In caso di mediazione atipica onerosa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 aprile 2023| n. 9814.

In caso di mediazione atipica onerosa

In caso di mediazione atipica onerosa, al mediatore che presta la propria attività nell’interesse di una delle parti, con cui instaura un rapporto di collaborazione, anche privo di stabilità, raccogliendo e comunicando proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi, si applica l’art. 2 della l. n. 39 del 1989 e, pertanto, l’iscrizione all’indicato ruolo costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della provvigione.

Ordinanza|13 aprile 2023| n. 9814. In caso di mediazione atipica onerosa

Data udienza 10 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Mediazione – Provvigione – L. n. 39 del 1989, articoli 2, 3 e 6 – Diritto alla provvigione – Iscrizione ai ruoli – Rapporto derivante da una scrittura privata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35108/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), ( (OMISSIS)), (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1089/2018 depositata il 14/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

In caso di mediazione atipica onerosa

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), proponevano opposizione dinanzi il Tribunale di Catania avverso il decreto ingiuntivo numero 60/2010 per l’importo di Euro 60.000 emesso a favore di (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), a fronte di quattro vaglia cambiari insoluti e scaduti il (OMISSIS) rilasciati a remunerazione dell’attivita’ prestata dal de cuius in favore di (OMISSIS) per l’acquisto di un fondo agricolo appartenuto alla societa’ (OMISSIS) come da scrittura privata del 28 febbraio 2008.
2. Il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione sul rilievo che il rapporto intercorso tra le parti andava ricondotto nell’ambito del mandato.
3. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), proponevano appello avverso la detta sentenza.
4. (OMISSIS) resisteva in appello chiedendone il rigetto.
5. La Corte d’Appello di Catania rigettava l’impugnazione e confermava la sentenza del Tribunale.
In particolare, per quel che ancora rileva la Corte d’Appello evidenziava che per risolvere la controversia era necessario individuare e qualificare il rapporto giuridico intercorso tra le parti e le loro reciproche volonta’ come espresse nella scrittura privata del 28 febbraio 2008 intitolata “ricognizione di debito e ricevuta di vaglia cambiari”. Da tale scrittura – riportata integralmente in sentenza – emergeva che (OMISSIS), era a conoscenza del fatto che il terreno che egli desiderava acquistare era intestato alla societa’ (OMISSIS), e poneva specifici vincoli operativi all’incarico affidato al (OMISSIS) al quale commissionava di procurarsi l’acquisto di un determinato spezzone di terreno limitrofo a quello acquistato in precedenza che lo stesso (OMISSIS) aveva gia’ individuato e che ben conosceva, conferendogli l’incarico specifico di gestire le trattative precontrattuali. Dunque, per il (OMISSIS) l’intervento personale del (OMISSIS) era determinante per convincere la (OMISSIS) a vendere il terreno.

In caso di mediazione atipica onerosa

Cio’ spiegava perche’ il (OMISSIS) non aveva voluto trattare direttamente con la (OMISSIS), ritenendo utile avvalersi dell’opera del (OMISSIS) che vantava nei confronti della societa’ un forte ascendente in ragione del suo pregresso rapporto sociale e del rapporto attuale della moglie con la societa’. Dall’esame della scrittura privata di ricognizione di debito si evinceva inoltre che il (OMISSIS) dopo aver conseguito l’acquisto desiderato, intendendo transigere e liquidare i rapporti di debito verso il (OMISSIS) procedeva con la suddetta scrittura a ricostruire l’intero rapporto intercorso dall’atto di conferimento dell’incarico di reperire un terreno agricolo da acquistare con il finanziamento pubblico delle (OMISSIS) e di assisterlo nel procedimento amministrativo per l’ammissione al beneficio, promettendogli un compenso elevato da determinarsi in proporzione al prezzo di vendita e al gradimento dell’acquisto. Si evinceva ancora che il (OMISSIS) si era prodigato in tal senso e aveva procurato diversi affari che non si erano conclusi perche’ il (OMISSIS) non aveva trovato di proprio gradimento i terreni proposti. A fronte delle lamentele del (OMISSIS) il (OMISSIS) promise il 25% del prezzo di vendita anche a remunerazione del lavoro inutilmente svolto in precedenza a condizione che egli riuscisse a convincere l’ (OMISSIS) a vendere uno spezzone di terreno di sua proprieta’. Il (OMISSIS) aveva portato a compimento l’incarico e si era adoperato per curare l’iter amministrativo del finanziamento e il (OMISSIS), per quanto svolto dal (OMISSIS), si riconosceva debitore dell’importo di Euro 160.000.
5.2 Il suddetto rapporto obbligatorio, a parere della Corte d’Appello, esulava dalla mediazione sia tipica che atipica nelle sue diverse declinazioni: mediazione unilaterale, contrattuale oppure fiduciaria, e anche dal procacciamento d’affari. Mancava la posizione di imparzialita’ del mediatore e, inoltre, sussisteva l’obbligo di curare l’esecuzione del mandato caratteristica assente nella mediazione.
Doveva condividersi pertanto la qualificazione del rapporto operata dal primo giudice che aveva ritenuto concorrere nella fattispecie un contratto di mandato con un contratto di prestazione d’opera professionale, sussistendo appunto l’obbligo di curare l’esecuzione dell’incarico. In particolare, mancavano gli elementi della mediazione tipica e atipica considerato il fatto che il compito del (OMISSIS) non era quello di determinare nelle forme piu’ convenienti da lui prescelte il contatto sociale tra le future parti contrattuali e nemmeno quello di reperire sul mercato un terreno qualsiasi che rispondesse alle caratteristiche richieste dal cliente visto che era stato lo stesso (OMISSIS) a segnalare al (OMISSIS) il terreno che intendeva acquistare. Il (OMISSIS) aveva assunto l’obbligo, che esulava dalla mediazione, di orientare le decisioni della (OMISSIS) e di tentare durante la fase delle trattative contrattuali di convincere tale societa’ a vendere al (OMISSIS) il terreno effettivamente compravenduto.

In caso di mediazione atipica onerosa

5.3 Il rapporto intercorso tra le parti doveva pertanto qualificarsi come mandato senza rappresentanza avente ad oggetto l’incarico di gestione delle trattative contrattuali mirate ad indurre l’ (OMISSIS) a vendere il proprio terreno, essendo pacifico che la prestazione del mandatario non deve consistere necessariamente nella conclusione di negozi giuridici ma puo’ concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali quali appunto le trattative contrattuali.
In conclusione, in base alla scrittura privata ricognitiva del debito doveva ritenersi sussistere un rapporto di stretta collaborazione ed assistenza del (OMISSIS) con il (OMISSIS) che unitamente al carattere vincolante dell’incarico deponeva per la riconducibilita’ del rapporto nello schema del mandato. Priva di pregio appariva anche la censura della mancata iscrizione nel registro dei mediatori finanziari non risultando dalla scrittura di ricognizione del debito del 28 febbraio 2008 che la remunerazione onnicomprensiva pattuita valesse per prestazioni di tipo tecnico specialistico in materia di finanziamenti pubblici, potendo l’assistenza nell’iter amministrativo necessario a conseguire l’acquisto comportare svariate forme di collaborazione materiale o intellettuale, compresa la messa a disposizione del proprio tempo, delle proprie relazioni, della propria esperienza e delle proprie conoscenze personali e professionali. Lo stesso (OMISSIS), consapevole di essersi avvalso di altri professionisti per l’istruzione tecnica della pratica di finanziamento aveva riconosciuto con la scrittura del 28 febbraio 2008 che l’attivita’ svolta dal (OMISSIS) aveva contribuito al raggiungimento del risultato raggiunto.
6. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.
7. (OMISSIS) ha resistito con controricorso e con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso.

