In applicazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento

Consiglio di Stato, Sentenza|15 marzo 2021| n. 2226.

In applicazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento, ai soggetti coinvolti nell’esercizio del potere, è consentito di regolarizzare o integrare la documentazione incompleta presentata e, nel caso di concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa

Sentenza|15 marzo 2021| n. 2226

Data udienza 4 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Bando del corso concorso nazionale per titoli ed esami – Dirigenti scolastici – istituzioni scolastiche statali – Errore allegazione titoli – Mancato riconoscimento del titolo – Errore riconoscibile e segnalato – Onere di cooperazione – Soccorso istruttorio – Art. 6, L. 7 agosto 1990 n. 241

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso NRG 869/2021, proposto dal Ministero dell’istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…),
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Ca. Dalla Ve., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. -OMISSIS-/2020, resa tra le parti e concernente l’assegnazione all’appellata d’un minor punteggio sui titoli culturali posseduti, rispetto a quello indicato dal bando del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 4 marzo 2021 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. Dalla Ve. e l’Avvocato dello Stato La. De., in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 4, co. 1 del DL 30 aprile 2020 n. 28 e 25 del DL del 28 ottobre 2020 n. 137, in videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”, come previsto della circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 6305 del 13 marzo 2020;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto in fatto che:
– con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, l’allora MIUR indisse il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, al quale ha inteso partecipare, tra gli altri candidati e proponendo tempestiva e regolare istanza, pure la dott. -OMISSIS-;
– a seguito della pubblicazione (27 marzo 2019) dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale di detto concorso, tra cui la dott. -OMISSIS-, con nota prot. n. 13277 del 2 aprile 2019 il Ministero li ha invitati, ai sensi dell’art. 10 del bando, a dichiarare il possesso dei titoli valutabili indicati nella tab. A) allegata al DM 138/2017 e d’altri titoli non documentabili con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione;
– la dott. -OMISSIS- vi ha ottemperato tempestivamente (24 aprile 2019), dichiarando tra gli altri titoli, pure il possesso del master universitario di 1° o di 2° liv. in dirigenza per le scuole, da lei conseguito il 6 maggio 2011 presso l’Università degli studi di Padova;
– tuttavia, ella ha indicato tale titolo, a suo dire per un errore materiale, non tra quelli della ctg. A.6) della tabella allegata al DM 138/2017 (Master di 2° liv. inerenti allo specifico profilo professionale del dirigente scolastico-punti 3), bensì tra quelli della successiva ctg. A.7) (Master di 1° o di 2° livello non specifici-punti 1,50);
– quindi, dalla nota ministeriale prot. n. 32565 del 17 luglio 2019, s’è potuto evincere che alla dott. -OMISSIS- la Commissione ha assegnato, per tal titolo culturale, proprio punti 1,50 e, quantunque ella le abbia subito segnalato il proprio errore e chiesto la regolarizzazione (trattandosi di titolo pacificamente appartenente alla ctg. A.6), la relativa istanza non ha avuto riscontro;
– superata pure la prova orale, la dott. -OMISSIS- è stata sì dichiarata vincitrice di tal concorso, ma s’è collocata al posto n. -OMISSIS- della graduatoria definitiva, con complessivi punti 165,75;
Rilevato altresì che:
– ella ha impugnato la graduatoria, la valutazione del predetto titolo e gli atti connessi del concorso innanzi al TAR Lazio, col ricorso NRG 13408/2019, deducendo: 1) l’illegittimità della valutazione di detto titolo, verso la quale la Commissione ha discrezionalità, anche tecnica, molto limitata e, a fronte d’un titolo evidentemente relativo ad una categoria diversa e superiore a quella dichiarata, avrebbe dovuto emendare l’errore riconoscibile e tale da non alterare la par condicio, invece di restare inerte violando il principio del giusto procedimento; 2) l’apporto collaborativo immediato della ricorrente per far constare tal errore e consentirne la correzione, ma frustrato dall’inerzia della Commissione in violazione della regola del soccorso istruttorio nel procedimento amministrativo;
– l’adito TAR, con sentenza n. -OMISSIS- del 14 dicembre 2020, ha accolto sì la pretesa azionata, ma solo sotto il profilo del difetto di motivazione, poiché dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiare le ragioni del mancato riconoscimento del titolo in questione, donde l’obbligo di rivalutazione di questo e del relativo punteggio;
– appella quindi il Ministero dell’istruzione, col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della gravata sentenza perché : 1) nel censurare il difetto di motivazione della Commissione, è incorsa pur essa nel medesimo vizio, donde la necessità di riformarla sul punto; 2) l’impossibilità per la Commissione, che ha valutato il titolo attoreo come l’ha dichiarato la ricorrente, di correggere il punteggio, fuori dai casi previsti in modo espresso, anche se l’errore sia stato tempestivamente e ritualmente segnalato;
– resiste in giudizio la dott. -OMISSIS-, concludendo per il rigetto dell’appello;
Considerato in diritto che:
– per esigenze di chiarezza, il difetto di motivazione, che il TAR ha ravvisato nell’inerzia della Commissione, è vizio non solo non rubricato nei motivi, ma neppure affrontato dalla ricorrente in primo grado, tranne che, con tale sintesi verbale, la sentenza non abbia voluto far intendere, come invero l’intende il Collegio, che la Commissione non abbia saputo dimostrare le ragioni della sua inerzia a fronte dell’istanza della candidata, la quale aveva invece cercato di stimolare, ma invano il soccorso istruttorio;
– l’appello, comunque, non ha pregio e va disatteso, fermo sempre il potere di questo Giudice di appello d’integrare, se del caso, l’eventuale carente motivazione della sentenza impugnata;
– infatti, per la natura di contatto sociale qualificato riconoscibile al procedimento amministrativo ed a fronte d’un errore non solo facilmente riconoscibile (secondo l’ordinaria diligenza) ma fatto constare espressamente dal soggetto interessato, i canoni d’imparzialità, correttezza e buona amministrazione avrebbero dovuto imporre alla Commissione non l’inerzia, ma un’attività congruente con l’evento denunciato e cogli obblighi posti dalla legge in capo alla P.A. procedente;
– invero, la P.A. appellante non s’avvede, come non se ne è avveduta la Commissione, che il titolo de quo e le regole di sua valutazione preesistono al materiale svolgimento del concorso e son chiari nei loro essenza e significato, sicché non hanno lasciato alla Commissione, soprattutto innanzi ad un errore riconoscibile e pure segnalato, alcun margine d’apprezzamento né nell’an, né nel quantum del relativo punteggio;
– pertanto, pure in materia di concorsi pubblici, la P.A. ha sempre un ragionevole obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi mercé il soccorso istruttorio ex art. 6 della l. 7 agosto 1990 n. 241, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato, errori, dunque, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale e ciò indipendentemente dal fatto che la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modalità telematica;
– la giurisprudenza, infatti, ha da tempo riconosciuto che quest’ultima norma ha introdotto una regola procedimentale a carattere generale ? come tale valevole anche nei concorsi pubblici? che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento, consente ai soggetti, coinvolti nell’esercizio del potere, di regolarizzare o integrare la documentazione incompleta presentata e, nel caso di concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa (cfr. Cons. St., V, 22 novembre 2019 n. 7975);
– non sfugge al Collegio che, nelle procedure concorsuali di massa -cui verosimilmente si può ascrivere pure il concorso in argomento-, ci si può aspettare un onere di cooperazione, da parte di ciascun candidato, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli e di presentare documenti (arg. ex Cons. St., III, 4 gennaio 2019 n. 96 e id., III, 24 novembre
2016 n. 4930), con la conseguenza che il soccorso istruttorio non dovrà praticarsi, in presenza di una clausola del bando che lo ammetta (qui data dall’art. 10, co. 6), ove ne possa derivare un eccessivo ritardo o una paralisi nella definizione della procedura, pericolo di ritardo che tuttavia va evidenziato motivando in modo specifico il diniego;
Considerato altresì che:
– nella specie, inoltre, nessuno degli oneri di compilazione dei moduli è stato disatteso da parte dell’appellata (donde l’inutile richiamo ad oneri di “correttezza”) facendosi questione di inesattezza nella compilazione e di mero errore subito fatto constatare e, quindi, neppure può sfuggire che tal principio vale, secondo un’altrettanta basilare regola di correttezza nei contatti sociali qualificati, solo se vi sia da parte della P.A. procedente un clare loqui commisurato, proprio in tali procedure che amplificano la probabilità dell’errore, ai destinatari, non necessariamente adusi e nemmeno obbligati a linguaggi burocratici o astrusi;
– pare quindi al Collegio che la P.A. debba fare, per restare nel caso in esame, un uso accorto, anche semantico, dell’elencazione dei titoli valutabili, con locuzioni diverse a seconda del diverso peso che s’intende assegnare a titoli di identica categoria, ma con specie differenti, in caso contrario soggiacendo alla regola, anch’essa essenziale e ineludibile nei rapporti di massa, sulla tutela del non predisponente;
– nella specie la P.A. ha sì fatto riferimento a Master A 6 “inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico” col punteggio reclamato dalla ricorrente, ma senza esemplificazioni o ulteriori chiarificazioni e ha poi creato la differenziata categoria residuale dei “Master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze dell’educazione, rilasciati da Università italiane o estere purché diverso rispetto ai titoli di cui al punto A.5”, con una formulazione complessa, che non appare equo possa andare a detrimento dell’interessata (specie quando ella ha immediatamente fatto constatare l’errore);
– in questo caso la regolarizzazione è comunque ammessa ai sensi dell’art. 10 co. 6 del bando di concorso -ai sensi del quale può dirsi avanzata l’istanza della ricorrente-, sicché costituisce una mera petizione di principio l’assunto della P.A. appellante a tenore del quale “tale richiesta non poteva trovare accoglimento in quanto la commissione non aveva possibilità di effettuare variazioni fuori dai casi indicati ma poteva solo valutare i titoli così come i candidati li avevano posizionati”, poiché svuoterebbe d’ogni significato la doverosa regolarizzazione a termini del bando stesso;
– ritenuto quindi che l’appello vada rigettato, mentre tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all’esame della Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c. e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso a quella raggiunta;
– le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso NRG 869/2021 in epigrafe), lo respinge.
Condanna il Ministero appellante al pagamento, a favore dell’appellata resistente e costituita, delle spese del presente grado di giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 2.000,00 (Euro duemila), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 marzo 2021, con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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