Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24632.
In caso di cancellazione del volo, i passeggeri possono chiedere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento 261/2004 al giudice del luogo in cui l’aereo sarebbe dovuto partire, mentre il risarcimento del danno ulteriore patito a seguito della cancellazione dinanzi al giudice ove è ubicata l’agenzia che ha provveduto ad acquistar i biglietti.
Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24632
Data udienza 4 giugno 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità e risarcimento – Compagnie aeree – Controversia tra Easyjet e un cliente – Rimborsi – Criteri per determinare il foro competente – Acquisto di biglietti in un’agenzia viaggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22441-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato, (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) LTD, in persona, del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 21, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 930/2018 del TRIBUNALE di PIRUGIA del 26/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORI DOTT. CARDINO ALBERTO che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Citta’ di Castello, assumendo i provvedimenti di cui all’articolo 49 c.p.c., comma 2.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nel 2016 convennero dinanzi al Tribunale di Perugia la societa’ (OMISSIS) Ltd. (d’ora innanzi, ” (OMISSIS)”), esponendo che:
-) avevano acquistato, tramite un’agenzia di viaggi di (OMISSIS), sette biglietti aerei per un volo Roma-Copenaghen, operato dalla societa’ (OMISSIS);
-) il giorno previsto per la partenza, (OMISSIS) cancello’ il volo senza preavviso;
-) non essendo la suddetta tratta servita da atri voli, i viaggiatori per raggiungere Copenaghen furono costretti ad acquistare da altra compagnia sette biglietti aerei per Amburgo, da dove dovettero raggiungere in taxi Copenaghen, con un giorno di ritardo rispetto al programma di viaggio e sostenendo ulteriori costi.
Chiesero, sulla base dei fatti appena esposti, la condanna della (OMISSIS) sia al pagamento dell’indennizzo previsto dal Reg. CE 11.2.2004 n. 261/2004, sia al risarcimento del danno ulteriore.
Quantificarono quest’ultimo nella somma di circa 20.000 curo, ottenuta cumulando il risarcimento preteso da ciascuno dei sette attori.
2. La societa’ (OMISSIS) si costitui’ ed eccepi’ l’incompetenza sia per valore, sia ratione loti, del Tribunale di Perugia.
Sotto il primo profilo, dedusse che la causa doveva ritenersi di competenza per valore del giudice di pace, perche’ le domande proposte dagli attori non potevano cumularsi tra di loro ai fini della determinazione del valore della causa, trattandosi di domande autonome e scindibili.
Sotto il secondo profilo, dedusse che la competenza per territorio spettava al giudice di pace di Civitavecchia, ai sensi del Reg. UE 12.12.2012 n. 1215/12.
Dedusse, al riguardo, che la societa’ (OMISSIS) aveva sede nel (OMISSIS); che di conseguenza essa poteva essere convenuta dinanzi al giudice italiano soltanto nel luogo in cui il contratto avrebbe dovuto avere esecuzione, ai sensi del suddetto Reg. 1215/12, articolo 7, comma 1, lettera b), secondo trattino.
3. Gli attori aderirono all’eccezione di incompetenza ratione temporis e contestarono l’altra.
4. Con provvedimento formalmente qualificato “sentenza” del 26.6.2018 n. 930 il Tribunale di Perugia declino’ la propria competenza sia ratione valoris che ratione loci.
Il Tribunale rilevo’, in primo luogo, che la competenza per valore spettava al Giudice di pace, ai sensi dell’articolo 7 c.p.c., dal momento che ciascuno degli attori aveva domandato un risarcimento di 2.829,15 curo, e che nella specie non poteva trovare applicazione il disposto dell’articolo 10 c.p.c., comma 2 (secondo cui “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”), in quanto tale norma si riferisce soltanto all’ipotesi in cui sia un solo soggetto a proporre piu’ domande contro il medesimo convenuto, e non quella in cui piu’ attori, ciascuno titolare di un distinto diritto di credito, agiscano congiuntamente nei confronti del medesimo convenuto.
