In caso di interventi nel processo esecutivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 aprile 2023| n. 9412.

In caso di interventi nel processo esecutivo

In caso di interventi nel processo esecutivo fondati su un atto o un provvedimento che abbia i requisiti di cui all’articolo 474 del Cpc e costituisca, quindi, titolo esecutivo (“in senso cd. sostanziale”), laddove al momento dell’intervento non sia stata prodotta la copia del titolo stesso spedita in forma esecutiva, cioè l’originale del titolo esecutivo (“in senso cosiddetto formale”), esso dovrà essere prodotto nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione (o dal professionista delegato da quest’ultimo a tanto autorizzato) ai fini del regolare svolgimento delle attività distributive e, comunque, non oltre il momento in cui venga approvato definitivamente il progetto di riparto.

Ordinanza|5 aprile 2023| n. 9412. In caso di interventi nel processo esecutivo

Data udienza 22 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Opposizione agli atti esecutivi – Delega al professionista per la vendita – Possibilità di svolgere un’audizione preventiva delle parti ma non di tenere l’udienza per la discussione del riparto ai sensi dell’art. 596 c.p.c. – Intervento dei creditori nel processo esecutivo – Onere di produrre anche una mera copia del titolo esecutivo azionato – Produzione dell’originale non oltre il momento di approvazione del progetto di riparto – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 9263 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:
(OMISSIS) – Societa’ Cooperativa, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.r.l., societa’ a responsabilita’ limitata uni-personale (C.F.: (OMISSIS)), costituita nel presente giudizio di legittimita’ a mezzo della rappresentante (OMISSIS) S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura (OMISSIS), con successiva costituzione altresi’ di (OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura (OMISSIS), rispettivamente rappresentate e difese, in virtu’ di procure in atti, la prima dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) e la seconda dagli avvocati (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS), S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Forli’ n. 104/2020, pubblicata in data 10 febbraio 2020;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 marzo 2023 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha agito in via esecutiva nei confronti (OMISSIS), pignorando un compendio immobiliare di proprieta’ di quest’ultimo. Nel processo esecutivo sono intervenuti altri creditori, tra cui la (OMISSIS) (oggi (OMISSIS) – Societa’ cooperativa) e la (OMISSIS) S.p.A. (nelle cui posizioni soggettive assume di essere successivamente subentrata (OMISSIS) S.r.l.), rispettivamente in forza di ipoteca di primo e di secondo grado sull’immobile pignorato.
Dopo la vendita dell’immobile pignorato, sono sorte contestazioni in sede di distribuzione del ricavato, risolte dal giudice dell’esecuzione con l’attribuzione dello stesso interamente in favore del (OMISSIS), creditore ipotecario di primo grado, in conto del suo maggior credito. La (OMISSIS) S.p.A. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli articoli 617 e 512 c.p.c..
L’opposizione e’ stata accolta dal Tribunale di Forli’, il quale ha stabilito che la banca opposta dovesse essere postergata alla banca opponente (e ai suoi aventi causa) nella distribuzione. Ricorre il (OMISSIS) (OMISSIS) – Societa’ cooperativa, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A., in rappresentanza di (OMISSIS) S.r.l.. Nel corso del giudizio di legittimita’ si e’ costituita altresi’ (OMISSIS) S.p.A., sempre quale rappresentante di (OMISSIS) S.r.l.
Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli altri intimati.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..
Il Collegio si e’ riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dato atto della irregolarita’ della costituzione di (OMISSIS) S.r.l. nella presente fase del giudizio. (OMISSIS) S.r.l. deduce (a mezzo delle societa’ mandatarie per essa costituite in giudizio) di avere acquistato il credito controverso sulla base di una operazione di cessione di crediti in blocco, in data (OMISSIS).
La precedente titolare del diritto, che ha partecipato al giudizio di merito, e’ la (OMISSIS) S.p.A. (succeduta alla (OMISSIS) S.p.A., originaria creditrice intervenuta nel processo esecutivo), la quale non si e’ costituita nel processo di legittimita’.
Nel controricorso viene dedotto:
– che la (OMISSIS) S.p.A. aveva acquistato (ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180, articoli 43 e 47 del Decreto Legge 22 novembre 2015, n. 183, articolo 1, comma 2 e del provvedimento della Banca d’Italia del 22 novembre 2015, n. 1241108/15), “tutti i diritti, le attivita’ e le passivita’, i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilita’, risarcitorie e di regresso, gia’ facenti capo alla (OMISSIS) S.p.A. ed in essere alla data di cessione”;
– che, successivamente, la Banca d’Italia (con provvedimenti del 26 gennaio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 64 Data pubblicazione 05/04/2023 del 17 marzo 2016 e 30 novembre 2016 pubblicato sulla G.U. n. 46 del 24 febbraio 2017) ha disposto la cessione dei “crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di (OMISSIS) S.p.A. al 30 settembre 2015, detenuti da (OMISSIS) S.p.A., per effetto del provvedimento n. 12411 08 del 22 novembre 2015 di cessione delle attivita’ e passivita’”, a (OMISSIS) S.p.A., ai sensi del Decreto Legislativo n. 180 del 2015, articoli 46 e 47;
– che (OMISSIS) S.r.l., in data (OMISSIS), nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarita’ di (OMISSIS) S.p.A., ha a sua volta stipulato con quest’ultima un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi della L. n. 130, articoli 1 e 4 e dell’articolo 58 TUB in forza del quale, ha acquistato pro soluto, con effetto giuridico dal (OMISSIS), un “portafoglio di crediti di cui alle caratteristiche indicate nella G.U. Parte Seconda n. 73 del 22 giugno 2017”, pubblicazione avvenuta ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130, articoli 1 e 4, e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 58 (T.U.B.) e informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 13.
La ricorrente contesta, peraltro, la legittimazione della (OMISSIS) S.r.l., sostenendo che dal contenuto dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non emergono elementi sufficienti per ritenere che il credito oggetto della presente controversia rientri con certezza nel “blocco” di quelli ceduti alla controricorrente, ne’ sarebbe possibile verificarlo diversamente, non essendo stato prodotto il contratto di cessione.
L’eccezione e’ fondata.
In base al ricorso ed alla documentazione prodotta dalla controricorrente (nell’ambito della quale non vi e’ il contratto di cessione e, tanto meno, l’elenco specifico dei crediti oggetto della stessa eventualmente allegato al medesimo), non e’ possibile affermare con certezza se tra i crediti trasferiti dalla (OMISSIS) S.p.A. a (OMISSIS) S.p.A. (cioe’ quelli “in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di (OMISSIS) S.p.A. al 30 settembre 2015, detenuti da (OMISSIS) S.p.A.”) e tra quelli poi ceduti da (OMISSIS) S.p.A. a (OMISSIS) S.r.l. (cioe’ quelli “di cui alle caratteristiche indicate nella G.U. Parte Seconda n. 73 del 22 giugno 2017”) rientri anche quello di cui si discute nel presente giudizio, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai “crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di (OMISSIS) S.p.A. al 30 settembre 2015”, sia, soprattutto, dovendosi tener conto che l’ultima cessione certamente non ha riguardato tutti i crediti in sofferenza, ma solo quelli aventi determinate caratteristiche, che sono indicate nella pubblicazione effettuata nella Gazzetta Ufficiale (prodotta in atti dalla controricorrente: doc. I.5), ma che non consentono di ricondurre con certezza, in concreto, il credito oggetto della presente controversia nell’ambito del “blocco” oggetto di cessione.
Ne consegue che, non essendo possibile verificare la legittimazione della societa’ controricorrente, che non e’ stata parte del giudizio di merito, a partecipare alla presente fase del giudizio, va dichiarata l’inammissibilita’ del suo controricorso (il che esime dal valutare la stessa regolarita’ della costituzione di una nuova rappresentante, per la medesima societa’, nel corso del giudizio di legittimita’).
2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’articolo 596 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.
Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’articolo 591 bis c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.
Con il terzo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli articoli 598 e 512 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.
I tre motivi del ricorso, essendo connessi, logicamente e giuridicamente, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati, nei limiti che saranno precisati.
3. E’ opportuno in premessa esporre un sintetico riepilogo dei fatti processuali.
Nell’ambito di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare, il giudice dell’esecuzione aveva previsto, nell’ordinanza con la quale era stata disposta la delega della vendita dei beni pignorati, che il professionista delegato, dopo la vendita stessa, avrebbe formato il progetto di distribuzione e avrebbe a tal fine sentito i creditori “ai sensi dell’articolo 596 c.p.c.”; se non vi fossero state contestazioni in quella sede, il progetto di riparto sarebbe stato approvato senza “ulteriore convocazione delle parti”, cioe’ senza la fissazione dell’udienza per l’approvazione del piano di riparto di cui all’articolo 596 c.p.c. davanti al giudice; se, invece, vi fossero state contestazioni, il delegato avrebbe dovuto trasmettere al giudice dell’esecuzione il fascicolo e questi avrebbe fissato l’udienza per l’approvazione del piano di riparto di cui all’articolo 596 c.p.c. davanti a se’.
