In caso di cessazione della materia del contendere a seguito di omologa del concordato fallimentare deve disporsi la cassazione senza rinvio

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18125.

La massima estrapolata:

Nel procedimento civile, per effetto della cessazione della materia del contendere a seguito di omologa del concordato fallimentare deve disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza in quanto in tal caso la composizione della controversia consegue, non al venir meno delle ragioni di contrasto, ma alla verifica giudiziale delle condizioni di legge per l’omologazione ed in quanto l’assuntore, quale esecutore del concordato fallimentare, rimane terzo rispetto all’accordo e alla lite pendente, ovvero, anche ove succeda a titolo particolare nei diritti controversi, non può intervenire nel giudizio di legittimità, con la conseguenza che la sentenza emessa è inidonea a regolare i rapporti tra le parti.

Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18125

Data udienza 5 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13219/2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRAT, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
Contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore p.t., rapp. e dif., in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Prof. (OMISSIS), unitamente al quale e’ elett.te dom.to in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5066/44/14 depositata il 24/11/2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 5/2/2019 dal consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la pronuncia di prime cure, con cio’ confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato per IVA 2008;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; la societa’ contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:
– con istanza successivamente del 13.9.2018, sottoscritta in calce, per adesione, dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, la contribuente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, depositando altresi’: 1) copia dell’informativa al G.D. (da questi vistata) in ordine alla chiesta estinzione del presente giudizio; 2) delibera di approvazione del Comitato dei Creditori; 3) decreto di omologa del concordato fallimentare del (OMISSIS) del Tribunale di Milano;
– che preliminarmente va osservato come alcun dubbio possa sorgere quanto all’ammissibilita’ del deposito delle predette istanze e correlata documentazione, avendo la giurisprudenza di legittimita’ chiarito che l’articolo 372 c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimita’, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilita’ del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilita’, procedibilita’ e proseguibilita’ del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare l’acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all’impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l’interesse alla pronuncia sul ricorso purche’ riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 1, 26.2.2018, n. 4516, Rv. 648249-01 e Cass., Sez. 1, 18.10.2018, n. 26299, Rv. 651303-01);
– che, cio’ doverosa mente premesso, il deposito dell’istanza congiunta dei difensori delle parti, nella quale si rappresenta l’intervenuta cessazione della materia del contendere, in ragione dell’intervenuta omologazione del concordato fallimentare L. Fall., ex articolo 129, impone a questa Corte di prendere atto che la materia ad essa devoluta non necessita piu’ di essere regolata con una decisione che debba esaminare i ricorsi (principale ed incidentale) ed i loro motivi, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della composizione, in via stragiudiziale, della lite;
– che in tal caso, nel quale la cessazione della materia del contendere consegue alla omologazione del concordato fallimentare, non puo’ farsi applicazione del principio affermato da Cass., Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980 in tema di cessazione della materia del contendere conseguente ad accordo negoziale – secondo cui la cessazione della materia del contendere in sede di giudizio di legittimita’ comporta il venir meno della sentenza impugnata – per un duplice ordine di ragioni, che di seguito si illustrano;
in primo luogo, la natura pubblicistica del decreto di omologa fa si’ che l’avvenuta composizione della controversia non deriva dal venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, ma per effetto della omologazione giudiziale dell’approvazione della proposta di concordato fallimentare, ossia previa verifica da parte dell’autorita’ giudiziaria delle condizioni di legge per l’omologazione (L. Fall., articolo 129, comma 4, e salve le opposizioni L. Fall., ex articolo 129, comma 5);
in secondo luogo, la proposta di concordato fallimentare prevede (come in questo caso) la partecipazione di un assuntore in veste di esecutore del concordato fallimentare, assuntore che rimane terzo rispetto alla lite pendente (Cass., Sez. III, 30 novembre 2010, n. 24263), salvo che la proposta preveda il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie facenti capo al fallito e alla massa con contestuale liberazione del debitore originario (Cass., Sez. I, 8 agosto 2013, n. 18967), in costanza della quale l’assuntore succede a titolo particolare nei diritti controversi o, al piu’, gli si affianca in qualita’ di garante e coobbligato (Cass., Sez. I, 2 dicembre 2003, n. 18382); sicche’ l’assuntore, soggetto attraverso il quale si attua l’accordo tra le parti processuali, rimane terzo rispetto all’accordo ovvero, ancorche’ assuma astrattamente il ruolo di successore a titolo particolare, non puo’ comunque intervenire nel giudizio di legittimita’ (Cass., Sez. I, 23 marzo 2016, n. 5759), salvo che non sia costituito il dante causa (Cass., Sez. V, 27 dicembre 2018, n. 33444);
– che, pertanto, per effetto della cessazione della materia del contendere in questo caso deve espressamente disporsi la rimozione della sentenza emessa oramai non piu’ attuale, perche’ inidonea a regolare il rapporto fra le parti (Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9753, Cass., Sez. V, 23 settembre 2011, n. 19533);
– che, pertanto, va dichiarata la cassazione senza rinvio della decisione originariamente impugnata;
– che, quanto alle spese del giudizio di legittimita’, le parti hanno altresi’ concordemente concluso per la loro integrale compensazione.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia contendere; cassa l’impugnata sentenza e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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