Imputato accusato di omessa dichiarazione oltre soglia

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 8 gennaio 2020, n. 230

Massima estrapolata:

A fronte dell’accertamento di ricavi l’imputato accusato di omessa dichiarazione oltre soglia non può limitarsi a lamentare in sede penale la mancata considerazione nella determinazione del reddito d’impresa dei costi sostenuti. Questo in quanto, neppure in sede penale, i componenti negativi possono essere semplicemente presunti, ma devono essere certi o comunque sempre determinabili in modo obiettivo, non essendo possibile soltanto presumerne l’esistenza in assenza di allegazioni fattuali.

Sentenza 8 gennaio 2020, n. 230

Data udienza 22 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDRAZZA Gastone – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 13.3.2017 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13.3.2017 la Corte di Appello di Roma ha integralmente confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione inflitta a (OMISSIS) all’esito del giudizio di primo grado dal Tribunale di Velletri, ritenendolo responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, per omessa presentazione, in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., delle dichiarazioni dei redditi e sul valore aggiunto relative all’anno di imposta 2006 con un’evasione IRES di Euro 576.166 ed IVA di Euro 349.192.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo censura l’omessa risposta alla specifica contestazione relativa alla limitata efficacia presunzioni nel processo penale, rilevando come non fosse emersa alcuna prova o elemento indiziario del reddito effettivamente percepito dalla societa’ nell’anno di imposta in contestazione atteso che le annotazioni figuranti nell’elenco dei fornitori trasmesso all’amministrazione finanziaria erano costituite da mere autocertificazioni degli acquisti effettuate dagli stessi interessati che, in quanto rese a loro esclusivo beneficio, non avrebbero potuto veicolare i dati necessari alla quantificazione del reddito effettivamente percepito dalla societa’ amministrata dall’imputato. Al contrario, la Corte di Appell9 avendo sostenuto che incombeva sulla difesa l’onere di dimostrare i costi sostenuti, aveva sostanzialmente affermato, in contrasto con l’univoco orientamento giurisprudenziale, la legittimita’ delle presunzioni tributarie avallando l’erronea interpretazione del giudice di prime cure che aveva quantificato l’evasione in proporzione al volume di affari presunto, anziche’ sul reddito effettivamente dichiarato. Sostiene il ricorrente che ai fini della determinazione dell’imposta dovuta occorra, invece, quantificare non solo i ricavi concretamente realizzati, ovverosia il volume di affari presunto, ma altresi’ i costi strumentali sostenuti, che andando a decurtare i ricavi complessivi concorrono a pari titolo alla determinazione del reddito di impresa.
2.2. Con il secondo motivo contesta l’entita’ della pena inflitta che in quanto di gran lunga superiore alla media edittale, imponeva di rendere un’adeguata motivazione di certo non costituita dal riferimento ad un eccessiva disinvoltura dell’imputato nella gestione dell’attivita’ commerciale, di fatto contraddetta dall’omessa ricostruzione dell’imposta realmente evasa. Censura altresi’ l’omessa motivazione sulla durata delle pene accessorie, che in ragione della loro entita’ avrebbero potuto essere giustificate solo in presenza di operazioni ascrivibili a strutture criminali dotate di una complessa organizzazione, cui certamente non era riconducibile la societa’ amministrata dall’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La difesa contesta con argomentazioni alquanto farraginose, stante un’indebita commistione di concetti diametralmente opposti quali sono quelli dei costi e quelli dei ricavi, la ricostruzione del reddito della societa’ sostenendo, da un canto, che le annotazioni contenute nell’elenco clienti-fornitori siano mere autocertificazioni che consentono agli interessati di effettuare le relative deduzioni sul reddito di impresa e che pertanto quelle figuranti sul registro dei clienti siano inidonee a dimostrare il reddito dell’azienda fornitrice e, dall’altro, che nel silenzio tenuto dalla societa’ fornitrice in relazione ai costi sostenuti non possano ritenersi legittime le presunzioni tributarie.
Le doglianze sono manifestamente infondate.
