Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 6 agosto 2019, n. 21008.

La massima estrapolata:

Posto il principio, ricavabile dall’art. 2957, comma 2, c.c. che, in materia di onorari di avvocato, la prescrizione decorre non dal compimento delle singole prestazioni, ma dall’esaurimento dell’incarico, qualora sia stata chiesta in giudizio il pagamento di onorari professionali di avvocato per le prestazioni eseguite fino a una certa data, tale data può essere assunta quale dies a quo del termine di prescrizione non automaticamente, in conseguenza della mera delimitazione temporale della pretesa compiuta dal creditore, ma solo a seguito dell’accertamento che l’incarico professionale si è esaurito con il compimento delle prestazioni oggetto della domanda.

Ordinanza 6 agosto 2019, n. 21008

Data udienza 1 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11527-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3015/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

RITENUTO

che:
Gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano, decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS) per il pagamento di onorari professionali, per l’importo di Euro 27.368,20, in relazione all’incarico per il recupero di un credito.
La pretesa e’ stata avanzata dai professionisti con riferimento alle somme dovute alla data del 4 giugno 1998.
Contro il decreto la (OMISSIS) ha proposto opposizione, con la quale eccepiva la prescrizione del credito e proponeva domanda riconvenzionale intesa a ottenere la restituzione di quanto pagato ai professionisti successivamente al 4 giugno 1998, oltre alla condanna al risarcimento del danno per responsabilita’ professionale.
Il giudice ha accolto sia l’opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione, sia la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Contro la sentenza hanno proposto appello principale i professionisti e appello incidentale la cliente.
La corte ha accolto l’appello principale limitatamente alla censura che investiva la statuizione di condanna dei professionisti al risarcimento del danno, con conseguente rigetto dell’appello incidentale, inteso a ottenere la condanna al pagamento di somma maggiore rispetto a quella liquidata per tale titolo dal tribunale.
La corte ha rigettato per il resto l’impugnazione principale, osservando, da un lato, che nel ricorso monitorio furono richieste le spese legali dovute al 4 giugno 1998, dall’altro, che l’ampliamento del periodo fino al 24 marzo 2003 (coincidente, secondo gli appellanti, con la revoca del mandato), era stato operato dai professionisti solo in grado d’appello.
La corte di merito ha infine riconosciuto la reciproca soccombenza, compensando per meta’ le spese del giudizio, per il resto poste a carico dei professionisti.
La corte ha infine corretto l’errore materiale incorso nella sentenza di primo grado, nella parte in cui nel dispositivo il decreto ingiuntivo era stato confermato, invece che revocato in conseguenza dell’accoglimento della eccezione di prescrizione proposta dalla cliente (la divergenza fra dispositivo e motivazione era stata censurata sia con l’appello principale, sia con l’appello incidentale).
Per la cassazione della sentenza gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
Il primo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2652 c.c., n. 2.
Benche’ la corte d’appello, nell’esaminare e respingere l’appello incidentale, avesse riconosciuto che le prestazioni professionali si distribuivano in un arco temporale compreso fra il maggio 1996 e il marzo 2003, ha poi ugualmente accolto l’eccezione di prescrizione, fissandone la decorrenza al 4 giugno 1998.
Si sostiene che, ai sensi dell’articolo 2956 c.c., la prescrizione doveva farsi decorrere da quando l’incarico e’ stato espletato, il che coincideva, nella specie, con la revoca del mandato operata dalla cliente con la lettera del 24 marzo 1993.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2956 c.c.
La prescrizione presuntiva non e’ applicabile in presenza di determinazione convenzionale del compenso.
I ricorrenti richiamano l’attenzione sulla lettera del 4 giugno 1998 (doc. 5 allegato a corredo del ricorso monitorio), sottoscritta dalla cliente e dai difensori, con sui si comunicava a soggetto interessato la volonta’ di cessione del credito litigioso.
In tale lettera, costituente confessione stragiudiziale, l’importo delle spese legale, era indicato in Lire 67.400.000.
Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 2956 e 2959 c.c.
Si rappresenta che l’eccezione di prescrizione non poteva essere accolta perche’ vi era stata ammissione che il debito non era stato estinto.
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c..
La sentenza e’ censurata nella parte in cui ha riconosciuto i professionisti prevalentemente soccombenti in relazione all’esito finale della lite, mentre cio’ non rispecchiava le statuizioni assunte sia nel primo sia nel secondo grado del giudizio.
Il primo motivo e’ fondato.
Per quanto concerne la decorrenza della prescrizione dei crediti dei professionisti legali, l’articolo 2957 c.c., comma 2, detta una regola speciale, di deroga alla regola generale stabilita nel comma 1.
In base a tale regola speciale per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, il termine della prescrizione decorre non dal compimento della prestazione, ma “dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione”.
Questa Corte ha chiarito che il contratto, che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale, e’ da considerare unico in relazione a tutta l’attivita’ svolta in adempimento dell’obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del compenso decorre dal giorno in cui e stato espletato l’incarico commesso e non gia’ dal compimento di ogni singola operazione professionale necessaria all’assolvimento del compito assunto ed in cui si articola la convenuta prestazione d’opera intellettuale. In ipotesi di recesso, poiche’ questo opera ex nunc, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il contratto cessa di spiegare i suoi effetti (Cass. n. 3515/1969).
In materia e’ stato chiarito che qualora l’incarico al professionista sia limitato a prestazioni particolari, che non siano in relazione immediata e diretta con la decisione della lite, come nel caso in cui l’attivita’ richiesta al professionista debba avere il suo svolgimento sino alla proposizione di un atto di impugnazione, con esclusione delle prestazioni eventualmente necessarie dopo tale atto, si e’ fuori delle specifiche ipotesi dell’articolo 2957 c.c., comma 2 e torna applicabile il principio generale secondo cui il termine prescrizionale comincia a decorrere dal “compimento” della particolare prestazione richiesta (Cass. n. 1991/1970).
La corte di merito non si e’ attenuta a tali principi, in applicazione dei quali i giudici di merito avrebbero dovuto compiere una specifica indagine volta a stabilire se le prestazioni di cui fu chiesto il pagamento avessero esaurito l’incarico, indagine nel caso di specie tanto piu’ essenziale, tenuto conto che nella stessa sentenza impugnata si legge, essere fatto pacifico che le prestazioni svolte dai legali in favore dell’appellata “si distribuiscono in un arco temporale compreso tra il maggio 1996 e il marzo 2003”.
La sentenza va pertanto cassata su questo aspetto e il giudice di rinvio dovra’ attenersi al seguente principio di diritto:
“Posto il principio, ricavabile dall’articolo 2957 c.c., comma 2, che in materia di onorari di avvocato la prescrizione decorre non dal compimento delle singole prestazioni, ma dall’esaurimento dell’incarico, qualora sia stata chiesta in giudizio il pagamento di onorari professionali di avvocato per le prestazioni eseguite fino a una certa data, tale data puo’ essere assunta quale dies a quo del termine di prescrizione non automaticamente, in conseguenza della mera delimitazione temporale della pretesa compiuta dal creditore, ma solo a seguito dell’accertamento che l’incarico professionale si e’ esaurito con il compimento delle prestazioni oggetto della domanda”.
Il secondo motivo e’ inammissibile.
Il motivo coinvolge una questione (quella della determinazione convenzionale del compenso) di cui la sentenza non parla minimamente, neanche nella parte in cui identifica le censure mosse contro la sentenza di primo grado.
Nel silenzio della sentenza era onere del ricorrente precisare, a pena di inammissibilita’, con quale specifico atto del giudizio precedente la deduzione fu introdotta, “giacche’ i motivi di ricorso devono investire questioni gia’ comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimita’, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito ne’ rilevabili di ufficio” (Cass. n. 20694/2018; n. 15430/2018).
Il terzo motivo e’ infondato.
L’articolo 2959 c.c. stabilisce che l’eccezione di prescrizione presuntiva e’ rigettata se il debitore ha ammesso in giudizio che l’obbligazione non e’ stata estinta.
E’ stato chiarito che “all’accertamento di una tale ammissione il giudice puo’ pervenire soltanto verso la globale valutazione di tutto il comportamento processuale del debitore e di tutte le sue tesi difensive e non gia’ prendendone in considerazione solo la parte che, isolatamente considerata, potrebbe importare riconoscimento della non avvenuta estinzione del debito” (Cass. n. 3302/1969).
Cio’ posto in linea di principio siffatta incompatibilita’ non emerge ne’ dalla sentenza impugnata, ne’ dalla trascrizione delle singole affermazioni della cliente operata con il motivo, dovendosi per completezza di esame ricordare che “le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono non opponibile l’eccezione di prescrizione presuntiva” (Cass. n. 23751/2018; n. 7800/2010).
In quanto alle ammissioni di parte contenute nella corrispondenza, richiamate dai ricorrenti a ulteriore sostegno della censura in esame, si deve ribadire il principio che le ammissioni di cui all’articolo 2959 c.c. debbono risolversi sempre ed esclusivamente in un comportamento processuale. Le ammissioni stragiudiziali (se consistono in un riconoscimento di debito) conseguono invece meri effetti interruttivi, ai sensi dell’articolo 2944 c.c. (Cass. n. 4365/1995; n. 9509/2012; n. 14943/2008).
Assorbito il quarto motivo.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza e’ pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo; rigetta il terzo; dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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