In materia di sanzioni amministrative

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 marzo 2021| n. 8116.

In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.

Ordinanza|23 marzo 2021| n. 8116

Data udienza 17 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Violazioni stradali – Maggiorazione – Ritardo pagamento somma dovuta – Ha natura di sanzione aggiuntiva – Sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale – Iscrizione a ruolo legittima

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11999-2019 proposto da:
PREFETTURA AREZZO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 19355/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Giudice di Pace di Roma, (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento notificatogli da (OMISSIS) S.p.a., allegando di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti ad esso presupposti, lamentando l’applicazione a suo carico delle maggiorazioni di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 27.
Con sentenza n. 71364 del 2013 il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione.
Interponeva appello avverso detta decisione la Prefettura di Arezzo e, nella resistenza del (OMISSIS), il Tribunale di Arezzo, con la sentenza oggi impugnata, n. 19355 del 2018, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la Prefettura di Arezzo, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso lo (OMISSIS), il quale ha anche depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 27, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ il Tribunale avrebbe erroneamente escluso alle sanzioni derivanti dalle violazioni al codice della strada l’applicabilita’ delle maggiorazioni previste dalla norma predetta.
La censura e’ fondata.
Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che “In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L. n. 689 del 1981, ex articolo 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicche’ e’ legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 1884 del 01/02/2016, Rv. 639142; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016, Rv. 642953; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27887 del 23/11/2017, non massimata; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16767 del 23/06/2018, non massimata).
La maggiorazione in esame, dunque, si applica anche alle sanzioni derivanti da violazione alle norme del codice della strada.
L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale la Prefettura aveva censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui essa, anziche’ dichiarare soltanto la non debenza degli interessi, aveva annullato l’intero sollecito di pagamento.
In definitiva, va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo; la decisione impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Arezzo, in differente composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Arezzo, in differente composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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