In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore ed il procedimento di correzione degli errori materiali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 aprile 2024| n. 9625.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore ed il procedimento di correzione degli errori materiali

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 del Cpc, e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’articolo 93, comma 2, del Cpc – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’articolo 391-bis del Cpc, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Ordinanza|10 aprile 2024| n. 9625. In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore ed il procedimento di correzione degli errori materiali

Data udienza 4 aprile 2024

Integrale

Tag/parola chiave: SPESE DI GIUDIZIO – Distrazione delle spese – Omissione – Rimedio esperibile – Correzione errore materiale. (Cpc, articoli 93, 287, 288, 391-bis)
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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Rel. – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso iscritto al n. 23448/2023 R.G. proposto da:

La.Gi., Fe.Ro., rappresentati e difesi da La.Gi. unitamente all’avvocato Fe.Ro.;

– ricorrente –

contro

Ne.El.,(…) Spa, Ma.Cr., Ma.Ro.;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 32705/2023 depositata il 24/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE;

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore ed il procedimento di correzione degli errori materiali

RILEVATO CHE

Con istanza del 30 novembre 2023 Be.Gi. e Sc.An. per il tramite dei difensori ricorrevano al Presidente di questa Sezione chiedendo “di voler disporre la correzione materiale della sentenza n. 32705 del 24 novembre 2023 emessa nel procedimento n. 29670/2018 aggiungendo al P.Q.M. la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei difensori procuratori antistatari;

RITENUTO CHE

effettivamente, risulta che gli avvocati La.Gi. e Fe.Ro. avevano chiesto, nel controricorso, la distrazione in loro favore, ex art. 93 cod. proc. civ., delle spese legali, dichiarandosi antistatari;

come già più volte rimarcato da questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 – bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);

l’istanza, quindi, va accolta, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso “da distrarsi in favore degli avvocati La.Gi. e Fe.Ro., ex art. 93 cod. proc. civ.” dopo le parole “IVA E CPA come per legge”;

per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002);

P.Q.M.

la Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 32705 del 2023 del 24 novembre 2023 emessa nel procedimento n. 29670/2018 sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso “da distrarsi in favore degli avvocati La.Gi. e Fe.Ro., ex art. 93 cod. proc. civ.” dopo le parole “IVA E CPA come per legge”;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, in data 4 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2024.

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