Corte di Cassazione, civile, Sentenza|20 novembre 2020| n. 26524.
In ambito di responsabilità da cose in custodia, ex articolo 2051 del codice civile, nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’articolo 1227, primo e secondo comma, del codice civile), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Sentenza|20 novembre 2020| n. 26524
Data udienza 28 settembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità per danni da cose in custodia – Danno – Cosa in custodia – Nesso causale – Pedone – Caduta – Caso fortuito – Imprevedibilità ed eccezionalità.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4397-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE GIUGLIANO IN CAMPANIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2642/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2020 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) convenne in giudizio il Comune di Giugliano in Campania per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni che aveva riportato cadendo nell’avvallamento di un vialetto del cimitero comunale (non segnalato e non visibile per la presenza di persone che la precedevano).
Il Tribunale rigetto’ la domanda.
La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, affermando che doveva escludersi che l’anomalia del fondo stradale (avente dimensioni di circa due metri di lunghezza e venti centimetri di profondita’) “non fosse tempestivamente avvistabile e pertanto prevenibile ed evitabile da parte dell’attrice” e che “il delineato comportamento colposo dell’utente danneggiato esclude la responsabilita’ della PA integrando il cd. caso fortuito -comprensivo del fatto del terzo e della colpa esclusiva della vittima- che interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno”.
Ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo; l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.
Il ricorso e’ stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 13.11.19.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 2051 c.c.: premesso che la condotta della vittima puo’ valere ad integrare caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilita’ del custode, la ricorrente rileva che “sarebbe stato onere del Comune di Giugliano, per esimersi dalla presunzione di responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., provare il caso fortuito, da intendersi, secondo la nozione comune in giurisprudenza, un evento del tutto imprevedibile, eccezionale, inevitabile ed imprevenibile tale da interrompere il nesso di causalita’ tra la cosa custodita e l’evento lesivo”; aggiunge che il Comune non ha fornito alcuna prova “circa l’imprevedibilita’ e imprevenibilita’ dell’evento lesivo tali da configurare il “caso fortuito” atteso che l’avvallamento costituiva oggettivamente ed intrinsecamente uno stato di pericolosita’ tale da causare un evento lesivo prevedibile per l’utente e che poteva essere prevenuto, se solo l’amministrazione comunale (…) fosse intervenuta per eliminare lo stato di pericolosita’ dei luoghi gia’ in atto da diversi anni”; conclude che la Corte “ha travisato il significato di “caso fortuito” cristallizzandosi solo sulla condotta della danneggiata” ed astenendosi “da un’indagine valutativa in merito alla prevedibilita’ della condotta della vittima” da parte del custode.
2. Il motivo e’ fondato, in quanto la Corte di Appello ha mostrato di aderire ad una nozione di caso fortuito che si identifica con l’accertamento della condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessita’ di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilita’ e non prevenibilita’ da parte del custode.
E’ noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimita’ ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia puo’ escludere la responsabilita’ del custode solo “ove sia colposa ed imprevedibile” (Cass. n. 25837/2017), ossia “quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo” (Cass. n. 18317/2015), giacche’ l’idoneita’ ad interrompere il nesso causale puo’ essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente “carattere di imprevedibilita’ ed eccezionalita’” (Cass. n. 2660/2013); in tal senso, anche i piu’ recenti arresti di legittimita’, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex articolo 1227 c.c., comma 1) puo’ assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che cio’ puo’ avvenire “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale” (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019).
Deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l’agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilita’ ed imprevenibilita’ che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.
Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui “la eterogeneita’ tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilita’” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, cio’ non basta di per se’ ad escludere la responsabilita’ del custode. Questa e’ infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito e’ un evento che praevideri non potest. L’esclusione della responsabilita’ del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; (b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si e’ gia’ espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all’articolo 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, e’ tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) (…). La condotta della vittima d’un danno da cosa in custodia puo’ dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d’un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile e’ un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non puo’ astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”.
Nel caso specifico della caduta di pedone in una buca stradale, non puo’ evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilita’ di rimuovere la buca o, almeno, di segnalarla adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che e’ manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l’agire umano.
Cio’ non significa, tuttavia, che la colpa della vittima – ancorche’ inidonea ad integrare il caso fortuito – non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori; ma cio’ deve avvenire sotto il diverso profilo dell’accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile -ai sensi dell’articolo 1227 c.c., – sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravita’ della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex articolo 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l’attore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (ex articolo 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessita’ di un’espressa eccezione della controparte.
Deve conclusivamente affermarsi che, in ambito di responsabilita’ da cose in custodia, ex articolo 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potra’ invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilita’ ed eccezionalita’ tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
3. La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, procedera’ a nuovo esame, alla luce dei principi e delle considerazioni di cui sopra.
4. La Corte di rinvio provvedera’ anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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