Impugnazioni l’effetto devolutivo ed i risvolti applicativi

Consiglio di Stato, Sentenza|21 luglio 2021| n. 5500.

Impugnazioni l’effetto devolutivo ed i risvolti applicativi.

L’effetto devolutivo dell’appello non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell’appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali non si condividono le conclusioni del primo giudice, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado.

Sentenza|21 luglio 2021| n. 5500. Impugnazioni l’effetto devolutivo ed i risvolti applicativi

Data udienza 22 giugno 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Croce rossa italiana – Pubblico impiego – Personale in congedo – Processo amministrativo – Appello – Impugnazioni – Effetto devolutivo – Risvolti applicativi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9962 del 2014, proposto dal sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ar. Pr. e Fr. Ma. e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via (…)
contro
Croce Rossa Italiana e Ministero della Difesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…)

sul ricorso numero di registro generale 9964 del 2014, proposto dal sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ar. Pr. e Fr. Ma. e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via (…)
contro
Croce Rossa Italiana e Ministero della Difesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…)
nei confronti
sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio
a) quanto al ricorso R.G. n. 9962 del 2014:
per la riforma,
previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti e non notificata, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, proposto avverso l’ordinanza commissariale della Croce Rossa Italiana n. 385/12 del 31 luglio 2012, recante collocamento in congedo del ricorrente
b) quanto al ricorso R.G. n. 9964 del 2014:
per la riforma,
previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti e non notificata, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, proposto avverso le ordinanze commissariali della Croce Rossa Italiana n. 632/12 e n. 633/12 del 20 dicembre 2012, recanti conferma del collocamento in congedo del ricorrente.
Visti il ricorso in appello R.G. n. 9962/2014 e i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dall’appellante;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana e del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza della -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti, altresì, il ricorso in appello R.G. n. 9964/2014 e i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dall’appellante;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana e del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza della -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;
Visto ancora l’art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con l. 28 maggio 2021, n. 76;
Dato atto della presenza ai sensi di legge dei difensori delle parti;
Relatore nell’udienza del 22 giugno 2021 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Impugnazioni l’effetto devolutivo ed i risvolti applicativi

FATTO

Con il ricorso in epigrafe R.G. n. 9962/2014 il sig. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, recante reiezione del ricorso da lui proposto per l’annullamento dell’ordinanza commissariale della Croce Rossa Italiana n. 385/12 del 31 luglio 2012, che ha disposto il suo collocamento in congedo.
L’appellante ha chiesto in particolare l’annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della sua esecutività .
In fatto, il sig. -OMISSIS-, Sergente Maggiore arruolato nel personale di assistenza del Corpo militare della Croce Rossa Italiana (C.R.I.), espone di avere prestato servizio per il predetto Ente fin dal 1996 con mansioni di impiegato civile e che poi il rapporto di lavoro è proseguito dal 1° giugno 1997 senza soluzione di continuità, in virtù di atti di precetto a carattere temporaneo dei vari Comitati provinciali della C.R.I., sulla base di ricorrenti esigenze di eccezionalità ed urgenza (svolgendo le mansioni di autista). Con l’ordinanza n. 385/12, emessa il 31 luglio 2012 dal Commissario della C.R.I., egli veniva collocato in congedo e, dunque, escluso dalla partecipazione al servizio temporaneo di emergenza e di pronto intervento nei centri di emergenza e di pronto intervento.
Dolendosi dell’illegittimità dell’esclusione, l’esponente impugnava innanzi al T.A.R. -OMISSIS- la succitata ordinanza commissariale, censurandola per violazione degli artt. 15 e 16 del Codice Etico, degli artt. 9, comma 2, 10, comma 4, e 51, comma 2 dello Statuto della Croce Rossa, dell’art. 1398 del d.lgs. n. 66/2010, nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e della manifesta illogicità .

