In caso di sanzioni amministrative, ai fini del rispetto dei termini la domanda si deve ritenere proposta fin dall’inizio davanti al giudice munito di giurisdizione.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 23 luglio 2018, n. 19501.

La massima estrapolata:

In caso di sanzioni amministrative, ai fini del rispetto dei termini la domanda si deve ritenere proposta fin dall’inizio davanti al giudice munito di giurisdizione. 

Ordinanza 23 luglio 2018, n. 19501

Data udienza 7 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24026-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 183/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 12/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
RILEVATO
che:
1. con ricorso di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Lecce depositato il 1.7.2008, (OMISSIS) impugnava una sanzione amministrativa irrogatagli per violazione del Decreto Legge n. 12 del 2002, articolo 3, comma 3 conv. in L. n. 73 del 2002. La Commissione tributaria con sentenza del 9 ottobre 2009 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Il (OMISSIS) con ricorso del 30.12.2009 riassumeva la causa di fronte al Tribunale di Lecce che, in accoglimento dell’opposizione, annullava la sanzione.
La Corte d’appello di Lecce dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, per superamento del termine di sei mesi per proporre gravame previsto dall’articolo 327 c.p.c., nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, comma 17.
La Corte riteneva che nel caso operasse il testo attuale dell’articolo 327 c.p.c., dovendosi avere riguardo alla data di inizio del giudizio ordinario, non potendo rilevare il procedimento di fronte alla Commissione tributaria in quanto all’epoca non erano ancora operanti gli effetti della translatio introdotti con effetto ex nunc dalla L. n. 69 del 2009.
2. Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, cui (OMISSIS) non ha opposto attivita’ difensiva.
CONSIDERATO
che:
1. a fondamento del ricorso l’Agenzia delle Entrate sostiene che la Corte territoriale sarebbe incorsa in error in procedendo nel ritenere tardivo l’appello da essa proposto in quanto non notificato nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza del Tribunale di Lecce. Sostiene che nel caso, essendo stato instaurato il giudizio di fronte al giudice tributario prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, poi traslato per difetto di giurisdizione al giudice ordinario, dovrebbe operare il termine c.d. lungo per impugnare di un anno, previsto dall’articolo 327 c.p.c., comma 1 nella formulazione anteriore alla novella, che opera solo per i giudizi proposti successivamente al 4 luglio 2009.
2. Il ricorso e’ fondato.
Il principio della translatio iudicii e’ stato introdotto dalla L. n. 69 del 2009, articolo 59 allo scopo di evitare che le parti incorrano in preclusioni e decadenze a motivo dell’incertezza nell’individuazione del giudice fornito della giurisdizione. La novella e’ stata emanata in ottemperanza all’arresto n. 77 del 2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalita’ della L. n. 1034 del 1971, articolo 30 nella parte in cui non prevedeva che gli effetti processuali e sostanziali, prodotti dalla domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione, si conservassero, a seguito della declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito innanzi al giudice munito di potestas iudicandi. Detto principio comporta che, ai fini del rispetto dei termini processuali, la domanda si finga proposta sin dall’inizio di fronte al giudice fornito della giurisdizione. Dispone infatti l’articolo 59 che, se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione, “la domanda e’ riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui e’ stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”.
3. Questa Corte ha chiarito nella sentenza n. 4247 del 17/02/2017, cui occorre dare continuita’, che la “translatio iudicii”, che assicura la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale, e’ applicabile anche nel regime antecedente all’entrata in vigore della gia’ citata L. n. 69 del 2009, articolo 59: a tale soluzione si perviene “utilizzando gli strumenti ermeneutici” (Corte Cost. sentenza n. 77/2007) atteso che, ai sensi dall’articolo 125 disp. att. c.p.c., il giudizio riassunto prosegue tra le parti originarie, indipendentemente da chi abbia assunto l’iniziativa di provvedere ai relativi incombenti”. Il principio opera inoltre anche nei rapporti tra diverse giurisdizioni e pure con riferimento alle pronunce declinatorie di giurisdizione dei giudici di merito, atteso che, da un lato, le differenze di organizzazione tra giudice ordinario e speciale non possono danneggiare l’efficienza e l’efficacia del servizio giustizia e, dall’altro, che le parti dispongono, per la soluzione dell’eventuale conflitto negativo di giurisdizione tra i giudici di merito, del ricorso per cassazione ex articolo 362 c.p.c., comma 2.
4. Poiche’ nel caso il ricorso di fronte alla Commissione tributaria e’ stato proposto anteriormente all’entrata in vigore della legge L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l’articolo 327 c.p.c. comma 1 portando a sei mesi il termine di un anno per proporre gravame, e sono stati rispettati i tempi per la proposizione della domanda di fronte al giudice fornito della giurisdizione previsti dal richiamato articolo 59, la salvezza degli effetti processuali della domanda originariamente proposta determina l’operativita’ del termine annuale per impugnare previsto dall’articolo 327 c.p.c. nella formulazione previgente.
5. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex articolo 380 bis c.p.c., all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente fondato, dev’essere accolto con ordinanza in camera di consiglio e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che dovra’ procedere a nuovo giudizio attenendosi al principio sopra individuato.
6. Al giudice – del rinvio competera’ anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

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