Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 26 giugno 2020, n. 12890.
La massima estrapolata:
In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell’art. 43 l.fall., il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento, la cui comunicazione può provenire anche dal curatore fallimentare mediante posta elettronica certificata, trattandosi di uno dei mezzi all’uopo consentiti dalla legge, ma questa deve avere specificamente ad oggetto il processo nel quale l’evento esplica i suoi effetti e deve essere diretta al procuratore che assiste la parte costituita – non colpita dall’evento – nel giudizio in cui la conoscenza legale dell’interruzione viene in rilievo. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio, aveva ritenuto che il relativo termine dovesse farsi decorrere da una comunicazione inviata a mezzo p.e.c. dal curatore ad un differente legale che difendeva la medesima controparte in un diverso giudizio pendente dinanzi ad un altro ufficio).
Sentenza 26 giugno 2020, n. 12890
Data udienza 22 gennaio 2020
Tag – parola chiave: Processo civile – Procedura civile – Interruzione automatica del processo per dichiarazione di fallimento – Termine per la riassunzione – Decorrenza dalla dichiarazione/notificazione dell’evento interruttivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 809/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio della prima in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS) S.r.l.; A.T.I. costituita tra (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.r.l.; A.T.I. costituita tra (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l.; Fallimento (OMISSIS) S.p.A.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, n. 639/2016, pubblicata il 21 ottobre 2016;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;
udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) S.p.A. (d’ora in poi (OMISSIS)) affido’ in appalto, con contratto del 16/3/2006, all’A.T.I. costituita tra (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.r.l. l’esecuzione di opere presso lo snodo ferroviario di (OMISSIS); in tale rapporto subentro’, quale nuovo appaltatore, l’A.T.I. costituita tra (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l..
A seguito di asserite inadempienze da parte dell’appaltatrice, (OMISSIS), ritenendo risolto il contratto, chiese ed ottenne dal Tribunale di Trieste l’emissione di decreto ingiuntivo (n. 423/2009) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., costituita garante, per il pagamento di Euro 544.497,88, oltre interessi e spese.
(OMISSIS) propose opposizione contestando nell’an e nel quantum la pretesa e chiamando in causa le due A.T.I. e le singole imprese che le componevano, nei cui confronti formulo’ domanda di rivalsa.
Costituendosi in giudizio (OMISSIS) chiese a sua volta, in via subordinata, la condanna delle chiamate in causa al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del contratto d’appalto.
(OMISSIS) S.r.l., nel costituirsi anch’essa in giudizio, chiese a sua volta di potersi avvalere dell’estensione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
Il Tribunale, con sentenza n. 701/2012, accolse l’opposizione proposta da (OMISSIS), ritenendo non piu’ operante la garanzia per il venir meno dell’obbligazione garantita, revoco’ per l’effetto il decreto ingiuntivo e condanno’ (OMISSIS) alla restituzione della somma ricevuta in forza del medesimo.
2. Avverso tale decisione (OMISSIS) propose appello; disposta la rinnovazione della notifica, la causa venne rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 22/9/2015.
A seguito del fallimento della (OMISSIS), dichiarato dal Tribunale di Milano in data (OMISSIS), la causa venne riassunta da (OMISSIS) con ricorso depositato in data 29/7/2015.
Nel giudizio riassunto si costituirono (OMISSIS) e il fallimento di (OMISSIS) S.r.l. il quale preliminarmente contesto’ la tempestivita’ della riassunzione assumendo che il relativo termine dovesse nella specie farsi decorrere da una comunicazione inviata al difensore di (OMISSIS), con p.e.c. del 30/9/2014, in altro e separato giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma.
3. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Trieste, accogliendo tale eccezione, ha dichiarato estinto il giudizio.
Premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita’, la conoscenza dell’intervenuto fallimento “deve essere legale, cioe’ acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata”, la Corte territoriale ha ritenuto che “nel caso ricorrono tutti detti presupposti anche in considerazione del rapporto di mandato tra (OMISSIS) ed il legale che l’assisteva nel giudizio davanti al Tribunale di Roma” e considerato anche “il ruolo svolto dal difensore della parte al quale ogni comunicazione viene fatta nel corso del procedimento proprio perche’ rappresenta a tutti gli effetti processuali la parte stessa”.
4. Avverso tale decisione (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui hanno resistito (OMISSIS) S.p.A. e il Fallimento della (OMISSIS) S.r.l., depositando controricorsi.
