In materia di dipendenza causa di servizio

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 24 settembre 2020, n. 5590.

In materia di dipendenza causa di servizio, il giudizio espresso dal CVCS costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva.

Sentenza 24 settembre 2020, n. 5590

Data udienza 14 settembre 2020

Tag – parola chiave: Pubblico impiego – Infermità – Dipendenza da causa di servizio – Diniego di riconoscimento – Impugnazione – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9311 del 2010, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Br., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…)
contro
il Ministero dell’economia e il Comando Generale della Guardia di Finanza, nella persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…)
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Sesta n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020 il Cons. Carla Ciuffetti, dati per presenti i difensori delle parti, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

1. La vicenda in esame riguarda la richiesta dell’odierno appellante, dispensato dal servizio per inidoneità a seguito di conforme parere della competente Commissione medica ospedaliera (CMO), di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dello “stato ansioso depressivo con somatizzazione”, che sarebbe derivato da un pluriennale servizio prestato con la funzione di “-OMISSIS-“. Tale richiesta era stata respinta con decreto n. -OMISSIS-dal Comando generale della Guardia di finanza, in quanto il Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) aveva ritenuto non dipendente tale infermità da causa di servizio.
Secondo il CVCS, il disturbo in questione costituiva una forma di nevrosi scatenata “spesso da fattori contingenti che si innescano di frequente in personalità predisposta” e non risultavano “documentate situazioni conflittuali relative al servizio, idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.
2. Il ricorso presentato dall’interessato avverso il citato decreto n. 101370/2008, per ottenerne l’annullamento e il riconoscimento della spettanza dell’equo indennizzo, è stato respinto dal primo giudice. Secondo il Tar, la discordanza tra i pareri resi dalla CMO e dal CVCS non era idonea ad inficiare la pronuncia del medesimo CVCS, nella quale non erano ravvisabili elementi di irragionevolezza, in quanto essa dava diffusamente conto dell’assenza di situazioni di conflittualità .
3. Con l’appello in esame l’interessato avversa la sentenza in epigrafe in quanto affetta da “vizio di motivazione: irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione”. Il Tar avrebbe “liquidato” il ricorso “escludendo che si potesse dubitare della ragionevolezza del parere del CVCS” sul quale avrebbe fondato la propria decisione, dato che “neanche la relazione medico legale di parte prodotta dal ricorrente sarebbe stata idonea, sempre secondo il TAR, a dimostrare il nesso di causalità tra il servizio e l’infermità denunziata”. La pronuncia impugnata sarebbe contraddittoria in quanto il primo giudice, dopo aver evidenziato i limiti entro i quali sarebbe stato sindacabile il parere del CVCS – irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, o di esaustività – “ne esclude la irragionevolezza, ma nulla dice in relazione agli altri motivi, pure lamentati dal ricorrente, e pur evidentemente risultanti dall’esame del parere in questione confrontato con le risultanze istruttorie”. Tali risultanze erano sostanziate dai documenti nei quali i superiori del ricorrente avevano espresso l’avviso della “dipendenza della affezione nevrosica da lui contratta dai fatti di servizi”. A fronte del carattere apodittico del parere del CVCS, nonché dei pareri resi dalle competenti CMO (in particolare, la CMO di Caserta aveva accertato in capo al ricorrente un “disturbo distimico”, in quanto tale inabilitante e ascrivibile all’VIII categoria di cui alla Tab. A), il Tar avrebbe dovuto disporre un’istruttoria.
Il parere del CVCS sarebbe anche intrinsecamente contraddittorio, in quanto gli avverbi “spesso” e “di frequente” in esso contenuti escluderebbero che il meccanismo patologico evidenziato dallo stesso CVCS funzionasse in ogni caso; né tale organo avrebbe spiegato la ragione per cui la malattia sarebbe insorta dopo -OMISSIS- circostanza che avrebbe evidenziato che la patologia poteva conseguire anche a circostanze diverse dalla sussistenza di situazioni conflittuali.
Del resto “la predisposizione di un soggetto ad una certa malattia non esclude, sic et simpliciter che essa possa essere causalmente ricollegata al servizio, quando questo abbia presentato fatti e condizioni particolarmente stressanti, aventi efficacia patogena specifica (il che è avvenuto, nel caso di specie)”.
Il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sugli “altri motivi, pure lamentati dal ricorrente, e pur evidentemente risultanti dall’esame del parere in questione confrontato con le risultanze istruttorie”.
L’illegittimo rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio avrebbe impedito al ricorrente – che non aveva potuto raggiungere il massimo pensionabile in quanto anticipatamente dispensato dal servizio – di ottenere l’equo indennizzo e la pensione privilegiata.
4. Le Amministrazioni appellate, costituite in giudizio con atto depositato in data 10 dicembre 2010, hanno chiesto il rigetto dell’appello.
5. L’appello è infondato.
Ad avviso del Collegio non vi è alcun profilo di erroneità nella pronuncia impugnata, che ha correttamente evidenziato i limiti del sindacato di legittimità che il primo giudice era chiamato ad esercitare, in coerenza con la giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale il giudizio espresso dal CVCS costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (e plurimis, cfr. Cons. Stato sez. III, 18 dicembre 2009 n. 2164; sez. IV, 16 ottobre 2009, n. 6352).
Tali circostanze, ad una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, non paiono ravvisabili nella fattispecie, né ad esse è riconducibile la discordanza dedotta dal ricorrente tra il parere del CVCS e quello delle CMO, nonché quello del medico incaricato dal ricorrente. In proposito va precisato che “il parere del Comitato, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione affidato a tale organo collegiale, ben può discostarsi sia dal giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera, che da quello formulato da medici di parte” (Cons. Stato, sez. II, 5 aprile 2017, parere n. 1004).
Perciò, il parere reso dal CVCS ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 461/del 2001 “si impone nel suo contenuto tecnico-discrezionale all’Amministrazione, la quale – secondo quanto affermato più volte dalla giurisprudenza – nell’adottare il provvedimento finale, è tenuta esclusivamente, nell’esercizio dei poteri ad essa peculiari di amministrazione attiva, alla verifica estrinseca della completezza e della regolarità del precedente procedimento di valutazione, senza quindi attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico” (Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1510).
Ai limitati fini che qui rilevano si osserva comunque che le valutazioni eziologiche svolte dal Comitato di verifica risultino congrue e scevre da profili di irragionevolezza e che risulti conseguentemente attendibile la conclusione della non dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dall’appellante (il quale non era sottoposto a condizioni lavorative foriere di particolare stress).
6. Per quanto sopra esposto, l’appello deve essere respinto in quanto infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato, con sede in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2020, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Claudio Contessa – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *