In caso di morte o di perdita della capacità della parte costituita

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 7 ottobre 2020, n. 21574.

In caso di morte o di perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione del relativo evento a opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella parte attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza o di sua eventuale riattivazione dovuto alla proposizione dell’impugnazione. Deriva da quanto precede, pertanto, che in una tale evenienza è valida la notifica effettuata dal difensore della parte, anche se questa era deceduta, facendo riferimento espresso la procura ad ogni grado del procedimento e in tutte le fasi successive compresa quella di appello.

Ordinanza 7 ottobre 2020, n. 21574

Data udienza 7 luglio 2020

Tag/parola chiave: Vendita – Morte del difensore durante il procedimento – Ultrattività del mandato alle liti – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8967-2016 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente principale-
(OMISSIS), e (OMISSIS) nella loro qualita’ di eredi di (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS), e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) s.p.a, gia’ (OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in (OMISSIS);
– controricorrente –
COMUNE DI VALDISOTTO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1517/2015 della CORTE D’APPELLO di Milano pubblicata il 7/4/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:
– il presente giudizio trae origine dalla domanda di rivendica del fondo sito in Valdisotto svolta con citazione notificata il 13/6/2005 da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) successivamente divenuta (OMISSIS) s.p.a. e nei confronti del Comune di Valdosotto;
– l’adito tribunale di Sondrio definiva il giudizio con sentenza del 17 giugno 2010 con cui rigettava la domanda dell’ (OMISSIS) argomentando che il fondo in questione era stato venduto dall’attore alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. il 30/3/2006 e che, essendo venuta meno in corso di causa in capo all’attore la titolarita’ del fondo, l’ (OMISSIS) era privo di legittimazione e di interesse ad agire in relazione alle domande formulate;
– la sentenza veniva impugnata dall’avvocato (OMISSIS) quale patrocinatore in giudizio dell’attore con citazione in appello notificata alla (OMISSIS) il 27/1/2011 ed al Comune di Valdisotto il 28/1/2011;
– si costituiva in appello il Comune di Valdisotto che deduceva l’intervenuto decesso il (OMISSIS) dell’attore (OMISSIS), decesso che non era stato dichiarato nel giudizio di primo grado, con la conseguenza e’ l’impugnazione era da ritenersi inesistente;
– anche l’altra appellata (OMISSIS) s.p.a. eccepiva l’inesistenza dell’impugnazione e proponeva, a sua volta, appello incidentale per alla rifusione delle spese di primo grado oltre e quelle del giudizio di impugnazione;
– la medesima sentenza di prime cure era altresi’ impugnata dalla (OMISSIS) s.r.l. con distinto atto di citazione in appello notificato 111/7/2011 al Comune di Valdisotto ed in data 12/7/2011 alla (OMISSIS) con il quale l’appellante chiedeva il rilascio del predetto mappale che aveva acquistato nel 2006 dal originario attore (OMISSIS), oltre alla condanna del Comune per il risarcimento del danno da occupazione illegittima e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio;
– in tale giudizio di impugnazione si costituiva il Comune Valdisotto che eccepiva l’inammissibilita’/improcedibilita’ dell’appello proposto da (OMISSIS) perche’ tardivo;
– anche l’appellata (OMISSIS) s.p.a. eccepiva l’inammissibilita’ dell’appello e formulava altresi’ appello incidentale per la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite;
– disposta la riunione delle due impugnazioni, la corte d’appello ha dichiarato inesistente l’impugnazione proposta per conto di (OMISSIS) in quanto articolata da persona gia’ defunta al momento della sua formulazione; veniva, invece, dichiarata inammissibile perche’ tardiva, l’impugnazione proposta dalla (OMISSIS);
– tale ultima conclusione e’ stata giustificata dalla corte territoriale quale applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale ove la parte abbia proposto nei confronti della medesima sentenza due distinte impugnazioni di cui la prima invalida ma ancora non dichiarata tale, la seconda puo’ essere ritenuta ammissibile purche’ notificata entro il termine breve decorrente dalla notifica della prima impugnazione (cfr. Cass. 15082/2006; id. 9058/2010; id. 2990/2019);
– il principio e’ stato applicato sul presupposto che anche nel caso di specie la parte appellante fosse la stessa dal momento che (OMISSIS) agiva quale successore particolare dell’ (OMISSIS), suo dante causa;
– la cassazione della sentenza d’appello e’ chiesta dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. con un primo ricorso affidato ad un unico motivo e con successivo ricorso anche da (OMISSIS) e (OMISSIS) nella loro qualita’ di eredi di (OMISSIS), pure affidato ad un unico motivo di impugnazione;
– rispetto a ciascuno dei due ricorsi resistono con distinti controricorsi sia il Comune di Valdisotto che l’ (OMISSIS) s.p.a.;
– hanno depositato memorie (OMISSIS) e (OMISSIS), nella loro qualita’ di eredi di (OMISSIS), nonche’ il Comune di Valdisotto e l’ (OMISSIS) s.p.a..

CONSIDERATO

che:
– in applicazione dell’articolo 335 c.p.c. va preliminarmente rilevato che il secondo ricorso proposto dagli eredi di (OMISSIS) si converte in ricorso incidentale rispetto a quello precedente proposto dalla societa’ (OMISSIS);
– con l’unico motivo la ricorrente principale (OMISSIS) deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 325 c.p.c., comma 1 e articolo 327 c.p.c. per avere la corte milanese erroneamente ritenuto che (OMISSIS) avrebbe dovuto proporre l’appello nel termine breve decorrente dalla proposizione dell’appello dell’ (OMISSIS) e non invece nel termine lungo di un anno decorrente dalla pubblicazione della sentenza;
– la decisione impugnata sarebbe pertanto errata per non avere riconosciuto in capo al successore a titolo particolare quale era (OMISSIS) l’autonomo potere di impugnare la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa;
– con l’unico motivo del ricorso incidentale proposto dagli eredi di (OMISSIS) si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articolo 83 e 300 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato inesistente l’appello proposto dall’avvocato di (OMISSIS) deceduto nelle more del giudizio di primo grado;
– tale statuizione sarebbe in contrasto con il principio da ultimo ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 15.295/2014 secondo il quale in caso di morte o di perdita della capacita’ della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, che il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando cosi’ stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella parte attiva del rapporto processuale, nonche’ in quelle successive di sua quiescenza o di sua eventuale riattivazione dovuto alla proposizione dell’impugnazione (principio ribadito in Cass. 26495/2014; 5855/2015, 11072/2018; 20964/018);
– il motivo del ricorso incidentale va esaminato priporitariamente perche la questione della validita’ del primo appello proposto dal procuratore di (OMISSIS) precede logicamente quella dell’ammissibilita’ del secondo proposto dal successore a titolo particolare (OMISSIS) s.r.l. ed e’ fondato;
– il richiamo delle ricorrenti all’orientamento di questa Corte espresso nella sentenza delle Sezioni Unite civili n. 15295/2015 e’ del tutto pertinente essendo consolidata l’applicazione del principio dell’ultrattivita’ del mandato alla lite che va confermato anche nel presente ricorso;
– pertanto la notifica effettuata dall’avvocato (OMISSIS) era valida anche se il suo assistito era defunto, facendo peraltro la procura espresso riferimento ad ogni grado del procedimento e in tutte le fasi successive compresa quella di appello;
– la fondatezza del motivo del ricorso principale comporta l’accoglimento del ricorso principale e la cassazione della sentenza impugnata che ha dichiarato inesistente l’appello dell’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS);
– va ritenuto assorbita (cfr. Cass. 28663/2013, configurandosi un assorbimento proprio) nella statuizione sulla validita’ dell’appello proposto per conto di (OMISSIS), quella concernente l’appello proposto dalla societa’ (OMISSIS), successore a titolo particolare dell’ (OMISSIS) e rispetto al quale operano le disposizioni dell’articolo 111 c.p.c. con prosecuzione del giudizio nei confronti delle parti originarie salva la possibilita’ di estromissione dell’alienante;
– in definitiva, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinche’ riesami gli appelli alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati e provveda sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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