In materia di rilascio di titoli abilitativi

Consiglio di Stato, Sentenza|15 marzo 2021| n. 2223.

In materia di rilascio di titoli abilitativi, quando il titolo sia stato ottenuto dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà, è consentito il mero ritiro dell’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse.

Sentenza|15 marzo 2021| n. 2223

Data udienza 10 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Attività amministrativa – Atti amministrativi – Titoli abilitativi – Rilascio in base ad una falsa rappresentazione della realità – Atto di ritiro – Esternazione delle ragioni di diritto pubblico – Necessità – Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10351 del 2019, proposto da
Regione Autonoma Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Al. Ca. e Fl. Is., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pi. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sezione Seconda n. 00370/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Ma. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Francesco De Luca nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020, svoltasi ai sensi dell’art. 25 Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Ricorrendo dinnanzi a questo Consiglio, la Regione Autonoma della Sardegna appella la sentenza n. 370 del 2019, con cui il Tar Sardegna ha accolto il ricorso proposto dalla Ma. SrL avverso la determinazione n. 2078 del 2016, mediante la quale il Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica per le province di Sassari e Olbia Tempio: a) ha annullato in autotutela la nota prot. n. 841/OT del 25.3.2010 e la determinazione n. 1513 del 29.5.2015; b) ha dichiarato inammissibile l’istanza di parere paesaggistico presentata dalla Ma. S.r.l. per la sanatoria delle opere abusivamente realizzate in Comune di (omissis) Località (omissis), ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 L 47/1985, trattandosi di opere abusive realizzate successivamente all’istituzione del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 11 1° comma lett. b), L.R. 10/1976; nonché c) ha disposto di trasmettere la determinazione all’Amministrazione comunale per l’adozione dei conseguenti provvedimenti in conformità all’orientamento espresso con ordinanza cautelare del TAR Sardegna n. 214 del 20.9.2016.
In particolare, secondo quanto dedotto in appello:
– la Società Ma. SrL ha avanzato istanza al Servizio di tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia – Tempio, al fine di ottenere il parere paesaggistico nell’ambito del procedimento di condono edilizio ai sensi della L. n. 47 del 1985, relativo ad opere edilizie consistenti in un immobile adibito ad uso commerciale, corpo di fabbrica “piscina” in Comune di (omissis), ricadenti in ambito vincolato sotto il profilo paesaggistico; l’istanza risultava corredata anche da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR n. 445/2000 attestante che le opere abusive risultavano realizzate nel febbraio 1976;
– l’organo richiesto, ritenuti insussistenti i presupposti per l’irrogazione della sanzione ripristinatoria, alla stregua di quanto dichiarato dalla parte istante, nonché reputando di procedere all’applicazione della sanzione pecuniaria, con nota n. 841/OT del 25.3.2010 ha chiesto la presentazione di una perizia estimativa ai fini della quantificazione del quantum dovuto;
– all’esito di un supplemento istruttorio, il Servizio regionale ha rilevato la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato dall’istante e quanto emergente da alcune ortofoto relative all’anno 1997, che documentavano l’assenza delle opere in questione nell’area di riferimento;
– il Servizio regionale ha, dunque, comunicato con nota n. 6865 dell’8.2.2012 i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, facendosi questione di opere realizzate successivamente all’istituzione, nel marzo 1976, del vincolo di inedificabilità gravante sull’area di edificazione, con conseguente insussistenza dei presupposti per fare luogo alla sanatoria ex art. 32 L. n. 47/1985;
– all’esito, tenuto conto che lo stesso istante aveva ammesso la realizzazione delle opere successivamente al 1976, il Servizio Tutela paesaggistica per le province di Sassari e Olpia – Tempio con provvedimento n. 2018 del 14.5.2012 ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di sanatoria avanzata dalla società Ma., ordinando la trasmissione della stessa determinazione all’Amministrazione comunale ai fini del ripristino dello stato dei luoghi;
– l’istante ha, dunque, proposto ricorso avverso il provvedimento n. 2018 del 2012 dinnanzi al Tar Sardegna;
– in pendenza di giudizio, con nota n. 21616 del 13.5.2015 il Direttore Generale della pianificazione urbanistica, rappresentando che i fatti di causa erano analoghi a quelli dedotti in separato ricorso proposto da diversa società, ha riferito che nell’ambito del relativo giudizio il Tar Sardegna aveva accolto l’istanza cautelare ivi avanzata, ritenendo che la richiesta di perizia giurata, dal contenuto ana a quello della nota n. 841 del 25.3.2010, fosse equiparabile ad un’autorizzazione paesaggistica;
– per l’effetto, con determinazione n. 1513 del 29.5.2015 il Direttore del Servizio Tutela ha revocato la determinazione n. 2018 del 2012 cit.;
– il Tar Sardegna, adito dalla società Ma., con sentenza n. 1096 del 2015 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso presentato avverso la determinazione n. 2018 del 2012 cit.;
– con nota n. 50277 del 25.11.2015 il Servizio Tutela ha comunicato alla Ma. che, ridando impulso al procedimento di condono, avrebbe acquisito dal Servizio competente le ortofoto dell’area de qua a partire dal febbraio 1976, invitando al contempo la società a presentare documentazione probatoria e/o prove testimoniali attestanti la data di ultimazione delle opere abusive;
– accertato, attraverso l’esame di alcune ortofoto risalenti al 16.4.1977, che le opere abusive de quibus erano state realizzate in vigenza del vincolo di inedificabilità imposto dall’art. 11, lett. b), L.R. n. 10 del 1976, il medesimo Servizio Tutela, previa adozione del preavviso di rigetto e di una nota recante la richiesta di chiarimenti e di documenti, con determinazione n. 2078 del 2016 ha annullato ex art. 21 nonies L. n. 241/90 la nota n. 841 del 25.3.2010 e la determinazione n. 1513 del 29.5.2015, dichiarando, all’esito, l’inammissibilità dell’istanza volta al rilascio del parere paesaggistico presentata dalla Ma. SrL;
– la società istante ha proposto un secondo ricorso avverso l’atto n. 2078/2016 sempre dinnanzi al Tar Sardegna;
– il giudice adito ha accolto il ricorso, annullamento il provvedimento censurato.