Va in primo luogo rilevato che quelle rinvenute nell’elenco fornitori inviato dai clienti dell’imputato all’Agenzia delle Entrate non costituivano mere annotazioni, ma corrispondevano a fatture regolarmente registrate in corrispondenza di prestazioni di servizi ricevute o di beni acquistati dal soggetto emittente la corrispondente fattura sulla quale il cliente, in quanto titolare di partita IVA, e’ legittimato a detrarre la relativa imposta ed aventi percio’ valore probatorio in ordine all’acquisto di beni, nella specie auto, ceduti dalla (OMISSIS) s.r.l.. Attraverso questo sistema e’ stato ricostruito il volume di affari, corrispondente ai ricavi, della suddetta societa’.
Cio’ detto, del tutto inconferenti risultano le contestazioni relative all’inapplicabilita’ delle presunzioni tributarie. Ed invero, in campo tributario, la presunzione vale come strumento di accertamento semplificato nel contrasto all’evasione fiscale che si fonda sulla riconducibilita’ al reddito, inteso come frutto dell’attivita’ produttiva, e segnatamente ai ricavi, di importi di incerta provenienza (come in via meramente esemplificativa accade per gli accrediti registrati sul conto corrente considerati secondo la presunzione tributaria ricavi dell’azienda), che non puo’ invece trovare applicazione nel processo penale dove, assumendo il valore di un dato di fatto, non puo’ costituire di per se’ fonte di prova della commissione dell’illecito. Evenienza questa non ricorrente nella fattispecie in esame dove la riconducibilita’ delle fatture emesse dall’imputato, ricostruite sulla base di quelle ricevute dai clienti e regolarmente registrate, al volume di affari della societa’ dal medesimo amministrata non costituisce alcuna presunzione, ma soltanto il frutto di un accertamento fiscale effettuato dalla Polizia tributaria che, avendo ricostruito sulla base di quanto figurante dall’elenco fornitori le cessioni di beni da costui effettuate, si sono limitati al calcolo matematico degli importi riportati sui singoli documenti per quantificarne il volume di affari dell’anno di imposta in contestazione.
Ora e’ ben vero che alla ricostruzione del reddito dell’impresa nell’esercizio di competenza concorrono anche le spese e gli altri componenti negativi, ma questi devono essere certi o comunque determinabili in modo obiettivo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 109, comma 1), non potendo essere puramente e semplicemente presunti. Sicche’, ove a fronte dell’accertamento di ricavi non dichiarati l’imputato lamenti la mancata deduzione dei costi ad essi inerenti, deve provarne l’esistenza (articoli 187 e 190, c.p.p.), o comunque allegare i dati dai quali l’esistenza di tali costi poteva essere desunta e dei quali il giudice non ha tenuto conto, non essendo legittimo, nemmeno in sede penale, presumere l’esistenza di costi deducibili in assenza quantomeno di allegazioni fattuali che rendano almeno legittimo il dubbio in ordine alla loro sussistenza (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 37131 del 09/04/2013, Siracusa, Rv. 257678).
Di nessuna censura e’ percio’ passibile la sentenza impugnata che, a fronte del silenzio serbato dall’imputato, ha quantificato l’imposta evasa contabilizzando i maggiori ricavi conseguiti senza detrarre i costi in ordine alla cui esistenza effettiva (o anche solo al ragionevole dubbio in ordine alla loro esistenza) manchino specifiche deduzioni o allegazioni.
2. Il secondo motivo e’, invece fondato per quanto attiene alle pene accessorie. Invero, pur avendo il ricorrente lamentato nell’atto di appello la durata delle sanzioni inflittegli ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12, dal Tribunale di Velletri, ritenuta eccessivamente afflittiva rispetto all’effettivo disvalore del fatto, la relativa contestazione e’ stata integralmente tralasciata dalla Corte capitolina, che nessuna motivazione ha reso sul punto.
Dovendo pertanto, in ragione della non manifesta infondatezza del ricorso, ritenersi instaurato un valido rapporto di impugnazione, ed esclusa sulla base dei rilievi sovra esposti l’evidenza dell’innocenza dell’imputato che possa consentire una pronuncia di assoluzione ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., deve rilevarsi l’intervenuta estinzione del reato per effetto del decorso del termine di prescrizione. Considerati infatti i termini di prescrizione di cui all’articolo 157 c.p., decorrenti dalla data del commesso reato (31.10.2007), con l’aumento derivante dalla contestata recidiva reiterata unitamente all’aumento conseguente all’interruzione ex articolo 161 c.p., il delitto risulta, alla data della presente pronuncia, essersi prescritto.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *