In caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo PEC e la procura

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 marzo 2023| n. 6318.

In caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo PEC e la procura

In caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell’art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all’originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica.

Ordinanza|2 marzo 2023| n. 6318. In caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo PEC e la procura

Data udienza 24 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Separazione – Ricorso per cassazione – Procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore – Sottoscritta del difensore con firma autografa e successivamente trasformata in copia informatica di documento analogico – Attestazione di conformità del difensore nella relata di notifica ai sensi dell’art. 16 – undecies d.l. n. 179 del 2012 – Violazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28773/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in CASTELFRANCO VENETO piazza Europa Unita, presso lo studio dell’avvocato MENAPACE PIERANTONIO ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in PADOVA VIA DAVILA, presso lo studio dell’avvocato SECCHIERI CARLA (SCCCRL58M52A501Y) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 543/2021 depositata il 27/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE.

In caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo PEC e la procura

FATTI DI CAUSA

Nel corso del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Presidente del Tribunale di Padova, con ordinanza 24 giugno 2021, adotto’ provvedimenti provvisori, disponendo l’affido condiviso con collocamento e residenza prevalente del minore presso l’abitazione della madre e che il padre contribuisse al mantenimento del minore con l’assegno di Euro 400,00 mensili.
Il reclamo proposto dalla moglie contro questa ordinanza e’ stato respinto dalla Corte d’appello di Venezia con decreto del 27 ottobre 2021, quanto al contributo di mantenimento, ritenuto del tutto congruo nella determinata misura di Euro 400,00, non essendovi prova della necessita’ di spese ulteriori per il minore, mentre ha accolto il reclamo quanto alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie, avendo l’ordinanza presidenziale omesso di provvedere sul punto, onde la corte territoriale l’ha integrata al riguardo; infine, per il principio della soccombenza (non avendo il reclamato fatto opposizione circa la suddivisione delle spese straordinarie del minore in misura del 50%), le spese del reclamo sono state poste a carico della reclamante.
Avverso tale decreto ha proposto un primo ricorso la sig.ra (OMISSIS), con difetto di procura speciale, notificato alla controparte il 16 novembre 2021, ed un secondo ricorso notificato il 24 novembre 2021, articolando due motivi.
Vi e’ controricorso dell’intimato.
Le parti hanno, altresi’, depositato le memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso deducono:
I) “Art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione degli articoli 91 e 739 c.p.c. – il regolamento delle spese deve aver luogo all’esito del giudizio di merito”;
II) “Art. 360 n. 3 c.p.c. violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.- l’illegittima condanna alle spese del reclamante nell’ipotesi di accoglimento di una sola delle domande svolte con il reclamo”.
2. – Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilita’ anche del secondo ricorso per vizio della procura speciale notificata a mezzo Pec, in ragione del difetto della certificazione autografa del difensore e della conformita’ all’originale, in violazione degli articoli 16-undecies Decreto Legge n. 179 del 2012, 3-bis, comma 2, l. n. 53 del 1994 e 19-ter delle specifiche tecniche (decreto 28 dicembre 2015).
Eccepisce che la procura speciale, stavolta allegata al secondo ricorso e notificata a mezzo Pec quale allegato, sia stata rilasciata al difensore su supporto analogico – come palesato dalla sottoscrizione autografa della parte, trasformato in formato pdf per immagine tramite scansione dell’originale cartaceo: pertanto, si tratta di una copia informatica di atto analogico.
Rileva come, a seguito dell’abrogazione del comma 20-ter dell’articolo 83 Decreto Legge n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020) ad opera del Decreto Legge n. 77 del 2021 (conv. con modif. dalla l. n. 108 del 2021), che consentiva la c.d. procura a distanza, la materia resta regolata dagli articoli 16-decies, (“potere di certificazione di conformita’ delle copie degli atti e dei provvedimenti”) e 16-undecies (“modalita’ dell’attestazione di conformita’”), commi 2 e 3, Decreto Legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221 del 2012, e dall’articolo 19-ter delle specifiche tecniche del Pct (decreto 28 dicembre 2015), nonche’ dall’articolo 3-bis l. n. 53 del 1994.
L’eccezione (in senso lato) e’ fondata.
In forza di tali disposizioni:
– per l’articolo 16-decies cit.: “Il difensore (…) quando deposita(no) con modalita’ telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta(no) la conformita’ della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformita’ equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento”;
– articolo 16-undecies, commi 2 e 3: “Quando l’attestazione di conformita’ si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa e’ apposta nel medesimo documento informatico. / Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformita’ puo’ alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita’ stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e’ destinata alla notifica, l’attestazione di conformita’ e’ inserita nella relazione di notificazione”;
– articolo 19-ter Decreto Ministeriale n. 28 dicembre 2015: “Quando si deve procedere ad attestare la conformita’ di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del comma 3 dell’articolo 16-undecies del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione e’ inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformita’ nonche’ il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 2”;
– articolo 3-bis l. n. 53 del 1994: “Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita’ con le modalita’ previste dall’articolo 16-undecies del decreto L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”.
Pertanto, in caso di notifica a mezzo Pec, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell’articolo 16-undecies Decreto Legge n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa, e successivamente trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformita’ all’originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica.
Nel caso in esame, manca il rispetto di tali formalita’.
Ed e’ vero che le Sezioni unite hanno affermato come, nel giudizio in cassazione, la mancanza dell’attestazione di conformita’ della procura alle liti, notificata unitamente al ricorso a mezzo Pec ai sensi dell’articolo 3-bis l. n. 53 del 1994, non comporta l’inammissibilita’ per nullita’ della notificazione, venendo in rilievo, nell’attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, una mera irregolarita’ sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall’attestazione mancante (Cass., sez. un., 21 dicembre 2020, n. 29175): ma, appunto, cio’ era in un “contesto di deposito del fascicolo cartaceo”.
3. – Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidare in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

 

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