 

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L’adito Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-, disponendo la rivalutazione della posizione del ricorrente. Nel merito, tuttavia, respingeva il ricorso con la sentenza impugnata, ritenendolo privo di fondamento: ciò, per essere il provvedimento gravato sorretto da congrua e adeguata motivazione e perché, a fronte della scadenza del precetto al 31 luglio 2012, la C.R.I. non aveva alcun obbligo di richiamo del ricorrente.
Nell’appello vengono dedotte avverso la sentenza di prime cure le censure di: error in iudicando per travisamento/erroneo inquadramento della fattispecie; omessa considerazione di un punto decisivo della controversia; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; motivazione erronea; contraddittorietà ; error in procedendo per carente istruttoria.
L’appellante ripropone, poi, i motivi del ricorso di primo grado.
Si sono costituiti nel giudizio d’appello la Croce Rossa Italiana e il Ministero della Difesa, con atto meramente formale.
L’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata è stata respinta con ordinanza della -OMISSIS-, non avendo l’appello evidenziato sufficienti profili di fumus boni juris.
Le parti non hanno svolto ulteriori difese.
Con distinto ricorso R.G. n. 9964/2014, anch’esso in epigrafe, il sig. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, recante reiezione del ricorso da lui proposto avverso le ordinanze commissariali della C.R.I. nn. 632/12 e 633/12 del 20 dicembre 2012, le quali hanno confermato il collocamento in congedo del ricorrente.
Anche in questo caso l’appellante ha chiesto l’annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della sua esecutività .
In fatto, l’ordinanza commissariale n. 632/12 ha disposto il richiamo in servizio temporaneo, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2013, di un’aliquota di personale in cui non è ricompreso il ricorrente. L’ordinanza commissariale n. 633/12, emessa in esecuzione della già citata ordinanza cautelare del T.A.R. -OMISSIS-, -OMISSIS-(pronunciata nell’ambito del giudizio promosso dal sig. -OMISSIS- avverso l’ordinanza commissariale n. 385/12), nel rivalutare la posizione dell’interessato, ne ha confermato il collocamento in congedo, già disposto dall’ordinanza n. 385/12.

 

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Il ricorrente ha impugnato innanzi al T.A.R. le succitate ordinanze, deducendo le censure di eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità manifesta e lamentando, in estrema sintesi, che la C.R.I. avrebbe confermato il suo collocamento in congedo senza tenere conto dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-cit.: l’adito Tribunale, tuttavia, dopo avere respinto l’istanza di sospensiva presentata dal ricorrente, nel merito ha respinto il ricorso in quanto infondato. In sintesi, il primo giudice, premessa l’inconfigurabilità nella fattispecie di un rapporto di pubblico impiego, ha escluso che nel caso in esame fossero ravvisabili vizi nell’esercizio del potere della Croce Rossa Italiana (connotato da ampia discrezionalità ) di disporre il richiamo temporaneo in servizio del ricorrente.
Nell’appello vengono formulati avverso la sentenza impugnata i seguenti motivi:
1) error in iudicando per violazione del principio della domanda e del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omessa considerazione di punti decisivi della controversia, assenza della motivazione, error in procedendo per carenza istruttoria;
2) error in iudicando per violazione della l. n. 241/1990, violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, travisamento, violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, travisamento dei contenuti dell’ordinanza commissariale n. 633/12, error in procedendo per carenza istruttoria;
3) error in iudicando per violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omessa considerazione di punti decisivi della controversia, assenza della motivazione, error in procedendo per carenza istruttoria.
L’appellante è poi tornato a proporre i motivi del ricorso di primo grado.
Anche in questo giudizio la Croce Rossa Italiana e il Ministero della Difesa si sono costituiti con atto meramente formale.
L’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata è stata respinta con ordinanza della -OMISSIS-, per essere l’appello sprovvisto di sufficienti profili di fumus boni juris.
Le parti non hanno svolto ulteriori difese.
All’udienza di merito del 22 giugno 2021 – tenutasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020, tramite collegamento da remoto in videoconferenza – ambedue le cause sono state trattenute in decisione.

 

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DIRITTO

In via preliminare va disposta la riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., considerate le connessioni soggettive e oggettive tra essi esistenti.
Come già visto, infatti, l’ordinanza commissariale n. 633/12 – la cui impugnativa è stata respinta dal T.A.R. -OMISSIS-con la sentenza n. -OMISSIS-, oggetto dell’appello R.G. n. 9964/2014 – è stata emessa all’esito della rivalutazione della posizione del ricorrente. Detta rivalutazione era stata disposta dai giudici di prime cure con l’ordinanza n. -OMISSIS-, che aveva accolto l’istanza cautelare proposta dallo stesso ricorrente nell’ambito del giudizio definito con la sentenza n. -OMISSIS-, a sua volta oggetto dell’appello R.G. n. 9962/2014.
Venendo al merito degli appelli riuniti ed iniziando la disamina da quello rubricato al n. 9962/2014 di R.G., osserva il Collegio che lo stesso non è suscettibile di accoglimento.
In dettaglio, l’appellante ha lamentato l’erroneità della valutazione del T.A.R., il quale non si sarebbe avveduto del fatto che l’ordinanza n. 385/12 del 31 luglio 2012, nel disporre il suo collocamento in congedo, avrebbe comunque natura di sanzione disciplinare. Si afferma sul punto nell’appello che il richiamo, ad opera dell’ordinanza de qua, alla presunta partecipazione del sig. -OMISSIS- (da questi peraltro decisamente negata) ad una manifestazione di protesta svoltasi il 3 luglio 2012 presso la sede del Comitato Regionale della C.R.I. di -OMISSIS-, disvelerebbe le reali finalità del provvedimento gravato: questo, infatti, troverebbe la sua unica motivazione nel citato episodio del 3 luglio 2012 e nei risvolti disciplinari ad esso ricollegabili.
Il primo giudice, dunque, in sede di merito non si sarebbe accorto della reale natura di licenziamento disciplinare propria dell’ordinanza impugnata, sebbene la stessa fosse stata precedentemente colta in sede cautelare. Ma detto licenziamento sarebbe stato emesso senza adozione di alcuna delle cautele previste per il procedimento disciplinare e in plateale violazione del principio di proporzionalità, di derivazione comunitaria.
L’ordinanza gravata farebbe un generico riferimento alla partecipazione dell’appellante alla riferita manifestazione, senza muovergli alcun addebito e senza aprire alcun procedimento disciplinare. Né l’illegittimità del provvedimento verrebbe meno ove allo stesso volessero riconoscersi mere finalità cautelari, potendo ammettersi un atto di tal contenuto solo nei casi in cui il militare sia imputato per un reato da cui possa derivare la perdita del grado.
Le doglianze così riassunte non possono essere condivise.

 

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È opportuno premettere che, nell’ordinamento vigente, la chiamata in servizio del personale militare della Croce Rossa Italiana è disciplinata dall’art. 1668 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (cd. Codice dell’ordinamento militare), in vigore del 9 ottobre 2010, il quale così recita:
“1. Le chiamate in servizio del personale militare della Croce rossa italiana sono effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di mobilitazione o dagli altri comitati a ciò autorizzati, previe disposizioni del comitato centrale o del centro di mobilitazione, il quale a sua volta riceve l’ordine direttamente dal comitato centrale.
2. In nessun caso si può precettare personale senza l’autorizzazione di cui al comma 1.
3. È fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di pronto soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso di gravi disastri o calamità pubbliche; per questi casi, in conformità alle norme impartite dalla presidenza nazionale dell’associazione, i comitati hanno l’obbligo di intervenire immediatamente.
4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto: esso assume quindi senz’altro la qualità di militare in servizio attivo e i comitati preparano tempestivamente i precetti di chiamata per la consegna, che può effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati”.
Tanto premesso, secondo la giurisprudenza consolidata (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1240; Sez. IV, 11 ottobre 2019, n. 6928, Sez. V, 7 giugno 2019, n. 3846 e 15 marzo 2019, n. 1705; Sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3368), ove un provvedimento amministrativo sia giustificato da più ordini di motivazioni distinti ed autonomi tra di loro, ciascuno in grado di sostenere ex se la decisione, il mancato accoglimento di uno di essi determina l’inammissibilità dell’altro (o degli altri) ordini di motivi per difetto di interesse, non potendo l’interessato trovare alcuna soddisfazione dall’eventuale accoglimento di uno di essi e ciò perché l’atto impugnato si regge sull’altra autonoma motivazione, passata indenne al vaglio di legittimità .