Gli altri intimati non hanno svolto difese nella presente sede.
In vista dell’adunanza camerale fissata per il 17/10/2018 La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c..
5. All’esito di detta adunanza, avendo questa Corte rilevato che il ricorso non risultava notificato nei confronti di (OMISSIS) S.r.l., con ordinanza interlocutoria depositata in data 7/2/2019 e’ stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di detta societa’, con rinvio a nuovo ruolo della causa.
Avendo la ricorrente depositato “atto di integrazione del contraddittorio a valere anche come rinnovazione ex articolo 291 c.p.c.”, la causa e’ stata fissata per l’udienza pubblica odierna.
(OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.a. hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 83, 84, 170, 305 e 307 c.p.c., nonche’ dell’articolo 14 preleggi, per avere la Corte d’appello erroneamente individuato la decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto L. Fall., ex articolo 43 e per aver fatto al riguardo applicazione analogica di norme eccezionali (quelle contenute negli articoli 83, 84 e 170 c.p.c.).
Denuncia altresi’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, in tesi rappresentato dalla diversa identita’ dei legali incaricati della difesa di (OMISSIS) nei giudizi pendenti a Roma e a Trieste.
Rileva che, come e’ desumibile dall’articolo 84 c.p.c. e articolo 170 c.p.c., comma 1, la capacita’ del legale, in punto di ricezione di atti per conto del rappresentato, attiene esclusivamente agli atti processuali riferibili a un ben determinato contenzioso e solo limitatamente a questo – e al grado di giudizio per il quale allo stesso patrocinante e’ stato conferito l’incarico (articolo 83 c.p.c., comma 3) – vale il principio della sostituzione procuratoria per cui la comunicazione/notificazione all’avvocato vale come se rivolta direttamente al suo cliente.
Opinando diversamente il giudice a quo ha da un lato attribuito rilevanza a una dichiarazione di scienza a carattere extragiudiziale; dall’altro ha trascurato totalmente il carattere derogatorio delle norme citate rispetto ai principi che governano gli atti recettizi.
Sul piano della motivazione, poi, rimarca che i giudicanti, pur sapendo della diversita’ dei difensori e malgrado questa fosse stata sottolineata negli scritti conclusionali, non hanno in alcun modo considerato che (OMISSIS) era costituita nel procedimento romano con l’Avv. (OMISSIS) destinatario della p.e.c. del fallimento, mentre nella causa incardinata a Trieste altro era il patrocinatore incaricato.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, inoltre, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 103, 305 e 307 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, per avere la Corte d’appello fatto discendere dalla asserita tardiva riassunzione del processo la sua estinzione totale, cosi’ violando il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ secondo cui – in ipotesi, quale, assume, quella di specie, di cause scindibili in quanto connesse per oggetto, ma non interdipendenti (questione che il ricorrente riferisce di avere sollevato in comparsa conclusionale e del cui omesso esame si duole) – l’evento interruttivo che colpisca solo uno dei partecipanti non comporta l’interruzione di tutte le cause congiuntamente trattate ma esclusivamente di quella attinente al soggetto che ha perso la capacita’ di stare in giudizio, con la conseguenza che, rispetto ai giudizi riuniti che si trovano a contraddittorio integro, non si puo’ profilare ne’ la necessita’ di una loro riassunzione, ne’ quella di una loro estinzione per esserne mancate la prosecuzione o la riassunzione.
3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente – in relazione all’inciso contenuto nella motivazione della sentenza, a pag. 8, nel quale si afferma che “l’appello e’ infondato e va respinto per le ragioni di cui in motivazione” e per l’eventualita’ che questo possa intendersi esprimere una statuizione di rigetto nel merito del gravame – denuncia “nullita’ della sentenza e/o del procedimento ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4; ovvero violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 112 c.p.c.; ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5”, per avere la Corte d’appello totalmente omesso l’esame dei motivi di gravame che, in subordine, espressamente ripropone, trascrivendone il contenuto.
4. Va premesso l’esame del terzo motivo di ricorso, di rilievo logico preliminare.
Lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto evidentemente aspecifico, postulando l’esistenza di statuizioni di merito non ravvisabili nella sentenza.
Non puo’, infatti, dubitarsi che il contenuto performativo della decisione impugnata sia rappresentato (unicamente) dalla declaratoria di estinzione espressa in dispositivo, dovendosi evidentemente imputare a mero ininfluente refuso l’inciso leggibile in apertura della parte motiva – inciso cui fa riferimento (OMISSIS) nel motivo in esame – il quale non solo non trova alcuna corrispondenza nel predetto dispositivo, ne’ alcun coerente sviluppo nella motivazione, ma viene in questa subito dopo contrastato dal rilievo testuale secondo cui “preliminare ad ogni questione sollevata dall’appellante… e’ la dirimente problematica sollevata dagli appellati relativa alla tempestivita’ o meno della notifica dell’atto di riassunzione.
5. E’ fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo.
5.1. Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 43, comma 3 (inserito dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, articolo 41), il quale dispone che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, ha introdotto un nuovo caso di interruzione automatica del processo (cosi’ Corte Cost., sent. n. 17 del 2010), interruzione che in precedenza derivava invece dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell’evento interruttivo ai sensi dell’articolo 300 c.p.c.. Alla base della modifica – come sottolinea Cass. 07/03/2013, n. 5650, richiamando la relazione governativa di accompagnamento del testo normativo – sta l’esigenza di accelerare le procedure applicabili alle controversie che concernono il fallimento, evitando che il processo possa essere interrotto a distanza di tempo.
Non e’ dubbio, pertanto, che nel caso in esame, l’effetto interruttivo debba farsi risalire al (OMISSIS), quando il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della societa’ (OMISSIS) S.r.l.. Ne’ del resto sul punto sussiste contestazione alcuna.
5.2. Questione controversa e’ piuttosto se la riassunzione posta in essere dalla ricorrente il 29/7/2015 rispetti l’articolo 305 c.p.c., per il quale “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue”.
Come ha chiarito la Corte costituzionale nella menzionata pronuncia, il sopra L. Fall., citato articolo 43, nulla ha previsto circa la riassunzione, sicche’ continua a trovare applicazione l’articolo 305 nel testo risultante a seguito delle pronunzie del medesimo giudice delle leggi (il riferimento e’ alle sentenze n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971, n. 36 del 1976), le quali hanno evidenziato che, accanto all’esigenza primaria di tutelare la parte colpita dall’evento, vi e’ un’ulteriore finalita’ sottesa all’istituto dell’interruzione, consistente nel tutelare il diritto di difesa anche della parte cui il fatto interruttivo non si riferisce, la quale deve essere in grado di conoscere se si sia o meno verificato l’evento interruttivo e, in caso positivo, deve essere posta nelle condizioni di sapere da quale momento decorre il termine semestrale per la riassunzione; nella pronuncia si evidenzia come sia da tempo acquisito il principio, accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non gia’ dal giorno in cui l’evento interruttivo e’ accaduto, bensi’ dal giorno in cui esso e’ venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima.
L’indirizzo cosi’ riassunto si specifica, nella giurisprudenza della Suprema Corte, nel principio secondo cui “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non gia’ dal giorno in cui si e’ verificato l’evento interruttivo, bensi’ da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione”.
La conoscenza che innesca il decorso del termine per la riassunzione, ai sensi dell’articolo 305 c.p.c., e’ dunque la “conoscenza legale”, concetto che non puo’ intendersi riferito soltanto alle forme previste dell’articolo 300 c.p.c., comma 1, ma deve ritenersi esteso anche ai casi in cui la conoscenza risulti da atti aventi fede privilegiata (attraverso, ad esempio, il deposito in giudizio di copia autentica della sentenza o di certificazione del registro delle imprese)(v. Cass. 27/06/2018, n. 16887; 30/11/2018, n. 31010).
Non occorre viceversa la conoscenza effettiva; a fronte della dichiarazione in udienza dell’intervenuto fallimento da parte del difensore del fallito, ad esempio, il decorso del termine non e’ certo impedito dalla circostanza che la controparte abbia disertato l’udienza (salvo il caso che l’evento riguardi il difensore, nel quale caso la conoscenza legale non puo’ derivare, per la parte assistita dal medesimo difensore, dalla dichiarazione in udienza del difensore della parte avversa, ove all’udienza non fosse presente personalmente la parte costituita a mezzo del procuratore colpito dall’evento: v. Cass. 07/10/1998, n. 9918; 21/09/1990, n. 9625).
Per converso, viene esclusa, ai fini del decorso del termine per la riassunzione, la sufficienza della “conoscenza aliunde acquisita” (cosi’, p. es., Cass. 23/11/2012, n. 20744; Cass. 11/02/2010, n. 3085).
Ne discende che il relativo dies a quo “puo’ ben essere diverso per una parte rispetto all’altra” (v. ex multis, tra le piu’ recenti, Cass. 30/01/2019, n. 2658; n. 31010 del 2018; n. 16887 del 2018; 15/03/2018, n. 6398; 28/12/2016, n. 27165; 25/02/2015, n. 3782; 07/03/2013, n. 5650; 11/02/2010, n. 3085).
5.3. Circa le condizioni perche’ possa riconoscersi l’effetto di conoscenza “legale” o “in forma legale” trovasi ripetuta nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui essa deve discendere da una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata (v. giurisprudenza teste’ citata).
La ricorrente nega che tali condizioni possano ravvisarsi nella specie con riferimento alla comunicazione inviata a mezzo p.e.c. dal curatore del fallimento al legale che difendeva (OMISSIS) in separato giudizio civile davanti ad altro ufficio, benche’ tra le stesse parti, assumendo che a tanto osterebbe: a) la diversita’ del procedimento; b) la diversita’ del legale che in quel procedimento difendeva (OMISSIS) rispetto al procuratore da cui quest’ultima era difeso nel giudizio a quo.
La doglianza e’ fondata, nei termini appresso precisati.
La comunicazione descritta non poteva, infatti, considerarsi idonea a far decorrere il termine per la riassunzione (non perche’ proveniente dal curatore del fallimento anziche’ dal suo difensore, ne’ perche’ effettuata a mezzo p.e.c., ma) perche’ effettuata – come si ricava dall’esame del documento indicato in ricorso, nel rispetto degli oneri di specificita’ dettati dall’articolo 366 c.p.c., n. 6 – senza specifico riferimento al processo de quo e perche’ – come puo’ desumersi dallo stesso documento, cui questa Corte ha diretto accesso trattandosi di questione di rito, e come del resto e’ pacifico in causa – diretta a procuratore diverso da quello che patrocinava la parte nel procedimento (restando irrilevante che detto diverso procuratore patrocinasse a sua volta (OMISSIS) in altro procedimento nei confronti della stessa societa’ fallita).
Conviene illustrare separatamente ciascuno di tali rilievi (non senza prima incidentalmente rilevare che la questione, di frequente prospettazione nella pratica, e’ destinata a perdere rilievo con l’entrata in vigore, il prossimo 15/8/2020, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155”, il cui articolo 143, comma 3, secondo inciso, dispone che “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice”).
I passaggi da rimarcare sono in particolare i seguenti:
a) la comunicazione dell’evento (dichiarazione di fallimento) puo’ provenire, perche’ produca l’effetto in questione, anche dal Curatore e puo’ essere effettuata a mezzo p.e.c.;
b) deve essere riferita al processo che, interrotto ipso iure per effetto del detto evento, si intende riassumere;
c) deve essere diretta alla parte e, quindi, se gia’ costituita in giudizio, al suo procuratore.
5.3.1. Legittimazione del curatore e validita’ della comunicazione via p.e.c..
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare (Cass. n. 2658 del 2019, cit.; v. anche Cass. 29/08/2018, n. 21325), perche’ si abbia “conoscenza legale” dell’evento interruttivo, non e’ richiesto che essa provenga esclusivamente dal difensore della parte nei cui confronti tale evento si e’ verificato.
Questi e’ il dominus della scelta se avvalersi o non dell’interruzione nei casi in cui essa non operi automaticamente, giacche’ la disciplina dell’interruzione del processo risponde alla necessita’ di garantire l’effettivita’ del contraddittorio e di consentire alla parte colpita dall’evento interruttivo “di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facolta’ che la legge le riconosce” (Corte Cost. 18 marzo 2005, n. 109); viceversa, nel caso dell’interruzione automatica prodotta dalla dichiarazione di fallimento, dunque indipendentemente dalla volonta’ del difensore della parte fallita, non ha ne’ base normativa, ne’ risponde all’esigenza che ha determinato l’impiego, nella materia, della nozione di “conoscenza legale”, postulare che solo la dichiarazione proveniente dal difensore di detta parte determinerebbe il decorso del termine per la riassunzione.
D’altronde, cio’ che occorre ai fini dell’esercizio del diritto di difesa della parte non colpita dall’evento interruttivo e’ la conoscenza legale dell’evento, mentre, una volta che essa ne sia stata edotta, non rileva quale sia la fonte. Sicche’ e’ ben possibile che detta conoscenza sia offerta alla controparte non dal difensore della parte colpita dall’evento interruttivo, ma anche da soggetti diversi e, per quanto qui rileva, dal curatore fallimentare.
Ed infatti, questa Corte ha gia’ avuto modo di stabilire che la conoscenza legale dell’intervenuto fallimento e’ in linea di principio integrata dalla comunicazione via fax della sentenza che lo ha dichiarato, effettuata a cura di cancelleria al creditore istante che abbia partecipato alla fase prefallimentare e che sia parte del giudizio colpito da interruzione (v. Cass. 15/03/2018, n. 6398, la quale ha poi, pero’, condivisibilmente escluso che, nel caso da essa esaminato, per molti versi analogo a quello qui in esame, il termine per la riassunzione fosse decorso da tale comunicazione, giacche’ effettuata nei riguardi di un difensore diverso da quello che patrocinava la parte nel processo colpito dall’interruzione).
Nel caso di specie, dunque, la comunicazione predetta, dal lato del mittente, deve ritenersi conforme a modello legale e tale da potersi ad essa attribuire fede privilegiata quanto alla sua attendibilita’ e provenienza.
Essa e’ stata posta in essere dal curatore, l’organo che la legge individua come il soggetto che tale comunicazione deve porre in essere e che – ai sensi della L. Fall., articolo 30 – e’ pubblico ufficiale per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, ed e’ stata veicolata attraverso mezzo all’uopo consentito dalla legge (si consideri che ai sensi della L. Fall., articolo 92, la comunicazione avviene a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore)(v. in tal senso Cass. n. 21325 del 2018; v. anche Cass. 15/09/2017, n. 21375, per la quale “la comunicazione della dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio, effettuata mediante posta elettronica certificata dal difensore della parte interessata dallo stesso a quello della controparte, e’ equivalente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 48, commi 1 e 2, alla notificazione a mezzo posta ed e’ pertanto idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell’evento da parte del destinatario”; v. altresi’ Cass. 18/04/2018, n. 9578).
5.3.2. La comunicazione deve far specifico riferimento al processo per il quale l’evento ha spiegato effetto interruttivo.
In relazione all’ipotesi (inversa rispetto a quella in esame) in cui la parte interessata alla prosecuzione del giudizio sia la stessa parte colpita dall’evento interruttivo, gia’ da tempo e’ consolidata nella giurisprudenza di legittimita’ l’affermazione secondo cui, in caso di interruzione automatica del processo determinata dall’apertura del fallimento, giusta la L. Fall., articolo 43, comma 3, ai fini del decorso del termine per la riassunzione non e’ sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma e’ necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo e’ in concreto destinato ad operare (Cass. 07/03/2013, n. 5650; Cass. 28/12/2016, n. 27165).
In piu’ recenti arresti questa Corte ha affermato che tale principio deve trovare applicazione anche con riguardo all’ipotesi in cui la parte interessata alla prosecuzione sia quella estranea all’evento interruttivo, in quanto – come osservato da Cass. 07/03/2013, n. 5650 (ma v. anche gia’ Corte Cost. 12/12/1967, n. 137) – l’esigenza della conoscenza legale si configura sia in relazione alla parte coinvolta dall’evento interruttivo sia in relazione alla parte cui l’evento medesimo non si riferisce, la quale deve essere posta in grado di conoscere se esso si sia o meno verificato e, in caso positivo, essere posta in condizioni di sapere se e da quale momento decorre il termine per la riassunzione.
Ai fini dell’idoneita’ della conoscenza dell’evento interruttivo a far decorrere il termine di riassunzione, ex articolo 305 c.p.c., non e’ sufficiente, pertanto, il carattere formalmente “legale” della stessa (e cioe’ che essa sia acquisita per il tramite di atti muniti di fede privilegiata, quali le dichiarazioni, le notificazioni o le certificazioni rappresentative dell’evento medesimo), ma e’ necessario che abbia specificamente ad oggetto tanto l’evento in se’ considerato quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i propri effetti (v., in tal senso, Cass. n. 2658 del 2019; n. 6398 del 2018; n. 16887 del 2018, citt.).
In senso contrario si e’ espressa, sul punto, Cass. n. 21325 del 2018, cit., secondo cui, rispetto alla parte diversa dal curatore del fallimento, “vi e’ la necessita’ – al fine di garantire l’effettivita’ del suo diritto di difesa – di conoscere l’evento interruttivo che ha colpito la controparte, ma non il processo del quale e’ parte -… (in quel caso, come nel presente, n.d.r.) che essa stessa ha instaurato nei confronti della societa’ poi dichiarata fallita – e che essa non puo’ pertanto non conoscere.
“Diversa e’ la situazione del curatore che, all’opposto, non puo’ non essere a conoscenza del fallimento, ma che puo’ non conoscere il singolo processo in corso relativo a un rapporto di diritto patrimoniale del fallito compreso nel fallimento, cosi’ che dalla conoscenza del processo decorre il termine ex articolo 350 c.p.c., per il curatore: si devono infatti considerare – afferma la citata pronuncia di questa Corte n. 5650/2013 – “le esigenze che la procedura fallimentare e’ preordinata ad assicurare nonche’ la particolare posizione del curatore quale portatore di un interesse che non coincide con quello del fallito e che nel procedimento di verifica gli fa assumere una posizione di terzieta’, quale espressione dell’interesse della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare, sia nei confronti dei creditori concorsuali sia nei confronti del medesimo fallito””.
Reputa, questo Collegio, di dover dare tuttavia preferenza al primo indirizzo, affermatosi in via del tutto prevalente.
Non sembra infatti giustificato, sul punto, un trattamento asimmetrico rispetto a quello riservato, con riguardo al corso del termine per la riassunzione, al curatore fallimentare, che per definizione sa del dichiarato fallimento, ma potrebbe non sapere del o dei processi che il fallito aveva pendenti.
Non v’e’ ragione di usare minore cautela in via di principio con riferimento alla parte diversa da quella colpita dall’evento interruttivo.
Nel caso in cui la comunicazione (dell’intervenuto fallimento) venga effettuata nei confronti del procuratore della parte costituita, la presunzione che questi debba con prontezza risalire al processo, pur da lui patrocinato, nel quale quell’evento ha avuto effetto interruttivo, onde provvedere all’eventuale riassunzione, finisce con il presupporre un onere di diligenza organizzativa e di ricerca estraneo alla ratio della norma e, anzi, dissonante rispetto alle esigenze di tutela della parte sottese al principio, che richiede, per la decorrenza del termine per la riassunzione, una “conoscenza legale” dell’evento.
Appare del resto dirimente la considerazione che il fallimento in tanto ha rilevanza (quale evento interruttivo) in quanto interviene sul processo, determinandone appunto l’interruzione nei confronti di tutte le parti, con la conseguenza che la “conoscenza legale” dell’evento non puo’ non abbracciare, per tutte le parti, entrambi gli elementi di tale binomio: l’evento in se’ e il processo cui viene a incidere.
5.3.3. La comunicazione deve essere diretta al procuratore che assiste la parte nel processo della cui interruzione deve valutarsi la “conoscenza legale”.
Una volta chiarito che la comunicazione che da’ atto dell’evento interruttivo deve in ogni caso fare riferimento alla pendenza del processo, affinche’ si abbia conoscenza legale, e’ conseguenziale affermare che la comunicazione va fatta al procuratore costituito della parte non colpita dall’evento da parte del curatore (o di un suo difensore), e non quindi alla parte personalmente.
Cio’ si giustifica con la considerazione che e’ il difensore il soggetto tecnico in grado di valutare gli effetti giuridici dell’evento medesimo e di capire se e da quale momento decorre il termine per riassumere il giudizio (v. in tal senso Cass. n. 6398 del 2108, cit.; v. anche Cass. n. 16887 del 2018).
Solo nel caso – che nella specie non ricorre – in cui la parte (da rendere edotta dell’evento interruttivo ai fini del decorso, nei suoi confronti, del termine per riassumere) non sia costituita in giudizio a mezzo procuratore, la comunicazione (fermi gli altri requisiti perche’ si abbia “conoscenza legale”) non potra’ che essere diretta ovviamente ad essa personalmente, fermo restando che, anche per la parte contumace, conoscenza legale dell’evento consegue comunque dalla lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione (cfr. Cass. 11/02/2010, n. 3085; 17/01/2002, n. 3085).
