In base al principio di strumentalità

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 1 giugno 2020, n. 3421.

La massima estrapolata:

In base al principio di strumentalità, il giudizio cautelare non può produrre alcuna incidenza sull’esito del giudizio di merito e, pertanto, la decisione di merito non è viziata nel caso in cui risulti in contrasto con il precedente provvedimento cautelare, che ha per natura un carattere meramente interinale e provvisorio.

Sentenza 1 giugno 2020, n. 3421

Data udienza 28 aprile 2020

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Tutela cautelare – Principio di strumentalità – Incidenza sull’esito del giudizio di merito – Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4218 del 2010, proposto dai signori -OMISSIS-, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Mo. Pa. e Al. Bo., elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato An. Ca. in Roma, via (…),
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituitosi in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Toscana, Sezione III, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente un’ordinanza di demolizione di opere abusive ed un’istanza di risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
Relatore nell’udienza pubblica svoltasi con modalità telematica ai sensi del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, del giorno 28 aprile 2020, il consigliere Giovanni Sabbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 137 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. per la Toscana, i signori -OMISSIS- avevano chiesto quanto segue:
– l’annullamento dei seguenti atti:
a) della nota del Settore Programmazione Territoriale ed Economia – Servizio Edilizia e Gestione Vincoli del Comune di (omissis), del -OMISSIS-, avente ad oggetto “Integrazione del provvedimento finale di diniego dell’istanza n. -OMISSIS-” di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di tre dei quattro manufatti acquistati con rogito del 21 novembre 2005;
b) dell’ingiunzione a demolire “opere realizzate in assenza di permesso di costruire – Integrazione” del 23 ottobre 2006;
c) della nota del -OMISSIS-recante sanzione pecuniaria “per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di attestazione di conformità “;
d) dell’ordinanza di sospensione dell’esecuzione delle trasformazioni previste con la denuncia di inizio attività pratica n. -OMISSIS-, in ordine al primo degli anzidetti manufatti per la sua completa demolizione e successiva ricostruzione;
e) del provvedimento di diniego del 20 febbraio 2006;
f) dell'”Ingiunzione a demolire opere realizzate in assenza di permesso di costruire” del 26 giugno 2006 (atto impugnato con i motivi aggiunti);
– il risarcimento dei danni asseritamente patiti.
2. A sostegno del ricorso i ricorrenti avevano dedotto il difetto di partecipazione procedimentale nei loro specifici riguardi, quali aventi causa dei manufatti sanzionati, l’erronea datazione degli stessi a data successiva al 1967 come da autodichiarazioni rilasciate (circostanza questa posta a base degli atti impugnati), l’illogicità e la contraddittorietà delle valutazioni compiute dall’Amministrazione, la mancata considerazione dell’affidamento riposto nella legittimità della d.i.a. per il manufatto principale.
3. Il Tribunale adì to Sezione III, dopo aver disposto incombenti istruttori, ha respinto il ricorso, i motivi aggiunti e la domanda di risarcimento del danno.
4. In particolare, il Tribunale, dopo aver evidenziato che le opere sono oggetto di due distinti procedimenti, di cui uno relativo a d.i.a. (fabbricato di dimensioni maggiori per la modifica di destinazione in senso abitativo contrassegnato con il numero 1) e l’altro innescato da domanda di permesso di costruire (in relazione agli altri tre manufatti descritti con i numeri 2, 3 e 4), ha ritenuto che:
– è infondato il rilievo afferente al denunciato difetto di partecipazione procedimentale, avendo l’Amministrazione correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti degli aventi causa dei ricorrenti che “non hanno richiesto, come era loro facoltà ed onere, la voltura della pratica edilizia tesa al rilascio del permesso di costruire”;
– “l’amministrazione non ha affatto negato l’attitudine delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà a documentare le circostanze in esse indicate ma le ha, correttamente, considerate rilevanti sino a prova contraria, constatando che, nella specie, esse contrastavano sia con i rilievi aerofotogrammetrici del 1971 che con il fotogramma aereo del volo effettuato nel 1970”;
– contrariamente a quanto denunciato, il provvedimento impugnato risulta coerente con le risultanze istruttorie, ed in particolare con i rilievi aerei ed aerofotogrammetrici rispettivamente del 1970 e 1971, atteso che “raffrontando tale precisa indicazione con la documentazione grafica acclusa all’istanza si ricava che il manufatto preesistente era il corpo maggiore del fabbricato 4”;
– non sussiste la denunciata illegittimità del provvedimento che ordina la sospensione delle trasformazioni edilizie previste nella d.i.a. (motivato per il fatto che, essendo stata constatata la demolizione di una porzione del manufatto n. 1 oggetto d’intervento, la volumetria è risultata inferiore a mc. 300 che l’art. 29 N.T.A. richiede per ammettere mutamenti di destinazione d’uso) in quanto non “si rendeva necessaria, nella specie, una particolare motivazione riguardo ad affidamenti degli interessati sia perché non possono configurarsi legittimi affidamenti riguardo a opere abusive (riferito corpo C, determinante ai fini dell’applicabilità dell’art. 29 cit.) sia perché l’intervento risultava nella fase del tutto iniziale della demolizione”.
5. Avverso tale pronuncia i signori -OMISSIS- hanno interposto appello, notificato il 19 aprile 2010 e depositato il 13 maggio 2010, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 7-11), ai quali ha fatto seguito la reiterazione dei motivi di primo grado (11-19), quanto di seguito sintetizzato:
I) il Tribunale, che peraltro avrebbe contraddetto il suo stesso pronunciamento cautelare circa la rilevata “carenza di istruttoria”, avrebbe errato nell’attribuire rilevanza probatoria a documentazione nemmeno prodotta in giudizio da parte dell’Amministrazione e comunque inidonea a comprovare la inesistenza dei manufatti al 1967, tant’è che è sopraggiunta sentenza del giudice penale, n. -OMISSIS-, passata in giudicato, che ha assolto i ricorrenti dal connesso reato edilizio proprio per la rilevata inattitudine probatoria dei documenti su evidenziati;
II) il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla censura relativa al mancato avviso di avvio procedimentale e non avrebbe considerato che il Comune ha adottato i provvedimenti, rispettivamente, di sospensione e di demolizione del manufatto, ampiamente dopo il decorso del termine di trenta giorni normativamente previsto per il consolidamento del titolo senza previo ricorso ad adempimenti di autotutela;
III) si reiterano pertanto le censure articolate in primo grado nonché la domanda di risarcimento del danno.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati ed il risarcimento del danno.
7. Il Comune di (omissis), sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
8. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio ha disposto incombenti istruttori al fine di acquisire plurimi documenti ritenuti utili ai fini della decisione ed effettuare verificazione nei termini che seguono:
“Ritenuto che ai fini del decidere è necessario provvedere alle sottodescritte incombenze istruttorie.
1) A’sensi dell’art. 65 c.p.a. è necessario acquisire agli atti di causa la copia integrale digitalizzata del fascicolo del procedimento penale a suo tempo promosso contro -OMISSIS- e definito dal Tribunale ordinario di Livorno con sentenza di assoluzione n. -OMISSIS-. Tale copia del fascicolo dovrà comprendere anche le copie dei verbali di udienza e la copia della sentenza che ha definito il giudizio munita dell’attestazione del suo passaggio in giudicato.
A tale incombente provvederà la parte più diligente entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data della comunicazione della presente ordinanza mediante deposito di quanto richiesto presso la Segreteria della Sezione, a mezzo posta certificata.
2) A’ sensi dell’art. 66 c.p.a. è altresì necessario disporre una verificazione che è affidata al Dirigente preposto alla Direzione urbanistica e politiche abitative della Regione Toscana – Settore pianificazione del territorio – Attività edilizia in relazione agli atti di pianificazione, ovvero ad un funzionario suo delegato con profilo professionale tecnico appartenente alla carriera dirigenziale ovvero all’ex carriera direttiva.
Il verificatore prenderà contatto con il Dirigente preposto al Settore pianificazione territoriale e economica – Servizio edilizia e gestione vincoli del Comune di -OMISSIS-, nonché con il patrocinio degli appellanti e dovrà quindi comunicare a tali parti per iscritto, con un anticipo di almeno dieci giorni, la data e l’ora in cui egli accederà agli uffici del predetto Servizio edilizia e gestione vincoli del Comune di (omissis) al fine di effettuare le operazioni di verificazione qui appresso descritte.
Sulla scorta di tutta la documentazione disponibile presso il Servizio predetto, nonché di quella presentata dagli attuali appellanti e di quella presente nel predetto fascicolo penale il verificatore dovrà stabilire se sulla base delle aereofogrammetrie sin qui esistenti (una dichiaratamente in possesso del Comune e asseritamente risalente al 1971; l’altra dichiaratamente in possesso degli attuali appellanti e asseritamente risalente al 1969) risulta – o meno – l’esistenza nei rispettivi anni di riferimento di corpi edificati nell’area corrispondente al foglio -OMISSIS-
Nel fornire il relativo responso il verificatore dovrà comunque acquisire le copie delle aereofotogrammetrie anzidette, ottenendole mediante la migliore risoluzione tecnicamente possibile, nonché considerare la circostanza secondo cui da quanto parrebbe emergere dalle risultanze delle testimonianze assunte in sede penale e sinora note a questo giudice soltanto per quanto unilateralmente affermato dalla parte appellante (cfr. pag. 6 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio), la foto aerea in possesso del Comune non risulterebbe “di immediata e chiara lettura, tanto che dovette essere studiata con apposito macchinario, in grado di restituire un adeguato ingrandimento dell’immagine”.
Il verificatore, pertanto, chiederà al Comune di fornirgli tale “apposito macchinario” in modo da disaminare con esso in loco il fotogramma in questione anche in contraddittorio con le parti”.
9. Con successiva ordinanza, n. -OMISSIS-, il Collegio ha accolto l’istanza del verificatore, individuato nella persona dell’arch. Maria Silva Ganapini, di proroga dei termini originariamente fissati per l’espletamento dell’incarico così da “fissare pertanto alla data del 20 dicembre 2019 la scadenza per la comunicazione alle parti della bozza della relazione conclusiva della verificazione e alla data del 25 gennaio 2020 la scadenza per il deposito presso la Segreteria della Sezione della relazione definitiva della verificazione medesima”.
10. In data 16 gennaio 2020, il verificatore ha depositato agli atti del giudizio la relazione di verificazione e la svariata documentazione allegata.
11. In vista della trattazione nel merito del ricorso la parte appellante non ha svolto difese scritte.
12. La causa, chiamata per la discussione alla pubblica udienza svoltasi con modalità telematica del 28 aprile 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.
12.1 Ritiene il Collegio che l’appello sia fondato nei limiti e nei sensi di cui alla motivazione che segue.
12.2 Va preliminarmente disattesa la deduzione sollevata circa la pretesa contrarietà della impugnata sentenza con il decisum cautelare che, nel disporre alla camera di consiglio del 10 maggio 2007 la sospensione degli effetti degli atti impugnati, ha preso atto dell’insufficienza del materiale istruttorio agli atti del giudizio di primo grado, tanto da sovvertire tale pronuncia “anticipatoria del merito” (cfr. pagina 7 dell’appello) ritenendo adeguatamente provata la circostanza della posteriorità dei manufatti rispetto all’anno 1967, così da rilevarne l’abusività . L’infondatezza del rilievo discende dalla particolare natura del provvedimento giurisdizionale assunto in sede cautelare che, in quanto frutto di una sommaria cognitio, ha rilevanza meramente interinale e provvisoria fino alla fase del merito, questa sì invece espressione di una cognizione piena dei fatti di causa e pertanto non condizionabile dalla prima. Questo Consiglio ha già avuto modo di osservare, infatti, che “In base al principio di strumentalità, il giudizio cautelare non può produrre alcuna incidenza sull’esito del giudizio di merito e, pertanto, la decisione di merito non è viziata nel caso in cui risulti in contrasto con il precedente provvedimento cautelare, che ha per natura un carattere meramente interinale e provvisorio” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2018, n. 5130).
12.3 Giova precisare, prima di accedere alla disamina delle deduzioni sollevate dall’appellante, che due sono le coordinate della vicenda contestate in punto di fatto: da un lato, la presentazione di voltura da parte di entrambi i ricorrenti, in modo da consolidare la propria posizione di soggetti partecipanti al procedimento indebitamente pretermessi; dall’altro, l’esistenza dei manufatti al 1967, con conseguente insussistenza della circostanza temporale a base degli atti impugnati.
Prima della disamina delle deduzioni sollevate occorre altresì prendere atto che, al fine di accertare la posteriorità o meno delle opere rispetto all’anno 1967 (in cui è stato esteso a tutto il territorio comunale l’obbligo della licenza edilizia da parte della legge n. 765 del 1967) il Collegio, come esposto in narrativa, ha disposto verificazione a cura del Dirigente preposto alla Direzione urbanistica e politiche abitative della Regione Toscana – Settore pianificazione del territorio – Attività edilizia, individuato nella persona dell’Arch. Maria Silva Ganapini. Il verificatore, nel rispetto dei termini stabiliti dall’ordinanza n. -OMISSIS-, così come prorogati dalla n. -OMISSIS-, ha depositato in data 16 gennaio 2020 la relazione di verificazione, costituita da 21 pagine, con la quale ha dato ampia ed esauriente risposta ai quesiti formulati ed alla quale è allegata tutta la documentazione richiesta (elaborati grafici, verbali e perizia stereoscopica).
12.3.1 In ordine al primo dei due profili di censura, è innanzitutto da osservare che l’eventuale mancata disamina della censura da parte del giudice di primo grado, come denunciato dall’appellante, non comporta, secondo l’orientamento dell’Adunanza plenaria (sentenza n. 14 del 2018), la rimessione della causa al Tribunale ai sensi dell’art. 105 c.p.a. quanto piuttosto che alla disamina deve provvedere il giudice di seconde cure in ossequio al carattere devolutivo del relativo giudizio.
Vale osservare, al riguardo, che quanto affermato in appello (pagina 12) circa la presentazione della voltura da parte di entrambi gli appellanti “a gennaio 2006” non trova riscontro negli atti di causa dovendosi rilevare che lo stesso Comune ha preso atto che il solo signor -OMISSIS-presentava domanda di voltura con l’istanza prot. n. -OMISSIS-. Infatti, a ciò faceva seguito “la comunicazione di avvio del procedimento del 8/06/2006, in atti al prot.n. -OMISSIS-“, di guisa che l’Amministrazione, sul piano sia formale che sostanziale, consentiva la partecipazione al procedimento che ha condotto all’adozione degli atti impugnati in prime cure nei riguardi dell’unico dei due appellanti che formalizzava la sua posizione di soggetto interessato all’esito dello stesso. Trattasi in ogni caso di una censura che, secondo il principio di dequotazione dei vizi formali in forza del principio sancito dall’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, ha carattere recessivo rispetto alle deduzioni che afferiscono alla sostanza delle questioni di merito sollevate e che, come si dirà, afferiscono alla legittimità dei volumi interessati dalla domanda edificatoria. La censura, inoltre, se riferita al procedimento sanzionatorio delle opere oggetto di d.i.a., è da reputare assorbita in considerazione, come si dirà, della fondatezza del rilievo afferente all’insussistenza del presupposto a base delle relative determinazioni, mentre, se riferita alle ordinanze di demolizione sub b) ed f), vale l’orientamento ormai invalso in sede pretoria (in particolare la recente Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9; successivamente si veda la prima applicazione fattane da Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5595 nonché Cons. Stato n. 2799/18), secondo cui “l’ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198), né un’ampia motivazione”. Il rilievo non si attaglia, infine, al diniego di permesso di costruire – atti sub a) ed e) – trattandosi di un atto terminale di un procedimento ad istanza di parte per il quale quindi non si richiede l’attivazione del diaframma partecipativo nelle forme dell’avviso di avvio procedimentale (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2016, n. 1215).
12.3.2 Il secondo profilo delle deduzioni sollevate dall’appellante non può prescindere dalle risultanze istruttorie acquisite mercé la verificazione disposta in questo giudizio e la relativa acquisizione documentale. Da tale accertamento, in particolare, è emerso quanto segue:
“La foto del volo aereo del 13/10/1969, la più prossima al 1967, ha una risoluzione che non permette di stabilire con assoluta certezza la forma e la consistenza di manufatti presenti, ancorché rappresentati nell’aereofotogrammetria del 1971 (allegato n. 3 alla relazione di verificazione), con le debite differenze analizzate. Risultano comunque con certezza presenti l’edificio 1, l’annesso 2 e il precario 4 dell’aereofotogrammetria del 1971 solo il manufatto n. 3 non era esistente al 1969 (potrebbe essere stato realizzato successivamente)”. Il verificatore ha, altresì, appurato che anche dalla foto aerea del 1976 si evidenzia la presenza dei manufatti nn. 1, 2 e 4 mentre “L’edificio 3 rilevato in aerofotogrammetria del 1971 nella foto aerea del 1976 si troverebbe in corrispondenza del perimetro “E”, sebbene con forma diversa. Si può presupporre sia stato realizzato tra il 1969 e il 1971 e successivamente modificato”. Deve conclusivamente rilevarsi che la collocazione temporale post 1967, posta a base degli atti impugnati in prime cure e variamente contestata dall’odierno appellante, non trova adeguata conferma negli atti di causa ed in particolare nella verificazione disposta nel corso del presente giudizio in relazione ai manufatti indicati ai numeri 1, 2 e 4, ma non anche a quello di cui al n. 3, risultando verosimilmente realizzato “tra il 1968 e il 1971” quindi dopo l’anno 1967 così come affermato dall’Amministrazione.
12.4 Alla luce di tali risultanze istruttorie – che denotano, per alcuni manufatti, l’insussistenza della coordinata temporale evidenziata in seno agli atti impugnati tanto da costituirne il presupposto per i suoi risvolti sulla legittimità delle opere interessate dal progettato complesso intervento edilizio – vanno dichiarate assorbite le deduzioni sollevate dall’appellante con riferimento alla legittimità del provvedimento sub d), relativo alla d.i.a. presentata per la demolizione e ricostruzione in situ del manufatto n. 1, essendo ricompreso tra quelli risultati ante 1967.
L’ordinanza di sospensione delle opere, risultate in corso di esecuzione, di demolizione del manufatto indicato col numero 1 ed a sua volta costituito da n. 4 corpo di fabbrica, si fondava invero sul fatto che “non è risultata comprovata l’anteriorità al 1967 della porzione di manufatto individuata con la -OMISSIS-. e denominata “stato attuale””, risultando così la volumetria legittimamente realizzata inferiore ai mc. 300 richiesti dall’art. 29 delle N.T.A. del P.R.G. vigente. Va quindi senz’altro, in riforma dell’impugnata sentenza, accolto il ricorso di primo grado nella parte in cui si insta avverso i provvedimenti che hanno riguardano la d.i.a. presentata dai danti causa degli odierni appellanti e successivamente oggetto di voltura, stante l’accertata legittimità del manufatto oggetto d’intervento.
12.5 Per quanto riguarda la parte residua del giudizio, esso verte sulla domanda di permesso di costruire per la demolizione e successiva ricostruzione dei manufatti indicati coi numeri 2, 3 e 4, dei quali il verificatore ha accertato essere preesistenti all’anno 1967, e quindi legittimamente edificati, soltanto quelli di cui ai numeri 2 e 4, quindi con esclusione del manufatto n. 3. Il provvedimento di diniego impugnato in prime cure, emesso in data 20 febbraio 2006, individuava come illegittimi “il fabbricato n. 2 di mq. 40,65 e mc.112,75, il fabbricato n. 3 di mq. 56,10 e mc.112,20 nonchè la parte del fabbricato n. 4 avente superficie di mq. 10,53 e volume di mc.18,95”, ritenendo invece l’Amministrazione anteriore all’anno 1967 solo uno dei tre manufatti e “limitatamente ad una porzione di mc. 73,27”.
Orbene, la disposta verificazione ha consentito di accertare che di tali manufatti sono legittimi solo quelli di cui ai numeri 2 e 4 e non anche il n. 3 cosicché, in parte qua, l’operato dell’Amministrazione risulta immune alle articolate censure dovendosi tener conto del carattere unitario della domanda edificatoria. Con questa, infatti, si chiedeva che fosse assentita la “demolizione di precari ad uso agricolo e nuova costruzione di annesso agricolo in muratura di pari volumetria”, frutto quest’ultima dell’accorpamento dei volumi ritraibili dai tre manufatti originari, considerati nella loro complessiva ed indistinta estensione plano-volumetrica.
13. Va infine accolto l’appello anche nella parte in cui si insta avverso le ingiunzioni di demolizione sub b) ed f), con le quali il Comune, per la loro rilevata natura abusiva, ha disposto la demolizione dei manufatti contrassegnati con i numeri 2 (mq. 40,65 e volume pari a mc 112,75), 3 (mq. 56, l0 e volume pari a mc 112,20) e 4 (mq. 10,53 e volume pari a mc 18,95), sia pure limitatamente ai manufatti nn. 2 e 4 siccome, secondo le risultanze della verificazione, di epoca antecedente all’anno 1967 e pertanto da ritenere edificati legittimamente.
14. In conclusione, l’appello va accolto limitatamente ai provvedimenti interessanti la d.i.a. e alle ingiunzione a demolire (in ordine ai manufatti nn. 2 e 4) e pertanto, entro tali limiti, va accolto il ricorso di primo grado ed annullati gli atti impugnati del Comune di (omissis) sub c) e d) oltre che, parzialmente, quelli sub b) ed f).
15. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, in sede di ricorso introduttivo della lite la parte aveva argomentato nel senso della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito extracontrattuale attribuito all’Amministrazione comunale non ultimo quello afferente al danno, correlato, inter alia, alle spese per il contratto di locazione di un appartamento (Euro-OMISSIS-)
15.1 La domanda di risarcimento del danno, proposta in prime cure e reiterata in questa sede, va disattesa già solo per il fatto che le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’esecuzione degli impugnati atti sono state sterilizzate attraverso l’adozione del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale (ordinanza di sospensiva n. -OMISSIS-, non appellata). Non ricorre per giunta, per le ragioni sopra evidenziate, il presupposto costituito dell’illecito extracontrattuale rappresentato dall’illegittimità dell’atto reiettivo della domanda di permesso di costruire e del conseguente ordine demolitorio; in ultimo, la complessità in fatto della condizione delle aree (tanto che si è reso necessario disporre incombenti istruttori per accertare compiutamente i fatti, anche sotto il profilo “storico”) impedisce a monte di ipotizzare una qualche condotta negligente od imprudente dell’Amministrazione.
16. La soccombenza parziale e reciproca giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
17. La definitiva liquidazione, a carico dell’appellante, delle spese per la verificazione avrà luogo, su istanza del verificatore, con separato decreto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n. r.g. 4218/2010), lo accoglie in relazione alle opere di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie nei medesimi limiti il ricorso di primo grado n. 137 del 2007 ed i relativi motivi aggiunti e pertanto annulla:
– l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione delle trasformazioni previste con la denuncia di inizio attività del 28 marzo 2006 nonché la sanzione pecuniaria del 23 ottobre 2006;
– le ingiunzioni di demolizione del 26 giugno 2006 e del -OMISSIS-relativamente ai manufatti nn. 2 e 4.
Respinge, per il resto, l’appello ed, in particolare, per quanto attiene:
– all’impugnativa dei dinieghi di permesso di costruire del 20 febbraio 2006 e del -OMISSIS-;
– all’impugnativa delle predette ingiunzioni di demolizione in relazione al solo manufatto n. 3;
– alla domanda di risarcimento del danno.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Spese per la verificazione da liquidarsi, su relativa istanza, con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore
Michele Pizzi – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *