Corte di Cassazione, civile, Sentenza|21 marzo 2022| n. 9068.

Impugnazione delibera assembleare con oggetto l’approvazione di esborsi.

Nell’azione di impugnazione di delibera assembleare ex articolo 1137 del codice civile avente a oggetto l’approvazione di esborsi, il valore della causa va determinato non già sull’importo del contributo dovuto dall’attore in virtù dello stato di ripartizione approvato quanto, piuttosto, sulla base dell’atto impugnato e, dunque, del valore complessivo della spesa deliberata, giacché la pronuncia di eventuale accoglimento della domanda non opera solo nei confronti dell’istante e nei limiti della sua ragione di debito ma produce, al contrario, un effetto caducatorio unitario, mirando l’azione a una sentenza di annullamento efficace nei confronti di tutti i condomini.

Sentenza|21 marzo 2022| n. 9068. Impugnazione delibera assembleare con oggetto l’approvazione di esborsi

Data udienza 1 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Azione di impugnazione delle deliberazioni – Valore della causa – Determinazione – Base dell’atto impugnato – Rilevanza – Importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14336/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) VED. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) VED. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 267/2017 del TRIBUNALE di IMPERIA, depositata il 05/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’01/03/2022 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, il quale ha chiesto di accogliere il ricorso e dichiarare la competenza del Tribunale di Imperia;
vista la memoria depositata dai ricorrenti.

Impugnazione delibera assembleare con oggetto l’approvazione di esborsi

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno notificato in data 1 giugno 2017 ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 267/17 del Tribunale di Imperia, pubblicata il 5 maggio 2017.
Il Condominio (OMISSIS) ha notificato “controricorso” in data 4 luglio 2017.
I ricorrenti depositarono in data 6 settembre 2017 “atto di opposizione” avverso il “controricorso”, perche’ tardiva mente notificato.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) impugnarono la Delib. approvata il 17 febbraio 2014 dall’assemblea del Condominio (OMISSIS), avente ad oggetto il consuntivo dei lavori straordinari relativi alla facciata ed ai frontalini dell’edificio, sull’assunto che la Delib. ledesse i diritti dei singoli, mancasse una decisione vincolante, mancasse l’indicazione dei criteri di determinazione della somma da pagare all’impresa appaltatrice, mancasse il contenuto essenziale del verbale quanto all’accertamento dei quorum di cui all’articolo 1136 c.c..
Il Tribunale di Imperia ha affermato che “oggetto dell’impugnazione e’ formalmente la Delib. condominiale, ma sostanzialmente l’obiettivo (e’) di evitare il pagamento delle singole quote derivanti dall’approvazione del consuntivo dei lavori e del contestuale riparto millesimale”, sicche’, ammontando le quote spettanti ai singoli ricorrenti ad importi inferiori ad Euro 5.000,00, dove essere dichiarata la competenza per valore del Giudice di Pace di Sanremo.
Il Pubblico Ministero, nelle conclusioni scritte ex articolo 380 ter c.p.c., comma 1, richiese il rigetto del ricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 8453/2018, pronunciata all’esito dell’adunanza ex articolo 380 ter c.p.c., del 7 dicembre 2017 dalla Sesta sezione civile – 2, “non emergendo evidenza decisoria, tenuto conto della non consolidata univocita’ della giurisprudenza di legittimita’ in ordine alla questione controversa della determinazione della competenza per valore a riguardo di controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio”, la causa venne rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice “ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., u.c.”.
Il ricorso e’ stato deciso in Camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
I ricorrenti hanno depositato memoria.

 