Corollario ne e’, per quanto in questa sede interessa, che, nell’ipotesi in cui la parte interessata alla prosecuzione sia assistita in tale processo da un difensore diverso da quello cui e’ stata data comunicazione dell’evento, la “conoscenza legale” dell’evento si realizza soltanto nel momento in cui anche il secondo difensore la acquisisca, atteso che il singolo difensore non e’ tenuto a conoscere tutti i procedimenti che interessano la parte da lui rappresentata (v., in tal senso, la gia’ ricordata Cass. n. 6398 del 2018).
Ne’ potrebbe a tal fine invocarsi, rispetto al diverso procuratore destinatario di tale comunicazione, l’effetto di “sostituzione procuratoria”, in virtu’ del quale, ai sensi dell’articolo 170 c.p.c., il procuratore costituito diviene naturale destinatario degli atti processuali e, per converso, ogni comunicazione al primo diretta deve considerarsi come effettuata direttamente alla parte e ne giustifica pertanto la presunzione di piena ed effettiva conoscenza.
Come rettamente rilevato dalla ricorrente tale effetto concerne solo le comunicazioni di atti e provvedimenti relativi al processo per il quale e’ stata conferita procura e per quanto essi rilevano all’interno di quel processo.
5.4. Non puo’ indurre a diversa conclusione il principio (evocato da (OMISSIS) nel proprio controricorso: pag. 12), secondo il quale “la morte del procuratore produce l’interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell’evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, e’ idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento”: principio testualmente enunciato da Cass. 23/11/2012, n. 20744, la quale richiama a supporto anche il precedente di Cass. 16/07/2003, n. 11162 (arresti entrambi citati nel controricorso).
Nonostante tale richiamo e’ bene pero’ precisare che, in realta’, i casi esaminati dalle due pronunce erano diversi e che correlativamente l’enunciato del primo di tali arresti non e’ esattamente corrispondente a quello del secondo.
5.4.1. Cass. n. 11162 del 2003, invero, ha esaminato un caso in cui si trattava di valutare la tempestivita’ della riassunzione operata dalla parte dopo l’interruzione del processo determinata dalla morte del procuratore che la assisteva. Dopo aver, dunque, premesso che, a tal fine, occorreva aver riguardo alla data in cui la parte aveva avuto conoscenza legale della morte del proprio procuratore, “risultante da dichiarazione della medesima, ovvero da comunicazione, certificazione o notificazione ad essa eseguita” (e cio’ secondo indirizzo gia’ allora consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: Cass. 19/03/1996 n. 2340; n. 13302 del 27/11/1999; 29/12/1999, n. 14691), la Corte ha ritenuto idonea a tal fine la conoscenza legale avuta dalla parte in altro processo nel quale era assistita dallo stesso procuratore (identica soluzione e’ adottata, in un caso analogo, da Cass. 01/06/2017, n. 13900).
Il principio dunque che, testualmente, si ricava da quella pronuncia e’ precisamente il seguente: la conoscenza legale della morte del difensore, avuta dalla parte per uno dei processi gia’ affidati al procuratore defunto, vale anche per gli altri processi che la stessa parte aveva affidato allo stesso procuratore.
Si tratta, allora, di un enunciato che: a) si limita a considerare la posizione, agli effetti della riassunzione, della parte rimasta priva di procuratore; b) correlativamente, quanto al suo fondamento logico razionale, poggia evidentemente sulla considerazione del rapporto interno esistente tra la parte e il suo procuratore, tale per cui la conoscenza legale che la parte abbia della morte di quest’ultimo relativamente ad un dato processo non puo’ non aversi anche per tutti gli altri processi del cui patrocinio la parte avesse incaricato lo stesso procuratore (reputandosi irrilevante che tali incarichi siano in ipotesi numerosi, cio’ potendo avere “solo l’effetto materiale di richiedere una maggiore attenzione della parte nella cura dei propri interessi”).
5.4.2. La successiva pronuncia di Cass. n. 20744 del 2012 ha riguardato, invece, un caso in cui si trattava di valutare la tempestivita’ della riassunzione operata da parte diversa da quella rimasta priva del procuratore poiche’ defunto.
La Corte ha ritenuto che a tal fine la conoscenza legale avuta in altro giudizio (svoltosi tra le stesse parti, con gli stessi patroni) dell’evento interruttivo rappresentato dalla morte del procuratore della controparte, costituisca dies a quo per il decorso del relativo termine anche nel distinto giudizio la cui tempestiva riassunzione si tratta di valutare.
