Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|22 agosto 2022| n. 25087.

Impugnazione per cassazione e le questioni già prospettate in appello non esaminate o assorbite

In tema di impugnazione per cassazione, la parte, interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questioni già prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, non ha l’onere di proporre ricorso incidentale condizionato, ma è sufficiente che le riproponga con il controricorso, dichiarando di volerle sottoporre ad esame nel giudizio di rinvio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia condominiale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, nel cassare la sentenza impugnata, ha affidato al giudice del rinvio, oltre all’esame della questione controversa, anche la riproposizione delle questioni non oggetto di pronuncia che il giudice del gravame aveva ritenuto assorbite nel “decisum”, e per le quali parte controricorrente aveva avanzato la richiesta, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso, di devoluzione al medesimo giudice del rinvio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, sentenza 22 settembre 2017, n. 22095; Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 febbraio 2014, n. 4130).

Ordinanza|22 agosto 2022| n. 25087.Impugnazione per cassazione e le questioni già prospettate in appello non esaminate o assorbite

Data udienza 3 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio negli edifici – Assemblea – Deliberazioni invalide – Impugnazione – Ratifica accordo tra condomino ed amministratore avente ad oggetto la modifica di una tabella convenzionale che incide sulla misura degli obblighi dei singoli partecipanti al condominio – Approvazione – Unanimità dei consensi – Necessità a pena di nullità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 19940/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 969/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 23/05/2017 e notificata il 30 maggio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/05/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Il sig. (OMISSIS) impugnava innanzi il Tribunale di Catania le Delib. assunte in data 14 dicembre 2007 e 22 ottobre 2010, dall’assemblea del Condominio “(OMISSIS)”. Con la prima Delib. – adottata a maggioranza qualificata – il condominio aveva approvato un accordo siglato dall’amministratore con lo stesso (OMISSIS); con la seconda veniva approvato il piano di riparto delle spese relative a lavori di ristrutturazione, operato sulla scorta dei criteri previsti nella prima Delib..
2. Con sentenza n. 1327/2013 del 29.03/4.04.2013, il Tribunale di Catania accoglieva il ricorso proposto da (OMISSIS), dichiarando la nullita’ della prima Delib., per mancanza dell’unanimita’ dei consensi e anche della Delib. consequenziale.
Piu’ precisamente, riteneva il Tribunale che, sulla scorta dell’esistenza della clausola di esonero del (OMISSIS), costruttore dell’immobile dove insistono le unita’ immobiliari del condominio, dal pagamento degli oneri condominiali per le porzioni rimaste in possesso dello stesso, nonche’ sulla base di una successiva proposta del ricorrente di modifica di tale clausola, sottoposta alla condizione della previa approvazione all’unanimita’, che con la Delib. 14 dicembre 2017, si fosse operata una modifica dei valori delle tabelle millesimali senza il consenso dell’unanimita’ dei condomini.
3. Avverso tale sentenza proponeva appello il Condominio “(OMISSIS)”; resisteva il (OMISSIS).
4. Con sentenza n. 969/2017 la Corte di Appello di Catania accoglieva l’appello, ritenendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136 comma 2 c.c. per approvare l’accordo (OMISSIS) – amministratore del condominio, sulla scorta della giurisprudenza di legittimita’ confermata da Cass. SS.UU. n. 18447 del 9.08.2010, che esclude la necessita’ dell’unanimita’ dei consensi dei condomini per la modifica delle tabelle millesimali. Dichiarava all’esito la validita’ delle deliberazioni assembleari impugnate, condannando parte appellata alle spese dei due gradi di giudizio.
5. Il sig. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza, affidandosi a due motivi di ricorso.
6. Si e’ costituito con controricorso il Condominio “(OMISSIS)”.
7. Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 2 e articolo 380.bis.1 c.p.c..
8. In prossimita’ dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’articolo 1138 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla natura contrattuale della disposizione contenuta nel regolamento condominiale relativa al criterio di riparto delle spese condominiali riferito agli immobili di proprieta’ del ricorrente, nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 1123, 1136 c.c. e articoli 68 e 69 disp. att. c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1136 c.c. e articolo 69 disp. att. c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2. – I motivi, per evidenti ragioni di connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Dopo avere precisato che, nella veste di costruttore-venditore del condominio “(OMISSIS)” e proprietario di diversi garage e di depositi situati sotto il medesimo complesso, era stato esonerato, con clausola inserita in ogni atto di vendita, dal pagamento degli oneri condominiali per le porzioni rimaste invendute, si duole il ricorrente del fatto che la corte distrettuale, ribaltando l’assunto del giudice di prime cure, abbia ritenuto sufficiente, in luogo dell’unanimita’ dei consensi di tutti i condomini, la maggioranza qualificata dell’assemblea condominiale per “ratificare” l’accordo da lui stesso siglato con l’amministratore del Condominio “(OMISSIS)”. Tale accordo conteneva l’impegno di esso ricorrente “ogni qual volta per legge chiamato a contribuire alle spese dello stabile, a parteciparvi nella misura del 50% di quanto e’ tenuto a contribuire l’intero piano terra” e prevedeva altresi’ l’approvazione “all’unanimita’ per come previsto dalla legge” per la sua efficacia.
Secondo il ricorrente la Corte di Appello di Catania non avrebbe correttamente applicato le norme richiamate nei motivi di ricorso, per avere sovrapposto e dunque confuso la questione delle maggioranze richieste per la modifica delle tabelle millesimali con la diversa questione delle maggioranze necessarie per la modifica di clausole regolamentari contenenti i criteri di ripartizione delle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio, derogative della disciplina legale di ripartizione delle spese ex articoli 1123 c.c.. In particolare, la sentenza della Corte territoriale si sarebbe erroneamente incentrata sul richiamo ai principi contenuti nella decisione resa dalle Sezioni Unite di questa Corte che ha escluso il carattere negoziale dell’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, con la conseguenza che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136 c.c., comma 2 (Cass. Sez. U., n. 18477 del 09/08/2010). L’accordo in questione non verte infatti, secondo il (OMISSIS), sulla modifica delle tabelle millesimali (circostanza che secondo la sentenza censurata, in conformita’ ai precedenti, “non incide in alcun modo sul diritto di proprieta’ dei condomini, ma unicamente sulla quota di spese a loro carico; quota che – in assenza di diversi accordi – deve essere proporzionale alla rispettiva proprieta’ di ciascun condomino”), ma, come ulteriormente specificato nella memoria illustrativa, sulla modifica del criterio di riparto delle spese condominiali.
3.- I motivi sono fondati.
L’originario esonero del costruttore (OMISSIS) dal pagamento degli oneri condominiali per le porzioni rimaste di sua proprieta’, accettato da tutti i successivi acquirenti delle unita’ immobiliari e inserito nel regolamento condominiale, rientra nella fattispecie della “diversa convenzione” di cui all’articolo 1123 c.c., comma 1, ossia di un atto di autonomia privata con il quale i condomini determinano la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio in modo difforme da quanto previsto dall’articolo 1118 c.c. e articolo 68 disp. att. c.c..
Il successivo accordo intercorso tra il (OMISSIS) e l’amministratore del condominio integra la modifica di una tabella convenzionale che incide sulla misura degli obblighi dei singoli partecipanti al condominio e come tale richiede una deliberazione assunta all’unanimita’.
Lo stesso enunciato di Cass. S.U. n. 18447/2010 invocato dalla Corte territoriale, che pure ha ritenuto sufficiente la maggioranza qualificata per modificare le tabelle “assembleari”, condividendo un orientamento attento al profilo gestorio del condominio, ha confermato, in linea con precedenti decisioni (ad es., Cass., n. 11960/2004), che rimane affetta da nullita’ la Delib. che modifichi le tabelle millesimali convenzionali o “contrattuali” senza il consenso unanime di tutti i condomini. Non vi e’ ragione di discostarsi da tale indirizzo interpretativo, piu’ volte ribadito (tra le ultime pronunce v. Cass. n. 27159/2020; Cass. n. 6735/2020).
La natura negoziale, esclusa dal procedimento di revisione delle tabelle c.d. deliberative (perche’ approvate dall’assemblea dei condomini) dalla decisione sopra citata, domina necessariamente la scelta di un criterio alternativo rispetto al novero dei fattori indicato nell’articolo 118 c.c. e nell’articolo 68 disp. att. c.c. e anche la sua riconsiderazione (ammessa pure al riguardo di una singola spesa o di una singola questione: Cass. n. 1588/1972).
Il giudice di appello avrebbe dovuto dunque correttamente ricondurre la questione sottoposta all’esame del primo giudice e alla sua posteriore analisi al contesto e al quadro dei principi sopra delineato.
4. – Su questi rilievi si fonda, in chiusura, il rigetto dell’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, avanzata dal controricorrente, relativa alla diversa qualificazione giuridica dei fatti di causa formulata dal (OMISSIS) in sede di ricorso per cassazione, con conseguente mutamento del thema decidendum (da disciplina della modifica delle tabelle millesimali alla modifica di clausole regolamentari concernenti criteri di ripartizione delle spese). Non sussiste invero nessuna mutazione del thema decidendum, trattandosi piu’ semplicemente di qualificazione di fronte agli stessi fatti prospettati – della res litigiosa diversa da quella accolta erroneamente dal giudice di merito.
5.- La causa dovra’ dunque essere rinviata alla Corte di Appello di Catania la quale, in diversa composizione, dovra’ riconsiderare la questione controversa, alla stregua delle considerazioni sopra svolte.
Alla stessa corte, in composizione rinnovata, potranno essere riproposte le questioni non oggetto di pronuncia che il giudice del gravame ha ritenuto assorbite nel decisum, per le quali parte controricorrente avanza la richiesta (per l’ipotesi di accoglimento del ricorso) di devoluzione al giudice del rinvio.
E’ appena il caso di ricordare che – come sostenuto dal controricorrente e non come eccepito dal ricorrente in memoria illustrativa – non e’ necessaria l’articolazione di un ricorso incidentale condizionato per riproporre le questioni non decise, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte “in tema di impugnazione per cassazione, la parte, interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questioni gia’ prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, non ha l’onere di proporre ricorso incidentale condizionato ma e’ sufficiente che le riproponga con il controricorso, dichiarando di volerle sottoporre ad esame nel giudizio di rinvio” (Cass. n. 4130/2014; n. 22095/2017).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catania, la quale decidera’ in diversa composizione anche sulle spese del presente giudizio.

 

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