2. In particolare, secondo quanto emergente dalla sentenza di prime cure, il Tar ha rilevato che:
– la sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere n. 1096 del 2015 era basata sul fatto che la pretesa della ricorrente risultava essere stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio;
– la assoluta particolarità della situazione di fatto imponeva una istruttoria particolarmente approfondita, il rispetto stringente delle garanzie procedimentali, una motivazione particolarmente dettagliata a supporto del provvedimento adottato; elementi mancati nel caso di specie, non avendo l’Amministrazione adeguatamente motivato in ordine alle pregnanti osservazioni contenute nella memoria difensiva presentata dall’istante in sede procedimentale;
– l’Amministrazione aveva assunto diverse determinazioni (a considerevole distanza di tempo) sulla medesima questione senza una congrua motivazione che giustificasse tali diverse decisioni e in assenza di una valutazione concreta dell’interesse pubblico perseguito;
– non risultavano false dichiarazioni, né emergeva alcuna volontà fraudolenta.
3. La Regione ha proposto appello, censurando la sentenza di primo grado con l’articolazione di tre motivi di impugnazione.
4. La società intimata si è costituita in giudizio, in resistenza all’appello, nonché ha svolto argomentate controdeduzioni con memoria del 4.2.2020
5. La Regione ha insistito nelle proprie conclusioni con memoria del 10.2.2020, con specifico riferimento alla domanda cautelare pure articolata nell’ambito dell’atto di appello.
6. Nella camera di consiglio del 13.2.2020 la causa è stata rinviata all’udienza di merito del 10.12.2020.
7. In vista dell’udienza di merito, la società appellata ha depositato memoria conclusionale in data 9.11.20210, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, cui ha replicato la Regione con memoria del 18.11.2020.
8. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza del 10 dicembre 2020.
9. L’atto di appello è incentrato su tre motivi di impugnazione.
9.1 In particolare, con il primo motivo di appello è censurata l’erroneità della sentenza di prime cure, per avere omesso di qualificare rettamente ai fini dei presupposti per l’autotutela una dichiarazione del 22.2.2010, con cui la società ricorrente in prime cure aveva dichiarato che le opere abusive erano state ultimate entro il mese di febbraio 1976, anteriormente all’apposizione del vincolo di inedificabilità ; quando, invece, all’esito degli accertamenti svolti, era risultato che le opere in esame non erano presenti nell’area di riferimento nell’anno 1977.
Pertanto, il parere sostanzialmente favorevole al mantenimento delle opere abusivamente realizzate di cui alla nota n. 841 del 2010 era stato reso sulla base di una dichiarazione di fatti non corrispondenti al vero; sicchè dovrebbe operare nella specie l’indirizzo giurisprudenziale per cui l’annullamento del provvedimento emesso sulla base di una falsa o erronea dichiarazione non necessita di una compendiosa motivazione sull’interesse pubblico, da ritenere sussistente in re ipsa.
In ogni caso, il provvedimento nella specie sarebbe motivato con “richiami alla sequenza procedimentale, alla normativa di riferimento, alla giurisprudenza consolidata e confuta nel dettaglio le osservazioni dell’istante”.
9.2 Con il secondo motivo di appello è censurata l’erroneità del capo decisorio riferito alla violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di cessazione della materia del contendere n. 1096/2015, pronunciata all’esito della determinazione n. 1513 del 2015.
Tale determinazione dava, infatti, atto che vi sarebbe stata un’altra fase istruttoria, dimostrando il mancato esaurimento del potere amministrativo in ordine all’istanza di sanatoria.
Non si sarebbe, comunque, in presenza di un giudicato equiparabile a quello suscettibile di formarsi su “una statuizione sul merito dell’ammissibilità della domanda di condono o di acclarata illegittimità del provvedimento di diniego in punto di inammissibilità “; né una tale effetto potrebbe discendere dalla pronuncia cautelare di accoglimento resa nell’ambito del relativo giudizio.
La sentenza n. 1096 del 2015, in particolare, sarebbe connotata da una statuizione in rito, non potendo produrre un vincolo conformativo nei confronti dell’Amministrazione regionale.
9.3 Con il terzo motivo di appello è censurata l’erroneità del capo decisorio con cui il Tar ha riscontrato la violazione del principio dell’affidamento, sebbene l’Amministrazione avesse svolto un’approfondita istruttoria, accordando alla società tutte le garanzie procedimentali, concludendo il procedimento con l’assunzione di una determinazione adeguatamente motivata.
In particolare, da un lato, l’Amministrazione avrebbe comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prendendo posizione con l’adozione del provvedimento finale sulle osservazioni formulate dalla parte istante; dall’altro, sarebbero stati rispettati i presupposti dell’autotutela decisoria ex art. 21 nonies L. n. 241/90, tenuto conto che in presenza di un provvedimento rilasciato sulla base di una falsa o erronea rappresentazione della realtà, fornita dall’interessato, l’Amministrazione potrebbe provvedere al ritiro dell’atto senza la necessità di esternare una particolare ragione di pubblico interesse, sussistendo un interesse in re ipsa, come avvenuto nella specie in ragione della non veritiera attestazione dell’istante in ordine alla datazione delle opere.
