In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 30802.

In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento

In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall’art. 2467, comma 2, cod. civ. (eccessivo squilibrio nell’indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d’ufficio, in quanto oggetto di un’eccezione in senso lato, sempre che la situazione di crisi risulti provata “ex actis”, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio

Ordinanza|| n. 30725.Ordinanza|| n. 30725

Data udienza 26 settembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Conferimenti e quote – Finanziamento dei soci a favore della società – Azione del socio per la restituzione – Sussistenza della situazione di crisi al momento del finanziamento e della decisione – Valutazione del giudice del merito – Rilievo d’ufficio – Fondamento

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