In caso di pattuizione di caparra confirmatoria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 aprile 2021| n. 10178.

In caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385 cod. civ., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell’istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l’estinzione “ope legis” di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell’inadempimento ad esso; ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell’art. 1223 cod. civ.

Ordinanza|16 aprile 2021| n. 10178

Data udienza 11 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto preliminare di compravendita – Richiesta di risoluzione e di risarcimento dei danni – Diritto della parte adempiente alla restituzione della caparra confirmatoria versata – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossanna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32568 – 2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila n. 1815/2017,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 7.7.2008 (OMISSIS) citava a comparire dinanzi al Tribunale di Lanciano il coniuge, (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS).
Esponeva che con scrittura privata del 13.8.2005 (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano promesso di vendere e (OMISSIS) aveva promesso di acquistare un appartamento al primo piano, con annesso garage, di una erigenda palazzina; che il prezzo della compravendita era stato pattuito in Euro 108.000,00 – oltre Euro 500,00 al mq. per il locale garage – di cui Euro 2.000,00 erano stati versati a titolo di caparra confirmatoria alla stipula del preliminare ed ulteriori Euro 3.000,00, parimenti a titolo di caparra confirmatoria, erano stati versati il 31.12.2005.
Esponeva che con rogito per notar (OMISSIS) del 27.2.2008 ella attrice, (OMISSIS), (OMISSIS) e gli eredi di (OMISSIS), avevano provveduto alla scioglimento della comunione esistente sulla palazzina e sul terreno ove l’immobile era stato edificato; che con scrittura in pari data i condividenti avevano dato atto che tra gli appartamenti ed i garages entrati a far parte della comunione legale dei coniugi De Cinque/Rucci erano ricompresi l’appartamento ed il garage promessi in vendita, giusta scrittura del 13.8.2005, a (OMISSIS).
Esponeva che con raccomandata del 7.5.2008 (OMISSIS) aveva comunicato a (OMISSIS) il proposito di recedere dal preliminare e (OMISSIS) aveva, a sua volta, notificato in data 25.6.2008 a (OMISSIS) e a (OMISSIS) diffida ad adempiere con invito a comparire dinanzi al notaio per il giorno 3.7.2008 per la stipula del definitivo.
Chiedeva dichiararsi la nullita’ o pronunciarsi l’annullamento del preliminare.
2. Si costituiva (OMISSIS).
Instava per il rigetto delle avverse domande.
In riconvenzionale chiedeva, in via principale, pronunciarsi sentenza ex articolo 2932 c.c. e condannarsi le controparti a risarcirle il danno, quantificato in Euro 48.000,00 oltre accessori; in via subordinata, risolversi il preliminare per fatto e colpa dei promittenti venditori e condannarsi le controparti a risarcirle il danno del pari quantificato in Euro 48.000,00 oltre accessori.
3. Si costituiva (OMISSIS).
Instava, tra l’altro, per l’accoglimento delle domande dell’attrice.
4. Si costituiva (OMISSIS).
Instava per il rigetto delle domande ex adverso formulate.
5. (OMISSIS) rinunciava alla domanda ex articolo 2932 c.c.
6. Con sentenza n. 26/2011 il Tribunale di Lanciano, ogni ulteriore domanda respinta, in accoglimento della riconvenzionale esperita dalla (OMISSIS), pronunciava la risoluzione del preliminare per fatto e colpa dei promittenti venditori; condannava altresi’ i promittenti in solido a restituire alla (OMISSIS) l’importo di Euro 10.000,00, pari al doppio della caparra, oltre interessi, nonche’ a pagare alla (OMISSIS) la somma di Euro 15.115,16, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni; condannava i promittenti venditori a rimborsare alla (OMISSIS) le spese di lite; compensava le spese di lite tra le altre parti.
7. Proponeva appello (OMISSIS).
Resisteva (OMISSIS).
Resisteva (OMISSIS); esperiva appello incidentale.
Veniva dichiarato contumace (OMISSIS).
8. Con sentenza n. 1815/2017 la Corte d’Appello de L’Aquila – tra l’altro – accoglieva parzialmente l’appello proposto da (OMISSIS) e per l’effetto lo condannava in solido con (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS), a titolo di risarcimento del danno, della minor somma di Euro 11.050,00, oltre interessi e rivalutazione; rigettava l’appello incidentale esperito da (OMISSIS); compensava, limitatamente al rapporto processuale tra (OMISSIS) e (OMISSIS), le spese del grado nella misura di 1/5, condannava il De Cinque a rimborsare alla (OMISSIS) i residui 4/5; compensava integralmente tra tutte le altre parti le spese del grado.
Evidenziava – tra l’altro – la corte che (OMISSIS) aveva domandato, unitamente alla risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti venditori, il risarcimento del danno e “la restituzione delle somme versate a titolo di caparra pari ad Euro 10.000,00”; che nondimeno, nel quadro dell’invocata risoluzione contrattuale, la domanda di integrale risarcimento del danno e la domanda di restituzione del doppio della caparra erano tra loro incompatibili, sicche’ sul punto si imponeva la riforma del primo dictum.
9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.
(OMISSIS) ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale, articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale; con il favore delle spese.
(OMISSIS) non ha svolto difese.
Del pari non ha svolto difese (OMISSIS).
10. Il relatore ha formulato ex articolo 375, n. 5), c.p.c. proposta di manifesta infondatezza e del ricorso principale e del ricorso incidentale; il presidente ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
11. Il controricorrente ha depositato memoria.
12. Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’erronea applicazione dell’articolo 1223 c.c. e articolo 1385 c.c., commi 2 e 3; l’omessa valutazione di fatto decisivo.
Deduce che la corte di merito in sede di ricostruzione del danno avrebbe dovuto inserire anche l’importo di Euro 5.000,00, corrispondente all’ammontare della caparra confirmatoria indiscutibilmente versata alla parte promittente venditrice.
13. Con l’unico motivo il ricorrente incidentale deduce che in appello e’ risultato parzialmente vittorioso, siccome la condanna a risarcire i danni a controparte e’ stata ridotta; che cio’ nonostante la Corte de L’Aquila lo ha condannato a risarcire a controparte i 4/5 delle spese del grado.
14. Il ricorso principale e’ fondato e va accolto; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del ricorso incidentale.
15. E’ fuor di dubbio che, in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell’articolo 1385 c.c., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento della controparte, puo’ scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro; cioe’ recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa) – avvalendosi della funzione tipica dell’istituto, che e’ quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, cosi’ determinando l’estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell’inadempimento ad esso – oppure chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 c.c., ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell’articolo 1223 c.c. (cfr. Cass. 20.9.2004, n. 18850).
16. E tuttavia, il rilievo che l’odierna ricorrente – avendo optato per la richiesta di risoluzione giudiziale e di risarcimento dei danni da provare a norma dell’articolo 1223 c.c. – non avesse il diritto di esigere il doppio deiia caparra versata, non toglie che la stessa avesse tuttavia il diritto, costituente naturale effetto restitutorio della risoluzione (articolo 1458 c.c.), alla restituzione, da lei stessa espressamente domandata, “delle somme versate a titolo di caparra”; sebbene, ovviamente, nella sola misura del versato (C 5.000) e non nella misura richiesta (Euro 10.000), pari al doppio del versato (cfr., in termini, Cass. 21262/20).
17. In accoglimento del motivo di ricorso principale e nei limiti de medesimo motivo la sentenza n. 1815/2017 della Corte d’Appello de L’Aquila va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvedera’ alla regolamentazione delle spese dei presente giudizio di legittimita’.
18. Non sussistono i presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma del citato D.P.R., articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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