Pertanto, non avrebbe potuto essere negato il potere di annullamento d’ufficio di un atto “endoprocedimentale, prodromico ad un ulteriore parere di natura consultiva, atto peraltro non produttivo di vantaggi immediati per il destinatario”.
10. Pregiudizialmente, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità dei motivi di appello, in quanto riferiti – secondo la prospettazione della società appellata – ad un preteso vizio di eccesso di potere della sentenza gravata, non configurabile in relazione ai provvedimenti giurisdizionali.
Il tenore dei motivi di impugnazione deve essere ricostruito avendo riguardo non soltanto alla rubrica, recante l’intestazione del motivo di appello, ma anche al relativo contenuto argomentativo, al fine di verificare quale sia, a prescindere dal nomen iuris impiegato nella titolazione del motivo, l’effettiva censura svolta dalla parte ricorrente.
Nel caso di specie, come rilevato nella descrizione dei motivi di appello sopra riportata, la Regione non ha denunciato un vizio di eccesso di potere di un provvedimento giurisdizionale, bensì ha puntualmente censurato l’erroneità della decisione assunta dal Tar, perché ritenuta inficiata da una scorretta valutazione del materiale istruttorio (con specifico riferimento all’impianto argomentativo a sostegno del provvedimento di riesame impugnato dall’odierna appellata) e da un’erronea interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative in materia di autotutela decisoria.
11. Ciò premesso, l’appello, pur ammissibile in rito, è infondato nel merito.
12. Preliminarmente, occorre statuire sul secondo motivo di appello, avente ad oggetto l’autonomo capo decisorio con cui il primo giudice ha ravvisato la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1096/2015, mediante la quale lo stesso Tar Sardegna aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio impugnatorio promosso dalla Ma. contro il provvedimento n. 2018 del 14.5.2012 cit.
Le doglianze articolate dalla Regione non sono meritevoli di favorevole apprezzamento, non potendo ritenersi che la sentenza di cessata materia del contendere sia una mera pronuncia di rito non idonea al giudicato sostanziale.
12.1 Al riguardo, il Collegio intende aderire all’indirizzo giurisprudenziale in forza del quale, “nel processo amministrativo, la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere è configurata come sentenza di merito (v. art. 34, comma 5, cod. proc. amm., mentre le pronunce in rito sono disciplinate nel successivo art. 35 cod. proc. amm.), presupponendo tale formula che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell’Amministrazione, sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del giudizio” (Consiglio di Stato, sez. VI, 1 aprile 2019, n. 02143).
12.1.1 Il codice del processo amministrativo distingue, in particolare, la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, espressamente regolata nell’ambito delle sentenze di merito ex art. 34, comma 5, c.p.a., dalla sentenza dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, costituente una sentenza di rito ex art. 35 c.p.a..
La differente natura giuridica (di merito o di rito) delle sentenze in commento discende dal diverso accertamento sotteso alla loro emissione: la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (Consiglio di Stato, sez. V, 13 agosto 2020, n. 5031); l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio – anziché per l’ottenimento – per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente
Questo Consiglio, in particolare, ha subordinato la dichiarazione di improcedibilità ad una sopravvenienza (fattuale o giuridica) tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di accoglimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 29 gennaio 2020, n. 742). Qualora, invece, permanga un interesse della parte all’esame della censura, anche ai soli fini risarcitori, il giudice procedente è tenuto a statuire nel merito, onde evitare un’elusione dell’obbligo di pronunciare sulla domanda (Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1214).
La cessata materia del contendere e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse trovano, dunque, giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato amministrativo, bensì tende a tutelare la posizione giuridica del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa oggetto di censura.
Adendo la sede giurisdizionale, la parte ricorrente, in particolare, fa valere una pretesa sostanziale, avente ad oggetto la conservazione di un bene della vita già compreso nel proprio patrimonio individuale, pregiudicato dall’esercizio del potere amministrativo, ovvero l’acquisizione (o comunque la chance di acquisizione) di un bene della vita soggetto a pubblica intermediazione.
Come precisato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, “nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma è finalizzata all’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere, ritualmente, dalla parte attrice.
Poiché il ricorso non è mera “occasione” del sindacato giurisdizionale sull’azione amministrativa, il controllo della legittimazione al ricorso assume sempre carattere pregiudiziale rispetto all’esame del merito della domanda, in coerenza con i principi della giurisdizione soggettiva e dell’impulso di parte” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).
La pronuncia giudiziaria risulta utile qualora, nel riscontrare l’illegittimità dell’azione amministrativa, consenta la realizzazione dell’interesse sostanziale di cui è portatrice la parte ricorrente, impedendo la sottrazione o la mancata acquisizione (o chance di acquisizione) di utilità, giuridicamente rilevanti, per effetto di azioni autoritative difformi rispetto al paradigma normativo di riferimento.
Qualora, invece, tale interesse sia stato già realizzato ovvero non possa piò essere soddisfatto, il giudizio non può concludersi con l’esame delle censure svolte nell’atto di parte, la cui fondatezza non potrebbe, comunque, arrecare alcuna utilità concreta in capo al ricorrente.
12.1.2 La cessata materia del contendere può essere determinata, altresì, dalla sopravvenuta adozione, in pendenza del giudizio, di un provvedimento favorevole al ricorrente, pure ove assunto all’esito di un’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare avanzata con il ricorso.
Al riguardo, al fine di ricostruire gli effetti sostanziali e processuali riconducibili alla decisione amministrativa sopravvenuta, occorre verificare se l’Amministrazione si sia determinata autonomamente ovvero in mera esecuzione dell’ordine giudiziale, pronunciato al fine di cautelare – nelle more della definizione della controversia nel merito – la situazione giuridica soggettiva vantata dalla parte ricorrente.
In particolare:
– nella prima ipotesi l’Amministrazione detta una regula iuris del rapporto amministrativo tendenzialmente stabile, definita nel perseguimento dell’interesse pubblico affidato alla sua cura, autonomamente e indipendentemente dall’esecuzione di un’ordinanza cautelare all’uopo emessa, condividendo le censure contestate dal ricorrente e riscontrate in sede cautelare, al fine di attuare un nuovo assetto di interessi, sostitutivo di quello censurato in giudizio, idoneo a governare il rapporto amministrativo corrente con la controparte;
– nella seconda ipotesi, il provvedimento sopravvenuto viene assunto al solo fine di ottemperare ad un comando giudiziale, realizzando, per l’effetto, un assetto di interessi per propria natura interinale, destinato ad essere caducato in caso di esito del giudizio favorevole all’Amministrazione procedente.
Il diverso atteggiarsi della volontà provvedimentale influisce non soltanto sulla stabilità, sul piano sostanziale, del provvedimento sopravvenuto, ma anche e correlativamente sull’andamento, sul piano processuale, del giudizio corrente tra le parti.
Difatti, qualora l’Amministrazione adotti il provvedimento in mera esecuzione dell’ordinanza cautelare e tale provvedimento sia favorevole al ricorrente, si assiste ad una doverosa ottemperanza dell’ordine giurisdizionale, che non influirà sulla procedibilità del ricorso, ma consentirà soltanto la cautela della situazione giuridica soggettiva sottesa all’azione giudiziaria in attesa dell’approfondito esame, proprio della sede di merito, delle questioni sollevate dalle parti, componenti il thema decidendum ancora da risolvere in sede giurisdizionale.
Diversamente, qualora il provvedimento sopravvenuto sia stato soltanto occasionato dall’ordinanza cautelare, condividendo l’Amministrazione la necessità di rimuovere i vizi di legittimità rilevati ad un sommario esame proprio della sede cautelare, alla stregua di quanto supra precisato, viene integrata una fattispecie di cessata materia del contendere, da dichiarare con sentenza di merito (art. 34, comma 5, c.p.a.), attraverso cui accertare l’avvenuta realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione del ricorso, per effetto di una determinazione amministrativa assunta autonomamente in pendenza del giudizio (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 19 settembre 2018, n. 5466).
12.1.3 La sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere, in quanto pronuncia di merito, è inoltre idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera incontrovertibile l’attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio (salve le sopravvenienze idonee ad incidere sulla conformazione del rapporto sostanziale, alla stregua delle precisazioni fornite dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 11/16, punto O motivazione in diritto).
Come ritenuto dalla Sezione, in particolare, la pronuncia de qua è suscettibile di ottemperanza (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 novembre 2020, n. 7306), essendo idonea a rendere intangibile la situazione acquisita dalla parte ricorrente (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2375).
La posizione di vantaggio cristallizzata in sentenza e fondante la dichiarazione di cessata materia del contendere non può, dunque, essere rimessa in discussione sulla base di elementi fattuali anteriori alla formazione del giudicato, che la parte interessata avrebbero dovuto dedurre in giudizio al fine di negare l’acquisizione in capo al ricorrente di un’utilità stabile e duratura, idonea a realizzare in maniera definitiva la pretesa sottesa all’azione giudiziaria.
12.2 Alla stregua delle considerazioni svolte, è possibile soffermarsi sul caso di specie.
Dalla documentazione in atti emerge che:
– la Regione, con nota n. 841 del 25.3.2010, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione di una sanzione ripristinatoria, chiedendo la presentazione di una perizia estimativa per la quantificazione della sanzione pecuniaria; nonché, con determinazione n. 2018 del 14.5.2012, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di condono edilizio presentata dalla società Ma., ritenendo che si facesse questione di opere abusive realizzate successivamente all’istituzione del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), L.R. n. 10/1976;
– la società Ma. ha proposto ricorso avverso la determinazione n. 2018 del 14.5.2012
– la Regione, con determinazione n. 1513 del 29.5.2015, ha revocato la determinazione n. 2018 del 14.5.2012, “riservandosi di adottare successivamente apposito provvedimento per la comminazione della sanzione pecuniaria, previa verifica della regolarità della perizia presentata dalla società rispetto alle specifiche previsioni contenute nella Direttiva n. 2 adottata con il Decreto n. 785 del 08.05.2000, così come integrata e modificata dalla Giunta Regionale con le Delibere n. 29/32 del 29.07.2010 e n. 33/64 del 30.09.2010”;
– il Tar Sardegna, con la sentenza n. 1096/2015 cit., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio introdotto dalla Ma. contro il provvedimento regionale n. 2018 del 14.5.2012 cit., accertando l’avvenuta realizzazione dell’interesse attoreo, per effetto dell’adozione di una sopravvenuta determinazione amministrativa, recante l’annullamento in via di autotutela del provvedimento impugnato;
– la Regione, con determinazione n. 2078 del 26.10.2016, ha annullato l’originaria nota n. 841 del 2010 e il provvedimento n. 1513 del 29.5.2015, dichiarando l’inammissibilità dell’istanza di parere paesaggistico ai sensi dell’art. 33 L. n. 47/1985, trattandosi di opere abusive realizzate successivamente all’istituzione del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), L.R. n. 10/1976.