Impugnazione delibera assembleare con oggetto l’approvazione di esborsi

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fissazione della trattazione dell’istanza di regolamento preventivo di competenza in udienza pubblica della sezione semplice e la relativa decisione con sentenza, anziche’, ex articolo 380 ter c.p.c., nelle forme del rito camerale con l’emanazione di un’ordinanza, configurano mera irregolarita’, non recando alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti (Cass. Sez. 1, 9 gennaio 2009, n. 287).
Deve altresi’ pregiudizialmente affermarsi che, poiche’ il Condominio “(OMISSIS)”, cui il ricorso per regolamento di competenza era stato notificato in data 1 giugno 2017, ha avviato per la notifica il “controricorso” in data 4 luglio 2017, successivamente depositato, e’ stato violato il termine di venti giorni di cui all’articolo 47 c.p.c., comma 5, termine ordinatorio, la cui inosservanza e’ stata tuttavia rilevata dai ricorrenti, sicche’ di tale scrittura la Corte non si puo’ tener conto neppure ai fini delle spese (Cass. Sez. 6 – 3, 14 marzo 2018, n. 6380; Cass. Sez. 6 – 3, 21 dicembre 2010, n. 25891; Cass. Sez. 3, 18 aprile 2000, n. 5030; Cass. Sez. 1, 30 marzo 1999, n. 3075; Cass. Sez. 2, 7 aprile 1973, n. 986).
2. I ricorrenti espongono che il valore della causa vada desunto con riferimento all’incidenza della domanda sulla Delib. impugnata, sicche’ nella specie non sussisterebbero dubbi circa la competenza del tribunale a conoscere della stessa, atteso che le singole quote dei ricorrenti non solo non sono state oggetto della pretesa azionata, ma neppure risultavano menzionate nell’atto introduttivo, con il quale si mira ad ottenere una sentenza con efficacia di giudicato che dichiari l’inesistenza della Delib. condominiale impugnata (per falsita’ del verbale), ovvero la nullita’ o l’annullamento (per violazioni delle norme sulle maggioranze e sull’ordine del giorno).
3. Il ricorso e’ fondato.
3.1. E’ noto che dall’entrata in vigore del codice civile (con l’abrogazione del Regio Decreto 15 gennaio 1934, n. 56, articolo 26) la competenza a decidere l’impugnazione di una deliberazione assembleare da parte di un condomino non appartiene piu’, ratione materiae, al Tribunale. L’articolo 1137 c.c., fa riferimento genericamente all'”autorita’ giudiziaria”, sicche’ il criterio per individuare il giudice competente e’ il valore, desumibile dalla Delib. impugnata, salvo che l’oggetto di essa rientri nella competenza per materia di un determinato giudice, come ad esempio se la Delib. concerne la misura e le modalita’ d’uso dei servizi di condominio di case (Cass. sez. 2, 15 dicembre 1999, n. 14078; Cass. sez. 2, 6 aprile 1995, n. 4009; Cass. sez. 2, 8 giugno 1963, n. 1540).
Questa Corte ha piu’ volte affermato che, ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidita’ della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all’importo contestato (ex articolo 12 c.p.c.), relativamente alla sua singola obbligazione, e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea di condominio, poiche’, in generale, allo scopo dell’individuazione dell’incompetenza, occorre avere riguardo al “thema decidendum”, invece che al “quid disputandum”; ne deriva che l’accertamento di un rapporto che costituisce la “causa petendi” della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice puo’ conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa (Cass. sez. 6-2, 28 agosto 2018, n. 21227; Cass. sez. 6-2, 5 luglio 2013, n. 16898; Cass. sez. 2, 16 marzo 2010, n. 6363. Difformi: Cass. sez. 2, 22 gennaio 2010, n. 1201; Cass. sez. 2, 13 novembre 2007, n. 23559; Cass. sez. 2, 5 aprile 2004, n. 6617; Cass. sez. 2, 21 giugno 2000, n. 8447).

 

Impugnazione delibera assembleare con oggetto l’approvazione di esborsi

 

Il fondamento di tale interpretazione, divenuta negli anni prevalente, e’, dunque, che nella controversia tra un condomino ed il condominio avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto della complessiva spesa deliberata dall’assemblea, il valore della causa dovrebbe determinarsi in base all’importo contestato e non all’intero ammontare di esso, perche’ la decisione non implicherebbe una pronuncia, con efficacia di giudicato, sulla validita’ della Delib. concernente la voce di spesa nella sua globalita’ (cosi’, ad esempio, Cass. sez. 2, 24 gennaio 2001, n. 971).
Piu’ di recente, tuttavia, Cass. Sez. 2, 7 luglio 2021, n. 19250, ha sostenuto convincentemente che la domanda di impugnazione di Delib. assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non puo’ intendersi ristretta all’accertamento della validita’ del rapporto parziale che lega l’attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validita’ dell’intera deliberazione e dunque all’intero ammontare della spesa, giacche’ l’effetto caducatorio dell’impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullita’ o l’annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro.
Cosi’ anche Cass. Sez. 6 – 2, 20 luglio 2020, n. 15434, ha deciso che, quando sia chiesto l’annullamento di una deliberazione dell’assemblea condominiale, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la Delib. impugnata non abbia “ex se” alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell’attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta.
Questa piu’ recente interpretazione tiene adeguatamente conto della considerazione che la sentenza che dichiari la nullita’ o pronunci l’annullamento della impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale produce sempre un effetto caducatorio unitario. L’effetto della sentenza di annullamento opera, infatti, nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro. La domanda di impugnazione del singolo non puo’ intendersi, percio’, ristretta all’accertamento della validita’ del rapporto parziale che lega l’attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validita’ dell’intera deliberazione (cfr. Cass. Sez. 2, 29 gennaio 2021, n. 2127; Cass. sez. 2, 25 novembre 1991, n. 12633). Tale ampliamento dell’efficacia del giudicato a tutti i componenti dell’organizzazione condominiale e’, del resto, coerente col disposto dell’articolo 1137 c.c., comma 1, per cui le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, essendo inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l’impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari.
L’individuata soluzione e’ in linea anche con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di competenza per valore, l’articolo 12 c.p.c., comma 1 – per il quale “il valore delle cause relative all’esistenza, alla validita’ o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e’ in contestazione” – subisce deroga nell’ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all’esistenza o alla validita’ del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass. Sez. 6 – 2, 6 febbraio 2018, n. 2850; Cass. Sez. 2, 23 febbraio 2012, n. 2737; Cass. Sez. 2, 12 dicembre 2004, n. 21529).

 

Impugnazione delibera assembleare con oggetto l’approvazione di esborsi

 

In definitiva, va enunciato il seguente principio di diritto:
nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell’atto impugnato, e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell’istante e nei limiti della sua ragione di debito.
Deve dunque essere accolto il ricorso per regolamento e la sentenza impugnata deve essere cassata, conseguentemente dichiarando la competenza del Tribunale di Imperia, con riassunzione del giudizio nel termine di cui all’articolo 50 c.p.c., rimettendosi a tale prosieguo di provvedere in ordine alle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Imperia, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di regolamento, fissando per la riassunzione del giudizio il termine di cui all’articolo 50 c.p.c..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *