossimità della Casa Circondariale di Teramo, violando unicamente la prescrizione indicata dalla Questura relativa al luogo ove doveva svolgersi la manifestazione;
– i proprietari dei terreni oggetto di invasione non hanno ritenuto di dover presentare querela;
– dalla documentazione versata in atti dalla stessa Questura risulta che l’appellante non ha assunto un particolare ruolo attivo nella vicenda, in quanto la manifestazione è stata organizzata da un altro soggetto, l’unico che ha utilizzato il megafono per manifestare il proprio pensiero, con la conseguenza che la condotta tenuta dall’appellante è riconducibile alla mera partecipazione alla manifestazione;
– dalla stessa documentazione non si evince, quindi, alcun elemento da cui poter desumere la pericolosità per la sicurezza pubblica o per la pubblica tranquillità della condotta tenuta dall’appellante, tenuto anche conto che nella relazione di servizio del 16 agosto 2017, redatta dalla Questura di Teramo, si dichiara espressamente che non vi è stata “nessuna turbativa per l’ordine pubblico”, circostanza che sconfessa anche l’assunto dell’appellante secondo cui la manifestazione avrebbe avuto lo scopo di sollecitare una sollevazione carceraria;
– la mera violazione di prescrizioni indicate dalla Questura (in questo specifico caso consistenti nel mero spostamento del luogo della manifestazione, che per il resto è stata pacifica) non può costituire – di per sé sola – presupposto idoneo a giustificare l’adozione del foglio di via obbligatorio;
– questa Sezione, nella recente sentenza del 6/11/2019 n. 7575, richiamando anche i principi desumibili dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 27 febbraio 2019, ha sottolineato l’esigenza generale di rispettare, anche per il diritto della prevenzione, essenziali garanzie di tassatività ;
– il provvedimento impugnato, come correttamente ritenuto dal TAR, non soddisfa i presupposti recati dagli artt. 1, comma 1, lett. c) e 2 del d.lgs. n. 159/2011.
8. – L’appello va, quindi, respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso di primo grado disponendo l’annullamento del provvedimento con esso impugnato.
9. – Tenuto conto della mancata costituzione dell’appellato non vi è luogo a pronuncia sulle spese relative al grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso di primo grado disponendo l’annullamento del provvedimento con esso impugnato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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