12.2.1 La successione degli eventi di causa dimostra l’infondatezza del secondo motivo di appello, avendo la Regione, attraverso l’adozione del provvedimento n. 2078/16, violato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1096/15.
In particolare, con tale sentenza il Tar aveva accertato l’avvenuta realizzazione della pretesa sostanziale azionata dalla parte ricorrente, diretta ad ottenere l’annullamento di un atto dichiarativo dell’inammissibilità della propria istanza di condono, per l’esecuzione di opere su area sottoposta a previo vincolo di inedificabilità assoluta.
L’interesse sotteso al ricorso risultava, infatti, soddisfatto per effetto dell’adozione, in pendenza di giudizio, di una sopravvenuta determinazione amministrativa, adottata autonomamente e spontaneamente dall’Amministrazione intimata, recante l’annullamento in via di autotutela del provvedimento negativo all’uopo impugnato.
12.2.2 Alla stregua delle considerazioni supra svolte in ordine ai presupposti per la dichiarazione della cessata materia del contendere, deve infatti ritenersi che la determinazione n. 1513/15 fosse stata assunta dalla Regione spontaneamente, in assenza di ordini cautelari o comunque di provvedimenti giurisdizionali all’uopo da ottemperare.
A tali fini, non potrebbe invocarsi neppure un asserito errore in cui sarebbe incorso l’organo procedente nell’interpretazione “della nota del Direttore generale n. 21616/DG del 13/5/2015 con la quale non si richiedeva al Direttore di Servizio di annullare la precedente dichiarazione di inammissibilità, come inteso erroneamente dall’allora Direttore, ma s’invitava lo stesso, data la omogeneità tra le due fattispecie, ad adottare per i procedimenti in capo alla Soc. Ma. i medesimi provvedimenti posti in essere in esecuzione della ordinanza n. 242/2014 emessa in favore della Società … S.r.l., sempre nell’ambito della propria esclusiva competenza gestionale” (pag. 3 della determinazione n. 2078 del 26.10.2016 impugnata in primo grado).
Trattasi, difatti, di un asserito errore riferito ad interlocuzioni interne all’Amministrazione, come tale ascrivibile all’ente procedente e, quindi, non idoneo ad escludere la spontaneità dell’intervento di autotutela, in quanto non imposto da ordini giurisdizionali all’uopo da ottemperare.
Peraltro, l’estensione a soggetti terzi degli effetti di decisioni assunte in esecuzione di un ordine cautelare pronunciato nell’ambito di un giudizio inter alios pendente, non può ritenersi imposta da alcun provvedimento giurisdizionale, suscettibile – di regola – di esaurire la propria efficacia nei confronti delle parti del processo in cui è reso, bensì è il risultato di un’autonoma e spontanea decisione amministrativa; il che conferma come, con la sentenza n. 1096/15, il Tar avesse effettivamente accertato l’integrazione di una fattispecie di cessata materia del contendere, per effetto di una decisione autonoma e spontanea assunta dall’Amministrazione resistente.
12.2.3 Il passaggio in giudicato della sentenza n. 1096/15 ha, dunque, reso intangibile l’assetto di interesse favorevole al ricorrente, per come attuato con la sopravvenuta determinazione amministrativa, impedendo all’Amministrazione, nella fase di riedizione del potere, di adottare un nuovo provvedimento dal contenuto dispositivo e motivazionale identico a quello censurato dal ricorrente e spontaneamente ritirato in autotutela in pendenza di giudizio.
Nella specie, la Regione Sardegna, dopo avere autonomamente annullato la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di condono presentata dalla società Ma. e avere, in tale modo, determinato la cessazione della materia del contendere nell’ambito del giudizio impugnatorio promosso contro l’atto ritirato in autotutela, non avrebbe potuto assumere una nuova determina con cui, attraverso l’annullamento del precedente provvedimento di autotutela, dichiarare per la seconda volta l’inammissibilità dell’istanza di parte.
La decisione all’uopo assunta e contestata in prime cure determina, difatti, la violazione del pregresso giudicato, attuando un assetto di interesse confliggente con quello cristallizzato con la pronunzia dichiarativa della cessata materia del contendere, in tale modo sottraendo alla controparte l’utilità riconosciuta in pendenza del precedente giudizio e consolidata con la sentenza emessa a sua definizione.
12.2.4 Né potrebbe diversamente argomentarsi, ritenendo che il nuovo provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità dell’istanza presentata dalla Ma. sia stato assunto sulla base di sopravvenienze idonee ad incidere sulla conformazione del rapporto sostanziale.
Come anticipato, il tema degli effetti del tempo e delle sopravvenienze (giuridiche e fattuali) sulle situazioni giuridiche dedotte in giudizio in relazione alla portata precettiva dei giudicati è stato affrontato e risolto dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 11 del 2016, secondo cui, per quanto più di interesse ai fini dell’odierno giudizio, “l’esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell’interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima; f) anche per le situazioni istantanee, però, la retroattività dell’esecuzione del giudicato trova, peraltro, un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà – fattuale o giuridica – tale da non consentire l’integrale ripristino dello status quo ante (come esplicitato dai risalenti brocardi factum infectum fierinequit e ad impossibilia nemo tenetur) che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall’art. 112, co. 3, c.p.a”.