 

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Invero, in caso di provvedimento plurimotivato, il rigetto della doglianza volta a contestare una delle ragioni giustificatrici dell’atto lesivo comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all’esame delle censure ulteriori volte a contestare le altre ragioni giustificatrici dell’atto medesimo, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento lesivo, il quale resterebbe supportato dall’autonomo motivo riconosciuto sussistente e legittimo (C.d.S., Sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3194).
Orbene, nel caso di specie l’ordinanza n. 385/12 risulta basata su una pluralità di motivazioni distinte ed autonome, una almeno delle quali si dimostra esente dalle censure del ricorrente ed appellante. Ci si riferisce, in particolare, alla motivazione basata sul lungo periodo di assenza in cui è incorso il sig. -OMISSIS- nel servizio temporaneo in svolgimento fino al 31 luglio 2012, tale da aver cagionato un grave nocumento alle esigenze organizzative e amministrative della Croce Rossa Italiana.
Vero è che il dato delle assenze è indicato, nell’ordinanza commissariale n. 385/12, senza specificare i nominativi dei militari richiamati in servizio a cui il dato stesso si riferisce, il che ha indotto il T.A.R. a disporre istruttoria in proposito e poi ad accordare la cautela richiesta.
Senonché, come giustamente osservato dalla sentenza appellata, dalla dichiarazione dello stesso sig. -OMISSIS- allegata al ricorso di primo grado, resa dal ricorrente in risposta alla nota del Comandante di Corpo che lo invitava a fornire giustificazioni per la (presunta) condotta da lui tenuta il 3 luglio 2012, emerge con chiarezza come, a fronte del mese di servizio temporaneo decorrente dal 1° luglio 2012 e con termine al 31 luglio 2012, l’interessato risulti essere stato in convalescenza post-operatoria sino al 23 luglio 2012: ed è di palmare evidenza come tale sua lunga assenza abbia negativamente inciso sull’erogazione del servizio da parte della Croce Rossa Italiana.
Ne discende, in definitiva, che risulta senz’altro congrua ed adeguata la motivazione dell’ordinanza impugnata secondo cui le ripetute assenze dal servizio del personale temporaneamente richiamato (a prescindere dalle loro cause) hanno determinato, a carico delle unità territoriali della C.R.I. presso cui tale personale è assegnato, notevoli disfunzioni organizzative ed amministrative: il tutto, tenuto conto che l’attività che detto personale è chiamato a svolgere consiste nell’erogazione in turnazione di servizi in convenzione di utilità pubblica (servizio 118, trasporto infermi, ecc.) e che, pertanto, la suddetta attività deve essere sempre garantita.
La fondatezza e la condivisibilità dell’ora vista motivazione dell’ordinanza commissariale impugnata rendono, dunque, superflua l’analisi delle censure imperniate sulla presunta natura di licenziamento disciplinare che la stessa avrebbe, poiché tali censure, anche laddove fossero fondate, non potrebbero comunque portare all’accoglimento del ricorso.
Analogamente, risulta superfluo l’approfondimento della natura del rapporto intercorso tra l’odierno appellante e la Croce Rossa Italiana, che peraltro il T.A.R. -OMISSIS-, oggetto dell’appello successivo (R.G. n. 9964/2014), ha qualificato in termini non di pubblico impiego, ma di mera prestazione di servizio occasionale limitata e condizionata ad esigenze di carattere sempre e soltanto temporaneo.
Per quanto riguarda, infine, la riproposizione ad opera dell’appellante dei motivi del ricorso di primo grado, la stessa si mostra palesemente inammissibile, alla luce del principio di specificità dei motivi d’impugnazione ex art. 101 c.p.a., il quale impone che sia formulata una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la semplice riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo (C.d.S., Sez. V, 8 aprile 2021, n. 2843).
Invero, nel caso di specie l’appellante, nel reiterare i motivi del ricorso di primo grado, non ha mosso alcuna specifica censura alla sentenza impugnata per non avere essa accolto tali motivi. Al riguardo è allora il caso di richiamare il consolidato orientamento (cfr. C.d.S., Sez. V, 30 luglio 2018, n. 4655) – al quale il Collegio aderisce – secondo cui la testuale riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado (in assenza di una specifica indicazione delle ragioni per le quali ognuno di essi è riproposto in relazione alle diverse statuizioni della sentenza gravata) si pone in contrasto:
– con il generale principio della specificità dei motivi di appello:
– con il consolidato principio secondo cui è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado, senza che venga sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4865);
– con l’altrettanto consolidato principio in base al quale l’effetto devolutivo dell’appello non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell’appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali non si condividono le conclusioni del primo giudice, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 31 marzo 2016, n. 1268; Sez., III, 23 luglio 2015, n. 3650).
In definitiva, pertanto, l’appello R.G. n. 9962/2014 risulta in parte infondato e in parte inammissibile e deve, perciò, essere nel suo complesso respinto.
Venendo adesso alla disamina dell’appello R.G. n. 9964/2014, ritiene il Collegio che neppure questo sia suscettibile di accoglimento.

