Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 febbraio 2023| n. 5166.
In caso di mancata o invalida notifica dell’appello incidentale ad un litisconsorte necessario
In caso di mancata o invalida notifica dell’appello incidentale ad un litisconsorte necessario, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, anche se a tale parte sia stato regolarmente notificato l’appello principale, atteso che tale adempimento, pur consentendo al litisconsorte di partecipare al giudizio di appello, non sana la mancata notifica dell’appello incidentale, giacché non gli consente tale partecipazione nella pienezza dell’esercizio dei suoi diritti di difesa.
Ordinanza|17 febbraio 2023| n. 5166. In caso di mancata o invalida notifica dell’appello incidentale ad un litisconsorte necessario
Data udienza 12 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Omessa notifica dell’appello incidentale al litisconsorte necessario – Necessità di integrazione del contraddittorio – Erronea declaratoria di improcedibilità – Rito del lavoro – Onere di specifica contestazione delle allegazioni delle parti – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
ricorso iscritto al n. 9085/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliata ex lege in (OMISSIS), presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARTINO SALVATORE CINNERA;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato LUIGI RAGNO che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 739/2019, depositata il 22/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI.
In caso di mancata o invalida notifica dell’appello incidentale ad un litisconsorte necessario
FATTI DI CAUSA
1. – In qualita’ di terza trasportata, (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta l’autovettura di proprieta’ (nonche’ condotta) dal predetto convenuto.
Incontroversa la sussistenza della responsabilita’, la (OMISSIS) S.p.A. si costitui’ in giudizio per contestare la sola quantificazione della pretesa risarcitoria avanzata dalla parte attrice; sulla base dell’accordo transattivo concluso con la ricorrente, rappresentava di averle inviato la somma di Euro 365.000,00.
L’adito Tribunale di Patti, con sentenza del marzo 2017, condanno’, in solido tra loro, (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A. al pagamento, in favore di (OMISSIS), della complessiva somma di Euro 574.374,86, a titolo di risarcimento del danno, scomputando soltanto la somma di Euro 15.000,00, erogata dalla impresa assicuratrice a titolo di acconto.
2. – Avverso tale decisione proponevano appello la (OMISSIS) S.p.A. (incorporante la (OMISSIS) S.p.A.), in via principale, e (OMISSIS), in via incidentale.
La Corte di appello di Messina, con sentenza resa pubblica il 22 ottobre 2019, dichiarava la contumacia di (OMISSIS), dichiarava, altresi’, l’improcedibilita’ dell’appello incidentale e, in accoglimento dell’appello principale, detraeva dall’importo risarcitorio liquidato dal primo giudice l’ulteriore somma di Euro 350.000,00, con condanna della (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali del grado.
2.1. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) quanto all’appello incidentale, non poteva essere concesso termine per la rinnovazione della notifica a (OMISSIS) (rimasto gia’ contumace a seguito della rituale notifica dell’appello principale), in quanto, alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., n. 20604/2008, detta impugnazione, seppure tempestivamente proposta, era da dichiararsi improcedibile per mancata notificazione nei termini di rito; a.1) nella specie, benche’ la (OMISSIS) avesse telematicamente depositato la relata notifica dell’appello incidentale a (OMISSIS) (eseguita ex articolo 143 c.p.c., in data 5 luglio 2017), “non (aveva), pero’, dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di aver provveduto alla richiesta di notifica all’ufficiale giudiziario prima dello spirare del termine di cui all’articolo 436 c.p.c., (ossia prima del 3.07.2017), cosi’ che mancava) la prova della regolarita’ dell’adempimento”; b) andava, invece, accolto il gravame principale in punto di richiesta detrazione dalla somma liquidata dal Tribunale a titolo di danno non patrimoniale del complessivo importo di Euro 365.000,00 (di cui Euro 15.000,00, gia’ detratti dal primo giudice), in quanto: b.1) “il pagamento della somma di Euro 365.000,00 allegato dalla societa’ nella comparsa di costituzione (“la societa’..ha inviato alla ricorrente la complessiva somma di Euro 365.000,00″) non (era) stato puntualmente contestato da controparte nella prima difesa utile, ma solo all’udienza del 9.11.2011, quando erano ormai maturate le preclusioni istruttorie”; b.2) ne’ la contestazione avrebbe potuto, nel caso di specie, operare in via retroattiva “in conseguenza della mancata allegazione di circostanze sopravvenute volte ad alterare la situazione processuale e, dunque, a legittimare la modifica della originaria linea difensiva”; b.3) pertanto, “la mancata iniziale contestazione del dedotto pagamento anche della somma di Euro 350.000,00, mantenuta per buona parte del giudizio, doveva ritenersi irreversibile” e “(cio’ comportava l’esclusione del pagamento dal tema di indagine”; b.4) inoltre, “le risultanze ritualmente acquisite non erano tali da consentire al giudice di accertare d’ufficio l’inesistenza del pagamento non contestato… che, piuttosto, risultava assai verosimile, avuto riguardo alla corrispondenza intercorsa tra le parti, quale prodotta dall’allora ricorrente (racc. a.r. del 14.02.2008, con cui la societa’ assicurativa, dato atto del pagamento di Euro 15.000,00, offriva all’ulteriore somma di Euro 350.000,00, invitando controparte a comunicare le coordinate IBAN; fax del 15.02.2008 a firma dell’avv. (OMISSIS) con cui si chiedeva di effettuare il bonifico sul conto corrente del predetto legale in virtu’ di mandato all’incasso).
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS), affidando le sorti dell’impugnazione a tredici motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 436 e 291 c.p.c., per aver la Corte territoriale errato nel dichiarare l’appello incidentale improcedibile, a seguito di una lettura non corretta degli arresti della giurisprudenza di legittimita’ dalla stessa richiamati (Cass., S.U., n. 20604/2008; Cass. n. 16274/2012; Cass. n. 24742/2017), in forza dei quali il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere che “non e’ possibile rinnovare la notifica dell’appello che non s’e’ mai fatta (o che, e’ lo stesso, e’ da ritenersi inesistente); non anche che non puo’, e anzi, non deve sanarsi una notifica dell’appello (principale o incidentale) fatta troppo a ridosso dell’udienza fissata per la discussione” (come nella specie, essendo stata eseguita la notificazione al contumace (OMISSIS), con deposito telematico della relata di notifica, ex articolo 143 c.p.c., in data 5 luglio 2017).
2. – Con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione dell’articolo 102 e articolo 331 c.p.c., anche in relazione, del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 144, comma 3, per aver la Corte territoriale errato nel non procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS).
La ricorrente sostiene che, “anche a supporre che la notifica nei riguardi di Shan fosse “non sanabile”, la Corte avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo sul presupposto che, da un lato, l’appello incidentale era stato tempestivamente depositato e notificato alla (OMISSIS) e, dall’altro, che sussisteva un litisconsorzio necessario (cd. sostanziale) tra l’assicuratore e il proprietario del veicolo assicurato ( (OMISSIS)), ai sensi del codice delle assicurazioni private dall’ articolo 144, comma 3.
3. – Con il terzo mezzo e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione dell’articolo 102 e articolo 331 c.p.c., anche in relazione al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 144, comma 3, per avere la Corte d’appello omesso di esaminare che “l’appello incidentale – oltre che tempestivamente proposto, mediante deposito in data 3.7.2017 – e’ stato tempestivamente notificato alla Unipol Sai, come risulta dal deposito telematico fatto in data 3.7.2017”.
4. – Con il quarto e’ denunciata, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione degli articoli 112, 329, 342, 435 c.p.c. e articolo 2909 c.c., per aver il giudice di secondo grado violato il principio della domanda nella parte in cui avrebbe rigettato la stessa per motivi diversi da quelli censurati in sede di gravame.
In particolare, sebbene motivo specifico di appello fosse la sola violazione dell’articolo 421 c.p.c., nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva proceduto alla acquisizione ex officio della documentazione necessaria per comprovare il pagamento di 350.000,00 asseritamente inviato dalla (OMISSIS), senza che fosse “impugnata la statuizione che voleva strenuamente contestata la circostanza del pagamento dell’ulteriore somma di Euro 350.000,00” – la Corte territoriale aveva comunque proceduto alla riforma della sentenza del Tribunale, considerando in ogni caso provato il pagamento in forza della mancata contestazione dello stesso, senza tenere conto del giudicato sull’anzidetta statuizione.
5. – Con il quinto mezzo e’ dedotta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 414, 416, 420 e 115 c.p.c. e articolo 111 Cost., per aver considerato come “non contestato” un fatto gia’ negato nell’atto introduttivo del giudizio.
Ad avviso della ricorrente, “la generica e fors’anche vacua allegazione della (OMISSIS), che diceva di aver “inviata” (non pagata) la somma di Euro 365.000,00, seguiva e, dunque, serviva… solo a contestare le “precisissime” e “documentatissime” allegazioni dell’esponente”, dalle quali si evinceva come percepita, a titolo di acconto, la sola somma di Euro 15.000,00.
Pertanto, essa attrice non avrebbe dovuto formulare altra specifica contestazione a fronte delle contrarie allegazioni, con la conseguenza che “il successivo “silenzio”… riguardo al fatto che la compagnia avesse “inviato” la somma di Euro 365.000,00, serbato fino “all’udienza del 9.11.2011, quand’erano gia’ maturate le preclusioni istruttorie”…, non poteva essere valorizzato”.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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