Nel caso di specie, la determinazione censurata in prime cure, pur essendo stata assunta all’esito di una rinnovata attività procedimentale, è incentrata su un elemento di fatto, dato dalla datazione delle opere abusive, anteriore perfino all’introduzione del giudizio conclusosi con la sentenza di cessata materia del contendere; peraltro, la Regione appellante, già prima della formazione del giudicato di cui alla sentenza n. 1096/15, era a conoscenza di tale elemento fattuale, essendo stato posto alla base del provvedimento n. 2018 del 14.5.2012, assunto proprio in relazione alla posteriorità dell’esecuzione dell’intervento edilizio abusivo rispetto all’apposizione del vincolo di inedificabilità gravante sull’area territoriale di riferimento.
Pertanto, la nuova dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di parte, recata nel provvedimento per cui è causa, non è fondata su elementi di fatto o di diritto sopravvenuti rispetto alla formazione del precedente giudicato, bensì trova fondamento su elementi fattuali ad esso anteriori, già conosciuti dall’Amministrazione prima dell’introduzione del giudizio conclusosi con l’emissione della sentenza n. 1096/15.
12.2.5 Non potrebbe neanche sostenersi che il provvedimento censurato in primo grado sia stato assunto all’esito di un’attività istruttoria già prevista dalla determinazione n. 1513 del 29.5.2015, di cui costituirebbe un completamento.
In particolare, secondo quanto dedotto dall’appellante, già il precedente provvedimento di autotutela sulla cui base era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in sede giurisdizionale prevedeva che vi sarebbe stata un’altra fase istruttoria, dimostrando il mancato esaurimento del potere amministrativo in ordine all’istanza di sanatoria.
Invero, dal mero esame del provvedimento n. 1513/15, si evince che l’ulteriore attività amministrativa all’uopo da svolgere avrebbe dovuto essere limitata alla determinazione della sanzione pecuniaria applicabile in sostituzione della sanzione ripristinatoria, esprimendo, dunque, una regula iuris definitiva in ordine all’insussistenza dei presupposti per il ripristino dello status quo anteriore all’abuso edilizio.
In particolare, il Servizio regionale si era soltanto riservato “di adottare successivamente apposito provvedimento per la comminazione della sanzione pecuniaria”.
Il Tar, dunque, dichiarando la cessazione della materia del contendere, ha accertato l’avvenuta realizzazione dell’interesse attoreo in ragione della rimozione, in via di autotutela, del provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità dell’istanza di condono, impositivo della conseguente sanzione ripristinatoria, in tale modo cristallizzando una regula iuris operante a conformazione del rapporto sostanziale, ostativa alla demolizione delle opere per inammissibilità della domanda di sanatoria o della richiesta di parere di compatibilità paesaggistica.
L’attività procedimentale ancora da svolgere risultava, dunque, limitata alla quantificazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, impedendo, invece, una rinnovata valutazione tendente a negare l’utilità consolidata in capo al ricorrente per effetto del suo accertamento in sede giurisdizionale.
12.3 Alla stregua delle considerazioni svolte, il secondo motivo di appello è infondato, non potendo l’Amministrazione, a fronte di una sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere, avente una natura di merito e, come tale, idonea al giudicato (anche) sostanziale, nuovamente provvedere sul rapporto sostanziale, dettando -sulla base di elementi giuridici e fattuali già conosciuti e preesistenti al giudicato- una regola precettiva incompatibile con l’assetto di interessi attuato tra le parti in pendenza del precedente giudizio, posto a base della dichiarata cessata materia del contendere.
13. L’infondatezza del secondo motivo di appello assume natura assorbente, comportando l’improcedibilità degli ulteriori motivi di impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.
Una volta accertata la correttezza di un’autonoma ratio dedicendi alla base della sentenza gravata, idonea a giustificare l’esito della controversia di primo grado, l’eventuale fondatezza degli ulteriori motivi di impugnazione non arrecherebbe alcuna utilità concreta in capo alla parte appellante, non permettendo, comunque, di riformare il contenuto dispositivo della decisione gravata.
Per l’effetto, si consoliderebbe in capo al ricorrente la posizione di soccombenza in giudizio, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse delle rimanenti censure impugnatorie.
14. In ogni caso, avuto riguardo al caso di specie, per completezza di disamina, si osserva che risultano infondati anche il primo e il terzo motivo di appello con cui, rispettivamente, si è sostenuta l’adeguatezza dell’impianto motivazionale sotteso alla determinazione censurata in primo grado e, comunque, il rispetto (oltre che del disposto di cui all’art. 10 bis L. n. 241/90) delle previsioni in materia di autotutela decisoria ex art. 21 nonies L. n. 241/90.
Al riguardo, è dirimente osservare l’inconferenza della giurisprudenza richiamata dalla Regione, riferita alla possibilità di ritirare in autotutela, senza motivare specificatamente le ragioni di pubblico interesse sottese all’atto di riesame, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica altrui, assunti sulla base di una rappresentazione dei fatti fornita dal dichiarante rivelatasi erronea o falsa.
La ratio sottesa a tale indirizzo giurisprudenziale risiede nell’esigenza di negare al destinatario di un atto ampliativo utilità conseguite attraverso dichiarazioni false che abbiano indotto in errore l’organo procedente, risultando in tali ipotesi sufficientemente motivata la determinazione amministrativa volta a dare atto dell’esistenza di una dichiarazione falsa o erronea e di rappresentare l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata.
In particolare, in materia di rilascio di titoli abilitativi, quando il titolo sia stato ottenuto dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà, è consentito il mero ritiro dell’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. II, 21 ottobre 2019, n. 7094).