Venduti i beni pignorarti, davanti al professionista delegato erano poi sorte contestazioni sul riparto, in quanto la (OMISSIS) (oggi (OMISSIS) – Societa’ cooperativa: in prosieguo semplicemente (OMISSIS)), creditrice intervenuta nell’esecuzione sulla base di un contratto di mutuo fondiario con ipoteca di primo grado gia’ dal 2013, aveva, in sede di intervento, prodotto l’originale del contratto di mutuo sprovvisto della formula esecutiva e, nel momento in cui il delegato aveva proceduto a sentire le parti per la predisposizione del piano di riparto, ancora non aveva prodotto il suddetto contratto munito di clausola di spedizione in forma esecutiva; la (OMISSIS), creditrice ipotecaria di secondo grado, pretendeva allora di essere ad essa preferita nella distribuzione, pur vantando ipoteca di grado posteriore.
Il delegato aveva, quindi, in osservanza di quanto previsto nella delega, disposto la trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione per la fissazione dell’udienza di discussione del riparto ai sensi dell’articolo 596 c.p.c. davanti a lui.
Prima ancora che tale udienza fosse fissata, (OMISSIS) aveva prodotto la copia del contratto di mutuo munita di regolare spedizione in forma esecutiva in suo favore (risalente al 2008).
Il giudice dell’esecuzione aveva, quindi, preso atto dell’avvenuta produzione del titolo in originale spedito in forma esecutiva da parte del creditore ipotecario di primo grado e, senza neanche piu’ tenere l’udienza di discussione del riparto ai sensi dell’articolo 596 c.p.c. (ritenuta superflua, essendo stato prodotto il titolo spedito in forma esecutiva di cui era stata denunciata la mancanza), aveva approvato il progetto di riparto secondo l’or-dine del grado delle ipoteche (attribuendo, quindi, tutta la somma ricavata dalla vendita al (OMISSIS), creditore ipotecario di primo grado, a fronte di un credito complessivo dallo stesso vantato notevolmente superiore a tale cifra).
La (OMISSIS) aveva proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di approvazione del riparto e, nella fase sommaria cautelare dell’opposizione, il giudice dell’esecuzione aveva disatteso l’istanza di sospensione della distribuzione, confermando la regolarita’ del provvedimento opposto e precisando, ulteriormente, che davanti al delegato non si era affatto svolta l’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c., ma solo una audizione informale delle parti per verificare se vi fossero i presupposti per omettere del tutto detta udienza, la quale doveva considerarsi il termine ultimo utile per il deposito dei titoli esecutivi: solo quella tenuta eventualmente davanti a lui poteva, infatti, essere considerata una vera e propria udienza di discussione del progetto di riparto ai sensi dell’articolo 596 c.p.c.; di conseguenza, il deposito del titolo spedito in forma esecutiva da parte del (OMISSIS), essendo intervenuto prima di tale udienza, era certamente da considerarsi tempestivo.
4. Il tribunale, in sede di merito, con la sentenza impugnata, ha accolto la prospettazione della banca opponente, del tutto contraria rispetto a quella del giudice dell’esecuzione.
Ha cioe’ ritenuto: a) che, con l’ordinanza di vendita delegata, fosse stato in realta’ autorizzato il professionista a tenere davanti a se’ l’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c.; b) che una siffatta delega fosse legittima; c) che, quindi, quella che si sarebbe eventualmente dovuta svolgere davanti al giudice dell’esecuzione (per il caso di contestazioni), non fosse l’udienza per la discussione del piano di riparto di cui all’articolo 596 c.p.c., ma esclusivamente l’udienza, a suo avviso avente natura diversa e autonoma rispetto alla prima, per la risoluzione delle controversie insorte in sede di distribuzione ai sensi dell’articolo 512 c.p.c.; d) che, di conseguenza, poiche’ il termine ultimo per la produzione del titolo esecutivo, in base all’articolo 566 c.p.c., deve ritenersi coincidere con l’udienza per la discussione del piano di riparto di cui all’articolo 596 c.p.c., il deposito del titolo da parte del (OMISSIS) doveva ritenersi tardivo, essendo intervenuto dopo che l’udienza in questione si era gia’ tenuta davanti al professionista delegato.
