Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 29506.

In genere produzione di documenti nuovi in appello

Il divieto, di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un’eccezione proposta, per la prima volta, in sede d’impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell’impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile.

Sentenza|| n. 29506. In genere produzione di documenti nuovi in appello

Data udienza 11 ottobre  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Appello – Prove – Nuove – In genere produzione di documenti nuovi in appello – In seguito ad eccezione in senso lato della controparte – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.

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