 

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Nello specifico, con il primo motivo l’appellante lamenta, innanzitutto, che il primo giudice avrebbe erroneamente focalizzato il suo giudizio non sulla legittimità del collocamento in congedo, ma sulla discrezionalità della P.A. nel procedere o meno al suo richiamo in servizio. Ma il richiamo sarebbe profilo ben distinto dal collocamento in congedo, tant’è che l’ordinanza del T.A.R. -OMISSIS-n. -OMISSIS-, di accoglimento della cautela, aveva imposto la rivalutazione della posizione del militare (poi attuata con l’ordinanza commissariale n. 633/12, oggetto di impugnativa) anche – ma non solo – ai fini di un eventuale futuro richiamo in servizio. L’aspetto del richiamo sarebbe solo ulteriore ed eventuale, di tal ché l’ordinanza commissariale n. 633/12 cit. non risponderebbe al dictum dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-.
La sentenza appellata sarebbe, poi, affetta da contraddittorietà, in quanto essa riconoscerebbe in modo implicito le ragioni lato sensu disciplinari del congedo, senza, però, compiere alcuna verifica della legittimità di detta misura sanzionatoria, almeno sul piano della motivazione. Essa, infine, avrebbe reputato congrua una motivazione del provvedimento impugnato (in specie: dell’ordinanza n. 633/12, recante conferma del collocamento in congedo), che, in realtà, sarebbe carente (non comprendendosi i motivi per cui l’interessato è stato collocato in congedo), contraddittoria (ammettendo la C.R.I. che le assenze dal servizio sono giustificate), generica (non indicandosi quali siano le disfunzioni partite dall’Ente), inadeguata (rispetto alla gravità della misura adottata) e inconferente (attenendo piuttosto all’eventualità di futuri richiami).
Le doglianze non sono suscettibili di condivisione.
Si è già visto prima come il collocamento in congedo del Serg. Maggiore -OMISSIS- disposto con ordinanza commissariale n. 385/12 del 31 luglio 2012 sia legittimamente motivato con riguardo all’alto numero di giorni di assenza dell’interessato nel periodo del richiamo, da lui stesso riconosciuto.
Orbene, l’ordinanza n. 633/12 del 31 dicembre 2012, nel rivalutare la posizione dell’appellante, ne ha confermato il collocamento in congedo con la motivazione che, dalla verifica svolta dal Comitato Centrale della C.R.I. sul territorio nazionale, non erano emerse esigenze ulteriori e improcrastinabili, comportanti la necessità di procedere ad altri richiami, oltre a quelli già contingentati, anche tenuto conto dei limiti imposti dal d.lgs. n. 178/2012 in tema di richiami.
Il riesame non poteva che riguardare l’esigenza di procedere o meno al richiamo dell’interessato per i periodi futuri, poiché l’originario richiamo in servizio dello stesso era comunque scaduto al 31 luglio 2012 (circostanza, questa, che aveva fatto dubitare il T.A.R. della sua legittimazione ad impugnare l’ordinanza n. 385/12). Da detto punto di vista, pertanto, non vi è nessuna erroneità ascrivibile alla sentenza impugnata, per avere questa focalizzato il giudizio sulla possibilità del richiamo in servizio, anziché sul pregresso collocamento in congedo: infatti, anche a prescindere dall’ordinanza n. 385/12, il sig. -OMISSIS- sarebbe cessato dal servizio temporaneo, comunque, alla data del 31 luglio 2012, né egli poteva vantare un diritto al rinnovo della chiamata in servizio, bensì solo un interesse legittimo volto a tutelarlo in ordine al corretto esercizio del potere di richiamo da parte della C.R.I.; ma è di palmare evidenza, per quanto esposto, che detto potere di richiamo avrebbe potuto essere esercitato soltanto de futuro, come del resto prefigurato anche dal T.A.R. in sede cautelare.