5. La formulazione delle norme rilevanti e applicabili, in ragione dell’epoca di svolgimento dei fatti processuali (inizio del 2016), e’ la seguente: “Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita) – Il professionista delegato provvede…… 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596…… “; “Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione) – Se non si puo’ provvedere a norma dell’articolo 510, comma 1, il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis, non piu’ tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinche’ possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l’udienza per la loro audizione. Tra la comunicazione dell’invito e l’udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni”; “Art. 598 (Approvazione del progetto) – Se il progetto e’ approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne da’ atto nel processo verbale e il giudice dell’esecuzione o professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell’articolo 512”.
6. Secondo la ricorrente e secondo il giudice dell’esecuzione, l’udienza per la discussione del piano di riparto di cui all’articolo 596 c.p.c., secondo il regime temporalmente vigente, appena richiamato, si poteva svolgere esclusivamente davanti al giudice dell’esecuzione, non davanti al professionista delegato; comunque, nella specie, non era stato stabilito diversamente nell’ordinanza di delega, in quanto davanti al delegato si sarebbe dovuta svolgere solo una informale audizione delle parti che avrebbe poi potuto comportare, anche se solo eventualmente (cioe’ in caso di mancanza di contestazioni, e – deve ritenersi – sempre che il giudice dell’esecuzione non ravvisasse la necessita’ di apportare modifiche al progetto stesso, come predisposto dal delegato e non contestato dalle parti nell’audizione informale davanti a quest’ultimo), l’omesso svolgimento dell’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c.; non risultando, del resto, assegnato alcun termine ai creditori gia’ intervenuti per depositare gli originali spediti in forma esecutiva dei rispettivi titoli, essi avrebbero potuto farlo fino all’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c.; poiche’ nella specie il deposito del titolo spedito in forma esecutiva era avvenuto prima ancora della fissazione di tale udienza, esso doveva ritenersi tempestivo.
Secondo il tribunale, al contrario, era stata delegata al professionista incaricato della vendita non solo la formazione del piano di riparto, ma anche lo svolgimento dell’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c. davanti a lui, il che non solo doveva ritenersi legittimo, secondo il regime normativo temporalmente vigente, ma era stata l’opzione in concreto posta in essere dal giudice dell’esecuzione con la delega di cui all’articolo 591 bis c.p.c., onde l’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c. avrebbe dovuto aver luogo esclusivamente davanti al delegato, mentre davanti al giudice dell’esecuzione avrebbe avuto luogo eventualmente solo l’udienza (secondo il tribunale avente diversa e autonoma natura) di cui all’articolo 512 c.p.c., cioe’ quella deputata a risolvere le eventuali contestazioni insorte sul riparto.
7. Non sono condivisibili ne’ la ricostruzione operata dal tribunale, nella decisione impugnata, del regime normativo applicabile alla fattispecie, ne’ l’interpretazione dell’ordinanza di delega in concreto emessa dal giudice dell’esecuzione.
7.1 In primo luogo, va chiarito, che, in base alla formulazione dell’articolo 596 c.p.c. applicabile alla fattispecie ratione temporis, non puo’ ritenersi consentito lo svolgimento dell’udienza per la discussione del riparto ai sensi dell’articolo 596 c.p.c. davanti al professionista delegato ma, al piu’ (come in sostanza ritenuto dallo stesso giudice dell’esecuzione, nel caso di specie), puo’ ritenersi consentito al professionista di svolgere una audizione preventiva delle parti, ai fini della migliore predisposizione del piano di riparto da sottoporre al giudice dell’esecuzione per eventuali variazioni (ai sensi dell’articolo 591 bis n. 12 c.p.c.) e per la sua approvazione, in apposita udienza tenuta davanti a lui ai sensi dell’articolo 596 c.p.c..
Va, infatti, ribadito che le udienze del processo esecutivo si possono svolgere (salvo che vi sia una espressa e chiara indicazione normativa contraria) esclusivamente davanti al giudice dell’esecuzione; davanti al professionista delegato le parti possono svolgere determinate attivita’ previste dalla legge come delegabili e possono anche essere sentite le parti, ma in tale ultimo caso non si trattera’ di una vera e propria udienza del processo, che consiste in una attivita’ strettamente giurisdizionale e, come tale, di regola non delegabile.
