In materia di responsabilità ex articolo 2051 del codice civile

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|20 novembre 2020| n. 26527.

In materia di responsabilità ex articolo 2051 del codice civile, la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea a integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo.

Ordinanza|20 novembre 2020| n. 26527

Data udienza 2 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO – CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32736-2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE SAN LUCIDO;
– intimato –
nonche’ nei confronti di:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1720/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2020 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.

RILEVATO IN FATTO

che:
(OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio il Comune di San Lucido (CS) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti al decesso del padre (OMISSIS), il quale aveva riportato lesioni mortali precipitando, con la propria auto, in un dirupo sottostante ad una strada comunale che era priva di barriere di protezione in corrispondenza di una curva ad angolo retto; dedussero la responsabilita’ del convenuto ai sensi dell’articolo 2051 c.c. o, in subordine, dell’articolo 2043 c.c. e richiesero il pagamento di poco piu’ di 35.000,00 Euro per ciascuno;
il Comune sostenne che la condotta della vittima era stata a tal punto imprudente da escludere la responsabilita’ dell’amministrazione, rilevando – fra l’altro – che il (OMISSIS) conduceva una vettura priva di certificato di revisione e che, a causa della velocita’ eccessiva, aveva proseguito diritto ed oltrepassato il terrapieno posto ai margini della careggiata, senza lasciare tracce di frenata e con la marcia in folle;
il Tribunale di Paola rigetto’ la domanda sull’assunto del difetto di prova della proprieta’ comunale della strada e del conseguente obbligo di custodia in capo all’ente;
la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame dei (OMISSIS) affermando che:
“non vi e’ dubbio che la strada in questione possa ritenersi comunale e, pertanto, il Comune di San Lucido ha obbligo non solo di mantenerla in condizioni di sicurezza ed efficienza ma anche di custodirla in senso tecnico”;
valutata la domanda ai sensi dell’articolo 2051 c.c., “anche qualora si dimostrasse l’effettiva pericolosita’ della sede stradale non sarebbe provato in alcun modo che essa sia stata la causa della fuoriuscita dell’autovettura”; “ne’ (…) il requisito del nesso di causalita’ puo’ essere ricavato in via presuntiva, stante (…) la non univocita’ della situazione ovvero la astratta riconducibilita’ dell’occorso a diverse cause determinanti, tra cui la velocita’ non adeguata allo stato dei luoghi, la distrazione, un malore improvviso, attese altresi’ le condizioni di salute del (OMISSIS)”;
“appare, piuttosto, del tutto plausibile ritenere (…) che il sinistro stradale sia dipeso da una sua disattenzione o da una errata manovra o da elevata velocita’ (la marcia inserita era folle), piu’ che a causa della mancanza di barriere di protezione, con conseguente esclusione della responsabilita’ del Comune, ai sensi dell’articolo 1227 c.c.”;
“mancando la prova del nesso causale tra “res” custodita e danno -presupposti indefettibili di responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., – la domanda doveva essere rigettata”;
ha proposto ricorso per cassazione la sola (OMISSIS), affidandosi a tre motivi; ne’ il Comune ne’ gli altri intimati (gli eredi di (OMISSIS) nel frattempo deceduto) hanno svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
col primo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) in quanto la Corte territoriale “non ha valutato la circostanza che la corretta apposizione delle barriere protettive, in base ai criteri e alle caratteristiche previste ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, articolo 2, del Ministero dei Lavori Pubblici e della L. 22 marzo 2001, n. 85, su un tratto di strada caratterizzato da oggettiva pericolosita’, avrebbe impedito il concretizzarsi dell’evento”; precisa che “la Corte ha omesso di esaminare e valutare l’incidenza che avrebbe avuto la corretta predisposizione di barriere protettive (…) volte a prevenire la fuoriuscita dell’autovettura dalla sede stradale, indipendentemente dalle cause dello sbandamento”;
il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. e/o dell’articolo 1227 c.c. e/o del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, articolo 2, del Ministero del Lavori Pubblici e della L. 22 marzo 2001, n. 85 articolo 2; assume la ricorrente che la custodia esercitata dal gestore di una strada non e’ limitata alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, sicche’ puo’ ben essere affermata la responsabilita’ per danni che conseguano all’assenza o all’inadeguatezza di tali elementi di protezione; contesta inoltre che il danneggiante avesse assolto all’onere, sullo stesso gravante, di provare il concorso colposo della condotta della vittima;
il terzo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, articolo 2, del Ministero del Lavori Pubblici e della L. 22 marzo 2001, n. 85, articolo 2”, sul rilievo che la Corte di merito “non ha in alcun modo ritenuto di accertare la condotta omissiva del Comune di San Lucido in relazione alle disposizioni legislative sopra richiamate”, con la conseguenza che “la sentenza e’ pervenuta dunque a ritenere irrilevante la mancanza di qualunque protezione sulla base di una motivazione meramente apparente, che ha omesso di valutare effettivamente la circostanza che la presenza delle barriere avrebbe impedito il concretizzarsi delle nefaste conseguenze del sinistro”.
Ritenuto che, esaminati congiuntamente i tre motivi, il ricorso meriti accoglimento nei termini che seguono:
deve darsi continuita’ al principio -affermato da Cass. n. 9547/2015 in riferimento all’ipotesi di un veicolo precipitato in un burrone fiancheggiante una curva priva di guard rail- secondo cui, “in materia di responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non e’ limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicche’, ove si lamenti un danno (…) derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non e’ idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo” (cfr. anche Cass. n. 6306/2013, Cass. n. 15723/2011, Cass. n. 24529/2009 e Cass. n. 3651/2006);
nello specifico, a fronte della dedotta responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., dell’ente gestore della strada, la Corte territoriale non avrebbe potuto escludere il nesso di causalita’ fra la condizione della strada (e delle sue pertinenze) e la caduta del mezzo nel precipizio sul mero assunto di una condotta colposa della vittima, ma avrebbe dovuto accertare che quest’ultima presentava connotati di eccezionalita’ e imprevedibilita’ tali da determinare l’interruzione del rapporto causale fra la situazione della cosa e il sinistro;
la Corte di Appello ha invece mostrato di aderire ad una nozione di caso fortuito che lo identifica con la condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessita’ di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilita’ e non prevenibilita’ da parte del custode;
e’ noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimita’ ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia puo’ escludere la responsabilita’ del custode solo “ove sia colposa ed imprevedibile” (Cass. n. 25837/2017), ossia “quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo” (Cass. n. 18317/2015), giacche’ l’idoneita’ ad interrompere il nesso causale puo’ essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente “carattere di imprevedibilita’ ed eccezionalita’” (Cass. n. 2660/2013); in tal senso, anche i piu’ recenti arresti di legittimita’, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex articolo 1227 c.c., comma 1) puo’ assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che cio’ puo’ avvenire “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale” (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019);
cio’ non significa peraltro che, laddove non risulti idonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori; ma cio’ deve avvenire sotto il diverso profilo dell’accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile ai sensi dell’articolo 1227 c.c., sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravita’ della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex articolo 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l’attore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (ex articolo 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessita’ di un’espressa eccezione della controparte;
la sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, procedera’ a nuovo esame della vicenda alla luce dei principi sopra richiamati;
La Corte di rinvio provvedera’ anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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