Nonostante la dichiarazione di incompetenza per valore, il Tribunale esamino’ comunque anche l’eccezione di incompetenza per territorio, affermando che:
-) la competenza per territorio andava stabilita nel caso di specie non in base alle regole del codice di procedura civile, ma in base alle regole stabilite dal Reg. UE 1215/12;
-) tale regolamento prevede in via generale la competenza del giudice del luogo dove il convenuto ha sede; in tema di contratti di servizi, pero’, il regolamento radica la competenza nel luogo dove il servizio avrebbe dovuto avere inizio;
-) competente quindi sarebbe potuto essere o il giudice di Civitavecchia, ove il volo sarebbe dovuto decollare, o il giudice di Copenaghen, dove il volo sarebbe dovuto arrivare; o quello di Londra, dove aveva sede la (OMISSIS).
Il Tribunale, infine, ha affermato che nel caso di specie non s’applicava il foro del consumatore, per espressa previsione dell’articolo 17 Reg. 1215/12 (olim, articolo 15 Reg. 44/01).
5. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per regolamento di competenza i sette originali attori, fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria.
Nella illustrazione del motivo si formula una tesi cosi’ riassumibile:
-) il Tribunale di Perugia ha ritenuto la propria incompetenza per territorio applicando le regole del regolamento UE 1215/12;
-) tale regolamento, pero’, si sarebbe potuto applicare al caso di specie solo se gli attori avessero domandato unicamente il pagamento dell’indennizzo previsto dal Reg. 261/04;
-) invece, avendo gli attori domandato non solo il pagamento del suddetto indennizzo forfettario, ma anche il risarcimento del danno, la competenza andava determinata in base alla Convenzione di Montreal sulla responsabilita’ del vettore aereo;
-) tuttavia la Convenzione di Montreal – proseguono i ricorrenti disciplina solo il riparto della giurisdizione tra i giudici dei diversi Stati aderenti, ma non detta criteri per l’individuazione del giudice competente all’interno del singolo Stato, che percio’ resta soggetta alle regole interne di ciascuno Stato.
Poste queste premesse in diritto, i ricorrenti ne traggono due conclusioni:
a) in primo luogo, che l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla (OMISSIS) era inammissibile, perche’ non conteneva l’indicazione di tutti i fori alternativi, ed in particolare del foro del consumatore di cui al Decreto Legislativo 5 settembre 2005, n. 206, articolo 33, lettera (u);
b) in secondo luogo, che comunque l’eccezione era infondata, perche’ secondo le regole del codice di rito la competenza spettava anche al giudice del luogo dove il contratto era stato concluso, e nel caso di specie il contratto doveva ritenersi concluso a (OMISSIS), poiche’ ivi i viaggiatori avevano acquistato i biglietti, acquisto avvenuto telematicamente per il tramite di una agenzia di viaggi.
6. Ha resistito la (OMISSIS), la quale ha anch’essa depositato memoria.
La (OMISSIS) replica alle allegazioni dei ricorrenti sostenendo che la Convenzione di Montreal, articolo 33 (secondo cui “l’azione per il risarcimento del danno e’ promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attivita’ o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”), disciplina non solo i criteri di riparto della giurisdizione tra il giudice degli Stati aderenti alla convenzione, ma anche i criteri di individuazione della competenza per territorio all’interno di ciascuno Stato.
7. Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, ritenendo non completa l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla (OMISSIS).
Nelle sue conclusioni scritte il Procuratore Generale ha osservato che, ai fini della giurisdizione e della competenza, vadano distinte la domanda di pagamento della speciale “compensazione pecuniaria” prevista dal Regolamento UE 261/04, e quella di risarcimento dell’ulteriore danno.
Mentre la prima va proposte dinanzi al giudice individuato, sia quanto alla giurisdizione, sia quanto alla competenza, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, Reg. UE 1215/12, la domanda di risarcimento dei danni ulteriori va proposto dinanzi al giudice individuato, sia quanto alla giurisdizione, sia quanto la competenza, in base alle norme nazionali. Ed in base alle norme nazionali la (OMISSIS) avrebbe dovuto sollevare l’eccezione di incompetenza del territorio indicando tutti i possibili fori alternativi. Nel caso di specie, invece, nel sollevare l’eccezione di incompetenza per territorio la (OMISSIS) non aveva indicato il foro del consumatore, ovvero il Giudice di pace di Citta’ di Castello.
8. Con ordinanza interlocutoria 4.6.2019 n. 15262 questa Corte, rilevato che su fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio era stata chiamata a pronunciarsi la Corte di giustizia dell’Unione Europea, rinvio’ la casa a nuovo ruolo per ragioni di opportunita’, in attesa della decisione dei giudici di Lussemburgo.
9. Con istanza datata 27 gennaio 2020 la societa’ (OMISSIS) ha chiesto fissarsi udienza, segnalando l’avvenuto deposito, da parte della Corte di giustizia UE della sentenza 7 novembre 2019, in attesa della quale la causa era stata rinviata nuovo ruolo.
La causa venne quindi fissata per l’adunar camerale del 26 marzo 2020, ma successivamente rinviata all’adunanza camerale del 4 giugno 2020 per effetto del differimento ope legis delle attivita’ processuali disposto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 1, e dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, 36, comma 1.
In occasione della adunanza camerale odierna la (OMISSIS) ha depositato una memoria ex articolo 380 ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ritiene la Corte di dovere preliminarmente rilevare come nel presente giudizio si discuta (anche) dell’applicabilita’ di norme di fonte comunitaria, quali sono il Reg. 261/04, il Reg. 1215/12 e la Convenzione di Montreal sulla responsabilita’ del vettore aereo (recepita dal Consiglio della Comunita’ Europea con Decisione 2001/539/C1, del 5 aprile 2001).
Una delle parti, tuttavia, e’ una societa’ commerciale avente sede nel (OMISSIS), il quale non e’ piu’ parte dell’Unione Europea.
Ritiene la Corte che tale circostanza sia tuttavia irrilevante ai fini del decidere: non solo perche’ i fatti si sono svolti nella vigenza del regolamento 1215/12; ma soprattutto perche’ l’articolo 127 dell’ “Accordo sul recesso del (OMISSIS) di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea e dalla Comunita’ Europea dell’energia atomica” (in Gazz. uff. UE, 31.1.2020), stabilisce che “il diritto dell’Unione si applica al (OMISSIS) e nel (OMISSIS) diffrante il periodo di transizione”; ed il “periodo di transizione” e’ definito dal precedente articolo 126 suddetto Accordo come quello compreso tra la data di entrata in vigore dell’Accordo e il 31 dicembre 2020.
2. Va preliminarmente esaminata, ex articolo 276 c.p.c., comma 2, la deduzione dei ricorrenti – condivisa dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte – secondo cui il Tribunale non avrebbe potuto accogliere l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla (OMISSIS), in quanto tale eccezione – non contenendo l’indicazione di tutti i fori alternativi – si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile.
Essa infatti non conteneva l’indicazione del foro del consumatore Decreto Legislativo n. 206 del 2005, ex articolo 33.
2.1. Tale censura e’ infondata.
La (OMISSIS), infatti, nel costituirsi in primo grado ha basato tutta la sua difesa sull’assunto che al caso di specie non s’applicasse la normativa sui contratti dei consumatori, e che nessuno dei criteri ordinari di competenza conduceva la causa dinanzi al Tribunale di Perugia.
La (OMISSIS) dunque ha negato la sussistenza nel caso di specie d’un criterio di competenza per territorio inderogabile, ed ha indicato i fori alternativi secondo i criteri di competenza per territorio derogabile. Quando l’eccezione di incompetenza ha questo contenuto, non solo le ragioni del diritto, ma anche quelle della logica formale impediscono di ritenere incompleta l’eccezione per territorio che non indichi, tra i fori alternativi, quello del consumatore.
Da un lato, infatti, il foro del consumatore non e’ alternativo ma inderogabile; dall’altro e’ contrario a ragione pretendere che la parte convenuta possa essere costretta a negare ed invocare, nel medesimo atto, l’applicabilita’ del foro del consumatore (in tal senso Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3539 del 14/02/2014, Rv. 630354 – 01, in motivazione). Quanto, poi, all’inapplicabilita’ al caso di specie del foro del consumatore, essa e’ fuori discussione, essendo espressamente prevista dall’articolo 17, comma 3, Reg. 1215/12.
3. Nel merito, correttamente il Tribunale di Perugia ha escluso la propria competenza ratione loci.
Con l’atto introduttivo del giudizio, infatti, ciascuno degli odierni ricorrenti ha formulato due diverse domande.
Essi hanno chiesto la condanna della (OMISSIS) sia al pagamento della “compensazione pecuniaria” prevista, nel caso di ritardo o cancellazione, dal Regolamento CE 261/04; sia al risarcimento dei danni ulteriori (cosi’ si afferma nel ricorso per regolamento di competenza, p. 4, §.1.2).
La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 7 novembre 2019, in causa C-213/18, Guaitoli, ha stabilito che nel caso in cui un viaggiatore proponga nei confronti del vettore aereo due domande cumulate, di pagamento sia dell’indennizzo forfettario previsto dal Regolamento 261/04, sia del danno ulteriore, la competenza vada stabilita in base ai seguenti principi:
(a) il giudice deve valutare la propria competenza “per il primo capo della domanda, alla luce dell’articolo 7, punto 1, Reg. 1215/2012 e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell’articolo 33 detta convenzione”;
(b) l’articolo 33, paragrafo 1, Convenzione di Montreal sulla responsabilita’ del vettore aereo deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra giudici appartenenti a differenti Stati che siano parti della Convenzione suddetta, ma anche la ripartizione della competenza territoriale interna fra le autorita’ giurisdizionali di ciascuno di tali Stati.
4. Nel caso di specie, come gia’ accennato, gli attori nel giudizio di merito hanno formulato due domande cumulate: l’una di pagamento dell’indennizzo forfettario previsto dal Reg. 261/04, l’altra di risarcimento del danno ulteriore.
Tali domande sono state coltivate entrambe, sino nella presente sede (cfr. il ricorso, p. 17, quarto capoverso). Esse, alla luce dell’interpretazione che del Reg. 1215/12 e della Convenzione di Montreal ha dato la Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 7.11.2019, Guaitoli, in causa C-213/18, sono soggette ciascuna alla competenza di un giudice diverso.
5. La domanda di pagamento dell’indennizzo previsto dal Regolamento 261/04 e’ soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza “ordinarie”, stabilite dal Reg. 1215/12.
E poiche’ la suddetta domanda scaturisce da un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi, essa e’ devoluta alla competenza del giudice del luogo “in cui i servii sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, n. 1), lettera b), secondo trattino, Reg. 1215/12.
Tale norma e’ stata interpretata dalla Corte di giustizia nel senso che tanto il luogo di partenza del velivolo, quanto quello di arrivo, devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di “fornitura principale” dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo (Corte giust. UE sez. IV, 9.7.2009, in causa C-204/08, Rado).
Non e’ controverso che il volo cancellato da (OMISSIS) (e dunque il servizio promesso e non adempiuto) sarebbe dovuto decollare dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino con destinazione Copenaghen.
Pertanto la domanda di pagamento dell’indennizzo pecuniario ai sensi del Reg. 261/04, poteva essere proposta dinanzi ad un solo giudice italiano: il Giudice di pace di Civitavecchia, quale giudice del luogo di partenza del volo.
6. La domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e’ soggetta invece, secondo il dictum dei Giudici di Lussemburgo, alle regole di competenza dettate dalla Convenzione di Montreal sulla responsabilita’ del vettore aereo. Regole, come anticipato, che ad avviso della Corte di giustizia disciplinano non solo il riparto della giurisdizione tra giudici di Stati diversi, ma anche l’individuazione del giudice competente all’interno di ciascuno Stato aderente alla Convenzione.
Tale statuizione della Corte di giustizia rende non piu’ sostenibile l’orientamento, in precedenza condiviso da questa Corte, secondo cui la Convenzione di Montreal non si occupa dei criteri di riparto della competenza, ma solo dei criteri di riparto della giurisdizione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8901 del 04/05/2016, Rv. 639710 – 01; Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014, Rv. 633018 – 01 (quest’ultima con riferimento alle analoghe norme contenute nella Convenzione di Varsavia); Sez. 3, Ordinanza n. 11183 del 26/05/2005, Rv. 581918 – Oli.
La competenza per territorio a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (diverso da quello derivante da morte e lesioni personali), proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va dunque individuata in base ai criteri stabiliti dall’articolo 33, comma 1, Convenzione di Montreal, anche quando non si faccia questione di giurisdizione.
La suddetta norma detta, a tal fine, quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell’attore:
a) al giudice avente sede nel luogo del domicilio del vettore;
b) al giudice avente sede nel luogo della sede principale dell’attivita’ del vettore;
c) al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una “impresa” che ha provveduto a stipulare il contratto;
d) al giudice avente sede nel luogo di destinazione.
In base a tali criteri occorrera’ dunque regolare la competenza nel caso di specie.
6.1. Per quanto attiene il criterio del “domicilio” della (OMISSIS), tale luogo per le persone giuridiche coincide con la sede legale (articolo 46 c.c., comma 1, secondo cui “quando la legge la dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e’ stabilita la loro sede’), come gia’ ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014, § 2.5.1 dei “Motivi della decisione”; Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008, § 2, lettera (aa) dei “Motivi della decisione”).
6.2. Per quanto attiene 11 criterio del luogo della “sede principale” dell’attivita’ del vettore, questa Corte ha gia’ stabilito che il luogo della sede principale deve reputarsi, sulla base di una praesumptio hominis, coincidente col luogo della sede legale, salvo prova contraria da parte di chi vi abbia interesse (Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014, cit.). Ma, a tal fine, non rileva la semplice circostanza che talune attivita’ sociali risultino decentrate, o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative o nel quale si trovi una persona che genericamente curi gli interessi della societa’ stessa o sia preposta ad uffici di rappresentanza, dipendenze o stabilimenti (Sez. 13, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014, cit.; Sez. U, Ordinanza n. 2224 del 01/02/2010).
Nel presente giudizio, tuttavia, gli attori non hanno mai ne’ dedotto, ne’ provato, che (OMISSIS) abbia in Italia non gia’ una mera rappresentanza, ma la sede principale della propria attivita’.
Anche il criterio del luogo della sede principale, pertanto, non e’ idoneo a giustificare la competenza ne’ del Tribunale di Perugia, ne’ di qualsiasi altro giudice italiano.
6.3. Per quanto attiene il criterio del luogo dove il vettore possiede una “impresa che ha provveduto a stipulare il contratto”, esso consente di individuare un solo giudice italiano competente ratione loti, e cioe’ il Giudice di pace di (OMISSIS).
Cio’ per le considerazioni che seguono.
6.3.1. Gli attori (odierni ricorrenti) hanno dedotto in punto di fatto di avere acquistato i biglietti per il volo Roma-Copenaghen “presso” una agenzia di viaggi (“(OMISSIS)”, sita a (OMISSIS)), la quale a sua volta ha effettuato l’acquisto per il tramite della rete Internet (cosi’ il ricorso per regolamento di competenza, p. 19, penultimo capoverso).
Tali circostanze non sono state contestate dalla (OMISSIS).
6.3.2. La circostanza che una agenzia di viaggi sia legittimata ad emettere un titolo di viaggio per conto di una compagnia aerea consente di ritenere, in base ad una comune presunzione semplice ex articolo 2727 c.c., che quella agenzia sia stata autorizzata dal vettore all’emissione di biglietti, e rappresenti percio’ un c.d. ticket office dcl vettore stesso, in virtu’ di un apposito accordo bilaterale, idoneo a qualificarlo come institore, mandatario od appaltatore di servizi del vettore aereo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, per potere affermare che in Italia il vettore aereo possieda una impresa “che ha provveduto a stipulare il contratto”, per i fini di cui all’articolo 33 Convenzione di Montreal, e’ necessario che il vettore abbia in Italia una organizzazione propria (ad es., un c.d. ticket office), oppure un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente (ad es., un institore), per il tramite dei quali distribuisca i biglietti aerei (Sez. U, Sentenza n. 13689 dcl 14/06/2006, Rv. 589556 – 01). l di norma l’agenzia di viaggi che effettui la vendita di biglietti di trasporto per conto d’un vettore aereo conclude con questi un contratto di appalto di servizi (Sez. 2, Sentenza n. 3504 del 23/04/1997, Rv. 503882 – 01, in motivazione).
E’ bensi’ vero che, in teoria, l’agente di viaggi potrebbe avere agito anche quale mero intermediario, senza essere legato da alcun rapporto contrattuale al vettore aereo: ad esempio, quale semplice “agente IITA”, ovvero un mero intermediario autorizzato alla vendita di biglietti in virtu’ di un accordo stipulato non col singolo vettore, ma con l’organizzazione dei vettori aerei (IATA), secondo un clausolario prestabilito da quest’ultima (Sales Agency Agreement).
E tuttavia tali circostanze, in quanto idonee a vincere la presunzione semplice cli cui si e’ detto, devono essere allegate e provate da chi vi abbia interesse (Cass. 13689/06, cit., in motivazione), il che nel caso di specie non e’ avvenuto.
L’assoluto silenzio serbato dalla (OMISSIS) su questa circostanza di fatto impone dunque di presumere ex articolo 2727 c.c. che l’agente di viaggi tramite il quale gli odierni ricorrenti acquistarono i rispettivi biglietti aerei fosse una “impresa che ha provveduto a stipulare il contratto”, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, Convenzione di Montreal, e che di conseguenza competente per territorio a decidere sulla domanda di risarcimento del danno sia il Giudice di pace di (OMISSIS): non gia’ quale luogo dove e’ stato concluso il contratto o di residenza del viaggiatore, ma quale luogo dove il vettore aveva una impresa per il tramite della quale venne stipulato il contratto.
6.3.3. E’ utile precisare che non viene in rilievo, ai fini della decisione del caso di specie, la giurisprudenza di questa Corte – formatasi in tema di riparto della giurisdizione – secondo cui il luogo dove il vettore ha una impresa che ha provveduto a stipulare il contratto deve identificarsi col luogo di residenza del passeggero, quando il biglietto sia stato acquistato mediante la rete Internet (Sez. U, Ordinanza n. 3561 del 13/02/2020, Rv. 656952 – 01; Sez. U -, Ordinanza n. 18257 del 08/07/2019, Rv. 654582 – 01).
Quella giurisprudenza, infatti, si e’ formata con riferimento all’ipotesi eli acquisto diretto del biglietto da parte del viaggiatore, e si fonda sull’assunto che solo in tal caso possa dirsi sussistente in Italia una impresa del vettore, “in quanto alcuna intermedia pione materialmente individuabile si e’ verificata tra viaggiatore e vettore aereo”, al contrario del sistema tradizionale di vendita “che avveniva tendenzialmente mediante le agenzie di viaggio” (cosi’ Cass. 18257/19, cit.).
7. La competenza per territorio a decidere sulle domande proposte dagli odierni ricorrenti va dunque regolata come segue:
-) competente per territorio a decidere sulla domanda di indennizzo ai sensi del Reg. 261/04 e’ il Giudice di pace di Civitavecchia;
-) competente per territorio a decidere sulla domanda di risarcimento del danno ulteriore e’ il Giudice di pace di Citta’ di Castello.
7.1. Resta solo da aggiungere che le due domande sopra indicate presentano evidenti profili di connessione: sia quanto ai presupposti di fatto, che sono identici per entrambe; sia per pregiudizialita’, dal momento) che, in presenza di danni eccedenti l’indennizzo di cui al Reg. 261/04, l’importo di questo, se gia’ percetto, va defalcato dal risarcimento, giusta la previsione di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, Rego. UE n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004.
I rapporti tra le due domande separatamente proposte dovranno dunque essere coordinati secondo le previsioni dettate, in materia di connessione, dall’articolo 30 Reg. 1215/12, come del resto segnalato anche dall’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia, nelle conclusioni scritte (§ 51) depositate con riferimento alla causa Guaitoli, sopra ricordata.
8. Le spese della presente fase del giudizio vanno compensate integramente tra le parti, in considerazione della peculiarita’ e novita’ del caso.
P.Q.M.
-) dichiara la competenza per territorio del Giudice di pace di Civitavecchia a conoscere la domanda di pagamento dell’indennizzo ai sensi del Regolamento CL 261/04;
-) dichiara la competenza per territorio del Giudice di pace di (OMISSIS) a conoscere la domanda di risarcimento del danno ulteriore; (-) compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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