Ne consegue, in realta’, non solo che l’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c. poteva svolgersi esclusivamente davanti al giudice dell’esecuzione, ma anche che essa doveva avere luogo in ogni caso.
Si tenga presente – a ulteriore conforto di tale conclusione – che anche nella nuova formulazione dell’articolo 596 c.p.c., vigente dall’ottobre del 2022, in cui e’ espressamente previsto che il professionista delegato possa fissare davanti a se’ l’audizione delle parti per la discussione del progetto di distribuzione: a) non e’ affatto prevista una “udienza” in senso tecnico che si possa svolgere davanti al professionista delegato, in quanto il testo della disposizione prevede esclusivamente l’audizione delle parti davanti a quest’ultimo; b) si consente, comunque, la discussione del progetto di riparto davanti al delegato solo a seguito di una preventiva interlocuzione con il giudice dell’esecuzione, dovendovi essere, infatti, una prima predisposizione del progetto da parte del delegato, da inviare al giudice dell’esecuzione, che vi apporta le eventuali modifiche ritenute opportune e necessarie e ne dispone il deposito in cancelleria perche’ possa essere consultato dalle parti; solo dopo l’intervento del giudice dell’esecuzione ai fini della definitiva formazione del progetto e’, quindi, possibile la sua discussione davanti al delegato (peraltro in una audizione che non viene affatto definita come “udienza” del processo esecutivo).
Neanche nel nuovo regime e’, comunque, previsto che davanti al delegato si possa discutere, in una formale udienza del processo esecutivo, un progetto di riparto ancora non esaminato e quindi definitivamente formato dal giudice dell’esecuzione, come invece ha ritenuto possibile il tribunale nella sentenza impugnata (probabilmente dando seguito a prassi effettivamente in uso presso alcuni uffici giudiziari, delle quali peraltro va ribadita la non conformita’ alla legge).
7.2 Chiarita la corretta interpretazione del regime normativo applicabile nel processo esecutivo di cui alla presente controversia, va altresi’ precisato che, nella specie, non essendo stata oggetto di impugnazione l’ordinanza di delega pronunciata dal giudice dell’esecuzione, cio’ che ha effettivo rilievo e’ il contenuto di quest’ultima.
In altri termini, poiche’ il giudice dell’esecuzione aveva emesso in concreto un provvedimento di delega che prevedeva lo svolgimento di determinate attivita’ secondo una determinata cadenza, provvedimento che non era stato oggetto di tempestiva opposizione, erano le indicazioni di quel provvedimento che avrebbero dovuto essere seguite in ogni caso, anche a prescindere dalla loro conformita’ alla corretta interpretazione della normativa applicabile.
Anche sotto tale profilo, peraltro, le censure mosse alla decisione impugnata colgono nel segno.
Il giudice dell’esecuzione aveva infatti stabilito, nell’ordinanza di vendita, che il professionista delegato si dovesse limitare a predisporre il piano di riparto e sentire le parti sullo stesso; se non fossero sorte contestazioni, l’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c. non si sarebbe tenuta, mentre, se vi fossero state contestazioni, quell’udienza si sarebbe tenuta davanti al giudice dell’esecuzione stesso.
Secondo quanto in precedenza esposto, questo modo di procedere non puo’ ritenersi del tutto conforme al sistema normativo applicabile ratione temporis, in quanto l’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c. davanti al giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto essere tenuta in ogni caso e, comunque, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto esaminare e, se necessario, correggere il piano di riparto predisposto dal delegato prima di sottoporlo alla discussione ed approvazione delle parti.
Deve pero’ prendersi atto che il modo di procedere in concreto all’approvazione del piano di riparto era stato fissato nell’ordinanza di delega non oggetto di tempestiva opposizione e, dunque, era tale modo di procedere che doveva essere osservato. Resta pero’ fermo che, anche secondo tale modus procedendi (che appare in linea con un’altra delle interpretazioni degli articoli 591 bis e 596 e ss. c.p.c., nella formulazione all’epoca vigente, che erano state proposte e individuate nella prassi), non era affatto previsto che davanti al professionista delegato si tenesse una vera e propria udienza e, tanto meno, l’udienza di discussione del piano di riparto di cui all’articolo 596 c.p.c.. Egli era stato semplicemente autorizzato a sentire le parti in via informale, per rimetterle, in caso di contestazioni, davanti al giudice per lo svolgimento dell’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c., come avvenuto nella specie.
L’interpretazione dell’ordinanza di delega nel senso fatto proprio dal tribunale, secondo la quale il giudice dell’esecuzione aveva stabilito che fosse il professionista delegato a tenere l’udienza di discussione del progetto di riparto da lui stesso predisposto, ai sensi dell’articolo 596 c.p.c., senza peraltro neanche un preventivo esame di quel progetto da parte del giudice delegante, e’ una evidente forzatura che non solo non trova riscontro nella legge, ma neanche nello stesso contenuto del provvedimento di delega.
8. Alle considerazioni che precedono va aggiunto che neanche puo’ condividersi l’ulteriore implicito presupposto che sta alla base della ricostruzione in diritto della vicenda accolta dal tribunale (nonche’ dalla banca controricorrente), e cioe’ l’assunto per cui la copia del titolo esecutivo spedito in forma esecutiva debba sempre essere necessariamente depositata prima dell’inizio dell’udienza per la discussione del piano di riparto di cui all’articolo 596 c.p.c..
Quest’ultimo costituisce, infatti, il termine ultimo per l’intervento dei creditori (ai sensi dell’articolo 566 c.p.c.), non per la produzione del titolo spedito in forma esecutiva da parte dei creditori gia’ intervenuti.
Sono opportune in proposito alcune precisazioni.
Il (OMISSIS) era gia’ intervenuto nella procedura esecutiva anni prima della predisposizione del piano di riparto (precisamente l’intervento aveva avuto luogo nel 2013).
Tale intervento aveva avuto luogo sulla base di un contratto notarile di mutuo ipotecario fondiario, cioe’ sulla base di un atto certamente rientrante nel catalogo di quelli definiti dall’articolo 474 c.p.c. come titoli esecutivi. Al momento del suo intervento, peraltro, non aveva prodotto la copia del contratto spedita in forma esecutiva (secondo quanto afferma la stessa controricorrente, sarebbe stato addirittura prodotto l’originale del contratto di mutuo, anche se privo della clausola di spedizione in forma esecutiva), come del resto e’ ben possibile, essendo, in generale, legittima per il creditore la sostituzione del titolo esecutivo con una copia, con onere di produrre l’originale a richiesta del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 488 c.p.c..
Orbene, secondo i principi di diritto affermati nella giurisprudenza di questa Corte, cui intende darsi piena continuita’, il giudice dell’esecuzione (e lo stesso professionista delegato, se a tanto autorizzato) puo’ ben fissare un termine ai creditori per la produzione in originale dei rispettivi titoli spediti in forma esecutiva (termine che, sebbene non possa dirsi perentorio, va comunque rispettato, salvi impedimenti non imputabili o richieste di proroga motivate anteriori alla scadenza), al fine dell’ordinato svolgimento delle operazioni di predisposizione del riparto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2044 del 27/01/2017m Rv. 642712 – 01). E’ stato peraltro altresi’ precisato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13163 del 25/05/2017, Rv. 644407 – 01) che, ai fini dell’intervento, e’ sufficiente produrre anche una copia del titolo esecutivo (quindi anche una copia priva della formula esecutiva) e cio’ consente comunque l’inclusione del creditore intervenuto nel progetto di distribuzione da discutere, purche’ l’originale del titolo stesso, munito della formula esecutiva, sia depositato entro l’udienza in cui viene approvato il riparto (non, quindi, necessariamente prima di detta udienza, ma anche nel corso dell’udienza stessa), affermandosi, tra l’altro, testualmente, che “costituisce preciso onere del creditore procedente o del creditore intervenuto titolato provvedere al deposito del titolo esecutivo fatto valere in executivis, e detto titolo deve essere prodotto in originale agli atti della procedura esecutiva, per restare acquisito al fascicolo processuale, quanto meno nel momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute”.
In base ai principi di diritto appena esposti, dunque, i creditori che intervengono nel processo esecutivo possono anche allegare all’intervento una mera copia del titolo esecutivo azionato, ai fini della loro partecipazione al processo e, quindi, anche ai fini della loro inclusione nel piano di riparto da sottoporre a discussione, a meno che non sia loro fissato espressamente un termine diverso e anteriore per la produzione del titolo esecutivo in originale (il che nella specie non risulta sia avvenuto); in mancanza, devono produrre il titolo in originale solo al momento della approvazione del riparto.