Anche in tal caso si e’ reputato irrilevante che quella conoscenza legale si fosse avuta in distinto procedimento, sul rilievo che “sulla base dell’unicita’ dell’evento interruttivo che aveva colpito il procuratore di una delle parti (e diversamente dall’ipotesi in cui l’evento interessi una delle parti personalmente: cfr. Cass. n. 5116 del 1998 e Cass. n. 8484 del 2012), collegato al medesimo fatto, avrebbe dovuto essere unica anche la conoscenza legale dello stesso, ancorche’ l’evento avesse riguardato distinti giudizi pendenti tra le medesime parti”.
5.4.3. Non puo’ sfuggire che si tratta di elaborazione giurisprudenziale speculare a quella che si e’ sopra illustrata (§ 5.3.2) con riferimento all’ipotesi in cui l’evento interruttivo, pure operante automaticamente, sia pero’ rappresentato dal fallimento della parte.
Come nel caso del fallimento, perche’ si abbia conoscenza legale dell’evento da parte del curatore, e’ richiesto che questa sia riferita allo specifico processo interrotto, e cio’ in considerazione del fatto che il curatore e’ organo terzo che ben puo’ ignorare quali e quanti fossero i giudizi pendenti al momento del fallimento, cosi’, nel caso di cui all’articolo 301 c.p.c., per la opposta ragione per cui ben puo’ presumersi che la parte sappia quali e quanti processi avesse dato incarico al proprio procuratore, si ritiene che la conoscenza legale, avuta in un dato processo della morte o impedimento di questo, valga anche quale dies a quo per la riassunzione di ogni altro processo affidato alle cure del medesimo legale.
L’estensione dell’una e dell’altra soluzione anche alla posizione della parte diversa da quella colpita dall’evento interruttivo, risponde in entrambi i casi ad analoga logica di trattamento simmetrico. Non puo’ negarsi tuttavia che, in una prospettiva che tenga conto della esigenza di certezza (ragionevolmente presumibile) sottesa al concetto di “conoscenza legale” quale dies a quo per la riassunzione del processo interrotto, la soluzione accolta da Cass. n. 11162 del 2003 appare rivestire carattere eccezionale, poiche’ giustificata dalla presumibile conoscenza che la parte personalmente abbia delle proprie pendenze affidate al medesimo procuratore, e per questo non suscettibile di estensione ad altri casi e alla posizione di altre parti del processo per le quali analoga giustificazione non sia prospettabile.
5.4.4. Tanto premesso, appare evidente che solo se declinato nel modo estensivo di cui a Cass. n. 20744 del 2012 il principio richiamato dalla controricorrente palesa una certa dissonanza con quello qui accolto, segnatamente in relazione alla esigenza – che qui si e’ affermata, in continuita’ con la citata giurisprudenza riferita all’ipotesi dell’interruzione determinata dal fallimento di una delle parti – che la conoscenza legale dell’evento interruttivo si abbia con riferimento allo specifico processo che si tratta di riassumere.
E’ pero’ agevole rilevare che, al di la’ del dubbio fondamento logico razionale della estensione operata da Cass. n. 20744 del 2012 del principio affermato da Cass. n. 11162 del 2003, e’ comunque dirimente il rilievo che tale estensione ha riguardato un caso in cui:
a) l’evento interruttivo era rappresentato dalla morte del procuratore che rappresentava la parte avversa a quella della cui riassunzione si trattava di valutare la tempestivita’;
b) il processo nel quale era intervenuta la “conoscenza legale” intercorreva tra le medesime parti;
c) queste erano rappresentate dagli stessi procuratori.
Si tratta, dunque, di ipotesi non assimilabile a quella in esame, sia per la peculiarita’ dell’evento interruttivo (anche nel caso in esame operante automaticamente ma tuttavia riguardante la parte personalmente, non il suo avvocato: differenza il cui rilievo discriminante e’ rimarcato da Cass. n. 20744 del 2012), sia per la diversita’ del procuratore che, nel separato processo, ha avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo.
6. Deve in definitiva affermarsi il seguente principio di diritto: “in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’articolo 305 c.p.c., decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’articolo 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata, la quale deve fare specifico riferimento al processo sul quale l’effetto interruttivo opera e deve essere diretta al procuratore che in esso rappresenta la parte”.
7. Avendo la Corte d’appello fatto applicazione di regola di giudizio difforme dall’enunciato principio, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo; inammissibile il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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