Difatti, l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata deve ritenersi sussistente in re ipsa nonché ad ogni modo prevalente rispetto al contrapposto interesse privatistico, non sussistendo alcun affidamento legittimo e incolpevole al mantenimento dello status quo ante in capo al soggetto che abbia determinato, attraverso la non veritiera prospettazione delle circostanze rilevanti, l’adozione dell’atto illegittimo a lui favorevole (Consiglio di Stato, Ad. Pl., 17 ottobre 2017, n. 8).
Tale indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, non è applicabile nel caso di specie.
14.1 In primo luogo, si osserva che l’erroneità o la falsità delle dichiarazioni rese dalla società appellata riguarderebbero la datazione dell’epoca di realizzazione delle opere abusive, avendo riferito il legale rappresentante della ricorrente in primo grado che l’intervento edilizio oggetto della domanda di sanatoria era stato ultimato entro il mese di febbraio 1976, anteriormente all’apposizione del vincolo di inedificabilità ; quando, invece, all’esito degli accertamenti svolti, era risultato che le opere in esame non erano esistenti nell’area di riferimento nell’anno 1977.
Nella specie la decisione amministrativa (in ipotesi) influenzata da una erronea rappresentazione dei fatti alla base dell’istanza di sanatoria doveva individuarsi nella nota n. 841 del 25.3.2010, con cui la Regione Sardegna aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione di una sanzione ripristinatoria, chiedendo la presentazione di una perizia estimativa per la quantificazione della sanzione pecuniaria.
La Regione, tuttavia, aveva già rilevato nel 2012 l’esistenza di una dichiarazione erronea sull’epoca di realizzazione delle opere abusive.
In particolare, con la determinazione n. 2018 del 14.5.2012 l’Amministrazione appellante aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di condono edilizio presentata dalla società Ma., proprio sulla base degli accertamenti amministrativi all’uopo svolti, essendo stato verificato che le opere abusive erano state realizzate successivamente all’istituzione del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), L.R. n. 10/1976.
Come supra osservato, la determinazione n. 2018 del 2012 è stata successivamente ritirata in autotutela con il provvedimento n. 1513 del 29.5.2015, al fine di ripristinare l’originario assetto di interessi, ostativo sia alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di sanatoria che all’applicazione della sanzione demolitoria. Infine, la Regione nel 2016, riconsiderando ulteriormente il rapporto sostanziale, ha annullato in autotutela sia la nota del 2010 cit. che quella del 2015 cit.
Ne deriva che il provvedimento del 2016, impugnato in prime cure, è stato adottato quando la Regione non soltanto aveva già assunto una decisione amministrativa sfavorevole al privato, rilevando l’esistenza di un’erronea dichiarazione di parte, ma aveva perfino ritenuto che tale elemento, già conosciuto, non fosse ostativo al ripristino dell’originario assetto di interessi attuato nel 2010, reputando insussistenti i presupposti per fare luogo alla demolizione delle opere abusive.
Per l’effetto, non può essere utilmente richiamato l’indirizzo giurisprudenziale che attenua l’obbligo motivazionale imposto dall’art. 21 nonies L. n. 241 del 1990, qualora l’Amministrazione procedente provveda a ritirare in autotutela un precedente atto, attributivo di una posizione di vantaggio, assunto sulla base di dichiarazioni erronee o false rese dal destinatario.
Trattasi di indirizzo riferibile alle ipotesi in cui l’Amministrazione, una volta rilevata l’esistenza di una dichiarazione falsa o erronea, provveda a riesaminare il precedente operato, negando l’utilità illegittimamente riconosciuta al destinatario.
Una tale regula iuris non può, invece, operare quando l’Amministrazione abbia già negato siffatta utilità, decidendo successivamente e in via autonoma, quando era già a conoscenza dell’esistenza di una dichiarazione falsa o erronea, di attribuire nuovamente la medesima utilità all’istante.
In tali ipotesi, l’Amministrazione, ove provveda ulteriormente in autotutela, annullando (altresì ) il precedente atto che riassegnava il bene della vita ambito dall’istante, deve adeguatamente motivare le ragioni di pubblico interesse sottese alla relativa decisione.
L’ulteriore intervento in autotutela, infatti, non ha la funzione di rimediare ad un errore amministrativo indotto dal privato mediante dichiarazioni erronee o false, bensì di rimuovere un precedente assetto di interessi consapevolmente attuato dall’organo amministrino, quando già conosceva l’esistenza di dichiarazioni erronee o false.
In tal caso, non essendo le dichiarazioni de quibus la causa della determinazione da rimuovere in autotutela, il mero riferimento alle stesse non è sufficiente per adempiere l’obbligo motivazionale imposto dall’art. 21 nonies L. n. 241/90, dovendosi riaffermare il principio per cui l’Amministrazione, nel riesaminare le proprie decisioni, deve indicare non solo gli eventuali profili di illegittimità, ma anche le concrete ragioni di pubblico interesse, diverse dal mero ripristino della legalità in ipotesi violata, che inducono a porre nel nulla provvedimenti che, pur se illegittimi, abbiano prodotto i loro effetti, avuto riguardo, altresì, all’affidamento ingenerato nel privato dalla pregressa condotta amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. II, 07 settembre 2020, n. 5392).
Nel caso di specie – ferma rimanendo la dirimente efficacia preclusiva discendente dal giudicato di accertamento della cessata materia del contendere (come supra osservato nella disamina del secondo motivo di appello)-, la Regione ha adottato il provvedimento di autotutela impugnato in primo grado, rimuovendo, tra l’altro, un precedente atto del 2015, consapevolmente assunto quando la stessa Amministrazione era già a conoscenza dell’esistenza di una dichiarazione erronea resa dall’odierna appellata.
Pertanto, posto che tale dichiarazione non può avere influenzato la definizione dell’assetto di interessi attuato con il provvedimento n. 1513 del 29.5.2015 e rimosso con l’atto censurato dinnanzi al Tar, il mero riferimento ad una dichiarazione erronea sull’epoca di realizzazione delle opere non poteva ritenersi sufficiente ai fini dell’adempimento dell’obbligo motivazionale, trovando applicazione la disciplina generale, in materia di autotutela, che impone di giustificare il riesame provvedimentale, indicando le specifiche ragioni di pubblico interesse all’uopo perseguite, ulteriori rispetto alla mera esigenza di ripristinare la legalità ritenuta violata.
14.2 In ogni caso, nel caso in esame non si registra neanche una dichiarazione falsa o erronea suscettibile di indurre in errore l’Amministrazione procedente.
L’odierna appellata, sebbene, in pendenza del procedimento, avesse erroneamente riferito che le opere abusive erano state “ultimate nel febbraio 1976” (dichiarazione del 22.2.2010), nell’ambito della domanda di condono, aveva indicato come anno di esecuzione dell’intervento edilizio il 1980, confermando la circostanza con nota prot. regionale n. 16200 del 20.3.2012, in cui si dava atto che il riferimento al 1976 era frutto di un mero errore materiale (come emergente dalla determina n. 2018 del 2012).
Pertanto, a fronte di un contrasto tra due dichiarazioni rese dalla stessa parte nell’ambito del medesimo procedimento, l’organo procedente, prima di prestare affidamento su una delle dichiarazioni rese, avrebbe dovuto chiedere alla società istante chiarimenti al riguardo.
La datazione delle opere non poteva, in particolare, ritenersi certa, in quanto oggetto di dichiarazioni tra loro contrastanti, ragion per cui l’organo procedente non poteva essere indotto in errore su elementi fattuali dubbi, il cui esame avrebbe dovuto essere approfondito in sede amministrativa, ancora prima dell’adozione della nota n. 841 del 25.3.2010.
Si conferma, dunque, che, in assenza di una falsa o erronea rappresentazione dei fatti suscettibile di indurre in errore l’Amministrazione procedente, il provvedimento impugnato in prime cure avrebbe, comunque, dovuto indicare le specifiche ragioni di pubblico interesse sottese alla sua adozione, diverse dall’esigenza di rispristinare la legalità asseritamene violata.
14.3 Dall’esame della determinazione n. 2078 del 26.10.2016 emerge, invece, che la Regione si è limitata a ricostruire l’iter amministrativo che ha condotto alla sua adozione e ad indicare le supposte cause di illegittimità in concreto rilevate, senza, tuttavia, rappresentare adeguatamente le specifiche ragioni di pubblico interesse che imponevano, a distanza di anni, l’ennesimo riesame del medesimo rapporto amministrativo, in violazione dell’affidamento ingenerato nel privato sulla conservazione dell’utilità attribuita nel 2015.
Né potrebbe diversamente argomentarsi, ritenendo che la precedente determinazione del 2015, oggetto di riesame, fosse stata determinata da un asserito errore in cui sarebbe incorso l’organo procedente nell’interpretazione della nota del Direttore generale n. 21616/DG del 13/5/2015, con la quale, in ipotesi, sarebbe stato chiesto al Direttore di Servizio, anziché di annullare la precedente dichiarazione di inammissibilità, di adottare, data la omogeneità tra le due fattispecie, i medesimi provvedimenti posti in essere in esecuzione della ordinanza n. 242/2014 emessa in favore di diversa società .
Trattasi, difatti, di un asserito errore non imputabile alla condotta di soggetti terzi, traendo il proprio fondamento in interlocuzioni interne all’Amministrazione e risultando, dunque, ascrivibile all’ente procedente; ragion per cui un tale preteso errore non avrebbe potuto influire sulla stabilità delle determinazioni amministrative all’uopo adottate, suscettibili di riesame solo mediante una giustificazione puntuale delle ragioni di pubblico interesse sottese al relativo intervento in autotutela.
Nel caso di specie, invece, la Regione, non potendo invocare l’esistenza di dichiarazioni false o erronee per quanto supra osservato, ha omesso di esplicitare le ragioni per cui l’interesse pubblico in concreto perseguito dovesse ritenersi prevalente nella ponderazione degli interessi contrapposti dell’odierna appellata, tenuto conto non solo del decorso del tempo, ma anche della circostanza per cui la stessa Amministrazione aveva già riesaminato il proprio operato, riconoscendo alla società istante l’utilità agognata, rappresentata dalla conservazione delle opere abusive in concreto realizzate.
14.4 Emerge, dunque, l’infondatezza anche del primo e del terzo motivo di appello, in quanto:
– l’atto di autotutela censurato in prime cure, diversamente da quanto dedotto con il primo motivo di appello, non era stato determinato dall’esigenza di negare un’utilità attribuita al privato sulla base di dichiarazioni false o erronee (avendo la Regione già riconosciuto l’utilità ambita, data dalla conservazione delle opere abusive, quando era a conoscenza della supposta dichiarazione falsa o erronea);
– di conseguenza, diversamente da quanto dedotto con il terzo motivo di appello, il riesame disposto con il provvedimento censurato in prime cure avrebbe dovuto essere corredato da adeguata motivazione, come imposto dall’art. 21 nonies L. n. 241/90, che esplicitasse le ragioni di interesse pubblico sottese all’intervento in autotutela e la loro prevalenza sull’interesse del destinatario alla conservazione dell’utilità giuridica precedentemente riconosciuta; il che, come osservato, non risulta nella specie avvenuto.
15. La particolarità del caso esaminato giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Francesco De Luca – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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