Per quanto concerne, poi la motivazione dell’ordinanza n. 633/12, quest’ultima, dopo aver richiamato la pregressa ordinanza n. 385/12 e il dato storico delle assenze dal servizio di taluni militari (tra cui il Serg. Magg. -OMISSIS-), nel rivalutare la posizione degli stessi alla luce delle necessità o meno dell’Ente di avvalersi di loro, evidenzia – come sopra detto – l’assenza di esigenze improcrastinabili di richiamo temporaneo in servizio dei citati militari e, con essi, dell’odierno appellante.
Orbene, l’obbligo motivazionale in tal modo assolto appare in linea con le coordinate elaborate dalla giurisprudenza pronunciatasi sull’ampio potere discrezionale spettante alla Croce Rossa Italiana nella materia per cui è causa.
Ha osservato in particolare la giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. VI, 16 aprile 2012, n. 2141, attinente al previgente art. 29 del r.d. n. 484/1936) che la Croce Rossa Italia dispone, in sede di esercizio del potere di richiamo in servizio, di una latissima discrezionalità amministrativa, essendo per tal ragione il predetto potere sindacabile in sede giurisdizionale solo nelle ipotesi connotate da palesi profili di irragionevolezza o abnormità .
Ma nella vicenda in esame detti profili non sono ravvisabili, anche perché, se è vero che la valutazione dell’Ente era proiettata de futuro, tuttavia il dato storico desunto dall’elevato numero di assenze in cui era incorso l’interessato in occasione dell’ultima chiamata in servizio non costituiva certamente elemento a lui favorevole, né avrebbe potuto indurre la P.A. ad un giudizio prognostico positivo circa il pieno assolvimento da parte sua dei compiti da svolgere per l’Ente.
Alla stregua di quanto esposto, deve dunque concludersi per la complessiva infondatezza dell’ora visto primo motivo d’appello.
Parimenti infondato risulta, poi, il secondo motivo d’appello, con cui il militare lamenta che la C.R.I., nel rivalutare la sua posizione, sarebbe incorsa in una violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione e che, però, tale violazione non sarebbe stata colta dal primo giudice.
In estrema sintesi, l’integrazione postuma della motivazione sarebbe stata operata dalla Croce Rossa sotto il profilo dell’illegittimo spostamento del baricentro del provvedimento gravato da un contenuto eminentemente disciplinare a quello relativo alle cessate esigenze: in questo modo sarebbe stato leso il diritto di difesa del ricorrente (ed odierno appellante), essendosi impedito lo scrutinio di legittimità dell’aspetto disciplinare.
L’assunto dell’appellante è, però, inficiato in fatto dall’attribuzione agli atti impugnati di una finalità e di un contenuto disciplinari che trovano confutazione, come si è già visto, nel dato storico obiettivo delle sue persistenti assenze nel periodo di richiamo in servizio dal 1° al 31 luglio 2012, protrattesi fino al 23 luglio 2012.