In caso di mediazione atipica onerosa

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1703, 1709, 1754, 1755 c.c., nonche’ della L. n. 39 del 1989, articoli 2 e 6. Nullita’ della sentenza per violazione di norme procedurali, violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c..
I ricorrenti censurano la qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, erroneamente inquadrato nello schema legale del mandato invece che in quello della mediazione. Tale qualificazione sarebbe avvenuta senza alcuna effettiva motivazione, senza alcuna prova e in violazione di legge. Premessa la differenza tra mandato e mediazione, secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe dovuto vedere se la comune volonta’ delle parti emergente dalla ricognizione di debito era caratterizzata dalla sussistenza di uno specifico obbligo del (OMISSIS) di attivarsi per favorire l’accordo e dalla pattuizione del diritto al compenso indipendentemente dal risultato raggiunto ovvero solo nel caso di buon esito dell’affare. Sulla base di tali elementi la ricognizione di debito del 28 febbraio 2008 faceva emergere una tipica attivita’ di mediazione e non di mandato. D’altra parte, la stessa Corte d’Appello afferma che il (OMISSIS) si era determinato a sottoscrivere la ricognizione di debito solo dopo aver conseguito l’acquisto desiderato e che il (OMISSIS) senza remunerazione si era attivato per procurargli diverse occasioni e che il (OMISSIS) propose al (OMISSIS) che avrebbe corrisposto il 25% del prezzo di vendita a condizione che egli riuscisse a convincere la societa’ (OMISSIS) a vendergli uno spezzone di terreno di sua proprieta’.
Pertanto la Corte d’Appello, del tutto immotivatamente, ha ritenuto sussistente un obbligo di agire. Dalla ricognizione di debito invece emergevano elementi tali da inquadrare la fattispecie nel modello tipico della mediazione in quanto la retribuzione era dovuta solo alla stipula dell’atto e dal tenore letterale della medesima ricognizione emergerebbe l’insussistenza dell’obbligo di adoperarsi a svolgere attivita’ giuridica ma solo una proposta di adoperarsi per convincere un proprietario a vendere un immobile. L’incarico da portare a termine non era relativo al compimento di un’attivita’ giuridica tipico del mandato bensi’ il fatto che la societa’ (OMISSIS) offrisse in vendita il fondo, attivita’ tipica della mediazione.
In altri termini l’attivita’ da svolgere consisteva nell’intermediazione per la conclusione di affari relativi alla compravendita di beni immobili e attivita’ connesse. Tale attivita’ puo’ rientrare sia nella figura della mediazione che in quella del mandato, dipendendo da come le parti hanno inteso regolare il rapporto, ma in ogni caso rientra nella figura della mediazione sia essa atipica o atipica. Con riferimento all’imparzialita’ del mediatore rispetto al mandatario la decisione sarebbe errata perche’ anche il mediatore puo’ ricevere un incarico unilaterale di agire. Il concetto di imparzialita’ previsto dal codice si riferisce solo all’assenza di rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Infine, la sentenza non spiegherebbe il perche’ il (OMISSIS) aveva l’obbligo giuridico di eseguire l’incarico e tale mancanza di motivazione integrerebbe la violazione dell’articolo 115 c.p.c., in materia di disponibilita’ della prova non essendovi alcun elemento in tal senso.

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2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: nullita’ della sentenza per inesistenza della motivazione perche’ il giudice non si e’ pronunciato su tutta la domanda. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 132, comma 1, n. 4, e dell’articolo 112 c.p.c.. Violazione falsa applicazione della L. n. 39 del 1989, articoli 2, 3 e 6.
I ricorrenti con l’appello avevano impugnato la sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto l’obbligo di iscrizione nell’albo speciale anche per il mandatario che eserciti a titolo oneroso attivita’ di intermediazione immobiliare. La Corte non avrebbe in alcun modo esaminato il suddetto motivo di appello. Tutta la sentenza sarebbe finalizzata a ricostruire la qualifica giuridica del (OMISSIS) quale mandatario non quale mediatore tipico o atipico senza fornire alcuna motivazione, una volta riconosciuta la qualifica di mandatario al motivo di appello con il quale si affermava la necessita’ di iscrizione nell’albo speciale anche in tal caso.
La sentenza sarebbe erronea perche’ adottata in violazione della L. n. 39 del 1989, articoli 2, 3 e 6, non avendo dichiarato che il mandatario che eserciti a titolo oneroso attivita’ di intermediazione immobiliare deve essere iscritto nell’albo speciale per maturare il diritto alla provvigione. Indipendentemente da quale sia la natura giuridica delle figure professionali che svolgono tale attivita’ di mediazione identica il nucleo essenziale dell’attivita’ svolta costituita dall’attivita’ di mediazione nella compravendita di immobili. Come affermato in giurisprudenza, sia il mediatore sia altre figure tipiche o atipiche di intermediari svolgono tutte la medesima attivita’, con conseguente applicazione di identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione. La citata L. n. 39 del 1989, articolo 2, comma 4, stabilisce che l’iscrizione nel ruolo dei mediatori deve essere richiesta anche se l’attivita’ viene esercitata in modo occasionale o discontinuo da coloro che svolgono su mandato a titolo oneroso attivita’ per la conclusione di affari relativi ad immobili e ad aziende.
3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
La vicenda oggetto del presente giudizio nasce da una scrittura privata di riconoscimento di debito intercorsa tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e il contestuale rilascio di alcune cambiali da parte del primo in favore del secondo.
Preliminarmente deve ribadirsi da un lato che: “l’utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l’esercizio dell’azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell’articolo 1988 c.p.c., grava il debitore dell’onere di provare l’inesistenza di tale rapporto, ovvero l’estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. 28.9.2011, n. 19860)” e, dall’altro, che: “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’articolo 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa e’ dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, puo’ anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi “in itinere” al momento di questa), ma della cui esistenza o validita’ non puo’ prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non e’ mai sorto, o e’ invalido, o si e’ estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento. (Sez. 1, Ord. n. 2091 del 2022).

In caso di mediazione atipica onerosa

3.1 Cio’ premesso la Corte d’Appello ha erroneamente escluso che l’attivita’ svolta da (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) rientri nel perimetro di applicazione della L. n. 39 del 1989, perche’ qualificabile come contratto di mandato e non come mediazione.
In particolare, la decisione della Corte d’Appello, pur senza un’affermazione esplicita in tal senso, e’ conforme all’orientamento secondo il quale la disciplina di cui alla L. n. 39 del 1989, e in tempi piu’ recenti quella ricavabile dal Decreto Legislativo n. 59 del 2010, non possa essere applicata alla mediazione c.d. atipica, con specifico riferimento al procacciamento di affari, per l’ontologica differenza tra le due figure, rinvenuta nella posizione di terzieta’ del mediatore tipico a differenza di quanto registrabile nel rapporto che collega il procacciatore al cliente o preponente (Cass., 26.03.2009, n. 7332, Rv. 607392-01).
Tale orientamento e’ stato superato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017 (Rv. 645138-01) hanno enunciato il seguente principio di diritto: “E’ configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attivita’ volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L’esercizio dell’attivita’ di mediazione atipica, quando l’affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo previsto dalla L. n. 39 del 1989, articolo 2, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione”.
La L. n. 39 del 1989, articolo 2, prevede: al comma 1, che presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e’ istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l’attivita’ di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale; al comma 2, che il ruolo e’ distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attivita’ di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all’articolo 11; al comma 3, i requisiti per l’iscrizione nel detto ruolo; al comma 4, che l’iscrizione al ruolo debba essere richiesta anche se l’attivita’ viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attivita’ per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 6 della legge citata, hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.
Nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 19161 del 2 agosto 2017 si e’ chiarito che il sistema previsto dalla L. n. 39 del 1989, e’ stato modificato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il quale, all’articolo 73, sotto la rubrica “Attivita’ di intermediazione commerciale e di affari”, ha previsto, al comma 1, la soppressione del ruolo di cui alla L. n. 39 del 1989, articolo 2 (comma 1); ha disposto che le attivita’ disciplinate da tale legge siano soggette a segnalazione certificata di inizio di attivita’, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 19, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti (comma 2); ha ulteriormente stabilito che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifichi il possesso dei requisiti e iscriva i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attivita’ e’ svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 8, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, articolo 9, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attivita’, distintamente previste dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39 (comma 3); ha escluso l’applicabilita’ della nuova disciplina alle attivita’ di agente d’affari non rientranti tra quelle disciplinate dalla L. n. 39 del 1989 (comma 4); ha disposto che le iscrizioni da esso previste per i soggetti diversi dalle imprese, siano effettuate in una apposita sezione del REA e abbiano effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attivita’ professionale (comma 5); ha infine stabilito che, ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella L. n. 39 del 1989, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

In caso di mediazione atipica onerosa

La giurisprudenza di legittimita’ ha ritenuto che il Decreto Legislativo n. 59 del 2010, non ha fatto venire meno la preclusione alla corresponsione del corrispettivo per effetto della mancata iscrizione del mediatore al ruolo. Si e’ infatti affermato che l’articolo 73 citato ha soppresso il ruolo dei mediatori, previsto dalla L. n. 39 del 1989, articolo 2, ma non ha abrogato quest’ultima legge, prescrivendo invece che l’attivita’ sia soggetta a dichiarazione di inizio di attivita’, da presentare alla Camera di commercio territorialmente competente, la quale, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l’attivita’ in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attivita’ previste dalla L. n. 39 del 1989. Ne consegue che della L. n. 39 del 1989, articolo 6, secondo cui “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”, va interpretata nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal Decreto Legislativo n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass. n. 762 del 2014; Cass. n. 10125 del 2011, Cass. n. 16147 del 2010).

In caso di mediazione atipica onerosa

Le Sezioni Unite hanno poi ritenuto che oltre all’ipotesi di mediazione tipica di cui all’articolo 1754 c.c., secondo cui e’ mediatore “colui che mette in relazione due o piu’ parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza” deve riconoscersi la c.d. mediazione “atipica” fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche a una soltanto delle parti interessate (mediazione c.d. unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un’attivita’ intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni. L’elemento di distinzione tra le due figure, del mediatore (tipico) e del procacciatore di affari (mediatore atipico), risiede nella imparzialita’ del primo, laddove il secondo presta la propria attivita’ nell’interesse di una delle parti con cui instaura un rapporto di collaborazione anche privo di stabilita’, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele. Il tutto in una cornice pero’ comune, quella della prestazione di un’intermediazione diretta a favorire terzi nella conclusione di un affare.
Le Sezioni unite con la pronuncia piu’ volte citata hanno, infine, evidenziato che le ragioni che sottostanno alla previsione dell’obbligo di iscrizione del mediatore e alla configurazione di detta iscrizione quale condizione del diritto alla provvigione, debbono trovare applicazione anche nelle ipotesi di mediazione atipica, e dunque pure in quella di procacciatore di affari, valorizzando il nucleo essenziale delle prestazioni, consistente nella intermediazione. In questa prospettiva, si pone in risalto il fatto che il codice qualifica come mediatore anche colui che ha avuto l’incarico di promuovere la conclusione dell’affare da una sola delle due parti (articolo 1756 c.c.) ovvero colui che ha avuto l’incarico da una delle due parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso col suo intervento (articolo 1761 c.c.). Il conferimento di un mandato, presunto oneroso, non colloca cioe’ l’attivita’ svolta dall’incaricato al di fuori del perimetro (funzionale) della mediazione, (Cass. 08.07.2010, n. 16147 Rv. 613825-01, e 613826-01). Infatti, della L. n. 39 del 1989, articolo 2, comma 4, stabilisce che l’iscrizione a ruolo dev’essere richiesta anche se l’attivita’ in questione venga svolta in modo occasionale o discontinuo da coloro che la prestano, su mandato oneroso, per la conclusione di affari relativi a immobili o aziende. Poiche’ nella nozione di mandato a titolo oneroso rientra l’incarico conferito a un soggetto o a un’impresa finalizzato alla ricerca di altri soggetti interessati a un determinato affare, anche i procacciatori di affari che su incarico di una parte svolgano intermediazione per un affare avente ad oggetto immobili o aziende, hanno l’obbligo di iscrizione, con la conseguenza che in mancanza viene meno il diritto alla relativa provvigione.
Venendo al caso di specie, dalla lettura della scrittura di ricognizione di debito sulla quale si e’ fondata la sentenza impugnata risulta evidente che il (OMISSIS) abbia svolto un’attivita’ rientrante tra quelle c.d. di mediazione atipica, risultando compensata la sua complessiva attivita’ finalizzata all’acquisto di un terreno con determinate caratteristiche da parte del (OMISSIS).

In caso di mediazione atipica onerosa

La stessa sentenza impugnata nel qualificare il rapporto giuridico intercorso tra le parti e le loro reciproche volonta’ come espresse nella scrittura privata del 28 febbraio 2008 intitolata “ricognizione di debito e ricevuta di vaglia cambiari” afferma che dalla lettura del documento emergeva che (OMISSIS), essendo a conoscenza del fatto che il terreno che egli desiderava acquistare era intestato alla societa’ (OMISSIS), commissionava al (OMISSIS) l’incarico di procurarsi l’acquisto. Il (OMISSIS) non aveva voluto trattare direttamente con la (OMISSIS), ritenendo utile avvalersi dell’opera del (OMISSIS) che vantava nei confronti della societa’ un forte ascendente in ragione del suo pregresso rapporto sociale e del rapporto attuale della moglie con la societa’. Dall’esame della scrittura privata di ricognizione di debito si evinceva inoltre che il (OMISSIS) dopo aver conseguito l’acquisto desiderato, intendendo transigere e liquidare i rapporti di debito verso il (OMISSIS) procedeva con la suddetta scrittura a ricostruire l’intero rapporto intercorso dall’atto di conferimento dell’incarico di reperire un terreno agricolo da acquistare con il finanziamento pubblico delle (OMISSIS) e di assisterlo nel procedimento amministrativo per l’ammissione al beneficio, promettendogli un compenso elevato da determinarsi in proporzione al prezzo di vendita e al gradimento dell’acquisto (pag. 8 della sentenza impugnata). Si evinceva ancora che il (OMISSIS) si era prodigato in tal senso e aveva procurato diversi affari che non si erano conclusi perche’ il (OMISSIS) non aveva trovato di proprio gradimento i terreni proposti. A fronte delle lamentele del (OMISSIS) il (OMISSIS) promise il 25% del prezzo di vendita anche a remunerazione del lavoro inutilmente svolto in precedenza a condizione che egli riuscisse a convincere l’ (OMISSIS) a vendere uno spezzone di terreno di sua proprieta’ (pag. 9 sentenza impugnata).
In conclusione, la Corte d’Appello di Catania non ha tenuto conto del fatto che della L. n. 39 del 1989, articolo 6, trova applicazione anche nel caso di mandato oneroso, qualora l’attivita’ da svolgere consista, come nella specie, nell’incarico di trovare un terreno agricolo senza che muti la qualificazione del rapporto il fatto che, da ultimo, il (OMISSIS) abbia chiesto l’intermediazione del (OMISSIS) per uno specifico terreno da lui stesso preventivamente individuato al fine di favorire la trattativa con la Societa’ proprietaria. Anche la mancanza del requisito di imparzialita’ sulla quale si e’ fondata in parte la sentenza della Corte d’Appello, per quanto si e’ detto, non rileva ai fini dell’applicazione della L. n. 39 del 1989, articolo 6.

In caso di mediazione atipica onerosa

In conclusione, i due motivi di ricorso sono fondati, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che provvedera’ anche alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie i due motivi di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che provvedera’ anche alle spese del giudizio di legittimita’.

In caso di mediazione atipica onerosa

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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