Ne’ potrebbe darsi seguito al singolare assunto secondo il quale il (OMISSIS) era in realta’ intervenuto nell’esecuzione “senza titolo esecutivo”, nel senso che poiche’, nell’atto di intervento, pur avendo fatto riferimento al contratto di mutuo fondiario, aveva prodotto detto contratto in originale, ma privo di formula esecutiva, senza specificare che si trattava di un titolo esecutivo, doveva ritenersi realta’ posto in essere un intervento “non titolato”, mentre solo con la successiva produzione della copia spedita in forma esecutiva del medesimo contratto di mutuo fondiario avrebbe di fatto posto in essere un “nuovo intervento”, questa volta fondato su titolo esecutivo, con la conseguenza che il secondo intervento sarebbe da ritenersi tardivo, perche’ effettuato dopo che l’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c. era gia’ almeno iniziata davanti al professionista delegato.
Tale prospettazione non e’ in alcun modo condivisibile, in quanto l’intervento del (OMISSIS) era avvenuto sin dall’inizio sulla base di un contratto di mutuo fondiario rogato da notaio, cioe’ di un contratto che, come gia’ chiarito, ai sensi dell’articolo 474 c.p.c. costituisce certamente titolo esecutivo. D’altra parte, altrettanto certamente tale intervento non era stato ne’ prospettato e attuato dallo stesso creditore intervenuto, ne’ tanto meno inteso dal giudice dell’esecuzione come intervento non titolato: lo conferma il fatto che ne’ il primo aveva promosso, ne’ il secondo aveva imposto lo svolgimento del procedimento previsto dall’articolo 499 c.p.c. per gli interventi dei creditori non muniti di titolo esecutivo.
In realta’, deve ritenersi evidente che era stato effettuato un intervento sulla base di un titolo esecutivo “in senso sostanziale”, cioe’ di un atto ricevuto da notaio dal quale risultavano obbligazioni del mutuatario e che, ai sensi dell’articolo 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo, anche se, al momento dell’inter-vento, non era stata prodotta la copia di tale atto spedita in forma esecutiva, cioe’ il titolo esecutivo “in senso formale”, ma solo una copia (anzi, addirittura lo stesso originale, per quanto pare emergere dagli atti) priva della formula esecutiva.
Tali questioni non sembrano in verita’ neanche adeguatamente colte nella sentenza impugnata.
Il tribunale si limita in effetti ad affermare che “dall’articolo 566 c.p.c. si ricava che il titolo esecutivo puo’ essere depositato sino all’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c.” (senza ulteriori precisazioni) e che nella specie quell’udienza si era gia’ tenuta – e si era quindi esaurita la relativa “fase” – davanti al professionista delegato.
In altri termini, non risulta adeguatamente chiarito, nella decisione impugnata, come sarebbe stato necessario, se l’inter-vento del (OMISSIS) e’ stato ritenuto intervento “titolato” o intervento “non titolato” e se e’ stata ritenuta possibile, in caso di intervento “titolato” senza contestuale produzione del titolo esecutivo, la produzione di detto titolo “nel corso” dell’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c..
Anche sotto tale profilo, dunque, la decisione impugnata non puo’ considerarsi conforme a diritto.
9. Priva di fondamento normativo e’ infine, altresi’, la distinzione operata nella decisione impugnata tra l’udienza per la discussione del progetto di riparto di cui all’articolo 596 c.p.c. e quella per la discussione delle controversie distributive di cui all’articolo 512 c.p.c., come se si trattasse di due fasi diverse e autonome del processo esecutivo, la prima delegabile al professionista incaricato della vendita e solo la seconda riservata al giudice dell’esecuzione.
Al contrario, emerge chiaramente dalla sistematica codicistica che, in primo luogo, si tratta di una fase processuale unica: il giudice fissa, infatti, l’udienza per la discussione del riparto ai sensi dell’articolo 596 c.p.c. davanti a lui e, se nel corso di tale udienza sorgono contestazioni, secondo quanto prescrive l’articolo 512 c.p.c., le decide con ordinanza impugnabile ai sensi dell’articolo 617 c.p.c.. Non si tratta di due distinte e autonome udienze che individuano due fasi distinte e autonome del processo esecutivo, come parrebbe sostenere il tribunale.
La fase distributiva inizia gia’ con la formazione del progetto di riparto e la fissazione dell’udienza di discussione dello stesso, ai sensi dell’articolo 596 c.p.c.; tale udienza si svolge senza soluzione di continuita’ anche nel caso in cui sorgano contestazioni sul progetto predisposto, ai sensi dell’articolo 512 c.p.c., e le stesse debbano essere decise dal giudice (fatta salva, laddove sia necessaria una ulteriore attivita’ di istruzione sommaria per la decisione delle controversie distributive, la possibilita’ di fisiologici rinvii dell’udienza che resta peraltro formalmente la medesima e le cui attivita’ si collocano, come la stessa audizione delle parti in ordine al progetto di riparto, nell’ambito dell’unica fase distributiva del processo).
Va escluso, quindi, che si potesse ritenere delegabile al professionista incaricato della vendita lo svolgimento dell’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c. e considerare quella che si fosse svolta davanti al giudice dell’esecuzione come una udienza distinta, rilevante unicamente ai sensi dell’articolo 512 c.p.c..
Va del pari escluso che si possa ritenere che l’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c. potesse avere inizio davanti al delegato e proseguire davanti al giudice dell’esecuzione, in quanto il modus procedendi stabilito dal giudice dell’esecuzione nel suo provvedimento di delega rendeva l’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c. solo eventuale, ma non ne delegava lo svolgimento (sia pur parziale) al professionista.
E’, pertanto, appena il caso di osservare che, anche a volere per un momento accedere, per assurdo, alla singolare ipotesi ricostruttiva dell’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c. che “inizia” davanti al professionista e “prosegue” davanti al giudice dell’esecuzione, in ogni caso il deposito del titolo esecutivo da parte del (OMISSIS) sarebbe da ritenere tempestivo, una volta chiarito che il suo intervento era avvenuto quale “creditore titolato”, in base ai principi di diritto esposti nel paragrafo precedente sulla possibilita’ di produzione dell’originale del titolo spedito in forma esecutiva fino al momento dell’approvazione del riparto e, quindi, anche nel corso dell’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c., laddove (come nella specie) non sia stato fissato all’uopo un termine anteriore.
10. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata affinche’, in sede di rinvio, sia rivalutata la fattispecie sulla base dei seguenti principi di diritto:
– nel regime dell’espropriazione immobiliare anteriore alle modifiche intervenute nel 2022, la possibilita’ prevista dall’articolo 596 c.p.c. di delegare al professionista incaricato della vendita la formazione del progetto di distribuzione ed il suo deposito in cancelleria, non comprende la possibilita’ che davanti al delegato si tenga l’udienza prevista dall’articolo 596 c.p.c. per la discussione e l’approvazione del riparto stesso e per la formulazione e la valutazione delle eventuali contestazioni sollevate dalle parti in relazione al progetto depositato, ne’, tanto meno, possono individuarsi due diverse fasi del processo esecutivo, una destinata alla discussione del riparto ai sensi dell’articolo 596 c.p.c., delegabile al professionista, ed una, distinta e autonoma, destinata alla valutazione delle contestazioni ai sensi dell’articolo 512 c.p.c., riservata al giudice dell’esecuzione;
l’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c. puo’ e deve svolgersi, quindi, esclusivamente davanti al giudice dell’esecuzione, anche laddove sia delegata al professionista una preventiva informale audizione delle parti per consentire a queste di manifestare anticipatamente eventuali contestazioni, allo scopo di pervenire alla migliore formulazione del definitivo progetto di distribuzione da depositare in cancelleria in vista dell’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c. davanti al giudice dell’esecuzione;
gli interventi dei creditori iscritti e privilegiati, ai sensi dell’articolo 566 c.p.c., possono, di conseguenza, avvenire fino al momento dell’inizio di tale udienza davanti al giudice dell’esecuzione;
– in caso di interventi nel processo esecutivo fondati su un atto o un provvedimento che abbia i requisiti di cui all’articolo 474 c.p.c. e costituisca, quindi, titolo esecutivo (“in senso cd. sostanziale”), laddove al momento dell’intervento non sia stata prodotta la copia del titolo stesso spedita in forma esecutiva, cioe’ l’originale del titolo esecutivo (“in senso cd. formale”), esso dovra’ essere prodotto nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione (o dal professionista delegato da quest’ultimo a tanto autorizzato) ai fini del regolare svolgimento delle attivita’ distributive e, comunque, non oltre il momento in cui venga approvato definitivamente il progetto di riparto.
11. Il ricorso e’ accolto e la sentenza impugnata e’ cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Forli’, in persona di diverso (OMISSIS)strato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:
– accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Forli’, in persona di diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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