 

Impugnazioni l’effetto devolutivo ed i risvolti applicativi

 

L’appellante ripropone sul punto le argomentazioni svolte nel ricorso R.G. n. 9962/2014 per sostenere che il suo collocamento in congedo avrebbe natura (illegittima) di licenziamento disciplinare, ma in proposito è sufficiente rimandare a quanto già esposto circa le motivazioni dell’ordinanza n. 385/12 in sede di disamina del precedente appello.
Inoltre, è palese la pretestuosità del richiamo al divieto di integrazione postuma della motivazione, in presenza di un dictum cautelare che imponeva alla Croce Rossa di rivisitare la posizione del militare e, quindi, di emanare un nuovo provvedimento, con il relativo apparato motivazionale. Se ne evince, pertanto, l’infondatezza della doglianza.
Ancora, è infondato il terzo motivo dell’appello, con cui si lamenta il mancato accoglimento da parte del T.A.R. della censura di disparità di trattamento dedotta nel giudizio di primo grado.
Ad avviso dell’appellante, la fondatezza della censura sarebbe dimostrata dal raffronto tra l’ordinanza n. 632/2012, che contiene un elenco di nominativi di richiamati in servizio per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2013 (tra i quali non è compreso il sig. -OMISSIS-) e la n. 633/2012, che invece conferma il suo collocamento in congedo (unitamente a quello di altri soggetti).
In realtà, la Croce Rossa Italiana avrebbe predisposto una graduatoria nazionale di assegnazione (che si baserebbe su vari criteri: anzianità di servizio, distanza chilometrica tra sede di servizio e residenza, carichi familiari), alla quale avrebbe costantemente attinto e in cui l’appellante risulterebbe collocato all’ottavo posto. Sarebbe, quindi, illogica e priva di congrua motivazione la scelta di non richiamare il sig. -OMISSIS- e di richiamare invece altri soggetti collocati in posizione deteriore e, comunque, con una minore anzianità e con carichi familiari minori od assenti.
In contrario, però, si ricorda che per orientamento consolidato del giudice amministrativo l’eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare prova rigorosa, dell’identità assoluta della situazione considerata (C.d.S., Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7478; Sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 5016 e 18 ottobre 2017, n. 4824).
Orbene, nel caso di specie, caratterizzato – si ripete – dall’elevato numero di assenze in cui è incorso l’appellante nel precedente periodo di richiamo temporaneo in servizio (ancorché dovute a ragioni di salute), egli non fornisce la benché minima prova che almeno alcuni dei soggetti richiamati in servizio dall’ordinanza n. 432/2012 si siano trovati in una situazione analoga alla sua sotto il riferito profilo delle assenze: al contrario, l’identità di situazione vi è con altri soggetti menzionati nell’ordinanza n. 185/2012 e poi nell’ordinanza n. 433/2012, per i quali, parimenti, il collocamento in congedo è dipeso dall’elevato numero di assenze dal servizio e dalle disfunzioni che ne sono derivate per la C.R.I. con riguardo alla puntuale erogazione dei servizi in convenzione.
Da quanto visto emerge, quindi, l’infondatezza anche del terzo motivo di appello.
Per quanto riguarda, infine, la riproposizione ad opera dell’appellante dei motivi del ricorso di primo grado, sussistono gli stessi profili di inammissibilità già evidenziati per l’analoga riproposizione dei motivi di primo grado effettuata nel ricorso R.G. n. 9962/2014: si rinvia, perciò, a quanto più sopra esposto a tal proposito.
In conclusione, anche l’appello R.G. n. 9964/2014, al pari di quello R.G. n. 9962/2014, risulta in parte infondato e in parte inammissibile e deve, pertanto, essere nel suo complesso respinto.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre in ambedue gli appelli riuniti la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, viste le peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Seconda (II^), definitivamente pronunciando sugli appelli RR.GG. n. 9962/2014 e n. 9964/2014, dispostane previamente la riunione, li respinge entrambi.
Compensa le spese degli appelli riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2-septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021, tenutasi, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020, tramite collegamento da remoto in videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco – Presidente
Giovanni Sabbato – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Pietro De Berardinis – Consigliere, Estensore

 

Impugnazioni l’effetto devolutivo ed i risvolti applicativi

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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